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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3665/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.SS Susanna Terni Giudice dott.SS Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promoSS con ricorso telematico in data 26/01/2023, rimeSS al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, discuSS nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promoSS
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. con studio in VIA LAMARMORA, 42 MILANO presso il Parte_2
quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FLAMMA YURI con studio in PIAZZA BERTARELLI, 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.02.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via preliminare cautelare ed urgente:
-) confermare la sospensione temporanea del diritto di visita del padre ai minori;
In via principale:
-) pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del predetto matrimonio alle seguenti condizioni:
a) sull'affidamento: valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, e presi gli opportuni provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, i figli siano affidati in via esclusiva “rafforzata” alla madre, restando vivere con la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano assunte in via esclusiva dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
b)sul diritto di visita:
-) vista la C.T.U., per cui “è presumibile che un eventuale modificazione in positivo della relazione poSS comunque essere possibile solo in un tempo lungo e a fronte di un'importante e profonda modifica della posizione paterna “consentire al Sig. di poter comunicare con i figli per ora CP_1 solo a mezzo lettere e, all'esito di un percorso psicoterapeutico che dovrà intraprendere il Sig.
previo confronto fra tutte le psicologhe coinvolte, demandare alle stesse con il consenso di CP_1 madre e dei figli se siano ipotizzabili nel tempo diverse modalità di contatto padre-figli;
c)sull'assegno di mantenimento: confermare l'obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 600,00mensili (300,00 a figlio).Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
ISTAT per la città di Milano, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese solare.
Il signor provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie peri figli, con le CP_1 modalità e la tempistica indicate nelle “Linee Guida delle spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto CP_1 che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere modificati e/o CP_1 estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1 L'intero ammontare dell'assegno unico sarà riconosciuto in favore della Sig.ra per le esigenze Pt_1 dei figli.
d) sui rapporti tra le parti: i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole
pagina 2 di 14 con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
In via istruttoria:
Oltre a quanto già prodotto con gli atti introduttivi si allega:
11) Dichiarazione dei redditi della Signora 2023; Parte_1
12) Dichiarazione dei redditi della Signora 2024; Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese legali ,di C.T.U. e C.T.P. e compensi oltre spese generali e oneri di legge.
Per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, così provvedere:
Nel merito
- dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 9 settembre 2007 a Noviglio (MI) e trascritto nei Registri dello Stato CP_1 Parte_1
Civile di detto Comune: Parte II - Serie A – Atto n.
8 - Anno 2007, con ordine agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
- preso atto delle risultanze della disposta CTU relativamente all'affido dei minori, ritenendo che il richiesto affido “super esclusivo” non corrisponda all'interesse dei due minori anche per i motivi evidenziati nella CTU, disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, rimettendo all'adito Tribunale ogni decisione in ordine ai tempi ed alle modalità di svolgimento del medesimo;
- vista la CTU, disporre che il signor poSS continuare a comunicare con i figli a mezzo CP_1 lettere e meSSggi e che le attuali psicologhe dei ragazzi continuino a rapportarsi in rete con la psicologa del padre al fine di meglio proseguire nel percorso di sostegno psicologico del genitore e dei figli, prevedendo, nei prossimi mesi, delle visite del padre in presenza di una terza persona indicata di concerto dalle psicologhe e con il consenso dei minori e che, considerata anche l'età dei due figli, disporre, con decorrenza dal momento in cui i due minori, insieme o singolarmente, vorranno riprendere le relazioni con il padre, che il signor poSS vedere e tenere con sé i figli CP_1 almeno una settimana al mese concordando i giorni direttamente con loro e previa comunicazione alla signora nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da Pt_1 comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, le vacanze pasquali ad anni alterni verranno trascorse dai figli con uno dei genitori, le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise alternandone i periodi di anno in anno tra i genitori e con i consenso dei due figli;
o con le modalità che il
Tribunale riterrà più idonee nel primario interesse dei due minori;
- disporre che il signor concorra nel mantenimento dei due figli, versando mensilmente alla CP_1 signora la somma di €.300,00 (euro trecento,00) per ciascuno, così per complessivi €.600,00 Pt_1 (euro seicento,00) sino all'indipendenza economica dei figli, oltre al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50 % con applicazione delle linee guida in vigore presso il Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate con espreSS previsione a carico della madre affidataria di preventiva concertazione (ove prevista) con l'altro genitore di dette spese straordinarie;
o nella diversa misura, modalità e specifica delle spese straordinarie che il Giudicante riterrà di giustizia.
