Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Engineering Integrated Bim Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2C9035B4E, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Tornitore e Gemma Alberico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Gaia Pezzullo e Virginia Finocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fil.Os Ingegneria s.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della determinazione n. 2569 del 5.11.2025, pubblicata in data 6.11.2025, del Comune di Termoli, Settore IIII - Gestione e Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Produttive, Servizio 4 - Servizio Tecnico Manutentivo, Viabilità, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori e Sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento " Percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione turistica Adriatica " (PNRR - Misura M2C2 - 23 - 4.1 " Rafforzamento mobilità ciclistica ") CUP: D11B22001770001, CIG: B2C9035B4E, e tanto prevedendo l'affidamento del servizio " all'operatore economico Mandatario: 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Mandanti: FIL.OS Ingegneria S.r.l. - P.IVA: 01689100707 ";
- della Determinazione n. 2522 del 30.10.2025, notificata alla ricorrente in data 31.10.2025, del Comune di Termoli, Settore IIII - Gestione e Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Produttive, Ufficio PNRR, con cui è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico mandatario: Engineering Integrated Bim Project s.r.l. - mandante: STRAFER INGEGNERIA s.r.l. per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- di tutti gli atti presupposti, correlati e successivi, se e per quanto di pregiudizio per l'odierna ricorrente, e in particolare:
1) della nota prot. 52784 del 29.8.2025 avente ad oggetto " Comunicazione avvio del procedimento di esclusione per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 8.3 del Disciplinare ", notificata alla ricorrente in data 29.8.2025, con la quale la C.U.C. del Comune di Termoli ha affermato che " dalla documentazione a comprova dei requisiti trasmessa con nota prot. 23011/2025 emerge che i servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti CATEGORIA di cui al D.M. 17/06/2016 - S.04 non supera la soglia del requisito minimo richiesto "; 2) della nota prot. 57319 del 19.9.2025, avente ad oggetto " Comunicazione avvio del procedimento di esclusione per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 8.3 del Disciplinare. Integrazione della nota prot. n. 52784/2025 del 29-08-2025 ", notificata alla ricorrente in data 19.9.2025, con la quale la C.U.C. del Comune di Termoli, in relazione ad altro requisito per la categoria V.02, ha ritenuto che "… avendo codesto operatore economico documentato il requisito relativo ad un intervento di affidamento congiunto in appalto integrato caratterizzato da CUP J39J21003910001 che rimanda univocamente ad un intervento pubblico, ai sensi del disciplinare di gara dovrà rendere la comprova come previsto da lex specialis (punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare) relativamente alla fattispecie ivi prevista per intervento pubblico: La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ";
3) dei verbali delle sedute di gara nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o successivo agli atti stessi se e per quanto di pregiudizio degli interessi dell'odierna ricorrente;
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente, n.q. di mandataria del costituendo R.T.P., di ottenere l'aggiudicazione della gara in luogo della società controinteressata, e di vedersi immediatamente affidato il servizio, in uno alla stipula del contratto nei termini di legge;
- dell'inefficacia dell'eventuale contratto di appalto stipulato dall'Amministrazione con l'operatore economico terzo classificato a seguito dell'illegittima aggiudicazione della gara, e del conseguente subentro nel contratto medesimo del costituendo RTP del quale la società ricorrente è mandataria;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente,
nella qualità, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato con l'operatore economico terzo classificato, e negato il subentro a favore del costituendo RTP del quale è mandataria, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, come del danno emergente e del lucro cessante, da determinarsi in separato giudizio con riguardo anche al mancato utile e al danno curriculare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9.1.2026:
per l’annullamento
- della nota prot. 76964/2025 dell’11.12.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO "PERCORSO CICLABILE OR IS RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CD. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA (PNRR - MISURA M2C2 - 23 - 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA") CUP: D11822001770001 CIG: B2C9035B4E - Rigetto istanza di annullamento in autotutela acquisita al prot. n. 72739 del 24.11.2025”, con cui il comune di Termoli ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela proposta dall’odierna ricorrente in data 21.11.2025, prima della proposizione del ricorso principale;
- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o successivo se e per quanto di pregiudizio degli interessi dell’odierna ricorrente e rispetto ai quali si fa espressa riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RG NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Ei Bim Project s.r.l. ha partecipato, quale mandataria in R.T.P. con la società Strafer Ingegneria s.r.l., alla procedura di gara, indetta dal Comune di Termoli con determinazione n. 1862 del 11.7.2024, “ finalizzata alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dei servizi tecnici di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento “Percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione della c.d. ciclovia turistica adriatica” (PNRR – Misura M2C2 – 23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica")”; con la medesima determinazione il Comune ha autorizzato “la Centrale di committenza ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dell’Appalto in parola da aggiudicarsi mediante Procedura Aperta, con il criterio del OEPV (art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023)”.
