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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/09/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.628/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 10/09/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. LUCIDI Christian Via del Trivio 1 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI
Conclusioni: come da verbale in data 10/09/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 07/09/2023, esponeva di aver Parte_1 proposto all istanze di indennizzo o rendita per l'inabilità permanente CP_1 derivante dalle seguenti malattie professionali (Rizoartrosi mano destra e rizoartrosi mano sinistra) contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di dipendente di impresa di pulizie, inabilità da unificarsi a preesistenze già riconosciute nella misura del 14%. Poiché tali istanze erano state disattese, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare le prestazioni di legge. CP_1
L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della documentazione in Persona_1 atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “ Rizoartrosi bilaterale”. Il C.T.U. ha svolto le seguenti considerazioni: “Le cause di questa malattia non sono da attribuire soltanto alla “generica” malattia artrosica, all'età avanzata e alla genetica, ma vanno ricercate a monte in una congenita o secondaria lassità della capsula articolare trapezio - primo metacarpo. Questa lassità o elasticità capsulare è responsabile, nell'azione di pinza chiave, di uno scivolamento della base del metacarpo e di una continua ed evolutiva azione di usura delle superfici articolari tra trapezio e base del metacarpo.I sintomi: dolore anche notturno e gonfiore. I sintomi più frequenti della rizoartrosi sono, inizialmente, dolore alla base del pollice, debolezza dei movimenti e difficoltà ad eseguire le abituali azioni quotidiane (…) Nella valutazione medico-legale del caso si deve tener conto dei seguenti fattori: - L'attività di lavoro della periziata non è segnata da mansioni che comportino movimenti ripetuti, a frequenza elevata, delle mani (con particolare uso del I raggio).- Non è disponibile valutazione tecnico-ambientale a suffragio del rischio lavorativo specifico.Tutto ciò premesso si è portati a considerare che la forma di rizoartrosi bilaterale, riscontrata in sede di consulenza e comprovata dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, non sia correlabile in termini di causalità/concausalità efficiente con l'attività di lavoro denunciata per insufficiente dimostrazione del rischio specifico”. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal Consulente in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Nel caso specifico, sebbene le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente siano state confermate dai testi escussi, l'impossibilità per il perito nominato di riscontrare la sussistenza del necessario nesso causale, da conto della insussistenza dei presupposti minimi per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda va, dunque, rigettata. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c.), considerato il reddito risultante in atti. Le spese di CTU vengono perciò poste ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO così provvede:
rigetta il ricorso. Dichiara non dovuto ex art.152 disp.att.c.p.c. il rimborso all' delle spese del CP_1 giudizio. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 10/09/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 10/09/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. LUCIDI Christian Via del Trivio 1 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI
Conclusioni: come da verbale in data 10/09/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 07/09/2023, esponeva di aver Parte_1 proposto all istanze di indennizzo o rendita per l'inabilità permanente CP_1 derivante dalle seguenti malattie professionali (Rizoartrosi mano destra e rizoartrosi mano sinistra) contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di dipendente di impresa di pulizie, inabilità da unificarsi a preesistenze già riconosciute nella misura del 14%. Poiché tali istanze erano state disattese, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare le prestazioni di legge. CP_1
L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della documentazione in Persona_1 atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “ Rizoartrosi bilaterale”. Il C.T.U. ha svolto le seguenti considerazioni: “Le cause di questa malattia non sono da attribuire soltanto alla “generica” malattia artrosica, all'età avanzata e alla genetica, ma vanno ricercate a monte in una congenita o secondaria lassità della capsula articolare trapezio - primo metacarpo. Questa lassità o elasticità capsulare è responsabile, nell'azione di pinza chiave, di uno scivolamento della base del metacarpo e di una continua ed evolutiva azione di usura delle superfici articolari tra trapezio e base del metacarpo.I sintomi: dolore anche notturno e gonfiore. I sintomi più frequenti della rizoartrosi sono, inizialmente, dolore alla base del pollice, debolezza dei movimenti e difficoltà ad eseguire le abituali azioni quotidiane (…) Nella valutazione medico-legale del caso si deve tener conto dei seguenti fattori: - L'attività di lavoro della periziata non è segnata da mansioni che comportino movimenti ripetuti, a frequenza elevata, delle mani (con particolare uso del I raggio).- Non è disponibile valutazione tecnico-ambientale a suffragio del rischio lavorativo specifico.Tutto ciò premesso si è portati a considerare che la forma di rizoartrosi bilaterale, riscontrata in sede di consulenza e comprovata dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, non sia correlabile in termini di causalità/concausalità efficiente con l'attività di lavoro denunciata per insufficiente dimostrazione del rischio specifico”. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal Consulente in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Nel caso specifico, sebbene le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente siano state confermate dai testi escussi, l'impossibilità per il perito nominato di riscontrare la sussistenza del necessario nesso causale, da conto della insussistenza dei presupposti minimi per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda va, dunque, rigettata. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c.), considerato il reddito risultante in atti. Le spese di CTU vengono perciò poste ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO così provvede:
rigetta il ricorso. Dichiara non dovuto ex art.152 disp.att.c.p.c. il rimborso all' delle spese del CP_1 giudizio. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 10/09/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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