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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Tribunale di Vasto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
GI AN e TE CA giusta mandato in atti.
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IL Di LO Resistente
Con l'intervento di :
Avv. Manuela D'Addiego, in qualità di Curatore Speciale dei minori Per_1
, nato a [...], il [...], e nato a [...], il [...],
[...] Controparte_2 nominata, ex art. 473 bis 8 cpc, giusta decreto n. 2462/2025, del 10/05/2025, Rg. N.
739/2021 del 09/05/2025.
Il Pubblico Ministero in sede MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2021, ha citato in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, , chiedendo la pronuncia di una Controparte_1
sentenza di separazione personale con addebito al marito, con affidamento esclusivo alla madre dei due figli minori e conseguente assegnazione ad essa della casa coniugale;
la ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, rimettendosi al tribunale per la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/09/2021, si è costituito in giudizio , il quale, pur non opponendosi all'accoglimento Controparte_1
della domanda di separazione, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni della separazione, instando, in via riconvenzionale, per la pronuncia di una separazione con addebito a carico della ricorrente, alle seguenti condizioni: “previa audizione dei figli minorenni Persona_1
e disporre l'affidamento esclusivo degli stessi al padre Controparte_2 Controparte_1 con assegnazione, sempre a favore di quest'ultimo, della casa coniugale sita nel piano seminterrato del fabbricato di proprietà dei coniugi, ubicato in Vasto al Viale Perth n. 36 e catastalmente individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella
5117, sub 42 e sub 10; c) Sotto il profilo patrimoniale, porre a carico della ricorrente Pt_1 la corresponsione di un assegno mensile, esclusivamente per il contributo al
[...] mantenimento della prole, di euro 500.00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre al paga mento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto;
d) Per la regolazione del diritto di visita dei figli minorenni da parte della madre , premurosamente auspicabile Parte_1 sotto la supervisione e tutela dei servizi sociali, ci si rimette, comunque, alla valutazione che in merito vorrà effettuare l' On.le Tribunale adito. e) Condannare in ogni caso Parte_1 al pagamento delle spese tutte di giudizio.”;
Con ordinanza del 20/09/2021, assunta all'esito dell'audizione del minore Per_1
, sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori: affidamento
[...]
dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre al quale è assegnata la casa coniugale;
ordine a di lasciare la casa Parte_1
coniugale entro 10 giorni;
incontri della madre con i figli una volta a settimana presso la sede dei servizi sociali di Vasto, secondo un calendario da questi ultimi predisposto e sotto il loro costante monitoraggio;
assegno di mantenimento per i minori di € 100 a carico della ricorrente.
Nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila con decreto del
21/10/2021 adottato all'esito della denuncia per maltrattamenti sporta dal resistente nei confronti della ricorrente, ha affidato i minori ai Servizi Sociali di Vasto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 09/08/2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione sono stati confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 20/09/2021, anche alla luce della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali di Vasto, che hanno riferito sia della sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori su richiesta del padre, sia del rifiuto dei minori di incontrare la madre.
All'udienza del 27/02/2025 i minori hanno ribadito la volontà di vivere col padre e il rifiuto di incontrare la madre.
In data 15/04/2025, la ha depositato istanza per la modifica dei Pt_1
provvedimenti di collocamento dei figli minori, atteso che “risultano notevolmente mutati i presupposti dell'ordinanza presidenziale, posto che, come si è avuto modo di apprendere
(…) dai vicini abitanti nella zona di residenza del quest'ultimo versa in Controparte_1 gravissime condizioni di salute, a causa di una patologia, per come riferita, incurabile. A causa di detta condizione, il sig. è ricoverato in degenza ospedaliera (non è dato Controparte_1 sapere se presso l'Ospedale Civile di Vasto oppure in altro nosocomio) e l'immobile in viale
Perth n. 36 risulta totalmente chiuso e non abitato, non rinvenendosi in esso neppure la presenza sporadica dei minori e ”, chiedendo di disporre Per_1 Per_2
“conseguentemente, il collocamento presso la madre dei figli e Persona_1 CP_2
assegnando ad essa ricorrente la casa coniugale sita in Vasto (CH) al viale Perth n.
[...]
36”.
In seguito la ricorrente ha riferito dell'avvenuto decesso del ed ha chiesto, Per_1
a fronte della “ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento per separazione coniugale, (…) la prosecuzione del giudizio per quanto attiene le questioni sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, rafforzando la fondatezza della avanzata istanza di nomina di curatore speciale, ovviamente da individuare nell'elenco dei professionisti presso il Tribunale di Vasto (stante l'alta conflittualità tra le parti), in modo da consentire finalmente, anche attraverso l'affidamento congiunto ai Servizi Sociali, l'intrapresa di un percorso di valida mediazione tra i minori e la madre, ripristinando il regime di visite già disposto, auspicandosi il collocamento di e presso la odierna comparente, la cui Per_1 CP_2 idoneità è ex se comprovata dagli atti e provvedimenti giudiziali già acquisiti agli atti di causa, nonché da ultimo, ridepositati con l'istanza avanzata lo scorso 15 aprile 2025. Con l'adozione dell'ulteriore provvedimento di assegnazione alla madre della casa coniugale e di cui la stessa è comproprietaria al 50%”.
Con istanza del 19/04/2025 depositata presso il Tribunale per i minorenni di
[...]
e , rispettivamente figlia e nipote di Controparte_3 Controparte_4 CP_1
, hanno chiesto l'affido dei minori, deducendo che questi abitano presso la
[...]
propria abitazione sita in Scerni sin dalla fase terminale della malattia del padre.
Con ordinanza del 09/05/2025 il servizio sociale di Vasto è stato invitato a fornire una dettagliata relazione in ordine alla domiciliazione dei minori, alle loro condizioni psico-fisiche nonché alle eventuali figure di riferimento ed è stata nominata una curatrice speciale ai minori la quale in data 16/06/2025 si è costituita nel presente giudizio evidenziando, tra l'altro, “un timido tentativo di collaborazione da parte della sig.ra
, nei confronti dei bisogni e interessi dei minori. In particolare, la sig.ra Pt_1 Pt_1 sottoscriveva l'autorizzazione per l'uscita didattica tenutasi lo scorso 20 maggio e sostenendone
i costi, nonché prendeva contattato con la medesima scuola per l'autorizzazione per il recupero nelle materie didattiche e la partecipazione di quest'ultimo a un campus estivo organizzato dal comune di Scerni, presso il parco acquatico denominato “Acqualand””. La curatrice ha chiesto di: “Disporre l'affidamento dei minori, e al Servizio Sociale Persona_1 CP_2 di Vasto con collocamento dei minori in una comunità di tipo familiare, anche in modalità semiresidenziale al fine di monitorare il nucleo familiare e/o di adottare ogni necessario supporto psicologico e/o di attivare una domiciliare educativa;
- Avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico/psicodiagnostico per la sig.ra , qualora non Pt_1
l'avesse già fatto;
- Disporre che il servizio affidatario cerchi di facilitare gli incontri tra i minori
e la sig.ra o quanto meno cerchi di riconciliare il rapporto madre figli, nonché Pt_1 regolamenti gli incontri tra i minori e la sig.ra qualora fosse ritenuto utile Controparte_3 nell'interesse dei minori per un affidamento in suo favore;
- In subordine nella denegata ipotesi di non accoglimento della suesposta domanda, disporre l'affidamento dei minori Per_1 e al Servizio Sociale di Vasto con collocamento dei minori presso la sig.ra
[...] CP_2 [...]
