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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in data 20/10/2025 all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e del deposito delle note sostitutive ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1426/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.tp e difeso dall'avv. Maria Rosaria Aniello ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Casapulla alla via Orsomando 14 – opponente – CONTRO
–in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1
Catalano, TA de IC e Avv. Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliati in RT presso l'Ufficio Legale della sede di via Arena Località San Benedetto - opposto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.03.2023 parte opponente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'avviso di CP_ addebito n. 32820220006460516000 notificato in data 26.01.2023 dall' sede di RT, con il quale veniva richiesto alla parte opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 3.196,25 , a titolo di contributi dovuti, gestione speciale commercianti, per l'anno 2021 deducendo nel merito l'insussistenza dei presupposti impositivi. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione concludendo per il rigetto.
Ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito del deposito di note sostitutive,
i sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***********
Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione è tempestiva in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Quanto al merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto giova evidenziare che, in base alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione
1 assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto attività commerciale.
Tanto premesso la somma richiesta, con l'avviso di addebito impugnato, all'opponente, in qualità di iscritto, alla gestione Speciale Commercianti, relativamente alle Omissioni contributive riferibili all' annualità 2021.
Giova sul punto ricordare quanto ribadito in un recentissimo arresto della Suprema Corte, in cui si chiarisce ulteriormente che: “sul piano previdenziale … secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); 10.ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità
a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
2 art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del
2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa…” (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 3637/2020).
Ne consegue che orientamento Giurisprudenziale, ormai consolidato, ritiene, invero, che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all' creditore CP_1 sostanziale, dimostrare che l'attività del socio presenta i caratteri idonei a far sorgere l'obbligo contributivo in questione. CP_ Ebbene l' a fondamento della pretesa contributiva, ha dedotto: che il ricorrente, nel periodo in contestazione, era socio ed amministratore della società che risulta iscritto nella gestione CP_2 commercianti dal 2016; che, inoltre, risulta privo di altre coperture previdenziali se non per periodi limitati. CP_ Tuttavia, per smentire l'assunto su cui riposa la pretesa creditoria dell' è sufficiente constatare che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare che l'odierno ricorrente abbia, in effetti, esercitato un'attività commerciale che giustifichi l'insorgere dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, l. 662/'96: in particolare, la partecipazione dell'opponente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale e, quindi, lo svolgimento di un'attività esorbitante il suo CP_ ruolo di amministratore di s.r.l.; infatti, l' non deduce specificamente e non prova (né chiede di provare) la sussistenza di alcuno dei requisiti a cui la norma citata condiziona il sorgere dell'asserito obbligo contributivo, limitandosi a ricollegare la richiesta di iscrizione avvenuta nel 2016.
Tale circostanza non dimostra, però, l'effettiva partecipazione personale del ricorrente all'attività lavorativa nell'ambito della impresa volta alla concreta realizzazione degli scopi sociali, circostanza che l' non ha provato né ha chiesto di provare. CP_1
3 Inoltre, in ordine poi alla domanda presentata dal per l'indennità di cui all'art. 18/2020 Pt_1 richiamata da parte resistente , come si può ricavare dalla stessa stampa la stessa è stata CP_1 presentata come lavoratore autonomo, iscritto alle gestioni speciali dell'AGO, e dunque appunto quale autonomo iscritto alla gestione separata e non come iscritto alla gestione commercianti
Non solo l' , dunque, non ha provato che l'opponente abitualmente partecipava al lavoro CP_1 aziendale ma, nello stesso tempo, risulta agli atti che per l'esercizio dell'attività commerciale de qua sono stati assunti in media 12 dipendenti presso la sede di RT e n. 3 dipendenti presso la sede di
RT (cfr. visura in atti).
Va ribadito, invero, che l'avere rivestito la veste di socio e amministratore unico della società non costituisce circostanza tale da integrare una presunzione di svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente: l'obbligo contributivo è collegato alla effettiva sussistenza della situazione di fatto che lo determina e, nel caso di specie, gli indizi forniti dall' a sostegno della tesi prospettata, non CP_1 appaiono precisi e, in ogni caso, univoci a tal fine.
Del resto va, peraltro, richiamata la circolare del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire CP_1 chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco.
Ne consegue che, dalle risultanze istruttorie, non è emerso che la partecipazione del ricorrente, all'attività commerciale svolta dalla in concreto rivestiva i caratteri di abitualità e prevalenza CP_2 per il periodo in contestazione.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va dichiarata non dovuta la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione.