All’esito della procedura di gara è stata redatta la graduatoria, nella quale l’odierna ricorrente si è collocata al secondo posto.
L’Amministrazione ha quindi avviato le attività dirette alla “ comprova dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di idoneità tecnica e professionale ai sensi del Disciplinare di gara ” all’esito della quale è stata adottata, in data 30.10.2025, la Determinazione n. 2522, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per “ carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale ”.
Nel su indicato provvedimento l’Amministrazione ha, in particolare, posto in rilievo che l’esclusione è stata disposta in quanto la ricorrente non avrebbe dato riscontro alla richiesta di documentazione a supporto del requisito di cui alla nota prot. 57319 del 19.9.2025: trattasi del requisito concernente lo svolgimento, da parte dell’operatore economico, nel triennio precedente, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi di lavori meglio indicate nell’art. 8.3. del disciplinare di gara (e per l’importo minimo ivi indicato) e segnatamente, per quel che rileva ai fini di causa, dei lavori relativi alla categoria V.02..
In data 4.11.2025, la ricorrente ha quindi inviato a mezzo PEC un’istanza di annullamento in autotutela (cfr. all. 13 del ricorso introduttivo) avverso il provvedimento di esclusione, evidenziando la piena sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale e precisando che tale sussistenza era ampiamente provata, anche con riferimento alla categoria V.02, a far data dal 9.4.2025 (cfr. nota prot. 23011/2025), allorquando “ gli scriventi progettisti hanno assolto al loro obbligo/dovere e alla richiesta dell’Ente di ricevere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati in gara ”.
Successivamente l’Amministrazione, dopo aver medio tempore escluso dalla procedura anche dell’impresa collocatasi al primo posto in graduatoria, con determinazione n. 2569 del 5.11.2025, ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del terzo classificato “ Mandatario: 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Mandanti: FIL.OS Ingegneria S.r.l.- P.IVA: 01689100707 che ha ottenuto il punteggio di 59,78 e che ha offerto il ribasso del 20,23% sull’importo a base d’asta, per l’importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 327.559,87 oltre cassa al 4% iva al 22% per un totale di € 415.607,96 ” (cfr. la suddetta determinazione di aggiudicazione: all. 1 del ricorso introduttivo).
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti con determinazione n. 2522 del 30.10.2025, del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto nonché degli altri atti in epigrafe meglio indicati, ha promosso il presente ricorso, con il quale ha impugnato gli atti sopra indicati, per i seguenti motivi:
I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 100 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA;
II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 66, 99, 100 E DELL’ALL. II.12 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA;
III.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI FONDAMENTALI PRINCIPI DEL RISULTATO E DELL’EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA CURA DEL PUBBLICO INTERESSE.
In estrema sintesi, con il primo mezzo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, e segnatamente del requisito concernente lo svolgimento di servizi relativi ai lavori compresi nella categoria V.02, e per aver, di conseguenza, avanzato richieste di ulteriori e non dovute allegazioni, in violazione tanto della disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 36/2023 quanto della lex specialis : al riguardo la ricorrente ha precisato di aver dato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione di fornire documentazione a supporto del requisito di capacità tecnica e professionale in discorso e di aver anche “ ribadito e provato tale circostanza sia in data 4.11.2025 sia in data 21.11.2025 nelle istanze di annullamento in autotutela notificate alla Stazione Appaltante ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 10).
Con il secondo mezzo la ricorrente ha censurato l’operato della Stazione appaltante per aver richiesto ulteriore documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla categoria V.02, laddove la ricorrente aveva già fornito la documentazione richiesta dall’art. 8.3. della lex specialis a comprova del detto requisito.
