Art. 24. Formazione dei plichi
Alla fine delle operazioni gli uffici elettorali procedono alla formazione:
a) del plico contenente le schede contestate, le carte relative a contestazioni, il verbale delle operazioni compiute il quale deve riportare prima della chiusura un prospetto riassuntivo nel quale siano chiaramente indicati il numero dei votanti, i voti validi e i voti contestati ed attribuiti provvisoriamente per ogni lista e per ogni candidato separatamente, nonche' il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione in via definitiva e infine il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione provvisoria;
b) del plico contenente le schede valide, le tabelle di scrutinio ed un esemplare del verbale;
c) del plico contenente le schede bianche e quelle dichiarate nulle in via definitiva.
Alla fine delle operazioni gli uffici elettorali procedono alla formazione:
a) del plico contenente le schede contestate, le carte relative a contestazioni, il verbale delle operazioni compiute il quale deve riportare prima della chiusura un prospetto riassuntivo nel quale siano chiaramente indicati il numero dei votanti, i voti validi e i voti contestati ed attribuiti provvisoriamente per ogni lista e per ogni candidato separatamente, nonche' il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione in via definitiva e infine il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione provvisoria;
b) del plico contenente le schede valide, le tabelle di scrutinio ed un esemplare del verbale;
c) del plico contenente le schede bianche e quelle dichiarate nulle in via definitiva.