Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 17/A/2026 nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7033/R del registro di segreteria, depositato in data 22 settembre 2025, promosso da:
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nei confronti di
- OG ZA nata il [...] a [...]
(ME), rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Aurelio EM (pec:
avv.chillemifrancesco@pec.giuffre.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto Via Mandanici, n. 10 avverso
la sentenza n. 289/2024 del 12.6.2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 3.9.2024, non notificata.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, il VPG dott.ssa Maria Licastro per l’Ufficio di Procura generale e l’avv. Francesco Aurelio EM per l’appellata.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 28 novembre 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio la dott.ssa OG ZA, dipendente del Comune di Mazzarrà ANEA (ME), per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 114.478,50, oltre accessori, pari a quanto percepito dalla stessa, negli anni dal 2018 al 2021, nella qualità di titolare di un’impresa agricola esercente l’attività di vivaismo, avente ad oggetto la coltivazione di piante agrumicole ornamentali in vivaio finalizzata alla vendita delle stesse ad altre aziende vivaistiche; veniva, quindi, contestato un danno erariale da omesso versamento degli introiti derivanti da attività extraistituzionale incompatibile e, comunque, mai autorizzata, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, del D. Lgs. 165/2001.
In particolare, la Procura attrice evidenziava che la dott.ssa OG era in possesso di partita IVA 00989280839 – cod. Ateco 01.10.10 ed era iscritta nel registro delle imprese (sezione speciale) sin dal 30.12.1996 come impresa agricola, svolgendo a tale titolo una propria attività autonoma di produzione e commercio di prodotti vivaistici, giusta autorizzazione alla produzione e alla vendita di piantine da vivaio rilasciata dal Prefetto di Messina in data 13.04.1981.
La dottoressa OG, assunta dal Comune di Mazzarà ANEA dal 01.01.1988 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, aveva da sempre svolto la predetta attività di imprenditore agricolo, con un volume d’affari, per il periodo dal 2018 al 2021, pari complessivamente a € 114.478,50, così distinti: € 8.006,00 nell’anno 2018; € 29.995,00 nel 2019; € 53.965,50 nel 2020 e €
22.512,00 nel 2021.
Tale importo risultava, altresì, pari a circa l’80% della retribuzione lorda percepita dalla OG nello stesso periodo come dipendente del Comune, che ammontava complessivamente a € 140.024,63, così distinta: € 35.733,68 nel 2018; € 35.280,12 nel 2019; € 35.04,77 nel 2020; € 33.970,06 nel 2021.
L’organo requirente, effettuata la ricostruzione della disciplina di settore, concludeva affermando che l’impresa agricola esercitata dalla convenuta aveva caratteristiche tali da integrare un’ipotesi di incompatibilità assoluta con lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della pubblica amministrazione, in violazione dell’art. 60 del DPR 3/1957, e pertanto foriera di danno erariale.
In via subordinata, l’attore pubblico contestava che l’illecito svolgimento dell’attività extraistituzionale da parte della OG, unitamente all’omissione del versamento del compenso percepito, sarebbe stato causa di nocumento erariale anche se l’attività di imprenditore agricolo fosse stata considerata compresa tra quelle autorizzabili da parte dell’Amministrazione, atteso che la dipendente non aveva mai richiesto alcuna autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale. Non poteva infatti considerarsi tale l’istanza da costei presentata al Comune nell’anno 2006 per partecipare al bando per la “concessione di finanziamento per l’ammodernamento ed adeguamento tecnologico delle aziende vivaistiche”, essendo chiaramente diretta ad altri fini, né può sostenersi che l’ente locale, comunque notiziato della circostanza, avesse implicitamente autorizzato la funzionaria allo svolgimento dell’attività agricola.
Relativamente all’elemento soggettivo dell’illecito, la Procura contestava la responsabilità erariale della dottoressa OG, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave.