Sul punto la ricorrente ha precisato che “ il requisito in discorso concerne una prestazione tecnica resa dalla Ei Bim Project S.r.l. in favore di una società privata, la GIA Costruzioni s.r.l., in relazione ad una specifica attività di progettazione definitiva ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 11): la ricorrente in sede procedimentale ha allegato alla dichiarazione relativa al possesso del detto requisito “ il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dalla GIA Costruzioni S.r.l. e dalla quale emergeva in modo chiaro che l’attività di progettazione definitiva era stata richiesta ai fini della partecipazione ad una procedura di gara che prevedeva la presentazione del progetto definitivo in fase di offerta, ma si trattava di un’attività svolta esclusivamente su richiesta e in favore del committente privato ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 12). Sul punto l’interessata ha altresì rappresentato che “ anche con le istanze di annullamento in autotutela proposte dalla Ei Bim Project s.r.l., la progettazione definitiva cui faceva riferimento il C.R.E. rilasciato dalla GIA Costruzioni s.r.l. non era la progettazione eventualmente svolta a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, bensì la progettazione che la Ei Bim Project S.r.l. aveva reso in favore del committente privato e che quest’ultimo avrebbe dovuto presentare in sede di gara. Lo stesso oggetto del Certificato, infatti, precisava che la procedura di appalto integrato avente il CUP J39J21003910001 prevedeva la “acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ”.
Sulla base di tali premesse la ricorrente ha anche dedotto che, avendo prodotto in sede di gara un Certificato di regolare esecuzione rilasciato da un committente privato per un servizio svolto in favore del medesimo committente, alcuna ulteriore documentazione avrebbe dovuto essere richiesta dalla Stazione appaltante, essendo stato il requisito in discorso adeguatamente comprovato: sul punto la ricorrente ha infatti ricordato che “ sia la disciplina normativa di cui al Codice dei Contratti sia la lex specialis di gara - e segnatamente il suo art. 8.3. - confermano la validità e l’idoneità ai fini della prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei certificati rilasciati dal committente privato ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 13).
Il Comune resistente, prosegue l’interessata, ha quindi erroneamente ritenuto carente il possesso del requisito relativo allo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura concernenti la categoria V.02, che la ricorrente aveva regolarmente comprovato (sin dal 9.4.2025) mediante la produzione di un documento - il Certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Già Costruzioni S.r.l. – idoneo a tali fine in quanto conforme alle prescrizioni della lex specialis : tale erronea valutazione, aggiunge la ricorrente “ ha indotto l’Amministrazione a commettere una serie di ulteriori errori: dalla richiesta di ulteriore documentazione con la nota prot. 57319 del 19.09.2025 alla determinazione di esclusione della ricorrente e fino all’aggiudicazione in favore della terza classificata che con ogni evidenza è palesemente viziata per illegittimità derivata, riversandosi su di essa tutti i motivi di censura ascrivibili al provvedimento di esclusione notificato all’odierna ricorrente ”.
Con la medesima doglianza la ricorrente ha sottolineato che la condotta serbata nella valutazione del documento prodotto per la comprova del requisito in parola, “ oltre a dimostrare una palese violazione del dovere di leale collaborazione tra Stazione Appaltante e operatore economico, denota un evidente eccesso di potere per difetto dei presupposti, oltre che l’effettuazione di un’istruttoria del tutto superficiale che ha condotto a conclusioni evidentemente illogiche e immotivate ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 16).
Con il terzo mezzo la ricorrente ha infine dedotto che la scelta del Comune di Termoli di addivenire all’aggiudicazione dell’appalto “ dopo soli due giorni dall’adozione della Determinazione di esclusione e il giorno successivo rispetto al ricevimento dell’istanza di annullamento in autotutela inviata dall’odierna ricorrente si appalesa del tutto irragionevole anche in relazione alla tutela dell’interesse pubblico ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 18).
