Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11/04/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
avv. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv. Controparte_2 CP_2
e Chiara Arsini;
[...]
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore rag. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in San Teodoro, Via Del Tirreno Centro Il Giardino n. 2, CP_4 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bazzu che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato (d'ora in poi anche Parte_1 solo conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, il consorzio (d'ora CP_1 CP_3 in poi anche solo o ) chiedendo che l'adito giudice accertasse/dichiarasse CP_3 CP_3
l'invalidità della “delibera assembleare del giorno 11 agosto 2020”. Parte attrice, in particolare, esponeva: a) di essere proprietaria di un immobile, ricompreso nel convenuto consorzio, ubicato in loc. Cala Girgolu;
b) che tale consorzio, costituito da trentasei abitazioni e privo di un regolamento
c) che tale criterio di ripartizione non era stato però impiegato per suddividere le spese straordinarie correlate all'allaccio delle abitazioni consortili al depuratore comunale delle acque reflue, dato che, tali spese, invece, venivano ripartite su base capitaria;
d) che la suddivisione capitaria veniva prima comunicata via e- mail e poi approvata dall'assemblea consortile con delibera dell'11/08/2020; e) che all'interno del verbale assembleare dell' 11/08/2020 con rifermento al quinto punto1 dell'ordine del giorno veniva dato atto che “il consorziato propone di non predisporre gli allacci alla rete in Persona_1 corrispondenza dei lotti (???) per i quali non vi è stata adesione al progetto in discorso”, mentre in ordine al sesto punto2 dell'ordine del giorno veniva deliberato “di conferire all'amministratore e all'avv. Bazzu l'incarico di riportare in mediazione il deliberato dell'assemblea sul punto
(confermare, per i lavori straordinari, la suddivisione dei costi in parti uguali per ogni abitazione,
e non per millesimi”; f) che a seguito della predetta comunicazione e-mail e prima dell'adozione dell'indicata delibera veniva esperita una prima procedura di mediazione, che però si rivelava infruttuosa per via della mancata comparizione del consorzio al primo incontro di mediazione datato 16/09/2020 e alla quale seguiva, per iniziativa della stessa l'instaurazione di un CP_1
procedimento cautelare ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.; g) che a tale prima mediazione ne seguiva una seconda con cui veniva impugnata la decisione assembleare dell'11/08/2020, ma che si rilevava anch'essa infruttuosa in ragione della mancata adesione del consorzio.
pertanto, in data 12/11/2020, impugnava dinanzi al Tribunale di Nuoro la delibera CP_1 dell'11/08/2020 sostenendo che era nulla “per impossibilità dell'oggetto” e chiedendo all'adito giudice di “accertare e dichiarare che la delibera assembleare del giorno 11 agosto 2020 è viziata per genericità e del tutto incomprensibile e contraria al principio di correttezza, oltreché ad essere impeditiva di un diritto dei consorziati all'applicazione del principio dei millesimi.”
in data 9/02/2021, costituendosi regolarmente in giudizio, contestava l'avversa CP_3
domanda chiedendone la reiezione unitamente alla condanna di controparte per lite temeraria. Parte convenuta evidenziava: a) quanto stabilito dal “Nuovo Regolamento Integrativo” in ordine alla ripartizione delle spese, ovvero: “Le spese straordinarie dovranno essere ripartite in parti uguali tra tutti i consorziati che le hanno approvate”; b) l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale di Nuoro, in data 16/02/2021, sospendeva l'efficacia dell'impugnata delibera, provvedimento successivamente revocato in sede di reclamo. Con sentenza n. 162/2024 pubblicata il 21/03/2024 il tribunale rigettava la domanda della CP_1
condannandola altresì alle spese di lite. Il giudice di prime cure rilevava che la decisione di non suddividere le spese su base millesimale, costituendo “esercizio legittimo dei poteri” assembleari, non comportava né la nullità della delibera né la sua annullabilità. In merito all'asserita nullità, affermava che il vizio poteva sussistere solo qualora la delibera fosse stata o priva “degli elementi essenziali” o avesse inciso “sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di” ciascun condomino o avesse avuto un “oggetto impossibile o illecito” o esulante dalla “competenza dell'assemblea”; mentre, con riferimento all'annullabilità, il giudice di primo grado statuiva che la era CP_1 decaduta dall' “azione di annullamento” poiché la stessa era stata proposta oltre il termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., e poi rilevava che la domanda di annullamento sarebbe stata comunque infondata, dato che le doglianze attoree non implicavano vizi della delibera per violazioni disciplinate dall'art. 1136 c.c..