onerando la sig.ra al versamento del contributo economico di € 100,00 (€ CP_3 Pt_1
50,00 a ciascun minore) a titolo di mantenimento dei minori e così Per_1 Controparte_2 come disposto nel provvedimento presidenziale del 20/09/2021, in favore della sig.ra CP_3
; - Disporre altresì, la continuazione del monitoraggio della situazione dei minori,
[...] rimettendo a S.V. relazioni periodiche dei Servizi Sociali territorialmente competenti sull'andamento dei percorsi e l'efficacia degli interventi, nonché l'evoluzione del benessere psicofisico dei minori e - Inviare i minori al NPI al fine di valutare le Per_1 Controparte_2 condizioni psico-cognitive dei minori;
- accertare l'idoneità genitoriale della sig.ra CP_3
”.
[...]
Con relazione depositata in data 18/06/2025 i Servizi Sociali hanno riferito che
[...]
ha manifestato un atteggiamento oppositivo verso il Servizio e ambivalente CP_3 nei riguardi dei minori, dichiarando, in un primo momento, di voler tenere con sé gli stessi e, in un secondo momento, definendoli “manipolativi e pericolosi”, accusandoli di condotte illegali e auspicando il loro parziale collocamento in una struttura rieducativa;
hanno confermato, pertanto, la necessità – già precedentemente evidenziata – di un supporto psicologico per i minori e di una valutazione della
– quale collocataria dei predetti – “al fine di stabilire la sua idoneità al compito Per_1
e se il contesto in cui vivono sia quello più idoneo per loro”.
Con ordinanza del 18/07/2025 anche alla luce delle argomentazioni rese dalla curatrice e della relazione dei servizi sociali, sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo il temporaneo affidamento dei minori al Servizio
Sociale di Vasto “affinché lo stesso si occupi di curare il loro collocamento temporaneo in una comunità familiare, di attivare ogni necessario supporto psicologico e di sostegno dei minori e della madre alla buona genitorialità, di favorire gli incontri tra i minori e la madre in modalità protetta”.
Con provvedimento del 07/08/2025 - adottato all'esito: 1) della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale affidatario - depositata il 31/07/2025 – che ha ritenuto conforme all'interesse dei minori l'inserimento degli stessi presso la comunità educativa (già individuata dal Servizio) in regime semiresidenziale, con prosecuzione degli interventi di supporto già in atto a favore dei minori e a cura del Servizio affidatario;
2) dell'istanza depositata da parte ricorrente in data 01/08/2025, con la quale la ha contrastato le risultanze peritali, insistendo per la conferma delle Pt_1
statuizioni rese con provvedimento del 18/07/2025 – è stato disposto che “il Servizio
Sociale affidatario prosegua con l'inserimento dei minori presso una comunità educativa in regime semiresidenziale e con gli altri interventi in atto in favore dei minori e con quanto altro già disposto con precedente ordinanza del 18.7.2025, relazionando mensilmente al Giudice o prima in caso di urgenza”.
In data 10/10/2025 i servizi sociali hanno depositato relazione aggiornata relativa all'inserimento, in regime semiresidenziale, dei minori nella Comunità Educativa “Il
Sole”, evidenziando che, a fronte di un'iniziale resistenza, i minori attualmente frequentano la comunità in modo abbastanza sereno. Relativamente alla gestione delle questioni scolastiche e sanitarie dei minori, i SS riferiscono della difficoltà pratiche in vari aspetti della gestione dei minori (quali le entrate d'uscita anticipate da scuola,
l'attivazione del pulmino scolastico per , lo svolgimento di visite mediche CP_2
specialistiche e così via), chiedendo, pertanto “che il servizio sociale possa delegare la signora allo svolgimento di tali mansioni o che sia lo stesso tribunale a delegare la Per_1 ovvero che lei possa agire nella determinazione in materia sanitaria scolastica e Per_1 burocratica essendo ad oggi la collocataria dei minori è colei che si sta occupando della loro cura materiale della cura psicofisica educativa”.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., chiedendo soltanto un breve termine per il deposito di note conclusive.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di giorni 10 per il deposito di note conclusive.
*******
Preliminarmente, in conseguenza del decesso di , deve essere Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Sempre in via preliminare si evidenzia l'inammissibilità della costituzione dell'avv.
AV MM che, pur avendo ricevuto la procura dal si è costituito nel Per_1 presente giudizio quando ormai il convenuto era deceduto, non solo per dichiarare il decesso del proprio assistito, ma anche per formulare istanze e domande relative ai figli minori, a ciò non più abilitato.
Relativamente all'affidamento e al collocamento dei minori e , che Per_1 CP_2
attualmente hanno rispettivamente 15 e 12 anni, si osserva quanto segue.
E' indubbio che i minori hanno vissuto in un clima familiare gravemente compromesso, in cui tra i genitori vi era aperto conflitto, con manifestazioni di violenza reciproca, reciproche denunce e inidonee triangolazioni. Sin dal 2021 Per_1 sviluppava una particolare avversione nei confronti della figura materna, manifestata sia negli incontri che i servizi sociali cercavano di organizzare, sia nel corso delle audizioni in Tribunale;
anche , nonostante un iniziale atteggiamento più CP_2 spontaneo, mostrava grosse resistenze nell'avvicinarsi alla madre.
I minori descrivevano la madre come violenta e poco paziente e la consideravano la responsabile delle discussioni violente e aggressive intercorse tra i genitori ed alle quali essi assistevano. Tra i due minori si osservava un senso di reciproca protezione e l'uso di un linguaggio tipicamente da adulti. All'udienza del 17.9.2021 Per_1 dichiarava espressamente di essere stato vittima di maltrattamenti da parte della madre e di non volerla più vedere. Nella perizia della dott.ssa disposta su Per_3
incarico del P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 890/2019 RGNR, si legge che risultava molto maturo per la sua età, piuttosto adultizzato e molto protettivo Per_1
nei confronti della figura paterna;
emergeva una accentuata idealizzazione del padre, descritto tuttavia con una terminologia che non poteva appartenere ad un bagaglio culturale di un undicenne. Anche in quella sede, in ogni caso, il minore dichiarava la sua volontà di stare solo con il padre e di non voler vedere la madre, “per paura che possa ricevere da lei solo botte e pugni”.