pagina 3 di 14 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_3 Controparte_1
NOVIGLIO -MI- il 09/09/2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVIGLIO -
MI- nell'anno 2007, atto n. 8, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati due figli: , in data 14.04.2009, e in data CP_2 Per_1
12.10.2012, le parti si sono separate consensualmente in data 02.05.2019 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 23.05.2019 prevedendo l'affido condiviso dei due figli minori e il loro prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne e un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche straordinarie, con ricorso depositato in data 26.01.2023 la chiedeva pronuncia di divorzio, allegando Pt_1
che -i figli presentavano fragilità a livello emotivo, motivo per cui entrambi erano seguiti da due psicologhe presso la onlus A.M.I. con sede in Via Manzoni 4, Buccinasco;
-il figlio maggiore CP_2
era stato riconosciuto quale portatore di handicap nella misura del 100% poiché affetto da sindrome di
Tourette ed era seguito dalla Dr.SS , mentre il figlio minore era seguito dalla Dr.SS Persona_2
; -durante le scorse vacanze di Natale sarebbe accaduto un grave episodio in cui il Persona_3
padre avrebbe aggredito fisicamente con calci e schiaffi, in alcuni momenti utilizzando anche un tagliere di plastica, il figlio per futili motivi;
i due minori avrebbero confermato detti fatti alle CP_2
rispettive psicologhe: -i fatti erano stati denunciati dalla Dr e dalla madre ai Carabinieri di Per_2
Cesano Boscone in data 18.1.2023; chiedeva, pertanto, -di sospendere il diritto di visita del padre, -
l'affido esclusivo alla madre e collocamento presso di lei nell'attuale abitazione sita in Cesano Boscone
Vicolo Cortuccio 7, -frequentazione padre/figli solo alla presenza di educatori e/o assistenti sociali e pagina 4 di 14 comunque in luogo protetto. Inoltre, premesso che i coniugi si erano accordati che il versamento a carico del padre aumentasse ad € 600,00 mensili, che venisse confermato tale obbligo paterno, oltre al
50% delle sole spese mediche straordinarie, ritenute neceSSrie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, in data 30.03.2024 si costituiva in giudizio il il quale risiedeva a Catania, in piazza Turi CP_1
Ferro n.4, ove si era trasferito dopo l'intervenuta separazione per ragioni lavorative, aderendo alla domanda di divorzio della moglie nonché alla domanda relativa alle condizioni economiche, rimettendosi al giudice quanto all'affidamento dei figli, e chiedendo di poter vedere i figli liberamente una settimana al mese oltre ai periodi di vacanza;
evidenziava -che aveva sempre di Parte_4
più sviluppato, nei suoi confronti, come anche nei confronti di alcuni insegnanti, un atteggiamento di tipo oppositivo–provocatorio, soprattutto in conseguenza del suo trasferimento in Sicilia per motivi di lavoro nel mese di aprile 2019 (era rimasto privo di occupazione ed aveva accettato una proposta di lavoro nella regione Sicilia) che aveva vissuto come un abbandono;
-che già nell'estate del CP_2
2020, durante il soggiorno estivo in Sicilia di competenza paterna, il minore aveva lasciato intravedere notevoli difficoltà, socio-affettivo-relazionali, nei confronti del padre, nei confronti del fratello Per_1
manifestando un atteggiamento provocatorio anche con estranei, -che egli nel gennaio 2021 aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità insieme alla moglie con la Dr.SS -che CP_3
durante le vacanze di aveva rotto lo schermo del computer portatile aziendale del padre Per_4 CP_2
ed il giorno successivo, mentre facevano una passeggiata, aveva iniziato a premere ripetutamente tutti i citofoni dei palazzi che incontrava ed aveva fatto anche uno sgambetto al padre rischiando di farlo cadere, egli, quindi, oltre ad averlo rimproverato ad alta voce, gli aveva dato una spinta con la mano sul sedere;
-che era sorpreso dalla versione così diversa che aveva raccontato alla madre e alle CP_2
psicologhe, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 05.04.2024, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa ed emergeva che entrambi i minori e la madre erano stati sentiti dalla PG
a seguito della segnalazione inoltrata dalla psicologa di in ordine agli asseriti maltrattamenti CP_2
operati dal padre ai danni dei figli, che entrambi i minori allo stato non volevano vedere il padre e che la madre insisteva a che fosse disposto a suo favore l'affido super esclusivo dei figli cui il padre si opponeva, aderendo solo a che fosse disposto allo stato l'affido esclusivo alla madre;
pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 02.05.2025, veniva pagina 5 di 14 disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con conferma del prevalente collocamento degli stessi presso la madre, venivano sospese le frequentazioni padre-figli con autorizzazione del padre ad effettuare chiamate e videochiamate a giorni alterni, veniva ratificavo l'accordo raggiunto in udienza dalle parti in ordine al contributo di mantenimento paterno aumentato ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle solo spese mediche straordinarie, con invito ai genitori ad acquisire una relazione illustrativa della situazione psicofisica dei minori dalle dottoresse che li avevano in cura ed a depositarla in giudizio e alla Procura della Repubblica di Milano a comunicare all'Ufficio con sollecitudine gli atti ostensibili del procedimento penale incardinato nei confronti del il Presidente nominava CP_1
pertanto G.I. se stesso e fiSSva udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.06.2024,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 04.05.2023, alla suddetta udienza venivano ampiamente sentite le parti le quali concordavano di estendere la partecipazione paterna al 50% delle spese extra relative al karate di EL (45 euro al mese del corso oltre a spese per le gare che oscillano tra i 20 e i 40 euro, ed all'abbigliamento) e del percorso scolastico di entrambi i minori (parte di rata eventualmente non coperta dalla pensione di invalidità di e libri se non coperti dai buoni scuola e gite scolastiche) e chiedevano i termini di cui all'art. CP_2
183, co.6, c.p.c.; il P.I., pertanto ratificava il suddetto accordo, concedeva i richiesti termini istruttori e invitava nuovamente la Procura della Repubblica ad inviare all'ufficio gli atti ostensibili del procedimento penale a carico del non avendovi ancora provveduto, anticipando che il CP_1
provvedimento istruttorio sarebbe stato assunto con ordinanza fuori udienza e riservando ogni decisione in relazione alla ripresa delle frequentazioni Persona_5
con ordinanza istruttoria del 02.11.2024 il P.I. rilevava preliminarmente che il PM aveva inviato la documentazione richiesta dalla quale era emerso che la Procura della Repubblica, svolte le indagini preliminari, aveva chiesto il rinvio a giudizio del padre per il reato di maltrattamenti in famiglia a danni dei due figli minori con una estensione temporale dal 2017 ad oggi e, lette le dichiarazioni rilasciate dai due minori in sede di audizione protetta, che avevano opposto un fermo rifiuto ad incontrare il padre, confermava la sospensione delle frequentazioni padre-figli, disponendo altresì la sospensione delle telefonate. Rinviava la causa all'udienza del 27.3.2024 sostituendola con il deposito di note scritte, con ordinanza del 27.03.2024, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine concesso, il
P.I. rilevava che la sentenza penale aveva escluso il reato di maltrattamenti a carico del CP_1
pagina 6 di 14 riconoscendo solo il reato di percosse il quale però veniva dichiarato improcedibile per mancanza di querela, lette le relazioni delle psicologhe che avevano in cura i due figli minori della coppia, che ribadivano una posizione di chiusura dei due minori nei confronti del padre, richiamata l'istanza della madre cui il padre non si era opposto di espletamento di una CTU psicologica e ritenuto che la vicenda penale, la situazione dei minori e la posizione da loro assunta necessitasse un approfondimento psicologico al fine di adottare i migliori provvedimenti nell'interesse dei minori, disponeva una CTU psicologica sul nucleo familiare nominando all'uopo il dott. Persona_6 depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 10.10.2024, all'udienza del 24.10.2024 entrambe le parti condividevano le conclusioni della steSS, e all'esito il P.I. autorizzava il padre a comunicare con i figli a mezzo lettere, secondo un progetto elaborato in sede di consulenza, coadiuvato dal ctp del padre che lo seguiva anche per un supporto psicologico personale, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, alla suddetta udienza, sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, il P.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando termine fino al 20.02.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle repliche,
depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discuSS e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di ceSSzione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 02.05.2019 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 23.05.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 26.01.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 14 La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si evidenzia che il presente procedimento ha visto, soprattutto in esito alla
CTU psicologica disposta, il raggiungimento di un sostanziale accordo delle parti su tutte le condizioni del divorzio, in particolare in ordine alle questioni economiche (per come meglio infra specificato) e in merito alla regolamentazione delle attuali frequentazioni padre-figli.