, in data 31/07/2024, propone appello avverso la sentenza n. Controparte_1
162/2024 per i seguenti motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.2 C.C. e dell'art. 5 c. 6 D.Lgs. 28/2010”
L'appellante sostiene di non essere decaduto dall'azione di annullamento in quanto la propria
“istanza di mediazione” del 26/09/2020 aveva comportato ex lege l'interruzione dei “termini per impugnare la delibera.” in relazione a ciò, evidenzia che: a) la delibera de qua veniva CP_1 adottata in data 11/08/2020 e la richiesta di mediazione, considerata la “sospensione feriale”, veniva presentata tempestivamente in data 29/09/2020; b) la mediazione si concludeva in data 21/10/2020, data dalla quale decorreva, in ragione dell'effetto interruttivo della domanda di mediazione, il nuovo termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.; c) l'atto introduttivo del giudizio di primo grado veniva “depositato al Tribunale di Nuoro il giorno 12.11.2020,”ossia prima dello scadere del termine in questione.
“2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 C.C. e dell'art. 1135 nn. 2 e 3 C.C.” evidenzia “che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese CP_1 condominiali sono circoscritte alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla
Legge art. 1135 nn. 2 e 3 C.C.” e che l'organo assembleare de quo, in ragione del dettato dell'art. 1123 c.c., non può modificare, a pena di nullità delle delibere, i criteri di suddivisione delle spese previsti dalla legge in assenza di “apposita convenzione tra tutti i partecipanti”.
Secondo l'appellante la suddetta nullità sussisterebbe, inoltre, anche in caso di errata concreta applicazione dei “criteri di ripartizione stabiliti dalla legge”.
“3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1105 c.c. e art. 6 co.3 disp. att. c.c.” rileva che la decisione assembleare “di conferire all'amministratore e all'avv. Bazzu CP_1
l'incarico di riportare in mediazione il deliberato dell'assemblea sul punto” era annullabile in quanto tale “deliberato” non era contenuto nell'ordine del giorno dell'assemblea dell'11/08/2020.
“4) Violazione e falsa applicazione dei poteri del giudice”
L'appellante evidenzia che, in assenza di consenso unanime, la delibera assembleare che dispone una temporanea modifica “dei criteri di riparto” inerenti “a spese straordinarie” costituisce “un atto arbitrario” ed in ragione di ciò sostiene che l'autorità giudiziaria deve rilevarne la nullità anche d'ufficio e anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto il mero annullamento dell'impugnata delibera.
Il consorzio in data 8/10/2024, costituendosi regolarmente in giudizio, resiste CP_3 all'appello eccependone, in rito, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. con particolare riferimento all'asserita genericità delle ragioni di gravame e, nel merito, l'infondatezza. Per queste ragioni parte appellata chiede la conferma della sentenza n. 286/2024 e la condanna di controparte per lite temeraria.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza dell'11/04/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per note conclusionali.
*****
Con riferimento all'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'impugnazione, rileva la Corte che i motivi d'appello sono adeguatamente circostanziati, dato che non solo ha riportato le CP_1
parti della sentenza, a suo giudizio, viziate ma ha anche indicato le specifiche violazioni di norme di legge asseritamente poste in essere dal giudice di primo grado, senza pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dell'appellato, che non ha caso ha replicato puntualmente ai motivi d'impugnazione. Sulla portata dell'art. 342 c.p.c. le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito che “Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni
e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia” (Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 27199/2017).
Con il primo motivo d'appello insiste nella tempestività della domanda di annullamento CP_1 della delibera, evidenziando l'effetto interruttivo del procedimento di mediazione.
Il motivo è fondato. L'art. 5, comma 6, D. Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile dispone, infatti, che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda produce gli effetti della domanda giudiziale” nonché “Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”
Sulla portata interpretativa di tale norma, seppure con riferimento al termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione ex lege 89/2001, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato che: “La pronuncia del giudice delle leggi lascia ferma la disposizione del sesto comma dell'art. 5 del decreto legislativo sulla mediazione, per la quale l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce che possa operare "per una sola volta" la decadenza di sei mesi per proporre l'azione di equo indennizzo, facendo decorrere un altro termine semestrale per agire, a decorrere dalla data di comunicazione del verbale di chiusura della mediazione ex art. 11 dello stesso decreto legislativo” (Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza n.
17781/2013).
Nel caso di specie, considerato che l'impugnata delibera dell'11/08/2020 era stata approvata durante la sospensione feriale dei termini e tenuto altresì conto del dettato dell'art. 5, comma 6, D.
