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Articolo 58 della Legge di guerra
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Legge di guerra
Articolo 58 della Legge di guerra
Versione
30 settembre 1938
Art. 58.
(Proprieta' privata).
La proprieta' privata non e' soggetta a confisca.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
Vedi fonte istituzionale
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