Con la medesima censura la ricorrente ha altresì dedotto che l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa che nella graduatoria si era classificata al terzo posto anziché della ricorrente, che “ ha presentato la seconda migliore offerta tecnica ed è risultata la prima in graduatoria in relazione all’offerta economica ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 19) determina una “gravissima violazione” dei principi fondamentali della contrattualistica pubblica delineati dal d.lgs. n. 36/2023 e segnatamente dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato; l’aggiudicazione in favore della terza classificata concretizza altresì “ una violazione anche dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 in quanto, stante la piena idoneità dell’operatore economico classificatosi al secondo posto in graduatoria, l’Amministrazione ha finito per aggiudicare la gara in virtù di un criterio diverso da quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, co. 1, indicato nella lex specialis ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 19).
La ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale:
a) di accertare il suo diritto, in qualità di mandataria del costituendo R.T.P., di ottenere l’aggiudicazione della gara in luogo della società controinteressata e di vedersi immediatamente affidato il servizio in uno alla stipula del contratto nei termini di legge;
b) di dichiarare l’inefficacia dell’eventuale contratto di appalto stipulato tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria con conseguente subentro del costituendo RTP del quale la ricorrente è mandataria nel contratto medesimo.
La ricorrente ha infine dichiarato di riservarsi, nell’ipotesi in cui le venga negato il subentro nel contratto eventualmente siglato tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria, l’azione di risarcimento del danno per equivalente, da promuoversi nei confronti della Stazione appaltante in un separato giudizio.
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Termoli, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. Nell’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è altresì costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha chiesto l’estromissione dal presente giudizio del su indicato Ministero, evidenziando che il coinvolgimento di quest’ultimo è stato “ probabilmente determinato solo dalla circostanza che trattasi di opera finanziata con fondi del PNRR, pare avere mere finalità notiziali, non risultando la contestazione di alcun atto o comportamento riferibile al Ministero delle Infrastrutture ” ( cfr. memoria erariale del 12.12.2025, pag. 3).
5. Si è altresì costituita in giudizio la controiteressata 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.a. che ha del pari dedotto l’infondatezza del ricorso.
6. In prossimità della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha depositato uno scritto di replica.
7. All’esito della su indicata udienza camerale il Tribunale, con l’ordinanza n. 150/2025 ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione:
“ Preso atto che la ricorrente deduce –tra l’altro- che la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente ritenuto non dimostrato il possesso, da parte sua, del requisito V.02;
Rilevato, infatti, che l’Amministrazione ha disposto l’esclusione dalla gara della ricorrente per avere essa rivendicato il possesso del suddetto requisito documentando l’espletamento di un’attività svolta per conto di un committente pubblico, senza tuttavia fornite la comprova del requisito nelle apposite forme prescritte dall’art. 8.3. della lex specialis;
Considerato che la ricorrente ha opposto, però, di aver invece dimostrato il possesso del requisito in parola rappresentando di aver svolto prestazioni tecniche del tipo di quelle richieste ai fini del requisito V.02 in favore non già di un committente pubblico, bensì di un committente privato, la GIA Costruzioni s.r.l., e allegando all’uopo, quale comprova del requisito, un’attestazione ( “Certificato di regolare esecuzione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) sottoscritta dal legale rappresentante di tale società;
Ritenuto che la serietà della censura testé richiamata imponga degli approfondimenti che potranno essere adeguatamente svolti solo in occasione della trattazione del ricorso in sede di merito: e questo vieppiù in considerazione della non chiara sufficienza della consistenza delle attività svolte dalla ricorrente per conto della GIA Costruzioni, il cui valore totale è stato indicato in euro 4.207.648,39, a integrare l’ “importo minimo richiesto” dall’art. 8.3 della lex specialis (che esige, per il requisito V.02, che “l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”, sia pari almeno all’importo di euro 4.949.345,45);
Rilevato, tanto premesso, e avendo ora riguardo al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti in causa, che le esigenze cautelari manifestate dalla ricorrente, che si contrappongono all’indefettibile esigenza di speditezza connessa alla specifica natura della gara (finanziata con fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)), si presentano recessive rispetto all’interesse della committente alla preservazione interinale degli effetti dei provvedimenti di gara impugnati, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 125, comma 2, cod. proc. amm., e 3, comma 1, del D.L. n. 85/2020, convertito in l. n. 108/2022;
Ritenuto, pertanto, che in questa sede cautelare debba darsi prevalenza all’interesse pubblico alla esecuzione dei lavori, già in corso, cui accede l’appalto de quo, rispetto all’interesse di parte ricorrente a non subire un pregiudizio economico che sarebbe comunque ristorabile in ogni tempo in sede risarcitoria ”.