Infatti, in ordine a tale ultima questione entrambi i genitori hanno aderito alle conclusioni del
CTU, che ritiene, in sintesi, che nell'attualità non sia opportuno né utile forzare i figli a vedere il padre, atteso che i primi mostrano ancora un netto rifiuto in tal senso.
I figli hanno deciso di non vedere il padre ormai dal gennaio 2023, a seguito della compromissione del loro rapporto, dovuto in parte all'allontanamento del padre, per essersi questi trasferito in Sicilia per ragioni lavorative, causando conseguentemente un senso di abbandono nei figli,
e anche e soprattutto a causa degli episodi oggetto del procedimento penale a carico del per CP_1
maltrattamenti ai danni dei due minori, circostanze sicuramente ridimensionate per come meglio si dirà, ma che hanno posto in evidenza delle sicure e non negate difficoltà del padre a relazionarsi con i figli.
Per questi motivi
, allo stato, non può che confermarsi la sospensione delle frequentazioni padre- figli, autorizzando il padre ad interloquire con i figli tramite la modalità già sperimentata, e monitorata dalla psicologa che lo segue, dell'invio di lettere e foto con brevi meSSggi via whatsapp.
Si tratta di un progetto elaborato in sede di CTU che è stato ritenuto adeguato e opportuno per cercare di ricostruire il rapporto dei figli con il padre.
L'unica questione su cui le parti non sono d'accordo riguarda, invece, la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui due figli minori e poiché la madre insiste affinché per CP_2 Per_1
avere l'affido super esclusivo degli stessi, mentre il padre chiede la conferma dell'attuale previsione di affido solo esclusivo alla madre, disposta con l'ordinanza presidenziale del 02.05.2023.
Il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'esito del procedimento penale nei confronti del CP_1
e in base alle risultanze della disposta CTU psicologica, non ricorrano i presupposti per r disporre l'affido super-esclusivo richiesto dalla ricorrente, ma poSS trovare conferma quanto provvisoriamente disposto dal Giudice relatore, ossia l'affido esclusivo alla madre di e di ai sensi dell'art. CP_2 Per_1
337quater c.c., in modo da garantire comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle scelte più importanti, cioè sulla salute, sull'educazione, sull'istruzione e sulla residenza pagina 8 di 14 abituale dei figli, apparendo questa statuizione maggiormente confacente al preminente interesse dei due minori.
Invero, le problematiche relative alla relazione padre-figli sono state approfondite e chiarite sia grazie al procedimento penale, sia in forza della CTU, le cui conclusioni sono state condivise della parti e a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ritenendo l'indagine approfondita e completa e le conclusioni coerenti con gli esiti dell'risultanze emerse.
La sentenza penale (n. 929/2024 del 13.05.2024) ben fotografa le ragioni delle condotte paterne che, per quanto non giustificabili, evidenziano la mancanza di intenzionalità lesive o dannose in riferimento ai figli. Si legge, infatti, che i comportamenti tenuti dal padre nei confronti dei figli “… sono dimostrativi non di una condotta maltrattante del ma di una sua incapacità di gestire le CP_1
emozioni e i bisogni del figlio ( ). E' in tale prospettiva che appare corretto inquadrare la CP_2
presente vicenda, caratterizzata da una inettitudine relazionale da parte del che si è tradotta CP_1
di fatto nella non accettazione della malattia del figlio, alla quale ha reagito in maniera non consona rispetto alla aspettative e alle necessità di ..Del resto l'incapacità paterna di relazionarsi Per_7 con il “mondo di ” è ancora più evidente rispetto alla maggiore facilità di rapportarsi con il CP_2
figlio minore diversità di trattamento chiaramente percepita dai figli e fonte di inevitabile Per_1 malessere. Ma anche in questo caso, l'inadeguatezza paterna, che certamente ha contraddistinto il rapporto genitore-figli e ha generato la sofferenza, non può essere assimilata nella veSSzione e mortificazione penalmente rilevante.”.