I Servizi Sociali evidenziavano al Tribunale il disagio dei minori negli incontri protetti con la madre, per cui alla fine del 2021 tali incontri venivano sospesi;
i minori continuavano a vivere con il padre presso l'abitazione familiare, sino a quando si trasferivano presso la sorella con il padre in precarie condizioni di Controparte_3
salute e lì rimanevano anche dopo il decesso del resistente;
in seguito venivano posti in regime semiresidenziale presso la comunità educativa di Scerni “Il Sole”, tornando a dormire presso l'abitazione della sorella.
L'atteggiamento oppositivo dei minori nei confronti della madre registrato nel 2021, quando giungeva all'apice la crisi coniugale e i rapporti conflittuali tra i genitori, non mutava negli anni seguenti;
nella relazione del 14/04/2022 i Servizi Sociali comunicavano che gli incontri con la madre, già sospesi dal 19/10/2021, non erano più ripresi per volontà dei minori.
Con relazione peritale del 09/02/2023 il nominato C.T.U. dott.ssa roponeva: Per_4
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso il padre;
l'intervento di supporto e potenziamento alla buona genitorialità per la coppia genitoriale, presso i S.S.T. di appartenenza, affinché il sig. Per_1 comprenda l'importanza della sua figura nel processo di ricostruzione del rapporto madre – minori, e la sig.ra sviluppi quegli aspetti della genitorialità ad oggi Pt_1 carenti;
l'intervento di supporto e potenziamento alla buona genitorialità per la sig.ra
, per comprendere le sue debolezze parentali e strutturare un approccio più Pt_1
funzionale con i minori;
la presenza dell'Educatore dei S.S.T. incaricati, per supportare il sig. nella gestione materiale ed emotiva dei minori, e monitorare gli Per_1
sviluppi nel nucleo famigliare a seguito degli interventi proposti;
il monitoraggio e rendicontazione dei S.S.T. all'Ill.mo Giudicante, sull'andamento degli interventi effettuati, a cadenza trimestrale.
Con specifico riferimento alle capacità genitoriali della odierna ricorrente, la dott.ssa riteneva che “la sig.ra presenta una genitorialità moderata, debole nelle Per_4 Pt_1 aree del nurturant caregiving e nel social caregiving;
la difficoltà a sintonizzarsi emotivamente con l'Altro determina un'incapacità a comprendere i bisogni emotivo – affettivi dei minori, mentre la sua tendenza a reagire in maniera impulsiva in situazioni di stancabilità ha prodotto gli episodi di trascuratezza e maltrattamento descritti dai piccoli periziati. fatica a Pt_1 comprendere il punto di vista dei minori e si chiude nella sua sofferenza di madre ferita e non considerata, senza cercare una via di uscita da questo impasse doloroso. Attualmente necessita di supporto per comprendere le sue caratteristiche personologiche, e poter ricostruire un rapporto con i suoi figli orientato ad un maggior benessere e stabilità”. Il c.t.u. suggeriva di interrompere gli incontri tra la sig.ra e i ragazzi, stante “l'incapacità della Pt_1 periziata di comprendere la modalità più opportuna per ricostruire un buon dialogo con i suoi figli”.
In relazione ai minori, il c.t.u. riferiva quanto segue: “Fortemente legati al loro papà, non sono emerse aree di problematicità significative se non quella verso il rapporto con la madre, percepita negativamente, considerata maltrattante e violenta e soprattutto completamente disinteressata a loro. E' presente un forte meccanismo difensivo di negazione, per il quale i minori non riescono ad avere ricordi positivi con la madre, né tantomeno una speranza di cambiamento della stessa;
essendo entrambi fortemente convinti che la signora non abbia alcun interesse verso di loro, per timore di vivere il clima di paura percepito nel passato, piuttosto che la non considerazione e la conseguente frustrazione di sentirsi secondi rispetto agli zii o alla nonna materni, scelgono di eliminarla dalla loro mente, per poter vivere un clima di serenità ed una quotidianità non destabilizzante. Tale tranquillità viene favorita da un padre fortemente presente e dedito, che riesce ad essere adeguatamente normativo ma anche affettivo;
pertanto, nella costanza e nell'applicazione paterni i piccoli e trovano quel calore e quel Per_1 CP_2 conforto necessari a non percepire l'assenza materna ed a non sentire neanche la necessità di ricercarla”.
Ancora all'udienza del 18.12.2024 celebrata nell'ambito del processo penale n. 317/22 per i reati di lesioni personali e minacce commessi da ai danni della Controparte_1 moglie nel luglio 2021, rendeva dichiarazioni a favore del padre, riferendo che Per_1
una volta la madre lo aveva “riempito di botte” ed era la madre stessa a manifestare atteggiamenti aggressivi ai danni del padre.
Dopo la morte di e il collocamento dei minori in regime Controparte_1
semiresidenziale, dalla relazione pervenuta il 7.10.2025 in merito alla sig.ra Pt_1 risulta che la stessa si è recata varie volte presso i servizi sociali esplicitando la sua volontà di essere attivamente coinvolta nella vita dei ragazzi, stava provvedendo all'acquisto dei libri scolastici necessari per , aveva aperto una carta prepagata CP_2 su cui dichiarava di caricare mensilmente del denaro per i figli.
Tuttavia, i contatti, peraltro solo via whatsapp, tra e la madre si sono rivelati Per_1
destabilizzanti per il minore: “ , che sin dall'inizio ha vissuto con tensione la ripresa Per_1 di una comunicazione con la madre, nell'ultimo colloquio ha riferito di star vivendo ciò che dall'inizio temeva, ovvero che alla sua richiesta alla madre di bisogni materiali, la madre avrebbe potuto accettare ma contestualmente chiedere a lui qualcosa in cambio. , insieme a Per_1
ha raccontato in particolare che in un episodio in cui aveva chiesto alla madre un CP_2 contributo per acquistare una bici elettrica, la stessa avrebbe risposto: “… ti compro la bici solo se stai con me se stai con me se tu pensi che te la compro e sati dall'altro laro ti sbagli di grosso
”. Comprensibilmente tale atteggiamento ha turbato alimentando la sua rabbia e Per_1 Per_1 ha contribuito a destabilizzare la sua condizione psico emotiva già precaria”. Il 30.7.2025, giorno del compleanno di , è accaduto un altro evento destabilizzante: Per_1 Per_1
era informato da alcuni vicini di casa che la madre stava forzando la serratura della casa coniugale, dopo aver saputo dell'esistenza di un testamento di Controparte_1 in favore dei figli;
comunicava ciò a che chiedeva l'intervento Per_1 Controparte_3
delle Forze dell'ordine. Il servizio sociale ha invogliato la madre e il figlio ad avere un confronto, al quale all'inizio ha mostrato ancora delle resistenze e che poi si è Per_1 tenuto solo di recente.