Lgs. n. 28/2010, la decadenza di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. veniva impedita dalla convocazione delle parti in mediazione, avvenuta “In data 30/09/2020” sino alla chiusura del procedimento di mediazione in data 21/10/2020 (cfr. verbale di mediazione del 21/10/2020). È dunque con riferimento a tale ultima data che deve essere valutata la tempestività dell'introduzione del giudizio, instaurato con citazione notificata al consorzio in data 4/11/2020, ossia CP_3 entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2, c.c..
Il primo motivo d'appello è pertanto fondato.
Dunque, per ragioni di stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente i rimanenti motivi di gravame, con i quali l'appellante ha reiterato i motivi d'invalidità della delibera adottata in deroga ai criteri di ripartizione delle spese.
L'art.1123, comma 1, c.c. stabilisce che: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Nel caso de quo l'assemblea consortile decideva di suddividere in parti uguali le spese inerenti all'allaccio al depuratore comunale, senza quindi tener conto del diverso valore delle singole proprietà ricomprese nel . Tale decisione si pone in netto contrasto con il dettato dell'art. CP_3 1123, comma 1, c.c., in quanto la ripartizione delle spese in questione, visto il chiaro dettato normativo, poteva derogare al criterio del valore dei singoli cespiti, espresso dai millesimi, solo con il consenso unanime di tutti i consorziati che, viceversa, all'assemblea dell'11/08/2020 pacificamente difettava.
Giova al riguardo evidenziare che nemmeno il contenuto dell'art. 13 del regolamento consortile integrativo potrebbe essere invocato per legittimare la suddetta scelta assembleare, dato che nella riunione assembleare nella quale è stato approvato, in data 13/08/2001, erano presenti solamente ventiquattro condomini aventi diritto su quarantadue (cfr. verbale assembleare del 13/08/2001), così che è da escludere la sua adozione all'unanimità dei condomini.
Ora, posta l'invalidità della delibera dell'11/08/2020 per contrarietà all'art. 1137 c.c., va ora valutato se la stessa debba essere considerata nulla o meramente annullabile.
Ebbene, sulla specifica questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, confermando il principio enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005, hanno ribadito che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per
"impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni". Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 e segg. cod. civ. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale delibera deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.” (Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 9839/2021). Nel caso de quo l'impugnata decisione assembleare era volta a ripartire tra i consorziati le spese inerenti all'allaccio delle abitazioni al depuratore comunale, cosicché la stessa non era finalizzata a cambiare in via generale, per il futuro, i criteri di suddivisione delle spese, così da esulare dalle attribuzioni dell'assemblea e incorrere nella radicale nullità, bensì si limitava a una singola e concreta occasione di spesa, con conseguente annullabilità della delibera dell'11/08/2020 ove ha ripartito le indicate spese prescindendo dall'entità del valore delle singole proprietà.
Annullabilità avverso la quale come si è detto precedentemente in sede di analisi del primo CP_1 motivo d'appello, aveva tempestivamente agito impugnando la delibera nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., con conseguente fondatezza del motivo d'appello.
In conclusione, in accoglimento dell'appello la deliberazione assembleare del Controparte_3
è annullata nella parte in cui decide la ripartizione delle spese straordinarie per gli allacci al
[...] depuratore comunale in parti uguali anziché secondo i millesimi di proprietà.
Resta assorbita ogni altra censura prospettata da parte appellante.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – determinate secondo i parametri di cui al DM
55/2014 (valore indet. di bassa complessità, fasi liquidate nei valori minimi per l'assenza di questioni di diritto e di fatto di particolare difficoltà) – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 162/2024 Controparte_1 del Tribunale Di Nuoro pubblicata il 21/03/2024 e, per l'effetto, annulla la deliberazione assembleare del nella parte in cui delibera la ripartizione delle spese Controparte_3 straordinarie per gli allacci al depuratore comunale in parti uguali anziché secondo i millesimi di proprietà;
- condanna l'appellato a rifondere a le spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 ed € 4.996,00 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA di legge.
Così deciso in Sassari all'udienza dell'11/04/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea consortile del 11/08/2020 era il seguente: “5) Lavori di ristrutturazione e completamento della rete principale di viabilità e dei sottoservizi a servizio del comprensorio turistico denominato : affidamento appalto;
” CP_3 2 Il sesto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea cortile del 11/08/2020 era il seguente: “6) Conferimento poteri all'amministratore per partecipazione mediazione presentata dalla ” Controparte_1