Quanto alla CTU, il Dott. ha evidenziato con grande chiarezza l'importanza che il Per_6
padre non venga estromesso dalla vita dei figli. Si legge, infatti, in risposta alle osservazioni della CTP della le precisazioni del CTU: “Deve essere chiaro che non ritengo in alcun modo auspicabile Pt_1
e desiderabile l'esclusione della figura paterna dalla vita di questi minori, i quali rappresentano la presenza profonda di un padre che è stato amato e che ha anche rappresentato in qualche modo una figura di riferimento (…) confido che la consulente di parte materna sappia rimandare alla donna
(signora l'importanza di evitare quello che può sembrare un punctus minoris resistentiae, la Pt_1 strada più facile dell'esclusione definitiva del padre, mantenendo ella steSS, e spronando i figli a mantenere un livello, ancorché passivo di contatto con la figura paterna”.
È evidente che la domanda insistita dalla madre in ordine all'affido super-esclusivo nei suoi riguardi non si muova in questa direzione.
pagina 9 di 14 Pur non volendo negare le problematiche relazionali del padre con i figli si deve ricordare che prima del trasferimento in Sicilia, il è sempre stato un padre presente e ha rappresentato una CP_1
figura di riferimento. Anche nell'attualità, sia in seno alla CTU, sia che dopo il suo espletamento, il padre appare aver manifestato tutto il suo impegno e disponibilità al cambiamento per la ripresa delle relazioni con i propri figli, soprattutto grazie all'inizio di un percorso di supporto psicologico dal mese di ottobre 2024 che, grazie anche ad un lavoro di rete con le psicologhe che seguono i due minori, nell'ambito di un progetto di riavvicinamento già immaginato in sede di CTU, si auspica poSS portare alla ripresa di una piena relazione.
In conclusione, in merito alla necessità di disporre, allo stato, l'affidamento esclusivo alla madre (e quindi non il super esclusivo e neppure l'affidamento condiviso) si riporta un altro brano della
CTU con il quale il consulente osserva che tale previsione “..non costituisce una condizione ottimale ne auspicabile, ma corrisponde alle esigenze dovute allo status quo. Piu in specifico, anche se i
“maltrattamenti” descritti dai figli appaiono effetto di episodi relazionali, ovvero di “provocazioni” dei figli stessi, non sono di gravita tale da configurare un'esigenza di ostracizzazione della figura paterna;
tuttavia, tali episodi non sono negati e mostrano una difficolta specifica del padre nella gestione del ruolo genitoriale, probabile esito della complessità della propria storia paSSta. CP_2
e riconoscono la madre come genitore unico di riferimento, si fidano di lei e sono decisi a non Per_1
volere incontrare il padre, il quale si trova peraltro trasferito, per sua volontà, in Sicilia, in una condizione tale, quindi, da essere difficilmente partecipe delle esigenze quotidiane della prole. È opinione dello scrivente che solo una seria meSS in discussione degli errori paSSti sul lato paterno poSS preludere a una dimensione in cui la responsabilità delle scelte riguardanti i figli poSS tornare
a essere condivisa. Non vi sono altresì elementi per dubitare della capacità della madre di esercitare un accudimento funzionale nell'interesse dei minori”.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede presidenziale, che hanno ratificato l'accordo delle parti già in essere da alcuni mesi.
Infatti, le parti hanno concordemente riportato di essersi accordati in ordine all'aumento del contributo di mantenimento paterno per i due figli, che da euro 500,00 mensili (250,00 euro a figlio), previsto in sede di separazione consensuale, è stato aumentato ad euro 600,00 (300,00 euro a figlio).
pagina 10 di 14 Anche in ordine alle spese straordinarie per i figli, il cui contributo del padre nella misura del
50% era stato previsto solo in relazione alle spese mediche ritenute neceSSrie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa e poi ampliato alle spese sportive e scolastiche, i genitori sono arrivati da ultimo all'accordo che prevede la ratifica integrale del
Protocollo approvato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, ripartendo quindi al 50% tra loro tutte le spese ivi previste e con le modalità ivi riportate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti;
i tempi di frequentazione padre/figli – che allo stato sono sospese e dunque azzerati - e l'età di questi ultimi, poSS essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori, come stabilito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti sull'accordo delle stesse parti.
La madre, genitore con il quale i figli vivono stabilmente, continuerà a percepire il 100% dell'AUF e la pensione di invalidità del figlio minore . CP_2
Le spese di lite
Vista la natura neceSSria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Quanto alle spese della CTU, come già liquidate con decreto del 25.01.2025, espletata dal Dott.
devono essere poste in via definitiva a carico solidale delle parti. Per_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_3
e in NOVIGLIO -MI- in data 09/09/2007 trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2007, atto n. 8, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, dopo il suo paSSggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di NOVIGLIO -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 11 di 14 3. Affida i figli minori , nato il [...], e nato il [...], in [...] esclusiva CP_2 Per_1
alla madre, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la steSS in Cesano
Boscone, Vicolo Cortuccio n. 7,
4. Conferma la sospensione delle frequentazioni padre-figli e autorizza il padre a continuare a comunicare con i figli a mezzo lettere e meSSggi, disponendo che le attuali psicologhe dei ragazzi continuino a rapportarsi in rete con la psicologa del padre al fine di meglio proseguire nel percorso di sostegno psicologico del genitore e dei figli, prevedendo, quando e se ritenuto opportuno, considerata la volontà dei minori, la possibilità di visite del padre, in presenza anche eventualmente di una terza persona indicata di concerto dalle psicologhe e con il consenso dei minori,
5. Conferma che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, CP_1 Pt_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (300,00 per figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione a maggio 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
b- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero conneSS al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo caSS richiesto dalla scuola;
pagina 12 di 14 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
c- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6. L'assegno unico per la famiglia e la pensione di invalidità di verrà percepito CP_2
integralmente dalla madre,
7. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite e pone le spese della CTU a carico solidale delle parti.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
pagina 13 di 14 Milano, 12.03.2025
Il Presidente dott.SS Anna Cattaneo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.SS Susanna Terni Giudice dott.SS Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promoSS con ricorso telematico in data 26/01/2023, rimeSS al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, discuSS nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promoSS
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. con studio in VIA LAMARMORA, 42 MILANO presso il Parte_2
quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FLAMMA YURI con studio in PIAZZA BERTARELLI, 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.02.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via preliminare cautelare ed urgente:
-) confermare la sospensione temporanea del diritto di visita del padre ai minori;
In via principale:
-) pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del predetto matrimonio alle seguenti condizioni:
a) sull'affidamento: valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, e presi gli opportuni provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, i figli siano affidati in via esclusiva “rafforzata” alla madre, restando vivere con la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano assunte in via esclusiva dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
b)sul diritto di visita:
-) vista la C.T.U., per cui “è presumibile che un eventuale modificazione in positivo della relazione poSS comunque essere possibile solo in un tempo lungo e a fronte di un'importante e profonda modifica della posizione paterna “consentire al Sig. di poter comunicare con i figli per ora CP_1 solo a mezzo lettere e, all'esito di un percorso psicoterapeutico che dovrà intraprendere il Sig.