Con la medesima ordinanza è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 11.2.2026.
8. Con i motivi aggiunti depositati in data 9.1.2026 la ricorrente ha esteso l’impugnativa giurisdizionale alla nota avente prot. 76964/2025 dell’11.12.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “ PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO "PERCORSO CICLABILE OR IS RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CD. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA (PNRR - MISURA M2C2 - 23 - 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA") CUP: D11822001770001 CIG: B2C9035B4E - Rigetto istanza di annullamento in autotutela acquisita al prot. n. 72739 del 24.11.2025 ”, con cui il comune di Termoli ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente in data 21.11.2025.
La ricorrente ha dedotto che la nota n. 76964/2025 “ risulta viziata in via derivata in quanto costituisce atto successivo e consequenziale rispetto alla Delibera n. 2522/2025 richiamata dalla stessa e che costituisce, per converso, atto presupposto ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 5): nei confronti della suddetta nota sono state, pertanto, elevate le medesime censure articolate nel ricorso principale avverso gli atti ivi impugnati.
9. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive tesi; l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha, inoltre, ribadito la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La ricorrente, il Comune resistente e la controinteressata hanno infine depositato i rispettivi scritti di replica.
10. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente il Collegio deve respingere la richiesta di estromissione dal presente giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non avendo la difesa erariale fornito elementi univoci e idonei ad escludere che predetto Ministero sia l’Amministrazione titolare dell’intervento finanziato dal PNRR oggetto di controversia assumendo, in quanto tale, la veste di parte necessaria del presente giudizio.
12. Passando all’esame del merito della controversia, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono parzialmente fondati, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
13. La domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti deve trovare accoglimento per l’assorbente fondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (nel quale, come detto sono state articolate le medesime censure oggetto del primigenio gravame); deve, per contro, essere respinta la domanda diretta alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria ed al subentro della ricorrente nel predetto contratto.
14. Tanto premesso, come più dettagliatamente rappresentato in narrativa, con il secondo motivo del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti la ricorrente ha censurato l’operato dell’Amministrazione, che ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara per aver erroneamente valutato il Certificato di Regolare esecuzione rilasciato dal legale rappresentate della Già Costruzioni S.r.l. prodotto da parte della ricorrente in sede procedimentale sin dal 9.4.2025 a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla categoria V.02, richiesto a pena di esclusione dall’art. 8.3. della lex specialis: l’Amministrazione ha, infatti ritenuto che il predetto documento attestasse un’attività svolta per conto di un committente pubblico, mentre la ricorrente ha sul punto dedotto che l’attività documentata dal suddetto Certificato era stata invece svolta per conto di un committente privato, sicché il predetto documento, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, era da ritenersi comunque idoneo alla comprova del requisito in discorso ai sensi del medesimo art. 8.3. del disciplinare.
14. La censura, come detto, è fondata.
15. Il Collegio deve, in primis , ricordare che l’art. 100 d.lgs. n. 36/2023, rubricato “ requisiti di ordine speciale ”, stabilisce, al suo comma 11, ultimo capoverso, che “ le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati ”.
Con riferimento alla procedura di gara oggetto della presente controversia il già citato art. 8.3. del disciplinare, rubricato “ requisiti di capacità tecnica e professionale ”, prevede che “ a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, dovrà aver svolto nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come indicato nella tabella che segue” : nella detta tabella sono poi indicate le categorie di lavori cui si riferiscono le prestazioni – contrassegnati dalle sigle V.02 e S.04 -, il loro grado di complessità, l’importo dei lavori e il “ requisito minimo richiesto ”.
La disposizione in disamina prevede altresì quanto segue:
“La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ”.