2.1. Con la sentenza n. 289/2024, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, dopo un excursus normativo e giurisprudenziale sulla questione controversa ossia con riguardo alle attività vietate, integranti una situazione di incompatibilità assoluta (art. 60 segg. D.P.R. 3/1957), alle attività autorizzabili integranti una situazione di incompatibilità relativa rimuovibile previa autorizzazione (art. 53, commi 2 e 7 del D.lgs. n.
165/2001) e alle attività liberalizzate (art. 53, co. 6 del D.lgs. n.
165/2001) connotate da assenza di incompatibilità, ha escluso che l’attività extraistituzionale svolta dalla convenuta rientrasse nelle ipotesi di incompatibilità assoluta previste dall’art. 60 del DPR 3/1957, ritenendo invece che tale attività integrasse un’ipotesi di incompatibilità relativa per la quale la dipendente avrebbe dovuto richiedere al Comune di appartenenza la prevista autorizzazione. Inquadrata in tal modo la fattispecie, il Collegio assolveva tuttavia la dott.ssa OG per difetto dell’elemento soggettivo, e cioè per insussistenza sia del dolo che della colpa grave.
2.2. A tali determinazioni, i primi giudici pervenivano sulla base delle seguenti considerazioni. A tenore dell’art. 60 e ss. Del D.P.R n. 3/1957, secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”, l’attività agricola non rientra espressamente tra le attività vietate né la stessa risulta essere inclusa fra le attività liberamente esercitabili ex art. 53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, sulla base dell’evoluzione del concetto di attività agricola nel corso del tempo, l’impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili per il pubblico dipendente in quanto, essendo svolta in maniera professionale, richiede a chi la svolge un impegno continuativo non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività declinato dall’art. 98 Cost. Di converso, le attività agricole di carattere occasionale, amatoriale o finalizzate all’autoconsumo non rientrano nel novero delle attività vietate; in tal senso, neppure l’apertura di una partita IVA rende di per sé l’attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, a condizione che essa comporti un impegno modesto o non abituale.
I primi giudici hanno ritenuto che, nella fattispecie in esame, non vi fosse la prova dello svolgimento da parte della funzionaria di una attività agricola in forma principale e professionale e ciò in considerazione dell’esiguità del terreno presso il quale l’attività veniva svolta, dal fatto che si trattasse di impresa a carattere familiare alla quale collaborava il coniuge della dipendente e dai modesti ricavi generati dalla vendita delle piantine, non prevalenti rispetto alla retribuzione spettante alla dottoressa OG. Su questo specifico punto, il Collegio non condivideva la ricostruzione attorea del quantum risarcibile basata unicamente sulle fatture emesse e senza alcun riferimento ai costi sostenuti nella gestione dell’impresa.
Ritenuto che l’illustrata attività rientrasse tra quelle autorizzabili e acclarato che la dipendente non aveva mai richiesto la prescritta autorizzazione, il Collegio di prime cure ha scrutinato, in primo luogo, la sussistenza dell’elemento psicologico prospettato dalla Procura attrice concludendo per la mancanza di dolo nella condotta della funzionaria giacché costei non aveva mai celato alla propria amministrazione datrice di lavoro lo svolgimento dell’attività in questione, avendo persino partecipato ad un bando del Comune per ottenere un contributo per la conduzione dell’impresa agricola di cui era titolare; inoltre, tale attività veniva svolta in maniera non professionale né prevalente, come mera prosecuzione dell’impresa di famiglia, in un contesto ambientale a vocazione rurale.
Parimenti, i primi giudici hanno escluso la colpa grave in capo all’allora convenuta poiché costei aveva avviato l’attività nel 1973 e richiesto la partita Iva nel 1983, ancor prima dunque dell’assunzione presso il Comune risalente al 1988. Al momento della presa di servizio non vi era alcun obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività né si trattava di attività vietata al pubblico dipendente in quanto non contemplata dall’art. 60 del DPR n. 3/1957.