previo confronto fra tutte le psicologhe coinvolte, demandare alle stesse con il consenso di CP_1 madre e dei figli se siano ipotizzabili nel tempo diverse modalità di contatto padre-figli;
c)sull'assegno di mantenimento: confermare l'obbligo di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 600,00mensili (300,00 a figlio).Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
ISTAT per la città di Milano, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese solare.
Il signor provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie peri figli, con le CP_1 modalità e la tempistica indicate nelle “Linee Guida delle spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto CP_1 che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere modificati e/o CP_1 estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1 L'intero ammontare dell'assegno unico sarà riconosciuto in favore della Sig.ra per le esigenze Pt_1 dei figli.
d) sui rapporti tra le parti: i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole
pagina 2 di 14 con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
In via istruttoria:
Oltre a quanto già prodotto con gli atti introduttivi si allega:
11) Dichiarazione dei redditi della Signora 2023; Parte_1
12) Dichiarazione dei redditi della Signora 2024; Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese legali ,di C.T.U. e C.T.P. e compensi oltre spese generali e oneri di legge.
Per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, così provvedere:
Nel merito
- dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 9 settembre 2007 a Noviglio (MI) e trascritto nei Registri dello Stato CP_1 Parte_1
Civile di detto Comune: Parte II - Serie A – Atto n.
8 - Anno 2007, con ordine agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
- preso atto delle risultanze della disposta CTU relativamente all'affido dei minori, ritenendo che il richiesto affido “super esclusivo” non corrisponda all'interesse dei due minori anche per i motivi evidenziati nella CTU, disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, rimettendo all'adito Tribunale ogni decisione in ordine ai tempi ed alle modalità di svolgimento del medesimo;
- vista la CTU, disporre che il signor poSS continuare a comunicare con i figli a mezzo CP_1 lettere e meSSggi e che le attuali psicologhe dei ragazzi continuino a rapportarsi in rete con la psicologa del padre al fine di meglio proseguire nel percorso di sostegno psicologico del genitore e dei figli, prevedendo, nei prossimi mesi, delle visite del padre in presenza di una terza persona indicata di concerto dalle psicologhe e con il consenso dei minori e che, considerata anche l'età dei due figli, disporre, con decorrenza dal momento in cui i due minori, insieme o singolarmente, vorranno riprendere le relazioni con il padre, che il signor poSS vedere e tenere con sé i figli CP_1 almeno una settimana al mese concordando i giorni direttamente con loro e previa comunicazione alla signora nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da Pt_1 comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, le vacanze pasquali ad anni alterni verranno trascorse dai figli con uno dei genitori, le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise alternandone i periodi di anno in anno tra i genitori e con i consenso dei due figli;
o con le modalità che il
Tribunale riterrà più idonee nel primario interesse dei due minori;
- disporre che il signor concorra nel mantenimento dei due figli, versando mensilmente alla CP_1 signora la somma di €.300,00 (euro trecento,00) per ciascuno, così per complessivi €.600,00 Pt_1 (euro seicento,00) sino all'indipendenza economica dei figli, oltre al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50 % con applicazione delle linee guida in vigore presso il Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate con espreSS previsione a carico della madre affidataria di preventiva concertazione (ove prevista) con l'altro genitore di dette spese straordinarie;
o nella diversa misura, modalità e specifica delle spese straordinarie che il Giudicante riterrà di giustizia.