15.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che il Certificato di regolare esecuzione oggetto di contestazione riguarda la “ progettazione definitiva per la realizzazione dei lavori di alcune strade del territorio ” del Comune di Poggiomarino, attività effettuata in esecuzione di uno specifico contratto siglato tra la società ricorrente e la committente (privata) GIA Costruzioni s.r.l..: il servizio eseguito dalla ricorrente, come emerge dalla lettura del certificato de quo , risultava essere stato commissionato dalla società GIA Costruzioni S.r.l. ai fini della partecipazione di quest’ultima alla procedura – indetta dal Comune di Poggiomarino, di “ Affidamento congiunto in appalto integrato della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ”, sicché, pur essendo collegato ad una procedura ad evidenza pubblica, era inequivocabilmente da considerarsi come svolto per conto di un committente privato.
Il suddetto certificato doveva ritenersi, pertanto, certamente idoneo alla comprova del requisito V.02, la quale, come detto, secondo l’art. 8.3. della lex specialis può essere fornita mediante “ uno o più dei seguenti documenti” , tra i quali sono annoverate anche le “ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione” e ciò in piena aderenza alla sopra richiamata previsione di cui all’art. 100 comma 11 d.lgs. n. 36/2023; alcun dubbio si pone inoltre sul fatto che il certificato di regolare esecuzione in discorso, sottoscritto dal legale rappresentante della GIA Costruzioni S.r.l., recasse tutti gli elementi richiesti dalla previsione del disciplinare di gara testé citata, contendendo l’indicazione dell’oggetto dell’attività svolta, dell’importo e del periodo di esecuzione del servizio.
15.2. L’Amministrazione ha pertanto erroneamente valutato il suddetto certificato, ritenendo che con esso era stato “ documentato il requisito relativo ad un intervento di affidamento congiunto in appalto integrato caratterizzato da CUP J39J21003910001 che rimanda univocamente ad un intervento pubblico… ”: il certificato rilasciato dalla GIA Costruzioni documentava invece lo svolgimento di un servizio svolto per conto di un committente privato, ed era, come tale, idoneo e sufficiente a comprovare, come detto, il possesso del requisito V.02., alla stregua della disciplina di rango primario nonché della lex specialis .
15.3. Alla luce di tali considerazioni il Collegio rileva altresì che altrettanto erroneamente l’Amministrazione ha richiesto alla ricorrente di produrre ulteriore documentazione ai fini della prova del requisito V.02, ponendo (anche) il mancato riscontro alle dette richieste di integrazione a fondamento della gravata esclusione: il certificato di regolare esecuzione in disamina era stato già prodotto in sede procedimentale sin dal 9.4.2025 e recava la comprova - unitamente all’ulteriore documentazione prodotta in quella data (relativa all’attività svolta dalla mandante Strafer Ingegneria S.r.l. per conto dell’AMTS Catania S.p.a.: cfr. all. 10 del ricorso introduttivo) e non oggetto di contestazione da parte della Stazione appaltante - del possesso del requisito V.02 secondo i termini e le modalità richieste dall’art. 8.3. della lex specialis.
15.4. Tanto premesso, il Collegio deve altresì evidenziare che non hanno pregio le controdeduzioni fornite sul punto dal Comune resistente e dalla controinteressata.
Il Comune, in ordine alla doglianza in esame ha, in particolare, affermato:
a) che “ a prescindere dalla contestata idoneità e sufficienza di detto documento prodotto come “Cre” e dalle sollevate criticità del suo contenuto e della sua forma, dalla stessa documentazione fornita dalla ricorrente è evidente come non fosse affatto chiaro se il requisito speso dovesse intendersi riferito al lavoro di progettazione espletato per il privato (Già Costruzioni) sic et simpliciter, ovvero alla partecipazione alla gara presso il committente pubblico (Comune di Poggiomarino) in virtù della medesima progettazione. Il chiarimento richiesto alla ricorrente e volto alla legittima verifica della necessaria sussistenza del requisito, pertanto, deve ritenersi comprensibile e del tutto lecito, oltre che doveroso ” (cfr. memoria comunale del 25.1.2026, pag. 4);
b) che “ quanto al committente pubblico (Comune di Poggiomarino) ma anche per lo stesso privato (atteso che il lavoro di progettazione dovrebbe essere il medesimo) la liceità del dubbio è ancora più evidente se si pensa che la S.A. nelle verifiche d’ufficio (scaricando un verbale di gara dal sito del Comune), effettuate dopo la richiesta di verifica del settembre 2025 e prima dell’esclusione, avesse appreso che la Già Costruzioni era stata esclusa da quella specifica gara indicata per mancata produzione del progetto (lo stesso progetto corrispondente al requisito speso); quanto al committente privato, la liceità dell’esigenza di comprova è parimenti insuperabile se si considera non solo il predetto aspetto (mancata prova del progetto) ma le stesse criticità emerse rispetto al contenuto e alla forma del documento prodotto (così come meglio illustrate nella memoria di costituzione a cui si rimanda) affinché potesse fungere e valere come vero e proprio CRE, oltre all’assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione a corredo che potesse confermare il requisito speciale e, quindi, l’effettivo svolgimento della pregressa simile esperienza professionale come il contratto, il progetto (oggetto dello stesso), i pagamenti e quant’altro ” (cfr. memoria comunale del 25.1.2026, pag. 4).