I Servizi Sociali, infine, hanno relazionato che il collocamento dei minori presso la sorella e il loro inserimento in regime semiresidenziale presso la comunità educativa
Il Sole risulta al momento funzionale per gli stessi.
La curatrice speciale ha riferito che i minori, con il collocamento in regime semiresidenziale presso la predetta comunità familiare appaiono più sereni, mostrando di aver raggiunto una sorta di equilibrio, anche grazie alla responsabile della comunità dott.ssa come riferito dagli stessi minori. Infatti, CP_5 Per_1 riferiva che “questa modalità mi fa stare più sereno, …posso parlare con (dott.ssa CP_5
responsabile della comunità) ... è sempre disponibile”. CP_5
Ritiene il Tribunale che, alla luce di tutte le risultanze processuali sopra compendiate, il superiore interesse dei minori imponga che il loro collocamento permanga con le attuali modalità: si deve infatti prendere atto delle accertate deficienze riscontrate nella figura materna, che non risulta aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità; la ricorrente ha manifestato un atteggiamento non positivo improntando i contatti con i minori ultimamente ripresi solo in termini di pretese e ricatti morali, evidentemente finalizzati -anche- a riottenere l'utilizzo della casa familiare. Inoltre, come anche riferito dalla curatrice speciale, tra la e si è Pt_1 Controparte_3 sviluppato un rapporto conflittuale che, tra le alte cose, ha determinato il fatto che non può usufruire del pulmino per la scuola perché la non ha voluto CP_2 Pt_1
delegare la a ritirare il ragazzo alla fermata dell'autobus e non ha voluto Per_1
autorizzare all'utilizzo autonomo del pulmino. Pare che la ricorrente in tal CP_2 modo abbia anteposto il conflitto con la al benessere del figlio. Per_1
D'altro canto, i minori, che non vivono con la madre da oltre 4 anni, manifestano ancora un estremo disagio psicologico nei contatti con lei;
pure ipotizzando che gli stessi siano stati oggetto di alienazione parentale ad opera del padre, è un dato di fatto che essi ritengono la una madre aggressiva e violenta, con la quale non Pt_1 riescono a comunicare e a riprendere normali rapporti madre-figli.
I minori hanno dovuto subìre, a seguito della malattia e poi della morte del padre al quale erano molto legati, grossi disagi sia materiali e logistici, che morali, per cui non
è assolutamente opportuno che vengano nuovamente traumatizzati con l'imposizione di una figura materna che essi non avvertono come tale;
deve essere invece tutelato il diritto dei minori a crescere in un ambiente affettivo sereno, sicuro e stabile che favorisca il loro sviluppo emotivo.
Nonostante l'incontro dei minori con la sig.ra avvenuto di recente, non è Pt_1 ancora possibile stabilire se i rapporti tra i ragazzi e la madre si stiano avviando verso una certa normalizzazione essendo prima necessario un percorso di sostegno alla genitorialità che la resistente non risulta aver ancora concretamente intrapreso.
D'altra parte, non risulta nemmeno funzionale alle esigenze dei minori affidare gli stessi alla sig.ra alla luce del rapporto conflittuale con la madre dei minori Per_1
e della necessità che a supervisionare i minori siano i Servizi sociali, proprio per la delicatezza dell'intera vicenda e la necessità di salvaguardare l'equilibrio psicofisico dei bambini adottando decisioni nella maniera più oggettiva e scevra da condizionamenti esterni.
Pertanto, alla luce di tutto quanto argomentato, come anche proposto dalla curatrice speciale, i minori devono essere affidati al Servizio Sociale di Vasto, con poteri sostanziali inerenti la salute e la scuola, con collocamento presso la comunità denominata “il Sole” in regime semiresidenziale dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21,00, per poi rientrare nell'abitazione della sig.ra fino all'indomani e nei fine settimana. Controparte_3
Al servizio sociale deve essere demandata anche una funzione di vigilanza e supervisione dei rapporti tra i minori, e con Controparte_3 Parte_1
possibilità di delegare a queste ultime due singole incombenze per la più funzionale gestione delle esigenze dei minori. I Servizi inoltre dovranno verificare la possibilità di un ravvicinamento dei minori alla madre, continuando a organizzare e favorire incontri tra di loro, anche supportando la sig.ra nel recupero della Pt_1 genitorialità.
Ai sensi dell'art. 5 bis della legge 184/1983, la durata dell'affidamento non può essere superiore a ventiquattro mesi, con obbligo di relazionare almeno ogni sei mesi al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con la madre, sull'andamento del collocamento semiresidenziale.
La curatrice speciale dei minori, invece, curerà le eventuali pratiche amministrative necessarie nell'interesse dei minori e adotterà tutte le opportune iniziative per la tutela del patrimonio dei minori, comprese quelle successorie in conseguenza della morte del padre.
Conseguentemente va rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
Va infine confermato in questa sede l'obbligo posto a carico di di contribuire Pt_1
al mantenimento dei minori con il versamento della somma di € 100 (€ 50,00 per ciascun figlio) da versare in favore di Controparte_3
Le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del decesso del resistente in corso di causa.
Le spese della c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico delle parti e per esse dell'Erario, essendo tutte le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A norma dell'art. 5 bis della legge 184/1983 la presente decisione è comunicata al giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto per la vigilanza sulla sua attuazione.
P.Q.M.
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi;
B) Dispone l'affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_2
Sociale di Vasto per la durata di due anni, con poteri sostanziali inerenti la scuola e la salute e con collocamento dei citati minori presso la comunità denominata “il Sole” in regime semiresidenziale dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21,00, per poi rientrare nell'abitazione della sig.ra Controparte_3 fino all'indomani e nei fine settimana;
C) Dispone che il Servizio Sociale vigili e supervisioni i rapporti tra i minori, CP_3
e con possibilità di delegare a queste ultime due singole
[...] Parte_1 incombenze per la più funzionale gestione delle esigenze dei minori. I servizi inoltre dovranno verificare la possibilità di un ravvicinamento dei minori alla madre, continuando a organizzare e favorire incontri tra di loro, anche supportando la sig.ra nel recupero della genitorialità; Pt_1
D) Dispone che il Servizio Sociale relazioni almeno ogni sei mesi al giudice tutelare del
Tribunale di Vasto sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con la madre, sull'andamento del collocamento semiresidenziale;
E) Dispone che la curatrice speciale dei minori curi eventuali pratiche amministrative necessarie nell'interesse dei minori e adotti tutte le opportune iniziative per la tutela del patrimonio dei minori, comprese quelle successorie in conseguenza della morte del padre;
F) Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente;
G) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 minori con il versamento della somma di € 100 (€ 50,00 per ciascun figlio) da versare in favore di Controparte_3
H) Compensa interamente tra le parti le spese processuali e pone le spese della c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'Erario.
Si comunichi al Giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST: dott.ssa Stefania Izzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Tribunale di Vasto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
GI AN e TE CA giusta mandato in atti.