pagina 3 di 14 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_3 Controparte_1
NOVIGLIO -MI- il 09/09/2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVIGLIO -
MI- nell'anno 2007, atto n. 8, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati due figli: , in data 14.04.2009, e in data CP_2 Per_1
12.10.2012, le parti si sono separate consensualmente in data 02.05.2019 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 23.05.2019 prevedendo l'affido condiviso dei due figli minori e il loro prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne e un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche straordinarie, con ricorso depositato in data 26.01.2023 la chiedeva pronuncia di divorzio, allegando Pt_1
che -i figli presentavano fragilità a livello emotivo, motivo per cui entrambi erano seguiti da due psicologhe presso la onlus A.M.I. con sede in Via Manzoni 4, Buccinasco;
-il figlio maggiore CP_2
era stato riconosciuto quale portatore di handicap nella misura del 100% poiché affetto da sindrome di
Tourette ed era seguito dalla Dr.SS , mentre il figlio minore era seguito dalla Dr.SS Persona_2
; -durante le scorse vacanze di Natale sarebbe accaduto un grave episodio in cui il Persona_3
padre avrebbe aggredito fisicamente con calci e schiaffi, in alcuni momenti utilizzando anche un tagliere di plastica, il figlio per futili motivi;
i due minori avrebbero confermato detti fatti alle CP_2
rispettive psicologhe: -i fatti erano stati denunciati dalla Dr e dalla madre ai Carabinieri di Per_2
Cesano Boscone in data 18.1.2023; chiedeva, pertanto, -di sospendere il diritto di visita del padre, -
l'affido esclusivo alla madre e collocamento presso di lei nell'attuale abitazione sita in Cesano Boscone
Vicolo Cortuccio 7, -frequentazione padre/figli solo alla presenza di educatori e/o assistenti sociali e pagina 4 di 14 comunque in luogo protetto. Inoltre, premesso che i coniugi si erano accordati che il versamento a carico del padre aumentasse ad € 600,00 mensili, che venisse confermato tale obbligo paterno, oltre al
50% delle sole spese mediche straordinarie, ritenute neceSSrie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, in data 30.03.2024 si costituiva in giudizio il il quale risiedeva a Catania, in piazza Turi CP_1
Ferro n.4, ove si era trasferito dopo l'intervenuta separazione per ragioni lavorative, aderendo alla domanda di divorzio della moglie nonché alla domanda relativa alle condizioni economiche, rimettendosi al giudice quanto all'affidamento dei figli, e chiedendo di poter vedere i figli liberamente una settimana al mese oltre ai periodi di vacanza;
evidenziava -che aveva sempre di Parte_4
più sviluppato, nei suoi confronti, come anche nei confronti di alcuni insegnanti, un atteggiamento di tipo oppositivo–provocatorio, soprattutto in conseguenza del suo trasferimento in Sicilia per motivi di lavoro nel mese di aprile 2019 (era rimasto privo di occupazione ed aveva accettato una proposta di lavoro nella regione Sicilia) che aveva vissuto come un abbandono;
-che già nell'estate del CP_2
2020, durante il soggiorno estivo in Sicilia di competenza paterna, il minore aveva lasciato intravedere notevoli difficoltà, socio-affettivo-relazionali, nei confronti del padre, nei confronti del fratello Per_1
manifestando un atteggiamento provocatorio anche con estranei, -che egli nel gennaio 2021 aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità insieme alla moglie con la Dr.SS -che CP_3
durante le vacanze di aveva rotto lo schermo del computer portatile aziendale del padre Per_4 CP_2
ed il giorno successivo, mentre facevano una passeggiata, aveva iniziato a premere ripetutamente tutti i citofoni dei palazzi che incontrava ed aveva fatto anche uno sgambetto al padre rischiando di farlo cadere, egli, quindi, oltre ad averlo rimproverato ad alta voce, gli aveva dato una spinta con la mano sul sedere;
-che era sorpreso dalla versione così diversa che aveva raccontato alla madre e alle CP_2
psicologhe, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 05.04.2024, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa ed emergeva che entrambi i minori e la madre erano stati sentiti dalla PG
a seguito della segnalazione inoltrata dalla psicologa di in ordine agli asseriti maltrattamenti CP_2
operati dal padre ai danni dei figli, che entrambi i minori allo stato non volevano vedere il padre e che la madre insisteva a che fosse disposto a suo favore l'affido super esclusivo dei figli cui il padre si opponeva, aderendo solo a che fosse disposto allo stato l'affido esclusivo alla madre;
pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 02.05.2025, veniva pagina 5 di 14 disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con conferma del prevalente collocamento degli stessi presso la madre, venivano sospese le frequentazioni padre-figli con autorizzazione del padre ad effettuare chiamate e videochiamate a giorni alterni, veniva ratificavo l'accordo raggiunto in udienza dalle parti in ordine al contributo di mantenimento paterno aumentato ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle solo spese mediche straordinarie, con invito ai genitori ad acquisire una relazione illustrativa della situazione psicofisica dei minori dalle dottoresse che li avevano in cura ed a depositarla in giudizio e alla Procura della Repubblica di Milano a comunicare all'Ufficio con sollecitudine gli atti ostensibili del procedimento penale incardinato nei confronti del il Presidente nominava CP_1
pertanto G.I. se stesso e fiSSva udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.06.2024,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 04.05.2023, alla suddetta udienza venivano ampiamente sentite le parti le quali concordavano di estendere la partecipazione paterna al 50% delle spese extra relative al karate di EL (45 euro al mese del corso oltre a spese per le gare che oscillano tra i 20 e i 40 euro, ed all'abbigliamento) e del percorso scolastico di entrambi i minori (parte di rata eventualmente non coperta dalla pensione di invalidità di e libri se non coperti dai buoni scuola e gite scolastiche) e chiedevano i termini di cui all'art. CP_2
183, co.6, c.p.c.; il P.I., pertanto ratificava il suddetto accordo, concedeva i richiesti termini istruttori e invitava nuovamente la Procura della Repubblica ad inviare all'ufficio gli atti ostensibili del procedimento penale a carico del non avendovi ancora provveduto, anticipando che il CP_1
provvedimento istruttorio sarebbe stato assunto con ordinanza fuori udienza e riservando ogni decisione in relazione alla ripresa delle frequentazioni Persona_5
con ordinanza istruttoria del 02.11.2024 il P.I. rilevava preliminarmente che il PM aveva inviato la documentazione richiesta dalla quale era emerso che la Procura della Repubblica, svolte le indagini preliminari, aveva chiesto il rinvio a giudizio del padre per il reato di maltrattamenti in famiglia a danni dei due figli minori con una estensione temporale dal 2017 ad oggi e, lette le dichiarazioni rilasciate dai due minori in sede di audizione protetta, che avevano opposto un fermo rifiuto ad incontrare il padre, confermava la sospensione delle frequentazioni padre-figli, disponendo altresì la sospensione delle telefonate. Rinviava la causa all'udienza del 27.3.2024 sostituendola con il deposito di note scritte, con ordinanza del 27.03.2024, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine concesso, il
P.I. rilevava che la sentenza penale aveva escluso il reato di maltrattamenti a carico del CP_1
pagina 6 di 14 riconoscendo solo il reato di percosse il quale però veniva dichiarato improcedibile per mancanza di querela, lette le relazioni delle psicologhe che avevano in cura i due figli minori della coppia, che ribadivano una posizione di chiusura dei due minori nei confronti del padre, richiamata l'istanza della madre cui il padre non si era opposto di espletamento di una CTU psicologica e ritenuto che la vicenda penale, la situazione dei minori e la posizione da loro assunta necessitasse un approfondimento psicologico al fine di adottare i migliori provvedimenti nell'interesse dei minori, disponeva una CTU psicologica sul nucleo familiare nominando all'uopo il dott. Persona_6 depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 10.10.2024, all'udienza del 24.10.2024 entrambe le parti condividevano le conclusioni della steSS, e all'esito il P.I. autorizzava il padre a comunicare con i figli a mezzo lettere, secondo un progetto elaborato in sede di consulenza, coadiuvato dal ctp del padre che lo seguiva anche per un supporto psicologico personale, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, alla suddetta udienza, sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, il P.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando termine fino al 20.02.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle repliche,
depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discuSS e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di ceSSzione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 02.05.2019 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 23.05.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 26.01.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 7 di 14 La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si evidenzia che il presente procedimento ha visto, soprattutto in esito alla
CTU psicologica disposta, il raggiungimento di un sostanziale accordo delle parti su tutte le condizioni del divorzio, in particolare in ordine alle questioni economiche (per come meglio infra specificato) e in merito alla regolamentazione delle attuali frequentazioni padre-figli.
