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19 gennaio 2013
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18 agosto 2015
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1 gennaio 2016
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Art. 36. Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , con ((decreto del Ministro competente per materia)) , che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Commentari • 6
- 1. Novità in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle impreseDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 agosto 2017 · 8.166068
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017 il decreto Ministero dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 di attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 03/12/2015, n. 3293Provvedimento: […] Le modifiche vengono introdotte con strumento regolamentare ministeriale, conformemente all'articolo 36, comma 1, della legge n. 234 del 2012, e dopo aver acquisito i concerti del Ministero della salute (con osservazioni, recepite), del Ministero dello sviluppo economico, ed il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze.Leggi di più...