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IL Di LO Resistente
Con l'intervento di :
Avv. Manuela D'Addiego, in qualità di Curatore Speciale dei minori Per_1
, nato a [...], il [...], e nato a [...], il [...],
[...] Controparte_2 nominata, ex art. 473 bis 8 cpc, giusta decreto n. 2462/2025, del 10/05/2025, Rg. N.
739/2021 del 09/05/2025.
Il Pubblico Ministero in sede MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2021, ha citato in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, , chiedendo la pronuncia di una Controparte_1
sentenza di separazione personale con addebito al marito, con affidamento esclusivo alla madre dei due figli minori e conseguente assegnazione ad essa della casa coniugale;
la ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, rimettendosi al tribunale per la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/09/2021, si è costituito in giudizio , il quale, pur non opponendosi all'accoglimento Controparte_1
della domanda di separazione, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni della separazione, instando, in via riconvenzionale, per la pronuncia di una separazione con addebito a carico della ricorrente, alle seguenti condizioni: “previa audizione dei figli minorenni Persona_1
e disporre l'affidamento esclusivo degli stessi al padre Controparte_2 Controparte_1 con assegnazione, sempre a favore di quest'ultimo, della casa coniugale sita nel piano seminterrato del fabbricato di proprietà dei coniugi, ubicato in Vasto al Viale Perth n. 36 e catastalmente individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Vasto al foglio 39, particella
5117, sub 42 e sub 10; c) Sotto il profilo patrimoniale, porre a carico della ricorrente Pt_1 la corresponsione di un assegno mensile, esclusivamente per il contributo al
[...] mantenimento della prole, di euro 500.00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre al paga mento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto;
d) Per la regolazione del diritto di visita dei figli minorenni da parte della madre , premurosamente auspicabile Parte_1 sotto la supervisione e tutela dei servizi sociali, ci si rimette, comunque, alla valutazione che in merito vorrà effettuare l' On.le Tribunale adito. e) Condannare in ogni caso Parte_1 al pagamento delle spese tutte di giudizio.”;
Con ordinanza del 20/09/2021, assunta all'esito dell'audizione del minore Per_1
, sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori: affidamento
[...]
dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre al quale è assegnata la casa coniugale;
ordine a di lasciare la casa Parte_1
coniugale entro 10 giorni;
incontri della madre con i figli una volta a settimana presso la sede dei servizi sociali di Vasto, secondo un calendario da questi ultimi predisposto e sotto il loro costante monitoraggio;
assegno di mantenimento per i minori di € 100 a carico della ricorrente.
Nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila con decreto del
21/10/2021 adottato all'esito della denuncia per maltrattamenti sporta dal resistente nei confronti della ricorrente, ha affidato i minori ai Servizi Sociali di Vasto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 09/08/2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione sono stati confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 20/09/2021, anche alla luce della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali di Vasto, che hanno riferito sia della sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori su richiesta del padre, sia del rifiuto dei minori di incontrare la madre.
All'udienza del 27/02/2025 i minori hanno ribadito la volontà di vivere col padre e il rifiuto di incontrare la madre.
In data 15/04/2025, la ha depositato istanza per la modifica dei Pt_1
provvedimenti di collocamento dei figli minori, atteso che “risultano notevolmente mutati i presupposti dell'ordinanza presidenziale, posto che, come si è avuto modo di apprendere
(…) dai vicini abitanti nella zona di residenza del quest'ultimo versa in Controparte_1 gravissime condizioni di salute, a causa di una patologia, per come riferita, incurabile. A causa di detta condizione, il sig. è ricoverato in degenza ospedaliera (non è dato Controparte_1 sapere se presso l'Ospedale Civile di Vasto oppure in altro nosocomio) e l'immobile in viale
Perth n. 36 risulta totalmente chiuso e non abitato, non rinvenendosi in esso neppure la presenza sporadica dei minori e ”, chiedendo di disporre Per_1 Per_2
“conseguentemente, il collocamento presso la madre dei figli e Persona_1 CP_2
assegnando ad essa ricorrente la casa coniugale sita in Vasto (CH) al viale Perth n.
[...]
36”.
In seguito la ricorrente ha riferito dell'avvenuto decesso del ed ha chiesto, Per_1
a fronte della “ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento per separazione coniugale, (…) la prosecuzione del giudizio per quanto attiene le questioni sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, rafforzando la fondatezza della avanzata istanza di nomina di curatore speciale, ovviamente da individuare nell'elenco dei professionisti presso il Tribunale di Vasto (stante l'alta conflittualità tra le parti), in modo da consentire finalmente, anche attraverso l'affidamento congiunto ai Servizi Sociali, l'intrapresa di un percorso di valida mediazione tra i minori e la madre, ripristinando il regime di visite già disposto, auspicandosi il collocamento di e presso la odierna comparente, la cui Per_1 CP_2 idoneità è ex se comprovata dagli atti e provvedimenti giudiziali già acquisiti agli atti di causa, nonché da ultimo, ridepositati con l'istanza avanzata lo scorso 15 aprile 2025. Con l'adozione dell'ulteriore provvedimento di assegnazione alla madre della casa coniugale e di cui la stessa è comproprietaria al 50%”.
Con istanza del 19/04/2025 depositata presso il Tribunale per i minorenni di
[...]
e , rispettivamente figlia e nipote di Controparte_3 Controparte_4 CP_1
, hanno chiesto l'affido dei minori, deducendo che questi abitano presso la
[...]
propria abitazione sita in Scerni sin dalla fase terminale della malattia del padre.
Con ordinanza del 09/05/2025 il servizio sociale di Vasto è stato invitato a fornire una dettagliata relazione in ordine alla domiciliazione dei minori, alle loro condizioni psico-fisiche nonché alle eventuali figure di riferimento ed è stata nominata una curatrice speciale ai minori la quale in data 16/06/2025 si è costituita nel presente giudizio evidenziando, tra l'altro, “un timido tentativo di collaborazione da parte della sig.ra
, nei confronti dei bisogni e interessi dei minori. In particolare, la sig.ra Pt_1 Pt_1 sottoscriveva l'autorizzazione per l'uscita didattica tenutasi lo scorso 20 maggio e sostenendone
i costi, nonché prendeva contattato con la medesima scuola per l'autorizzazione per il recupero nelle materie didattiche e la partecipazione di quest'ultimo a un campus estivo organizzato dal comune di Scerni, presso il parco acquatico denominato “Acqualand””. La curatrice ha chiesto di: “Disporre l'affidamento dei minori, e al Servizio Sociale Persona_1 CP_2 di Vasto con collocamento dei minori in una comunità di tipo familiare, anche in modalità semiresidenziale al fine di monitorare il nucleo familiare e/o di adottare ogni necessario supporto psicologico e/o di attivare una domiciliare educativa;
- Avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico/psicodiagnostico per la sig.ra , qualora non Pt_1
l'avesse già fatto;
- Disporre che il servizio affidatario cerchi di facilitare gli incontri tra i minori
e la sig.ra o quanto meno cerchi di riconciliare il rapporto madre figli, nonché Pt_1 regolamenti gli incontri tra i minori e la sig.ra qualora fosse ritenuto utile Controparte_3 nell'interesse dei minori per un affidamento in suo favore;
- In subordine nella denegata ipotesi di non accoglimento della suesposta domanda, disporre l'affidamento dei minori Per_1 e al Servizio Sociale di Vasto con collocamento dei minori presso la sig.ra
[...] CP_2 [...]