Infatti, in ordine a tale ultima questione entrambi i genitori hanno aderito alle conclusioni del
CTU, che ritiene, in sintesi, che nell'attualità non sia opportuno né utile forzare i figli a vedere il padre, atteso che i primi mostrano ancora un netto rifiuto in tal senso.
I figli hanno deciso di non vedere il padre ormai dal gennaio 2023, a seguito della compromissione del loro rapporto, dovuto in parte all'allontanamento del padre, per essersi questi trasferito in Sicilia per ragioni lavorative, causando conseguentemente un senso di abbandono nei figli,
e anche e soprattutto a causa degli episodi oggetto del procedimento penale a carico del per CP_1
maltrattamenti ai danni dei due minori, circostanze sicuramente ridimensionate per come meglio si dirà, ma che hanno posto in evidenza delle sicure e non negate difficoltà del padre a relazionarsi con i figli.
Per questi motivi
, allo stato, non può che confermarsi la sospensione delle frequentazioni padre- figli, autorizzando il padre ad interloquire con i figli tramite la modalità già sperimentata, e monitorata dalla psicologa che lo segue, dell'invio di lettere e foto con brevi meSSggi via whatsapp.
Si tratta di un progetto elaborato in sede di CTU che è stato ritenuto adeguato e opportuno per cercare di ricostruire il rapporto dei figli con il padre.
L'unica questione su cui le parti non sono d'accordo riguarda, invece, la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui due figli minori e poiché la madre insiste affinché per CP_2 Per_1
avere l'affido super esclusivo degli stessi, mentre il padre chiede la conferma dell'attuale previsione di affido solo esclusivo alla madre, disposta con l'ordinanza presidenziale del 02.05.2023.
Il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'esito del procedimento penale nei confronti del CP_1
e in base alle risultanze della disposta CTU psicologica, non ricorrano i presupposti per r disporre l'affido super-esclusivo richiesto dalla ricorrente, ma poSS trovare conferma quanto provvisoriamente disposto dal Giudice relatore, ossia l'affido esclusivo alla madre di e di ai sensi dell'art. CP_2 Per_1
337quater c.c., in modo da garantire comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle scelte più importanti, cioè sulla salute, sull'educazione, sull'istruzione e sulla residenza pagina 8 di 14 abituale dei figli, apparendo questa statuizione maggiormente confacente al preminente interesse dei due minori.
Invero, le problematiche relative alla relazione padre-figli sono state approfondite e chiarite sia grazie al procedimento penale, sia in forza della CTU, le cui conclusioni sono state condivise della parti e a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ritenendo l'indagine approfondita e completa e le conclusioni coerenti con gli esiti dell'risultanze emerse.
La sentenza penale (n. 929/2024 del 13.05.2024) ben fotografa le ragioni delle condotte paterne che, per quanto non giustificabili, evidenziano la mancanza di intenzionalità lesive o dannose in riferimento ai figli. Si legge, infatti, che i comportamenti tenuti dal padre nei confronti dei figli “… sono dimostrativi non di una condotta maltrattante del ma di una sua incapacità di gestire le CP_1
emozioni e i bisogni del figlio ( ). E' in tale prospettiva che appare corretto inquadrare la CP_2
presente vicenda, caratterizzata da una inettitudine relazionale da parte del che si è tradotta CP_1
di fatto nella non accettazione della malattia del figlio, alla quale ha reagito in maniera non consona rispetto alla aspettative e alle necessità di ..Del resto l'incapacità paterna di relazionarsi Per_7 con il “mondo di ” è ancora più evidente rispetto alla maggiore facilità di rapportarsi con il CP_2
figlio minore diversità di trattamento chiaramente percepita dai figli e fonte di inevitabile Per_1 malessere. Ma anche in questo caso, l'inadeguatezza paterna, che certamente ha contraddistinto il rapporto genitore-figli e ha generato la sofferenza, non può essere assimilata nella veSSzione e mortificazione penalmente rilevante.”.
