Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 aprile 1976
Art. 24. Formazione dei plichi

Alla fine delle operazioni gli uffici elettorali procedono alla formazione:
a) del plico contenente le schede contestate, le carte relative a contestazioni, il verbale delle operazioni compiute il quale deve riportare prima della chiusura un prospetto riassuntivo nel quale siano chiaramente indicati il numero dei votanti, i voti validi e i voti contestati ed attribuiti provvisoriamente per ogni lista e per ogni candidato separatamente, nonche' il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione in via definitiva e infine il numero delle schede nulle o contenenti voti nulli a seguito di decisione provvisoria;
b) del plico contenente le schede valide, le tabelle di scrutinio ed un esemplare del verbale;
c) del plico contenente le schede bianche e quelle dichiarate nulle in via definitiva.
Entrata in vigore il 29 aprile 1976