onerando la sig.ra al versamento del contributo economico di € 100,00 (€ CP_3 Pt_1
50,00 a ciascun minore) a titolo di mantenimento dei minori e così Per_1 Controparte_2 come disposto nel provvedimento presidenziale del 20/09/2021, in favore della sig.ra CP_3
; - Disporre altresì, la continuazione del monitoraggio della situazione dei minori,
[...] rimettendo a S.V. relazioni periodiche dei Servizi Sociali territorialmente competenti sull'andamento dei percorsi e l'efficacia degli interventi, nonché l'evoluzione del benessere psicofisico dei minori e - Inviare i minori al NPI al fine di valutare le Per_1 Controparte_2 condizioni psico-cognitive dei minori;
- accertare l'idoneità genitoriale della sig.ra CP_3
”.
[...]
Con relazione depositata in data 18/06/2025 i Servizi Sociali hanno riferito che
[...]
ha manifestato un atteggiamento oppositivo verso il Servizio e ambivalente CP_3 nei riguardi dei minori, dichiarando, in un primo momento, di voler tenere con sé gli stessi e, in un secondo momento, definendoli “manipolativi e pericolosi”, accusandoli di condotte illegali e auspicando il loro parziale collocamento in una struttura rieducativa;
hanno confermato, pertanto, la necessità – già precedentemente evidenziata – di un supporto psicologico per i minori e di una valutazione della
– quale collocataria dei predetti – “al fine di stabilire la sua idoneità al compito Per_1
e se il contesto in cui vivono sia quello più idoneo per loro”.
Con ordinanza del 18/07/2025 anche alla luce delle argomentazioni rese dalla curatrice e della relazione dei servizi sociali, sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo il temporaneo affidamento dei minori al Servizio
Sociale di Vasto “affinché lo stesso si occupi di curare il loro collocamento temporaneo in una comunità familiare, di attivare ogni necessario supporto psicologico e di sostegno dei minori e della madre alla buona genitorialità, di favorire gli incontri tra i minori e la madre in modalità protetta”.
Con provvedimento del 07/08/2025 - adottato all'esito: 1) della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale affidatario - depositata il 31/07/2025 – che ha ritenuto conforme all'interesse dei minori l'inserimento degli stessi presso la comunità educativa (già individuata dal Servizio) in regime semiresidenziale, con prosecuzione degli interventi di supporto già in atto a favore dei minori e a cura del Servizio affidatario;
2) dell'istanza depositata da parte ricorrente in data 01/08/2025, con la quale la ha contrastato le risultanze peritali, insistendo per la conferma delle Pt_1
statuizioni rese con provvedimento del 18/07/2025 – è stato disposto che “il Servizio
Sociale affidatario prosegua con l'inserimento dei minori presso una comunità educativa in regime semiresidenziale e con gli altri interventi in atto in favore dei minori e con quanto altro già disposto con precedente ordinanza del 18.7.2025, relazionando mensilmente al Giudice o prima in caso di urgenza”.
In data 10/10/2025 i servizi sociali hanno depositato relazione aggiornata relativa all'inserimento, in regime semiresidenziale, dei minori nella Comunità Educativa “Il
Sole”, evidenziando che, a fronte di un'iniziale resistenza, i minori attualmente frequentano la comunità in modo abbastanza sereno. Relativamente alla gestione delle questioni scolastiche e sanitarie dei minori, i SS riferiscono della difficoltà pratiche in vari aspetti della gestione dei minori (quali le entrate d'uscita anticipate da scuola,
l'attivazione del pulmino scolastico per , lo svolgimento di visite mediche CP_2
specialistiche e così via), chiedendo, pertanto “che il servizio sociale possa delegare la signora allo svolgimento di tali mansioni o che sia lo stesso tribunale a delegare la Per_1 ovvero che lei possa agire nella determinazione in materia sanitaria scolastica e Per_1 burocratica essendo ad oggi la collocataria dei minori è colei che si sta occupando della loro cura materiale della cura psicofisica educativa”.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., chiedendo soltanto un breve termine per il deposito di note conclusive.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di giorni 10 per il deposito di note conclusive.
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Preliminarmente, in conseguenza del decesso di , deve essere Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Sempre in via preliminare si evidenzia l'inammissibilità della costituzione dell'avv.
AV MM che, pur avendo ricevuto la procura dal si è costituito nel Per_1 presente giudizio quando ormai il convenuto era deceduto, non solo per dichiarare il decesso del proprio assistito, ma anche per formulare istanze e domande relative ai figli minori, a ciò non più abilitato.
Relativamente all'affidamento e al collocamento dei minori e , che Per_1 CP_2
attualmente hanno rispettivamente 15 e 12 anni, si osserva quanto segue.
E' indubbio che i minori hanno vissuto in un clima familiare gravemente compromesso, in cui tra i genitori vi era aperto conflitto, con manifestazioni di violenza reciproca, reciproche denunce e inidonee triangolazioni. Sin dal 2021 Per_1 sviluppava una particolare avversione nei confronti della figura materna, manifestata sia negli incontri che i servizi sociali cercavano di organizzare, sia nel corso delle audizioni in Tribunale;
anche , nonostante un iniziale atteggiamento più CP_2 spontaneo, mostrava grosse resistenze nell'avvicinarsi alla madre.
I minori descrivevano la madre come violenta e poco paziente e la consideravano la responsabile delle discussioni violente e aggressive intercorse tra i genitori ed alle quali essi assistevano. Tra i due minori si osservava un senso di reciproca protezione e l'uso di un linguaggio tipicamente da adulti. All'udienza del 17.9.2021 Per_1 dichiarava espressamente di essere stato vittima di maltrattamenti da parte della madre e di non volerla più vedere. Nella perizia della dott.ssa disposta su Per_3
incarico del P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 890/2019 RGNR, si legge che risultava molto maturo per la sua età, piuttosto adultizzato e molto protettivo Per_1
nei confronti della figura paterna;
emergeva una accentuata idealizzazione del padre, descritto tuttavia con una terminologia che non poteva appartenere ad un bagaglio culturale di un undicenne. Anche in quella sede, in ogni caso, il minore dichiarava la sua volontà di stare solo con il padre e di non voler vedere la madre, “per paura che possa ricevere da lei solo botte e pugni”.