.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti dalla parte opponente i contributi richiesti CP_ dall' con l'avviso di addebito impugnato n. 32820220006460516000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 869,00, oltre Iva e cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Aniello
Si comunichi
4 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
rapp.tp e difeso dall'avv. Maria Rosaria Aniello ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Casapulla alla via Orsomando 14 – opponente – CONTRO
–in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1
Catalano, TA de IC e Avv. Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliati in RT presso l'Ufficio Legale della sede di via Arena Località San Benedetto - opposto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06.03.2023 parte opponente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'avviso di CP_ addebito n. 32820220006460516000 notificato in data 26.01.2023 dall' sede di RT, con il quale veniva richiesto alla parte opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 3.196,25 , a titolo di contributi dovuti, gestione speciale commercianti, per l'anno 2021 deducendo nel merito l'insussistenza dei presupposti impositivi. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione concludendo per il rigetto.
Ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito del deposito di note sostitutive,
i sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione è tempestiva in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Quanto al merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto giova evidenziare che, in base alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione
1 assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto attività commerciale.
Tanto premesso la somma richiesta, con l'avviso di addebito impugnato, all'opponente, in qualità di iscritto, alla gestione Speciale Commercianti, relativamente alle Omissioni contributive riferibili all' annualità 2021.
Giova sul punto ricordare quanto ribadito in un recentissimo arresto della Suprema Corte, in cui si chiarisce ulteriormente che: “sul piano previdenziale … secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); 10.ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità
a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
2 art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del
2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa…” (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 3637/2020).
Ne consegue che orientamento Giurisprudenziale, ormai consolidato, ritiene, invero, che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all' creditore CP_1 sostanziale, dimostrare che l'attività del socio presenta i caratteri idonei a far sorgere l'obbligo contributivo in questione. CP_ Ebbene l' a fondamento della pretesa contributiva, ha dedotto: che il ricorrente, nel periodo in contestazione, era socio ed amministratore della società che risulta iscritto nella gestione CP_2 commercianti dal 2016; che, inoltre, risulta privo di altre coperture previdenziali se non per periodi limitati. CP_ Tuttavia, per smentire l'assunto su cui riposa la pretesa creditoria dell' è sufficiente constatare che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare che l'odierno ricorrente abbia, in effetti, esercitato un'attività commerciale che giustifichi l'insorgere dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, l. 662/'96: in particolare, la partecipazione dell'opponente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale e, quindi, lo svolgimento di un'attività esorbitante il suo CP_ ruolo di amministratore di s.r.l.; infatti, l' non deduce specificamente e non prova (né chiede di provare) la sussistenza di alcuno dei requisiti a cui la norma citata condiziona il sorgere dell'asserito obbligo contributivo, limitandosi a ricollegare la richiesta di iscrizione avvenuta nel 2016.
Tale circostanza non dimostra, però, l'effettiva partecipazione personale del ricorrente all'attività lavorativa nell'ambito della impresa volta alla concreta realizzazione degli scopi sociali, circostanza che l' non ha provato né ha chiesto di provare. CP_1
3 Inoltre, in ordine poi alla domanda presentata dal per l'indennità di cui all'art. 18/2020 Pt_1 richiamata da parte resistente , come si può ricavare dalla stessa stampa la stessa è stata CP_1 presentata come lavoratore autonomo, iscritto alle gestioni speciali dell'AGO, e dunque appunto quale autonomo iscritto alla gestione separata e non come iscritto alla gestione commercianti
Non solo l' , dunque, non ha provato che l'opponente abitualmente partecipava al lavoro CP_1 aziendale ma, nello stesso tempo, risulta agli atti che per l'esercizio dell'attività commerciale de qua sono stati assunti in media 12 dipendenti presso la sede di RT e n. 3 dipendenti presso la sede di
RT (cfr. visura in atti).
Va ribadito, invero, che l'avere rivestito la veste di socio e amministratore unico della società non costituisce circostanza tale da integrare una presunzione di svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente: l'obbligo contributivo è collegato alla effettiva sussistenza della situazione di fatto che lo determina e, nel caso di specie, gli indizi forniti dall' a sostegno della tesi prospettata, non CP_1 appaiono precisi e, in ogni caso, univoci a tal fine.
Del resto va, peraltro, richiamata la circolare del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di fornire CP_1 chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco.
Ne consegue che, dalle risultanze istruttorie, non è emerso che la partecipazione del ricorrente, all'attività commerciale svolta dalla in concreto rivestiva i caratteri di abitualità e prevalenza CP_2 per il periodo in contestazione.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va dichiarata non dovuta la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione.
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PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti dalla parte opponente i contributi richiesti CP_ dall' con l'avviso di addebito impugnato n. 32820220006460516000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 869,00, oltre Iva e cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Aniello
Si comunichi
4 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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