Tenuto conto, dunque, dell’orientamento giurisprudenziale non univoco e dell’incertezza circa l’applicabilità della novella legislativa di cui all’art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 a fattispecie in cui non vi è tecnicamente un conferimento di “incarico”, il Collegio ha concluso per la scusabilità dell’errore in cui era incorsa la dipendente.
3. Con atto di appello depositato il 22 settembre 2025 e ritualmente notificato a controparte, la Procura regionale ha proposto gravame nei confronti della sentenza per chiederne la riforma con la condanna dell’appellata nei termini di cui all’originario atto di citazione.
In via del tutto preliminare, la Procura appellante ha precisato di fare acquiescenza alla qualificazione data dai primi giudici all’attività agricola svolta dalla dottoressa OG di “attività autorizzabile” e, in ordine alle ulteriori statuizioni della sentenza gravata ha formulato i seguenti motivi di appello:
a) “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sull’insussistenza di una condotta dolosa”
Va rilevata la contraddittorietà della motivazione, atteso che, da una parte, il Collegio ha ritenuto che l’istanza per ricevere il contributo comunale del 10.08.2006 non era rilevante ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività extraistituzionale, per la quale era pacifico che la dipendente non aveva mai effettuato alcuna richiesta; dall’altra, la medesima richiesta di contributo è stata oltremodo valorizzata, fino al punto da considerarla idonea ad escludere la colpevolezza della OG sotto il profilo dell’insussistenza del dolo, confuso peraltro con la nozione di occultamento doloso.
È noto, infatti, che l’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali deve avvenire in maniera espressa, su richiesta del dipendente, e non può desumersi aliunde, da dichiarazioni dirette ad altro scopo (come la richiesta di finanziamento). In proposito, è sufficiente esaminare l’art. 21 del Codice di comportamento approvato dal Comune nel 2014, a tenore del quale il rilascio dell’autorizzazione richiede un dettagliato iter procedimentale. A fronte di ciò, deve ritenersi che la dottoressa OG fosse consapevole di non essere stata affatto autorizzata, per il periodo contestato dal 2018 al 2021, allo svolgimento dell’attività autonoma e che la stessa abbia volontariamente reiterato nel tempo la propria condotta omissiva illecita.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, nella già citata domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi, la dipendente non rendeva edotto il Comune di tutte quelle caratteristiche della propria impresa agricola necessarie a soddisfare l’onere informativo sulla base del quale l’ente locale poteva procedere alla valutazione di un’eventuale incompatibilità relativa.
L’art. 20 del Codice di comportamento stabiliva infatti che non potevano essere autorizzate prestazioni extraistituzionali superiori a 150 ore annuali o per le quali venivano percepiti compensi annui superiori al 40% della retribuzione annua lorda. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l’attività vivaistica extraistituzionale comportava la necessità in media di circa 330 ore di lavoro annuo e che i compensi percepiti dal 2018 al 2021, ammontanti complessivamente a € 114.478,50, erano pari a circa l’80% della retribuzione lorda percepita per lo stesso periodo dalla dipendente.
b) “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sull’insussistenza di una condotta gravemente colposa”.
In primo luogo, il Collegio di primo grado ha omesso di rilevare che la OG si è iscritta al registro delle imprese agricole nel 1996, e cioè successivamente alla sua assunzione presso il Comune. Sul punto, la Procura non ha contestato alla OG di non avere richiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività extraistituzionale al momento dell’assunzione in servizio nel Comune, avendo invece sostenuto che costei avrebbe dovuto richiedere la specifica autorizzazione quantomeno dal 2014, in modo tale da consentire al proprio datore di lavoro di valutarne l’ammissibilità o meno sulla base dei dati e degli elementi predefiniti nel Codice di comportamento. È pacifico, infatti, che la valutazione di compatibilità dell’attività esterna effettivamente svolta non poteva essere lasciata nella disponibilità della dipendente, competendo esclusivamente all’ente locale (in tal senso, cfr. circolare n. 6/1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
Ritiene la Procura appellante che solo il Comune poteva e doveva valutare, previa doverosa ed espressa richiesta di autorizzazione da parte della funzionaria, le eventuali cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, il carattere continuativo od occasionale dell’attività, la conciliabilità dell’attività extraistituzionale con il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenuto conto dell’impegno orario richiesto nell’anno dalle prestazioni extraistituzionali e dall’entità dei compensi annuali percepiti dalla predetta attività, come stabiliti a monte dall’art.