I Servizi Sociali evidenziavano al Tribunale il disagio dei minori negli incontri protetti con la madre, per cui alla fine del 2021 tali incontri venivano sospesi;
i minori continuavano a vivere con il padre presso l'abitazione familiare, sino a quando si trasferivano presso la sorella con il padre in precarie condizioni di Controparte_3
salute e lì rimanevano anche dopo il decesso del resistente;
in seguito venivano posti in regime semiresidenziale presso la comunità educativa di Scerni “Il Sole”, tornando a dormire presso l'abitazione della sorella.
L'atteggiamento oppositivo dei minori nei confronti della madre registrato nel 2021, quando giungeva all'apice la crisi coniugale e i rapporti conflittuali tra i genitori, non mutava negli anni seguenti;
nella relazione del 14/04/2022 i Servizi Sociali comunicavano che gli incontri con la madre, già sospesi dal 19/10/2021, non erano più ripresi per volontà dei minori.
Con relazione peritale del 09/02/2023 il nominato C.T.U. dott.ssa roponeva: Per_4
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso il padre;
l'intervento di supporto e potenziamento alla buona genitorialità per la coppia genitoriale, presso i S.S.T. di appartenenza, affinché il sig. Per_1 comprenda l'importanza della sua figura nel processo di ricostruzione del rapporto madre – minori, e la sig.ra sviluppi quegli aspetti della genitorialità ad oggi Pt_1 carenti;
l'intervento di supporto e potenziamento alla buona genitorialità per la sig.ra
, per comprendere le sue debolezze parentali e strutturare un approccio più Pt_1
funzionale con i minori;
la presenza dell'Educatore dei S.S.T. incaricati, per supportare il sig. nella gestione materiale ed emotiva dei minori, e monitorare gli Per_1
sviluppi nel nucleo famigliare a seguito degli interventi proposti;
il monitoraggio e rendicontazione dei S.S.T. all'Ill.mo Giudicante, sull'andamento degli interventi effettuati, a cadenza trimestrale.
Con specifico riferimento alle capacità genitoriali della odierna ricorrente, la dott.ssa riteneva che “la sig.ra presenta una genitorialità moderata, debole nelle Per_4 Pt_1 aree del nurturant caregiving e nel social caregiving;
la difficoltà a sintonizzarsi emotivamente con l'Altro determina un'incapacità a comprendere i bisogni emotivo – affettivi dei minori, mentre la sua tendenza a reagire in maniera impulsiva in situazioni di stancabilità ha prodotto gli episodi di trascuratezza e maltrattamento descritti dai piccoli periziati. fatica a Pt_1 comprendere il punto di vista dei minori e si chiude nella sua sofferenza di madre ferita e non considerata, senza cercare una via di uscita da questo impasse doloroso. Attualmente necessita di supporto per comprendere le sue caratteristiche personologiche, e poter ricostruire un rapporto con i suoi figli orientato ad un maggior benessere e stabilità”. Il c.t.u. suggeriva di interrompere gli incontri tra la sig.ra e i ragazzi, stante “l'incapacità della Pt_1 periziata di comprendere la modalità più opportuna per ricostruire un buon dialogo con i suoi figli”.
In relazione ai minori, il c.t.u. riferiva quanto segue: “Fortemente legati al loro papà, non sono emerse aree di problematicità significative se non quella verso il rapporto con la madre, percepita negativamente, considerata maltrattante e violenta e soprattutto completamente disinteressata a loro. E' presente un forte meccanismo difensivo di negazione, per il quale i minori non riescono ad avere ricordi positivi con la madre, né tantomeno una speranza di cambiamento della stessa;
essendo entrambi fortemente convinti che la signora non abbia alcun interesse verso di loro, per timore di vivere il clima di paura percepito nel passato, piuttosto che la non considerazione e la conseguente frustrazione di sentirsi secondi rispetto agli zii o alla nonna materni, scelgono di eliminarla dalla loro mente, per poter vivere un clima di serenità ed una quotidianità non destabilizzante. Tale tranquillità viene favorita da un padre fortemente presente e dedito, che riesce ad essere adeguatamente normativo ma anche affettivo;
pertanto, nella costanza e nell'applicazione paterni i piccoli e trovano quel calore e quel Per_1 CP_2 conforto necessari a non percepire l'assenza materna ed a non sentire neanche la necessità di ricercarla”.
Ancora all'udienza del 18.12.2024 celebrata nell'ambito del processo penale n. 317/22 per i reati di lesioni personali e minacce commessi da ai danni della Controparte_1 moglie nel luglio 2021, rendeva dichiarazioni a favore del padre, riferendo che Per_1
una volta la madre lo aveva “riempito di botte” ed era la madre stessa a manifestare atteggiamenti aggressivi ai danni del padre.
Dopo la morte di e il collocamento dei minori in regime Controparte_1
semiresidenziale, dalla relazione pervenuta il 7.10.2025 in merito alla sig.ra Pt_1 risulta che la stessa si è recata varie volte presso i servizi sociali esplicitando la sua volontà di essere attivamente coinvolta nella vita dei ragazzi, stava provvedendo all'acquisto dei libri scolastici necessari per , aveva aperto una carta prepagata CP_2 su cui dichiarava di caricare mensilmente del denaro per i figli.
Tuttavia, i contatti, peraltro solo via whatsapp, tra e la madre si sono rivelati Per_1
destabilizzanti per il minore: “ , che sin dall'inizio ha vissuto con tensione la ripresa Per_1 di una comunicazione con la madre, nell'ultimo colloquio ha riferito di star vivendo ciò che dall'inizio temeva, ovvero che alla sua richiesta alla madre di bisogni materiali, la madre avrebbe potuto accettare ma contestualmente chiedere a lui qualcosa in cambio. , insieme a Per_1
ha raccontato in particolare che in un episodio in cui aveva chiesto alla madre un CP_2 contributo per acquistare una bici elettrica, la stessa avrebbe risposto: “… ti compro la bici solo se stai con me se stai con me se tu pensi che te la compro e sati dall'altro laro ti sbagli di grosso
”. Comprensibilmente tale atteggiamento ha turbato alimentando la sua rabbia e Per_1 Per_1 ha contribuito a destabilizzare la sua condizione psico emotiva già precaria”. Il 30.7.2025, giorno del compleanno di , è accaduto un altro evento destabilizzante: Per_1 Per_1
era informato da alcuni vicini di casa che la madre stava forzando la serratura della casa coniugale, dopo aver saputo dell'esistenza di un testamento di Controparte_1 in favore dei figli;
comunicava ciò a che chiedeva l'intervento Per_1 Controparte_3
delle Forze dell'ordine. Il servizio sociale ha invogliato la madre e il figlio ad avere un confronto, al quale all'inizio ha mostrato ancora delle resistenze e che poi si è Per_1 tenuto solo di recente.