Dal canto suo, anche la controinteressata ha in ordine alla censura in disamina, ha osservato che “l’odierna ricorrente si è limitata ad allegare una mera attestazione di esecuzione delle prestazioni rilasciata da GIA Costruzioni s.r.l., su carta semplice non firmata dal Direttore dei Lavori, senza nemmeno produrre alcuna evidenza documentale a corredo e a conferma del rapporto col predetto committente privato (come, a mero titolo esemplificativo, il contratto, la documentazione attestante i pagamenti, etc.). Sicché, l’Amministrazione resistente ha correttamente ritenuto non sufficiente ed esaustiva la predetta attestazione e, per l’affetto, ha richiesto la trasmissione di ulteriore documentazione a comprova del requisito V.02., al fine di verificare in concreto le attività pregresse (cfr. Cons. Stato n. 1425/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 11322/2023)” ( cfr. memoria depositata in data 15.12.2025, pag. 10).
A fronte di tanto il Tribunale deve però rimarcare che nel gravato provvedimento di esclusione, 1) non è stato posto in dubbio (ma è anzi dato per scontato) che il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla GIA Costruzioni s.r.l. sia stato considerato dall’Amministrazione come attestazione relativa alla effettuazione di un’attività per conto di un committente pubblico, da cui l’affermata inadeguatezza del detto documento alla comprova del requisito V.02; 2) non vi è alcun riferimento alla circostanza che la GIA Costruzioni era stata poi esclusa dalla gara indetta dal Comune di Poggiomarino per la mancata produzione del “ medesimo progetto oggetto del requisito speso ” che era stato redatto dalla ricorrente in virtù del contratto siglato tra quest’ultima e la GIA Costruzioni; 3) non si rinviene infine alcun cenno alla insufficienza e/o inadeguatezza ex se del Certificato di regolare esecuzione prodotto a fungere da comprova del requisito V.02: ne consegue che un’ ipotetica valorizzazione dei suddetti elementi ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti impugnati, e segnatamente del provvedimento di esclusione che costituisce l’atto presupposto rispetto agli ulteriori atti oggetto di impugnazione, contrasterebbe con il notorio divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).
15.5. Senza dire che, ai fini della comprova dei “ requisiti di capacità tecnica e professionale ” previsti, a pena di esclusione, dall’art. 8.3. della lex specialis, la predetta disposizione non onera gli operatori economici della produzione di certificazioni o attestazioni ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente richieste ai fini della comprova dei detti requisiti, e che, nel caso di specie, il documento prodotto, come detto, era da ritenersi senza dubbio idoneo a comprovare il possesso del requisito V.02.. secondo quanto richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione.
15.6. Il Collegio deve nondimeno osservare, tuttavia, che ulteriori e più penetranti verifiche sulla disponibilità, anche in concreto, dei requisiti di partecipazione alla gara non sono precluse all’Amministrazione, “ a valle ” dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica; inoltre, le suddette verifiche o, comunque, la dimostrazione in concreto del requisito in contestazione, potrebbero assumere rilievo nell’ambito dell’eventuale e separato giudizio risarcitorio, atteso che la ricorrente, come anticipato in precedenza e come si dirà ancora di qui a breve, si è riservata di promuovere un’azione di risarcimento del danno per equivalente nei confronti dell’Amministrazione nella “ nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non più possibile per l’Amministrazione addivenire all’aggiudicazione in favore della ricorrente ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 21).
16. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti deve ritenersi fondato e di conseguenza, con assorbimento degli altri motivi di doglianza, deve disporsi l’annullamento della determinazione n. 2522 del 30.10.2025 del Comune di Termoli, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per cui è causa.
Il gravato provvedimento di esclusione, come detto, si fonda infatti sull’errata valutazione, da parte dell’Amministrazione, del Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla GIA costruzioni S.r.l. prodotto dalla ricorrente in sede procedimentale sin dal 9.4.2025 a comprova del possesso del requisito V.02: il detto certificato consentiva infatti di comprovare il requisito richiesto, essendo ivi documentata l’esecuzione di un’attività svolta non già in favore di un committente pubblico, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione, bensì in favore di un committente privato, e ciò in modo del tutto coerente a quanto richiesto, oltre che dalla disciplina primaria in precedenza richiamata, dall’art. 8.3. della lex specialis ai fini della comprova del requisito in parola.
La censura in disamina è di conseguenza fondata altresì perché l’Amministrazione ha illegittimamente posto a fondamento della gravata esclusione della ricorrente dalla procedura anche il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale – ritenuta non esaustiva - ai fini della comprova del requisito in parola: quest’ultimo, come detto, era stato infatti già documentato dall’interessata, sin dal 9.4.2025, con la produzione del certificato in disamina, recante un contenuto conforme a quanto richiesto ai fini della comprova del requisito in parola dall’art. 8.3. della lex specialis .
Dall’annullamento del suddetto provvedimento di esclusione consegue, in via derivata, l’annullamento della successiva determinazione comunale n. 2569 del 5.11.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore della controinteressata 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a., nonché degli ulteriori atti oggetto del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti.
17. Ciò posto, il Collegio deve dare atto dell’impossibilità di accogliere la domanda di caducazione del contratto (eventualmente) stipulato medio tempore e del conseguente subentro nella commessa.
Come noto, l'art. 48, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 prescrive che « In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR ».
A sua volta, il menzionato art. 125 esclude l’applicazione dell’art. 122 del c.p.a. e prevede espressamente, al comma 3, che « Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3 ».
E l’articolo 121 del c.p.a prevede la dichiarazione di inefficacia del contratto per le seguenti gravi ipotesi:
« a) se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;
b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento ».
Ne consegue che, fuori dalle ipotesi previste menzionate, nelle impugnazioni delle procedure finanziate anche in parte con fondi PNRR, non può essere accolta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente concluso, né la consequenziale domanda di subentro, residuando unicamente il risarcimento per equivalente (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n. 106/2026).
17.1. Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che il caso in esame non è sussumibile in nessuna delle ipotesi contemplate dall’art. 121 c.p.a..
Occorre innanzitutto rappresentare al riguardo che, come dichiarato in udienza dalla difesa comunale, il contratto con l’aggiudicataria non è stato ancora stipulato, essendo stata cionondimeno avviata l’esecuzione in via anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR.
Inoltre, la richiesta di subentro deve ritenersi del tutto generica, non avendo la ricorrente dedotto la ricorrenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 121 c.p.a. rispetto alle quali, come detto, anche per le procedure di gara del tipo di quelle per cui è causa può essere accolta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente concluso e la consequenziale domanda di subentro.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’illegittimità dei provvedimenti impugnati deve essere in definitiva dichiarata ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. (“ quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”), disposizione che, come detto, è espressamente richiamata dall’art. 125 c.p.a.: la ricorrente ha infatti dichiarato di riservarsi in un separato giudizio, “ nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non più possibile per l’Amministrazione addivenire all’aggiudicazione in favore della ricorrente ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 21), l’esperimento di una domanda volta all’ottenimento della condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
18. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono trovare parziale accoglimento, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli atti ivi impugnati ai soli fini risarcitori; per la restante parte, quella cioè afferente cioè alle domande di inefficacia del contratto e di subentro nella commessa, il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
19. Le peculiarità fattuali e giuridiche della presente controversia, nonché la soccombenza reciproca, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie parzialmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;
b) respinge le ulteriori domande articolate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG LA, Presidente FF
RG NE, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG NE | IG LA |
IL SEGRETARIO