Quanto alla CTU, il Dott. ha evidenziato con grande chiarezza l'importanza che il Per_6
padre non venga estromesso dalla vita dei figli. Si legge, infatti, in risposta alle osservazioni della CTP della le precisazioni del CTU: “Deve essere chiaro che non ritengo in alcun modo auspicabile Pt_1
e desiderabile l'esclusione della figura paterna dalla vita di questi minori, i quali rappresentano la presenza profonda di un padre che è stato amato e che ha anche rappresentato in qualche modo una figura di riferimento (…) confido che la consulente di parte materna sappia rimandare alla donna
(signora l'importanza di evitare quello che può sembrare un punctus minoris resistentiae, la Pt_1 strada più facile dell'esclusione definitiva del padre, mantenendo ella steSS, e spronando i figli a mantenere un livello, ancorché passivo di contatto con la figura paterna”.
È evidente che la domanda insistita dalla madre in ordine all'affido super-esclusivo nei suoi riguardi non si muova in questa direzione.
pagina 9 di 14 Pur non volendo negare le problematiche relazionali del padre con i figli si deve ricordare che prima del trasferimento in Sicilia, il è sempre stato un padre presente e ha rappresentato una CP_1
figura di riferimento. Anche nell'attualità, sia in seno alla CTU, sia che dopo il suo espletamento, il padre appare aver manifestato tutto il suo impegno e disponibilità al cambiamento per la ripresa delle relazioni con i propri figli, soprattutto grazie all'inizio di un percorso di supporto psicologico dal mese di ottobre 2024 che, grazie anche ad un lavoro di rete con le psicologhe che seguono i due minori, nell'ambito di un progetto di riavvicinamento già immaginato in sede di CTU, si auspica poSS portare alla ripresa di una piena relazione.
In conclusione, in merito alla necessità di disporre, allo stato, l'affidamento esclusivo alla madre (e quindi non il super esclusivo e neppure l'affidamento condiviso) si riporta un altro brano della
CTU con il quale il consulente osserva che tale previsione “..non costituisce una condizione ottimale ne auspicabile, ma corrisponde alle esigenze dovute allo status quo. Piu in specifico, anche se i
“maltrattamenti” descritti dai figli appaiono effetto di episodi relazionali, ovvero di “provocazioni” dei figli stessi, non sono di gravita tale da configurare un'esigenza di ostracizzazione della figura paterna;
tuttavia, tali episodi non sono negati e mostrano una difficolta specifica del padre nella gestione del ruolo genitoriale, probabile esito della complessità della propria storia paSSta. CP_2
e riconoscono la madre come genitore unico di riferimento, si fidano di lei e sono decisi a non Per_1
volere incontrare il padre, il quale si trova peraltro trasferito, per sua volontà, in Sicilia, in una condizione tale, quindi, da essere difficilmente partecipe delle esigenze quotidiane della prole. È opinione dello scrivente che solo una seria meSS in discussione degli errori paSSti sul lato paterno poSS preludere a una dimensione in cui la responsabilità delle scelte riguardanti i figli poSS tornare
a essere condivisa. Non vi sono altresì elementi per dubitare della capacità della madre di esercitare un accudimento funzionale nell'interesse dei minori”.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede presidenziale, che hanno ratificato l'accordo delle parti già in essere da alcuni mesi.
Infatti, le parti hanno concordemente riportato di essersi accordati in ordine all'aumento del contributo di mantenimento paterno per i due figli, che da euro 500,00 mensili (250,00 euro a figlio), previsto in sede di separazione consensuale, è stato aumentato ad euro 600,00 (300,00 euro a figlio).
pagina 10 di 14 Anche in ordine alle spese straordinarie per i figli, il cui contributo del padre nella misura del
50% era stato previsto solo in relazione alle spese mediche ritenute neceSSrie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa e poi ampliato alle spese sportive e scolastiche, i genitori sono arrivati da ultimo all'accordo che prevede la ratifica integrale del
Protocollo approvato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, ripartendo quindi al 50% tra loro tutte le spese ivi previste e con le modalità ivi riportate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti;
i tempi di frequentazione padre/figli – che allo stato sono sospese e dunque azzerati - e l'età di questi ultimi, poSS essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori, come stabilito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti sull'accordo delle stesse parti.
La madre, genitore con il quale i figli vivono stabilmente, continuerà a percepire il 100% dell'AUF e la pensione di invalidità del figlio minore . CP_2
Le spese di lite
Vista la natura neceSSria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Quanto alle spese della CTU, come già liquidate con decreto del 25.01.2025, espletata dal Dott.
devono essere poste in via definitiva a carico solidale delle parti. Per_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_3
e in NOVIGLIO -MI- in data 09/09/2007 trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2007, atto n. 8, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, dopo il suo paSSggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di NOVIGLIO -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 11 di 14 3. Affida i figli minori , nato il [...], e nato il [...], in [...] esclusiva CP_2 Per_1
alla madre, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la steSS in Cesano
Boscone, Vicolo Cortuccio n. 7,
4. Conferma la sospensione delle frequentazioni padre-figli e autorizza il padre a continuare a comunicare con i figli a mezzo lettere e meSSggi, disponendo che le attuali psicologhe dei ragazzi continuino a rapportarsi in rete con la psicologa del padre al fine di meglio proseguire nel percorso di sostegno psicologico del genitore e dei figli, prevedendo, quando e se ritenuto opportuno, considerata la volontà dei minori, la possibilità di visite del padre, in presenza anche eventualmente di una terza persona indicata di concerto dalle psicologhe e con il consenso dei minori,
5. Conferma che il versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, CP_1 Pt_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (300,00 per figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione a maggio 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
b- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero conneSS al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo caSS richiesto dalla scuola;
pagina 12 di 14 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
c- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6. L'assegno unico per la famiglia e la pensione di invalidità di verrà percepito CP_2
integralmente dalla madre,
7. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite e pone le spese della CTU a carico solidale delle parti.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
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Il Presidente dott.SS Anna Cattaneo
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