20 del citato Codice di comportamento. Di conseguenza, non può ritenersi scriminata una condotta violativa di precisi e cogenti divieti di legge, reiterata nel tempo, per effetto di un’asserita non colpevole ignoranza delle norme vigenti, ove si consideri anche che la dottoressa OG è laureata in giurisprudenza.
Sotto altro profilo, non spettava al Comune, in seguito all’adozione del Codice di comportamento, richiedere al personale in servizio, in via generale, una dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001. L’Amministrazione di appartenenza non può difatti spingersi, nell’onere di informazione, oltre la soglia dell’ordinaria diligenza, né le si possono imporre obblighi di indagine generalizzata su circostanze di cui, per legge, dovrebbe essere informata - e solo se ne ricorrono i presupposti - dal singolo dipendente interessato.
Neppure assume valore scriminante il precedente giurisprudenziale citato nella sentenza qui gravata (in un caso di ottenimento di contributi Agea da parte di un magistrato), trattandosi di fattispecie non sovrapponibile a quella in esame poiché in quel caso era stato contestato l’illecito conseguimento della sovvenzione pubblica.
Conclusivamente, sussistono elementi sufficienti a fondare l’imputazione del danno a titolo di dolo o, in subordine della colpa grave, a carico dell’appellata.
c) “Carente valutazione e incompiuta quantificazione del danno erariale”
Sulla quantificazione del danno erariale contestato dalla Procura, il Collegio, pur affermando di non condividere il criterio di imputazione adottato parte attrice, non si è espresso compiutamente indicando una diversa quantificazione né ha adeguatamente considerato l’inconsistenza delle prove fornite dall’allora convenuta, concernenti i costi asseritamente sostenuti nella conduzione dell’attività agricola in questione.
4. Con comparsa depositata il 22.12.2025, per il tramite del proprio difensore, la parte appellata si è costituita in giudizio prendendo posizione sui motivi di appello proposti dalla Procura regionale e riproponendo le difese esplicitate in primo grado, siccome dichiarate assorbite dalla sentenza di prime cure.
Dopo avere evidenziato di avere sempre assolto i propri obblighi di servizio in modo esemplare, ha chiesto il rigetto dell’appello della Procura regionale in quanto infondato e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell’appello, di limitare il quantum risarcibile tenendo conto del reddito agrario e non del mero importo delle fatture emesse. In ulteriore subordine, ha chiesto di volere sottrarre al quantum risarcibile la somma di € 35.953,19 sostenuta e documentata a titolo di spese afferenti l’esercizio di impresa nonché tutte le componenti passive insite nella gestione e coltivazione del fondo.
A tali fini, ha chiesto che venga disposta ogni eventuale attività istruttoria ritenuta ammissibile e conducente ai fini del decidere, ivi compresa CTU contabile, onde accertare l’esistenza del dedotto danno erariale e la sua eventuale quantificazione, sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
5. In data 9.3.2026 il difensore dell’appellata ha depositato una memoria integrativa per ribadire le proprie tesi difensive e per evidenziare la necessaria applicazione dello ius superveniens quanto al profilo dell’insussistenza della colpa grave nei termini ora codificati dal comma 1 dell’art. 1 della legge 20/1994, per come novellato dall’art.
