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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa LB De Bonis, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Brunetti ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Venosa, alla via Giacomo Di
Chirico n. 26, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura ad lites, a mezzo del notaio Per_1 in Fiumicino, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 17.04.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere chiesto l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato ed, in particolare, della Sig.ra nata a [...] il [...], per gli anni 2021-2022; CP_2
CP_ che, con nota del 29.09.2023, l' di Potenza comunicava “la fruizione indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato” con la seguente motivazione “I lavoratori indicati nella seguente tabella non rispettano almeno uno dei requisiti di legge”; che, avverso il provvedimento, veniva inoltrato ricorso amministrativo in data 07.11.2023, affermandosi che la lavoratrice a suo tempo assunta aveva tutti i requisiti di CP_ legge;
che il Comitato Provinciale non adottava alcuna decisione;
che il CP_ provvedimento dell' era illegittimo per carenza assoluta di motivazione, non evincendosi in alcun modo i requisiti mancanti in capo alla lavoratrice;
CP_2 che, con la legge di bilancio per il 2021 (Legge 30/12/2020 n. 178) veniva riconosciuto un esonero contributivo al 100% per l'assunzione di giovani under
36 per un periodo massimo di 36 mesi;
che, in data 04.01.2022 la ricorrente provvedeva ad assumere a tempo indeterminato, tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali la sig.ra , che possedeva tutti i requisiti di legge. CP_2
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare illegittimo il CP_ provvedimento dell' del 29.09.2023 e di annullare l'avviso di addebito emesso a seguito del provvedimento di cui al punto precedente;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 29.09.2023 con il quale l' comunicava la fruizione CP_1 indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato di cui alla legge 178/2020, deducendo la sussistenza dei requisiti di legge per l'operata assunzione della sig.ra . CP_2
Giova ricostruire il quadro normativo.
L'art. 1, comma 10 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 dispone “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L'art. 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a sua volta, prevede:
“L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”, precisando il comma 103 “Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
3 indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.
Sulla base delle norme richiamate, gli sgravi contributivi di cui alla L. n.
178/2020 presuppongono che: a) vengano effettuate nel biennio 2021/2022 nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
b) i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non devono avere compiuto 36 anni e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, salva l'ipotesi di cui al comma 103 cit.
Nel caso di specie, è circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia chiesto l'incentivo ai sensi della L. n. 178/2020 per avere assunto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro part-time orizzontale a 20 ore settimanali, la sig.ra , incentivo la cui fruizione è ritenuta CP_2 indebita dall' sulla base dell'assunto secondo cui la lavoratrice, in possesso CP_1 del requisito anagrafico, sia priva del requisito dell'inoccupazione, per avere instaurato un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con la società
HAVANA srls in data 16.03.2017.
Le determinazioni dell' non appaiono condivisibili. Controparte_3
Come si evince dell'interpretazione letterale delle disposizioni di cui ai commi
101 e 103 cit. lo stato di inoccupazione deve intendersi come l'assenza di un rapporto di lavoro attivo.
Se così è, tale stato può ritenersi in capo alla sig.ra , atteso che la stessa CP_2 risulta essere stata assunta il 16.03.2017 a tempo indeterminato con contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali e licenziata per giusta causa il 24 giugno
2017.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertata incidentalmente la illegittimità del provvedimento del 29.09.2023, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'esonero contributivo di cui alla legge del 30 dicembre 2020 n. 178 per l'assunzione della sig.ra , in possesso del requisito anagrafico CP_2
e dello stato di inoccupazione.
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 17.04.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'esonero contributivo di cui alla legge del 30 dicembre 2020 n. 178 per l'assunzione della sig.ra CP_2
in possesso del requisito anagrafico e dello stato di inoccupazione;
[...]
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_1 delle spese legali che liquida complessivamente in € in € 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LB De Bonis
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