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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4746/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
18.11.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Maniglia
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2025, , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in IP (Sa) in data 02.08.1992 e che dalla loro unione era Controparte_1 nata (25.08.1993), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Persona_1 deducendo altresì che il Tribunale di Salerno con decreto di omologa del 18.09.2003 aveva dichiarato la separazione dei coniugi. In particolare, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 r.g. 4746/2025
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_2 disposto in sede di separazione personale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per , Controparte_1 sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Disposta l'audizione del ricorrente, all'udienza del 18.11.2025, a seguito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., il giudice delegato riservava al collegio la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che è ormai economicamente Persona_1 autosufficiente, per come dichiarato dalla stessa ricorrente, di talché nulla si dispone rispetto al mantenimento della stessa.
Attesa la contumacia della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IP (Sa), in data
02.08.1992 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di IP (al n. 116 C.F._2 parte 2 serie A - anno 1992);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IP (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
2 r.g. 4746/2025
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4746/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
18.11.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Maniglia
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2025, , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in IP (Sa) in data 02.08.1992 e che dalla loro unione era Controparte_1 nata (25.08.1993), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Persona_1 deducendo altresì che il Tribunale di Salerno con decreto di omologa del 18.09.2003 aveva dichiarato la separazione dei coniugi. In particolare, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 r.g. 4746/2025
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_2 disposto in sede di separazione personale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per , Controparte_1 sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Disposta l'audizione del ricorrente, all'udienza del 18.11.2025, a seguito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., il giudice delegato riservava al collegio la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che è ormai economicamente Persona_1 autosufficiente, per come dichiarato dalla stessa ricorrente, di talché nulla si dispone rispetto al mantenimento della stessa.
Attesa la contumacia della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IP (Sa), in data
02.08.1992 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di IP (al n. 116 C.F._2 parte 2 serie A - anno 1992);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IP (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
2 r.g. 4746/2025
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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