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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. 3268 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Parte_1
Teodoro Venceslao, Fabrizio e Giorgio Rodin e Giuliana Murino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso la Sede provinciale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alle concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
2. Le spese di lite, secondo il consueto criterio della cd. soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' convenuto. CP_1
Difatti l'integrale pagamento della prestazione spettante alla ricorrente è avvenuto solo nel dicembre 2024 a fronte dell'invio della necessaria documentazione fin dal 3 giugno 2024
1 (cfr. doc. 4 produzioni parte ricorrente) talchè l'iniziativa giudiziaria della era in Pt_1
origine giustificata dall'inerzia serbata dall' convenuto. CP_1
Occorre precisare che l'oggetto del contendere concerne(va) esclusivamente il ritardo nell'erogazione degli arretrati della indennità di accompagnamento per la quale il requisito sanitario risulta accertato fin dal maggio 2024 (cfr. doc. 2 produzioni parte ricorrente).
Deve rilevarsi come la effettiva liquidazione della prestazione spettante alla ricorrente sia avvenuta a distanza di circa 6 mesi dopo l'invio della documentazione con la tempistica anzidetta dunque oltre il termine di 120 giorni a tal riguardo fissato dall'art. 445 bis comma
5 c.p.c. da intendersi come termine massimo previsto per il pagamento della prestazione.
Ciò significa che all' è accollato l'onere di auto organizzarsi in modo adeguato onde CP_1
assicurare il rispetto di tale termine, oltre il quale l'Ente risulta obiettivamente inadempiente.
3. Le spese di lite restano quindi a carico dell' convenuto stante la corresponsione in CP_1
ritardo (seppur non particolarmente ampio) degli importi maturati a credito dalla in Pt_1
difetto di motivate ragioni atte a giustificare tale iniziale inadempimento.
4. Quanto alla determinazione delle stesse trova applicazione il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, applicazione di valori minimi, stante la natura eminentemente documentale della causa ed il limitato impegno processuale dei procuratori con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
Sul punto il Tribunale ritiene, come già avvenuto in altre recenti pronunce, di poter aderire all'orientamento interpretativo seguito dalla locale Corte territoriale ed in particolare nella sentenza n. 9/2025 (controversia patrocinata dai procuratori odierni ricorrenti CP_2
e qui richiamata anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In tale arresto la Corte ha escluso che il compenso per tale fase possa essere riconosciuto laddove l'attività processuale si sia limitata, nella sostanza, alla conferma dell'avvenuto pagamento delle spettanze residue ed alla lettura delle (assai scarne) memorie di controparte
(recanti la Comunicazione di liquidazione del 20 novembre 2024 pur in seguito (ri)depositata dalla difesa ricorrente).
D'altro canto va osservato che la controversia, sostanzialmente analoga a numerose altre trattate dalla Sezione, viene definita dopo soli 5 mesi circa dal deposito del ricorso (avvenuto
2 nella metà di ottobre del 2024) ed all'esito di un'unica udienza virtuale ex art. 127 ter c.p.c..
Tale strumento processuale viene quindi opportunamente adottato in questo tipo di cause proprio concentrare la fase di trattazione e quella decisionale evitare alla parte che risulti vittoriosa un inutile differimento della decisione favorevole.
5. Anche l'incremento del compenso ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014 non pare meritevole di riconoscimento per le ragioni già esposte nel precedente sopra citato,
stante il mancato apprestamento di argomentazioni difensive da parte della convenuta volte a resistere motivatamente alle avverse rivendicazioni.
Vale sul punto citare quanto argomentato dalla Corte di Appello di Roma, Sez. Lav. sent.
n. 1965/2023) secondo la quale non vi è luogo per applicare la maggiorazione di cui all'art.
4, co. 5 [in realtà comma 8]del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “Il compenso da liquidare
giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo
rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate
manifestamente fondate". Infatti, stante la natura della controversia (pagamento di ratei di
prestazione d'invalidità civile in esito a giudizio favorevole ex art. 445 bis c.p.c.) e la sua
definizione in limine litis in ragione dell'eccezione di pagamento formulata dall' fin CP_3
dalla sua costituzione in giudizio, non è stata necessaria alcuna specifica abilità tecnica
dell'avvocato per far emergere, attraverso le proprie difese e nonostante le difese avversarie,
la fondatezza della domanda della parte assistita, sicché non si apprezza un impegno
professionale procuratorio maggiormente articolato e correlativamente da compensare
giusta la norma di riferimento.
6. Con riguardo, infine, alla tecnica di redazione del ricorso recante richiami ipertestuali inseriti mediante apposite modalità informatiche non paiono sussistere i presupposti onde accogliere la richiesta maggiorazione stante la contenuta utilità pratica di tale, comunque apprezzabile, tecnica redazionale.
Difatti i richiami ipertestuali contenuti nel ricorso risultano di limitata entità tenuto conto degli allegati prodotti in formato telematico talchè non sussistono i presupposti per il richiesto incremento dei compensi (cfr. Cass. ord. n. 22762/2023 ove si legge che la maggiorazione
ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi
(inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le
3 possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche
digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la
maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero
contenuto ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. Condanna l' al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida CP_3
in complessivi €. 1.865,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso C.U. nella eventuale misura documentata in atti, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite succitate in favore dei procuratori antistatari.