1 della legge 1/2026. In via subordinata, in caso di condanna dell’appellata, chiede la riduzione dell’addebito al 30% del pregiudizio erariale accertato.
6. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, il rappresentante dell’Ufficio di Procura generale ha insistito sulle rassegnate conclusioni chiedendo l’accoglimento dell’appello e l’Avv. Francesco Aurelio EM, per l’appellata, ha confermato le tesi difensive formulate con gli atti scritti insistendo per l’assoluzione della propria assistita.
Considerato in
DIRITTO
1. Va, in primo luogo, rilevato che la Procura appellante ha dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza di prime cure nella parte in cui ha qualificato l’attività extraistituzionale svolta dalla dipendente come un’attività soggetta ad autorizzazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.
Va altresì constatato l’intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza appellata concernenti l’antigiuridicità e il danno erariale prodottosi in pregiudizio del Comune per la mancata autorizzazione allo svolgimento dell’attività agricola, non avendo l’odierna parte appellata proposto appello incidentale sui relativi capi della sentenza qui gravata (art. 195 c.g.c.). Il giudice di legittimità ha infatti affermato il principio secondo il quale il convenuto, sebbene assolto in primo grado, ha interesse a fare valere le proprie ragioni secondo le difese già prospettate in tale fase del processo e non favorevolmente scrutinate dalla Sezione territoriale (in termini, Cass.
Civile Sez. Unite n. 11799/2017).
2. Quanto al merito della causa, il cui perimetro è stato delineato al punto precedente, si osserva che il gravame proposto dalla Procura regionale si incentra sostanzialmente sul requisito soggettivo; in caso di riforma sul punto della sentenza impugnata, l’appellante propone poi l’ulteriore motivo di gravame concernente la quantificazione del danno erariale.
Orbene, sulle doglianze concernenti la natura della condotta tenuta dalla dottoressa OG, il Collegio reputa che la motivazione resa dai giudici di prime cure sia condivisibile in quanto immune da vizi.
In primo luogo, occorre osservare che l’organo requirente aveva prospettato in via principale che l’odierna appellata aveva avuto piena consapevolezza dell’incompatibilità dell’esercizio dell’impresa agricola di famiglia con lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Mazzarrà ANEA. Ciò posto, non avendo richiesto la prescritta autorizzazione preventiva alla propria amministrazione, la dipendente, secondo l’impostazione dell’attore pubblico, ha inteso conseguire, con piena consapevolezza, il proprio doloso arricchimento cumulando i redditi da lavoro pubblico a tempo pieno con quelli derivanti dall’attività agricola (cfr. pag 17 dell’atto di citazione).
Senonché emerge dagli atti di causa che di tale cognizione, coscienza e volontà non sia stata fornita in giudizio una prova adeguata, atta a sostenere le accuse formulate (cfr. par. 5.2. della sentenza impugnata).
In primo luogo, infatti, l’intera disciplina richiamata dall’appellante non fa riferimento all’attività agricola né il nuovo Codice di comportamento adottato nel 2014 dal Comune di Mazzarà ANEA annovera tale attività tra quelle compatibili previa autorizzazione datoriale (art. 19).
Parimenti, la giurisprudenza amministrativa in materia ritiene che lo svolgimento dell’attività agricola in forma non professionale sia compatibile con il generale principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (ex multis, C.d.S., sez. II, ord. 2120/2023, C.d.S., sez. II, sent. n. 5854/2025).
In secondo luogo, va rilevato che la dottoressa OG non rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale (art. 1, d.lgs.
n. 99/2004), si limitava a gestire dei fondi di estensione poco significativa acquisiti iure successionis (o comunque provenienti dal proprio ambito familiare) e veniva collaborata dal proprio coniuge il quale, essendo pensionato, svolgeva personalmente le 330 ore di lavoro annuo necessarie per la conduzione dell’impresa in parola. Su questo specifico punto, nel giudizio di primo grado, la Procura regionale non ha sostanzialmente controdedotto, essendosi limitata a sostenere, del tutto genericamente, che le ore di lavoro indispensabili per lo svolgimento dell’attività vivaistica siano state svolte dalla dipendente.