I Servizi Sociali, infine, hanno relazionato che il collocamento dei minori presso la sorella e il loro inserimento in regime semiresidenziale presso la comunità educativa
Il Sole risulta al momento funzionale per gli stessi.
La curatrice speciale ha riferito che i minori, con il collocamento in regime semiresidenziale presso la predetta comunità familiare appaiono più sereni, mostrando di aver raggiunto una sorta di equilibrio, anche grazie alla responsabile della comunità dott.ssa come riferito dagli stessi minori. Infatti, CP_5 Per_1 riferiva che “questa modalità mi fa stare più sereno, …posso parlare con (dott.ssa CP_5
responsabile della comunità) ... è sempre disponibile”. CP_5
Ritiene il Tribunale che, alla luce di tutte le risultanze processuali sopra compendiate, il superiore interesse dei minori imponga che il loro collocamento permanga con le attuali modalità: si deve infatti prendere atto delle accertate deficienze riscontrate nella figura materna, che non risulta aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità; la ricorrente ha manifestato un atteggiamento non positivo improntando i contatti con i minori ultimamente ripresi solo in termini di pretese e ricatti morali, evidentemente finalizzati -anche- a riottenere l'utilizzo della casa familiare. Inoltre, come anche riferito dalla curatrice speciale, tra la e si è Pt_1 Controparte_3 sviluppato un rapporto conflittuale che, tra le alte cose, ha determinato il fatto che non può usufruire del pulmino per la scuola perché la non ha voluto CP_2 Pt_1
delegare la a ritirare il ragazzo alla fermata dell'autobus e non ha voluto Per_1
autorizzare all'utilizzo autonomo del pulmino. Pare che la ricorrente in tal CP_2 modo abbia anteposto il conflitto con la al benessere del figlio. Per_1
D'altro canto, i minori, che non vivono con la madre da oltre 4 anni, manifestano ancora un estremo disagio psicologico nei contatti con lei;
pure ipotizzando che gli stessi siano stati oggetto di alienazione parentale ad opera del padre, è un dato di fatto che essi ritengono la una madre aggressiva e violenta, con la quale non Pt_1 riescono a comunicare e a riprendere normali rapporti madre-figli.
I minori hanno dovuto subìre, a seguito della malattia e poi della morte del padre al quale erano molto legati, grossi disagi sia materiali e logistici, che morali, per cui non
è assolutamente opportuno che vengano nuovamente traumatizzati con l'imposizione di una figura materna che essi non avvertono come tale;
deve essere invece tutelato il diritto dei minori a crescere in un ambiente affettivo sereno, sicuro e stabile che favorisca il loro sviluppo emotivo.
Nonostante l'incontro dei minori con la sig.ra avvenuto di recente, non è Pt_1 ancora possibile stabilire se i rapporti tra i ragazzi e la madre si stiano avviando verso una certa normalizzazione essendo prima necessario un percorso di sostegno alla genitorialità che la resistente non risulta aver ancora concretamente intrapreso.
D'altra parte, non risulta nemmeno funzionale alle esigenze dei minori affidare gli stessi alla sig.ra alla luce del rapporto conflittuale con la madre dei minori Per_1
e della necessità che a supervisionare i minori siano i Servizi sociali, proprio per la delicatezza dell'intera vicenda e la necessità di salvaguardare l'equilibrio psicofisico dei bambini adottando decisioni nella maniera più oggettiva e scevra da condizionamenti esterni.
Pertanto, alla luce di tutto quanto argomentato, come anche proposto dalla curatrice speciale, i minori devono essere affidati al Servizio Sociale di Vasto, con poteri sostanziali inerenti la salute e la scuola, con collocamento presso la comunità denominata “il Sole” in regime semiresidenziale dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21,00, per poi rientrare nell'abitazione della sig.ra fino all'indomani e nei fine settimana. Controparte_3
Al servizio sociale deve essere demandata anche una funzione di vigilanza e supervisione dei rapporti tra i minori, e con Controparte_3 Parte_1
possibilità di delegare a queste ultime due singole incombenze per la più funzionale gestione delle esigenze dei minori. I Servizi inoltre dovranno verificare la possibilità di un ravvicinamento dei minori alla madre, continuando a organizzare e favorire incontri tra di loro, anche supportando la sig.ra nel recupero della Pt_1 genitorialità.
Ai sensi dell'art. 5 bis della legge 184/1983, la durata dell'affidamento non può essere superiore a ventiquattro mesi, con obbligo di relazionare almeno ogni sei mesi al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con la madre, sull'andamento del collocamento semiresidenziale.
La curatrice speciale dei minori, invece, curerà le eventuali pratiche amministrative necessarie nell'interesse dei minori e adotterà tutte le opportune iniziative per la tutela del patrimonio dei minori, comprese quelle successorie in conseguenza della morte del padre.
Conseguentemente va rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
Va infine confermato in questa sede l'obbligo posto a carico di di contribuire Pt_1
al mantenimento dei minori con il versamento della somma di € 100 (€ 50,00 per ciascun figlio) da versare in favore di Controparte_3
Le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del decesso del resistente in corso di causa.
Le spese della c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico delle parti e per esse dell'Erario, essendo tutte le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A norma dell'art. 5 bis della legge 184/1983 la presente decisione è comunicata al giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto per la vigilanza sulla sua attuazione.
P.Q.M.
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi;
B) Dispone l'affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Controparte_2
Sociale di Vasto per la durata di due anni, con poteri sostanziali inerenti la scuola e la salute e con collocamento dei citati minori presso la comunità denominata “il Sole” in regime semiresidenziale dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21,00, per poi rientrare nell'abitazione della sig.ra Controparte_3 fino all'indomani e nei fine settimana;
C) Dispone che il Servizio Sociale vigili e supervisioni i rapporti tra i minori, CP_3
e con possibilità di delegare a queste ultime due singole
[...] Parte_1 incombenze per la più funzionale gestione delle esigenze dei minori. I servizi inoltre dovranno verificare la possibilità di un ravvicinamento dei minori alla madre, continuando a organizzare e favorire incontri tra di loro, anche supportando la sig.ra nel recupero della genitorialità; Pt_1
D) Dispone che il Servizio Sociale relazioni almeno ogni sei mesi al giudice tutelare del
Tribunale di Vasto sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con la madre, sull'andamento del collocamento semiresidenziale;
E) Dispone che la curatrice speciale dei minori curi eventuali pratiche amministrative necessarie nell'interesse dei minori e adotti tutte le opportune iniziative per la tutela del patrimonio dei minori, comprese quelle successorie in conseguenza della morte del padre;
F) Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente;
G) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 minori con il versamento della somma di € 100 (€ 50,00 per ciascun figlio) da versare in favore di Controparte_3
H) Compensa interamente tra le parti le spese processuali e pone le spese della c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'Erario.
Si comunichi al Giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST: dott.ssa Stefania Izzi