Cagliari, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dr. Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. 3268 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Parte_1
Teodoro Venceslao, Fabrizio e Giorgio Rodin e Giuliana Murino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso la Sede provinciale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alle concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
2. Le spese di lite, secondo il consueto criterio della cd. soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' convenuto. CP_1
Difatti l'integrale pagamento della prestazione spettante alla ricorrente è avvenuto solo nel dicembre 2024 a fronte dell'invio della necessaria documentazione fin dal 3 giugno 2024
1 (cfr. doc. 4 produzioni parte ricorrente) talchè l'iniziativa giudiziaria della era in Pt_1
origine giustificata dall'inerzia serbata dall' convenuto. CP_1
Occorre precisare che l'oggetto del contendere concerne(va) esclusivamente il ritardo nell'erogazione degli arretrati della indennità di accompagnamento per la quale il requisito sanitario risulta accertato fin dal maggio 2024 (cfr. doc. 2 produzioni parte ricorrente).
Deve rilevarsi come la effettiva liquidazione della prestazione spettante alla ricorrente sia avvenuta a distanza di circa 6 mesi dopo l'invio della documentazione con la tempistica anzidetta dunque oltre il termine di 120 giorni a tal riguardo fissato dall'art. 445 bis comma
5 c.p.c. da intendersi come termine massimo previsto per il pagamento della prestazione.
Ciò significa che all' è accollato l'onere di auto organizzarsi in modo adeguato onde CP_1
assicurare il rispetto di tale termine, oltre il quale l'Ente risulta obiettivamente inadempiente.
3. Le spese di lite restano quindi a carico dell' convenuto stante la corresponsione in CP_1
ritardo (seppur non particolarmente ampio) degli importi maturati a credito dalla in Pt_1
difetto di motivate ragioni atte a giustificare tale iniziale inadempimento.
4. Quanto alla determinazione delle stesse trova applicazione il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, applicazione di valori minimi, stante la natura eminentemente documentale della causa ed il limitato impegno processuale dei procuratori con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
Sul punto il Tribunale ritiene, come già avvenuto in altre recenti pronunce, di poter aderire all'orientamento interpretativo seguito dalla locale Corte territoriale ed in particolare nella sentenza n. 9/2025 (controversia patrocinata dai procuratori odierni ricorrenti CP_2
e qui richiamata anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In tale arresto la Corte ha escluso che il compenso per tale fase possa essere riconosciuto laddove l'attività processuale si sia limitata, nella sostanza, alla conferma dell'avvenuto pagamento delle spettanze residue ed alla lettura delle (assai scarne) memorie di controparte
(recanti la Comunicazione di liquidazione del 20 novembre 2024 pur in seguito (ri)depositata dalla difesa ricorrente).
D'altro canto va osservato che la controversia, sostanzialmente analoga a numerose altre trattate dalla Sezione, viene definita dopo soli 5 mesi circa dal deposito del ricorso (avvenuto
2 nella metà di ottobre del 2024) ed all'esito di un'unica udienza virtuale ex art. 127 ter c.p.c..
Tale strumento processuale viene quindi opportunamente adottato in questo tipo di cause proprio concentrare la fase di trattazione e quella decisionale evitare alla parte che risulti vittoriosa un inutile differimento della decisione favorevole.
5. Anche l'incremento del compenso ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014 non pare meritevole di riconoscimento per le ragioni già esposte nel precedente sopra citato,
stante il mancato apprestamento di argomentazioni difensive da parte della convenuta volte a resistere motivatamente alle avverse rivendicazioni.
Vale sul punto citare quanto argomentato dalla Corte di Appello di Roma, Sez. Lav. sent.
n. 1965/2023) secondo la quale non vi è luogo per applicare la maggiorazione di cui all'art.
4, co. 5 [in realtà comma 8]del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “Il compenso da liquidare
giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo
rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate
manifestamente fondate". Infatti, stante la natura della controversia (pagamento di ratei di
prestazione d'invalidità civile in esito a giudizio favorevole ex art. 445 bis c.p.c.) e la sua
definizione in limine litis in ragione dell'eccezione di pagamento formulata dall' fin CP_3
dalla sua costituzione in giudizio, non è stata necessaria alcuna specifica abilità tecnica
dell'avvocato per far emergere, attraverso le proprie difese e nonostante le difese avversarie,
la fondatezza della domanda della parte assistita, sicché non si apprezza un impegno
professionale procuratorio maggiormente articolato e correlativamente da compensare
giusta la norma di riferimento.
6. Con riguardo, infine, alla tecnica di redazione del ricorso recante richiami ipertestuali inseriti mediante apposite modalità informatiche non paiono sussistere i presupposti onde accogliere la richiesta maggiorazione stante la contenuta utilità pratica di tale, comunque apprezzabile, tecnica redazionale.
Difatti i richiami ipertestuali contenuti nel ricorso risultano di limitata entità tenuto conto degli allegati prodotti in formato telematico talchè non sussistono i presupposti per il richiesto incremento dei compensi (cfr. Cass. ord. n. 22762/2023 ove si legge che la maggiorazione
ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi
(inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le
3 possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche
digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la
maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero
contenuto ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. Condanna l' al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida CP_3
in complessivi €. 1.865,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso C.U. nella eventuale misura documentata in atti, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite succitate in favore dei procuratori antistatari.
Cagliari, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dr. Giorgio Murru
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