Ancora, la domanda finanziamento inoltrata il 10.08.2006 dalla dottoressa OG al Comune di Mazzarà ANEA, seppure non qualificabile come una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale, denota chiaramente l’assenza di un intento doloso dell’interessata. Analogamente, dall’esame del complesso dei documenti di causa, non traspare alcun comportamento malizioso o reticente della dipendente sicché non appare provato il dolo della medesima, nei termini della consapevolezza di violare un precetto al fine di trarne un vantaggio personale.
Le considerazioni prima esposte consentono di pervenire altresì ad un giudizio di non imputabilità per insussistenza della colpa grave.
Dal punto di vista cronologico, emerge dal fascicolo processuale che la menzionata attività agricola è stata avviata dalla dipendente nel gennaio del 1973 mentre la richiesta di partita IVA è avvenuta nel gennaio del 1983, vale a dire ben prima della presa di servizio presso il Comune di Mazzarrà ANEA avvenuta nel gennaio del 1988.
L’esercizio dell’attività agricola è proseguito anche dopo l’assunzione ed è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione datoriale, anche se per una diversa finalità, nel 2006 come si è precedentemente visto.
Orbene, appare necessario rilevare che, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, risultava vigente soltanto la disciplina dell’art. 60 del DPR n. 3/1957 il quale non includeva tra le attività vietate ai pubblici dipendenti l’agricoltura. Solo diversi anni dopo, con l’art. 26 del d.lgs.
n. 80/1998 che ha novellato l’art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, è stata introdotta la disciplina in materia incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi con una formulazione poi confluita nel vigente art. 53 del D.lgs 165/2001.
Da ciò si ricava che alcun obbligo di comunicazione vigeva al tempo dell’assunzione di parte appellata né nel 1996 quando costei ha formalizzato l’iscrizione nel registro delle imprese.
Con riguardo alla tesi della Procura regionale appellante, a detta della quale la richiesta di autorizzazione sarebbe divenuta cogente nel 2014, all’atto dell’adozione presso l’ente locale in questione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, va rimarcato che l’attività agricola non è menzionata in tale documento né tra le attività extraistituzionali assolutamente incompatibili (art. 18) né tra quelle relativamente incompatibili (art. 19).
Nel richiamare, per brevità espositiva (art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile) gli snodi della motivazione della sentenza impugnata di cui al par. 5.2., ritenuti condivisibili da questo Collegio, si reputa che alcun giudizio di rimproverabilità possa essere formulato nei confronti della funzionaria appellata neppure nei termini della colpa grave.
Alla luce del riportato excursus, appare chiaro che la vicenda fattuale è maturata in un contesto caratterizzato dal descritto quadro normativo ed interpretativo, a tenore del quale va dichiarata insussistente la responsabilità contestata alla dottoressa OG per difetto dell’elemento psicologico.
In considerazione di ciò, il terzo motivo di appello, relativo alla quantificazione del danno originariamente contestato dalla Procura contabile, va considerato assorbito.
Per tutto quanto precede, l’appello della Procura regionale va respinto con conferma delle statuizioni assolutorie contenute nella sentenza appellata.
3. Le spese del presente giudizio si liquidano in favore della parte appellata e a carico del Comune di Mazzarrà ANEA come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:
- respinge l’appello della Procura regionale e, per l’effetto, conferma le statuizioni assolutorie contenute nella sentenza appellata.
Liquida le spese processuali del presente grado del giudizio in favore della parte appellata e a carico del Comune di Mazzarrà ANEA nell’importo di euro 1.900,00 (euro millenovecento,00) oltre IVA e CPA come e se dovuti per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 08/04/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente