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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 881/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MAZZETTI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Per tutti i motivi esposti in premessa, accertata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c. la nullità del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 per violazione dell'art. 23, comma
1 del D.Lgs. 81/2008, condannare in persona Controparte_1 dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1
- alla restituzione in favore di della somma di 14.200,00=, oltre interessi come per legge Parte_1 dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in conseguenza del non corretto Parte_1 funzionamento del macchinario “monoblocco per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile” che si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno 2021.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA accertato che la vendita in oggetto integra un'ipotesi di aliud pro alio, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 e per l'effetto condannare
[...]
in persona dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1 Controparte_1
- alla restituzione in favore di della somma di € 14.200,00=, oltre interessi come Parte_1 per legge dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in Parte_2 conseguenza dei fatti sopra esposti, che si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno
2021.
NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
accertata la sussistenza di tutti i vizi e difetti descritti nella premessa del presente atto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 e per l'effetto condannare
in persona dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1 [...]
- alla restituzione in favore di della somma di € 14.200,00=, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come per legge dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in conseguenza dei fatti sopra esposti, che Parte_2 si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno 2021.
IN OGNI CASO
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. In particolare ai fini della liquidazione delle spese legali si chiede che l'ill.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. D.L.
132/2014 tenga conto della mancata adesione della convenuta alla negoziazione assistita.
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora ritenuto necessario disporre CTU volta ad accertare le caratteristiche tecniche del macchinario oggetto del presente giudizio, nonché le difformità e la mancanza di qualità denunciate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con atto di citazione notificato il 19.04.2022 conveniva in giudizio Pt_1 [...] per vedere accogliere le sopra riportate Controparte_2 conclusioni.
In particolare, l'attrice esponeva che:
- In data 17.12.2019 formulava a Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
l'offerta n.435/2019 avente a oggetto la fornitura di un monoblocco per il taglio
[...]
e per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile al prezzo di € 15.000,00= oltre
IVA (sub doc.2);
- il saldo del dovuto doveva avvenire alle seguenti scadenze: 40% + IVA alla conferma dell'ordine; 20% + IVA alla consegna;
-30% + IVA a 30/60 giorni;
- accettava l'offerta e in data 18.12.2019 versava il primo acconto di € Parte_1
7.320,00= (sub doc.3);
- procedeva all'acquisto di tale macchinario al fine di abbattere i costi di Parte_1 produzione, in particolare quelli dati dall'affidamento del taglio di sleeve a terze aziende e dall'etichettatura manuale dei flaconi;
- Nonostante gli accordi contrattuali prevedessero la consegna del macchinario al
14.02.2020 e nonostante avesse già provveduto al bonifico del secondo Parte_1 acconto di € 2.000,00= (sub doc.4), il primo tentativo di installazione avveniva solo a luglio
2020.
- ad agosto 2020 procedeva al saldo del residuo importo di € 4.880,00= (sub Parte_1 doc.5), senza tuttavia ottenere la corretta messa in funzione del macchinario, che di fatti mai veniva collaudato e mai funzionava, se non come mero nastro trasportatore;
- Il monoblocco per il taglio e per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile era, ed è ancor oggi, mancante delle marcatura CE, nonché della certificazione di conformità;
- Stante l'omesso rilascio dei certificati di conformità e l'incapacità di
[...]
di di procedere alla corretta installazione del CP_1 Controparte_1
pag. 3/7 macchinario, l'odierna attrice, per tramite del proprio legale, con PEC del 22.09.2020 formalizzava a controparte i vizi e le difformità riscontrate, in particolare: l'assenza di adeguate protezioni per i lavoratori e l'assenza di alcun marchio o matricola identificativa, il mancato funzionamento delle fotocellule, la difficoltà di inserimento delle etichette sui flaconi di prodotto con errori di circa il 30% (sub doc.6);
- A fronte dell'inerzia di di nel provvedere alla Controparte_1 Controparte_1 corretta messa in funzione del macchinario, l'attrice, tramite il proprio legale, con PEC del
02.11.2020 intimava la risoluzione del contratto con richiesta di restituzione dell'importo versato pari a complessivi € 14.200,00=, nonché il risarcimento del danno di cui si riservava la quantificazione (sub doc.7);
- Con la medesima raccomandata veniva inoltrato invito alla negoziazione assistita, a cui di non aderiva. Controparte_1 Controparte_1
- a causa della totale inutilizzibilità del macchinario, che funzionava Parte_1 unicamente come nastro trasportatore e non quindi per il taglio di sleeve e per la fustellatura, doveva affidare il taglio degli sleeve a e pativa danni, Controparte_3 quantificati da febbraio a dicembre 2020, in complessivi € 31.500,00
La parte convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prova orale e, all'udienza del 24 settembre 2024, la parte attrice precisava le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha chiesto in via principale di dichiarare “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e
1418 c.c. la nullità del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 per violazione dell'art.
23, comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Detto articolo dispone che “1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” Pertanto, il contratto di compravendita deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto compravenduto, con conseguente diritto a ottenere il rimborso della somma versata, nonché il relativo risarcimento del danno, tutte le volte in cui vengano pag. 4/7 commercializzati beni non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la parte attrice ha allegato che il macchinario consegnato fosse privo di marchiatura CE e come la convenuta avesse omesso rilascio dei certificati di conformità.
Secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, era onere della parte convenuta provare l'avvenuto, corretto adempimento, attraverso la consegna di un bene provvisto di marchiatura CE, nonché la consegna dei certificati di conformità.
Rimanendo contumace, non ha adempiuto a detto onere, dimostrando di non avere ragioni da spendere in suo favore.
Si deve dunque ritenere che il bene compravenduto non rispondesse alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente nullità del contratto e restituzione di quanto versato.
Quanto al risarcimento del danno, la parte attrice ha domandato:
a. € 5.880,00= per i costi relativi al taglio dello sleeve da febbraio a dicembre 2020, affidato a un'azienda esterna, e quantificati mediante la moltiplicazione del numero di tagli effettuati nel periodo di riferimento e la differenza fra il prezzo al mille dell'acqusito di sleeve in fogli singoli e in bobina con quantitativo di acquisto di 60.000 unità
(980.000/1.000 = 980 x (49-43) = 5.880,00 (sub doc.8a, b, c e d);
b. € 25.000,00= per l'assunzione a far data dal mese di ottobre 2020 di un dipendente a tempo determinato (sub doc.9), che ha dedicato circa il 50% del proprio tempo lavorativo al taglio di sleeve e al fustellamento, nonché per l'incremento delle commesse assegnate alla cooperativa (€ 9.048,00= IVA esclusa) (sub doc.10 alla voce “ore pressa”).
Le circostanze sopra elencate sono state tutte confermate in sede di istruttoria.
In particolare, il teste , interrogato sul capitolo di prova n. 9 e avente a Testimone_1 oggetto la quantificazione dei danni patiti da a causa dell'inutilizzabilità del Pt_1 macchinario, così rispondeva: “posso dire che la macchina venduta da non ha Controparte_1 mai funzionato nel taglio e posizionamento di sleeve [ …]. La macchina funzionava solo come nastro trasportatore, cioè la minima parte delle sue funzioni, quella più importante di taglio e
pag. 5/7 posizionamento dello sleeve non veniva effettuata. A seguito di questa inutilizzabilità della macchina M.D.N. ha subito danni nel periodo che va da febbraio 2020 a dicembre 2020, quando è stata acquistata un'altra macchina sleevatrice per sopprimere al malfunzionamento di quella acquistata da
Durante il periodo da febbraio a dicembre 2020 la a dovuto rimandare le Controparte_1 Pt_1 bobine sleeve alla ditta da cui erano state acquistate, la per farli tagliare, una volta riconsegnati dalla CP_3
i sacchetti tagliati li abbiamo dovuti posizionare manualmente sui flaconi e questo è stato un CP_3 problema più oneroso e complicato. Per oneroso intendo in termini di tempo per posizionare il sacchetto sul flacone perché se viene posizionato male il prodotto poi non è vendibile, quindi serve maggiore attenzione. In due persone non riuscivamo a svolgere questo lavoro e la ditta ha dovuto affiancarci altre due persone per tutto il periodo da febbraio a dicembre 2020. Normalmente a macchinario funzionante è sufficiente una sola persona che controllasse il tutto, con il malfunzionamento abbiamo provato in due ma non riuscivamo e quindi sono state prese altre due persone.”.
Sempre il sig. così come il teste , confermavano Testimone_1 Testimone_2 altresì che sia la sig.ra assunta con contratto a tempo determinato (sub Parte_3 doc.9), che il sig. sino alla data di arrivo della nuova macchina per il taglio e il Per_1 posizionamento dello sleeve, si occupavano del posizionameno dello sleeve ed erano stati assunti per svolgere proprio tale lavoro.
Ancora, il sig. sulla voce di danno sub b): “La sig.ra dedicava Testimone_1 Pt_3 circa il 50-60% del proprio tempo lavorativo al posizionamento degli sleeve […]”), dedicava più della metà delle proprie ore lavorative al taglio di sleeve e al fustellamento (per € 15.952,00), ed per l'incremento delle commesse assegnate alla cooperativa ed eseguite per il tramite del sig. (per € 9.048,00= Per_1
IVA esclusa)”
Per tutte tali ragioni, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di nullità del contratto, restituzione della somma di € 14.200,00 e condanna della parte convenuta al risarcimento del danno cagionato, quantificato in € 31.500,00.
La parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in € 7.616,00
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1. dichiara la nullità del contratto intervenuto tra le parti e relativo all'offerta n.
435/2019;
2. condanna la parte convenuta alla restituzione di € 14.200,00, oltre interessi come per legge;
3. condanna la parte convenuta al risarcimento del danno parti ad € 31.500,00;
4. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00 , oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
27/01/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 881/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MAZZETTI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Per tutti i motivi esposti in premessa, accertata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 c.c. la nullità del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 per violazione dell'art. 23, comma
1 del D.Lgs. 81/2008, condannare in persona Controparte_1 dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1
- alla restituzione in favore di della somma di 14.200,00=, oltre interessi come per legge Parte_1 dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in conseguenza del non corretto Parte_1 funzionamento del macchinario “monoblocco per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile” che si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno 2021.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA accertato che la vendita in oggetto integra un'ipotesi di aliud pro alio, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 e per l'effetto condannare
[...]
in persona dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1 Controparte_1
- alla restituzione in favore di della somma di € 14.200,00=, oltre interessi come Parte_1 per legge dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in Parte_2 conseguenza dei fatti sopra esposti, che si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno
2021.
NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
accertata la sussistenza di tutti i vizi e difetti descritti nella premessa del presente atto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 e per l'effetto condannare
in persona dell'omonima titolare sig.ra Controparte_1 [...]
- alla restituzione in favore di della somma di € 14.200,00=, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come per legge dalla domanda al saldo;
- al risarcimento di tutti quanti i danni subiti da in conseguenza dei fatti sopra esposti, che Parte_2 si quantificano in € 31.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e con riserva di richiedere i danni relativi all'anno 2021.
IN OGNI CASO
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. In particolare ai fini della liquidazione delle spese legali si chiede che l'ill.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. D.L.
132/2014 tenga conto della mancata adesione della convenuta alla negoziazione assistita.
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora ritenuto necessario disporre CTU volta ad accertare le caratteristiche tecniche del macchinario oggetto del presente giudizio, nonché le difformità e la mancanza di qualità denunciate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con atto di citazione notificato il 19.04.2022 conveniva in giudizio Pt_1 [...] per vedere accogliere le sopra riportate Controparte_2 conclusioni.
In particolare, l'attrice esponeva che:
- In data 17.12.2019 formulava a Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
l'offerta n.435/2019 avente a oggetto la fornitura di un monoblocco per il taglio
[...]
e per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile al prezzo di € 15.000,00= oltre
IVA (sub doc.2);
- il saldo del dovuto doveva avvenire alle seguenti scadenze: 40% + IVA alla conferma dell'ordine; 20% + IVA alla consegna;
-30% + IVA a 30/60 giorni;
- accettava l'offerta e in data 18.12.2019 versava il primo acconto di € Parte_1
7.320,00= (sub doc.3);
- procedeva all'acquisto di tale macchinario al fine di abbattere i costi di Parte_1 produzione, in particolare quelli dati dall'affidamento del taglio di sleeve a terze aziende e dall'etichettatura manuale dei flaconi;
- Nonostante gli accordi contrattuali prevedessero la consegna del macchinario al
14.02.2020 e nonostante avesse già provveduto al bonifico del secondo Parte_1 acconto di € 2.000,00= (sub doc.4), il primo tentativo di installazione avveniva solo a luglio
2020.
- ad agosto 2020 procedeva al saldo del residuo importo di € 4.880,00= (sub Parte_1 doc.5), senza tuttavia ottenere la corretta messa in funzione del macchinario, che di fatti mai veniva collaudato e mai funzionava, se non come mero nastro trasportatore;
- Il monoblocco per il taglio e per l'applicazione automatica di Sleeve Termoretraibile era, ed è ancor oggi, mancante delle marcatura CE, nonché della certificazione di conformità;
- Stante l'omesso rilascio dei certificati di conformità e l'incapacità di
[...]
di di procedere alla corretta installazione del CP_1 Controparte_1
pag. 3/7 macchinario, l'odierna attrice, per tramite del proprio legale, con PEC del 22.09.2020 formalizzava a controparte i vizi e le difformità riscontrate, in particolare: l'assenza di adeguate protezioni per i lavoratori e l'assenza di alcun marchio o matricola identificativa, il mancato funzionamento delle fotocellule, la difficoltà di inserimento delle etichette sui flaconi di prodotto con errori di circa il 30% (sub doc.6);
- A fronte dell'inerzia di di nel provvedere alla Controparte_1 Controparte_1 corretta messa in funzione del macchinario, l'attrice, tramite il proprio legale, con PEC del
02.11.2020 intimava la risoluzione del contratto con richiesta di restituzione dell'importo versato pari a complessivi € 14.200,00=, nonché il risarcimento del danno di cui si riservava la quantificazione (sub doc.7);
- Con la medesima raccomandata veniva inoltrato invito alla negoziazione assistita, a cui di non aderiva. Controparte_1 Controparte_1
- a causa della totale inutilizzibilità del macchinario, che funzionava Parte_1 unicamente come nastro trasportatore e non quindi per il taglio di sleeve e per la fustellatura, doveva affidare il taglio degli sleeve a e pativa danni, Controparte_3 quantificati da febbraio a dicembre 2020, in complessivi € 31.500,00
La parte convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prova orale e, all'udienza del 24 settembre 2024, la parte attrice precisava le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha chiesto in via principale di dichiarare “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e
1418 c.c. la nullità del contratto di compravendita relativo all'offerta n. 435/2019 per violazione dell'art.
23, comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Detto articolo dispone che “1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” Pertanto, il contratto di compravendita deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto compravenduto, con conseguente diritto a ottenere il rimborso della somma versata, nonché il relativo risarcimento del danno, tutte le volte in cui vengano pag. 4/7 commercializzati beni non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la parte attrice ha allegato che il macchinario consegnato fosse privo di marchiatura CE e come la convenuta avesse omesso rilascio dei certificati di conformità.
Secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, era onere della parte convenuta provare l'avvenuto, corretto adempimento, attraverso la consegna di un bene provvisto di marchiatura CE, nonché la consegna dei certificati di conformità.
Rimanendo contumace, non ha adempiuto a detto onere, dimostrando di non avere ragioni da spendere in suo favore.
Si deve dunque ritenere che il bene compravenduto non rispondesse alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente nullità del contratto e restituzione di quanto versato.
Quanto al risarcimento del danno, la parte attrice ha domandato:
a. € 5.880,00= per i costi relativi al taglio dello sleeve da febbraio a dicembre 2020, affidato a un'azienda esterna, e quantificati mediante la moltiplicazione del numero di tagli effettuati nel periodo di riferimento e la differenza fra il prezzo al mille dell'acqusito di sleeve in fogli singoli e in bobina con quantitativo di acquisto di 60.000 unità
(980.000/1.000 = 980 x (49-43) = 5.880,00 (sub doc.8a, b, c e d);
b. € 25.000,00= per l'assunzione a far data dal mese di ottobre 2020 di un dipendente a tempo determinato (sub doc.9), che ha dedicato circa il 50% del proprio tempo lavorativo al taglio di sleeve e al fustellamento, nonché per l'incremento delle commesse assegnate alla cooperativa (€ 9.048,00= IVA esclusa) (sub doc.10 alla voce “ore pressa”).
Le circostanze sopra elencate sono state tutte confermate in sede di istruttoria.
In particolare, il teste , interrogato sul capitolo di prova n. 9 e avente a Testimone_1 oggetto la quantificazione dei danni patiti da a causa dell'inutilizzabilità del Pt_1 macchinario, così rispondeva: “posso dire che la macchina venduta da non ha Controparte_1 mai funzionato nel taglio e posizionamento di sleeve [ …]. La macchina funzionava solo come nastro trasportatore, cioè la minima parte delle sue funzioni, quella più importante di taglio e
pag. 5/7 posizionamento dello sleeve non veniva effettuata. A seguito di questa inutilizzabilità della macchina M.D.N. ha subito danni nel periodo che va da febbraio 2020 a dicembre 2020, quando è stata acquistata un'altra macchina sleevatrice per sopprimere al malfunzionamento di quella acquistata da
Durante il periodo da febbraio a dicembre 2020 la a dovuto rimandare le Controparte_1 Pt_1 bobine sleeve alla ditta da cui erano state acquistate, la per farli tagliare, una volta riconsegnati dalla CP_3
i sacchetti tagliati li abbiamo dovuti posizionare manualmente sui flaconi e questo è stato un CP_3 problema più oneroso e complicato. Per oneroso intendo in termini di tempo per posizionare il sacchetto sul flacone perché se viene posizionato male il prodotto poi non è vendibile, quindi serve maggiore attenzione. In due persone non riuscivamo a svolgere questo lavoro e la ditta ha dovuto affiancarci altre due persone per tutto il periodo da febbraio a dicembre 2020. Normalmente a macchinario funzionante è sufficiente una sola persona che controllasse il tutto, con il malfunzionamento abbiamo provato in due ma non riuscivamo e quindi sono state prese altre due persone.”.
Sempre il sig. così come il teste , confermavano Testimone_1 Testimone_2 altresì che sia la sig.ra assunta con contratto a tempo determinato (sub Parte_3 doc.9), che il sig. sino alla data di arrivo della nuova macchina per il taglio e il Per_1 posizionamento dello sleeve, si occupavano del posizionameno dello sleeve ed erano stati assunti per svolgere proprio tale lavoro.
Ancora, il sig. sulla voce di danno sub b): “La sig.ra dedicava Testimone_1 Pt_3 circa il 50-60% del proprio tempo lavorativo al posizionamento degli sleeve […]”), dedicava più della metà delle proprie ore lavorative al taglio di sleeve e al fustellamento (per € 15.952,00), ed per l'incremento delle commesse assegnate alla cooperativa ed eseguite per il tramite del sig. (per € 9.048,00= Per_1
IVA esclusa)”
Per tutte tali ragioni, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di nullità del contratto, restituzione della somma di € 14.200,00 e condanna della parte convenuta al risarcimento del danno cagionato, quantificato in € 31.500,00.
La parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in € 7.616,00
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1. dichiara la nullità del contratto intervenuto tra le parti e relativo all'offerta n.
435/2019;
2. condanna la parte convenuta alla restituzione di € 14.200,00, oltre interessi come per legge;
3. condanna la parte convenuta al risarcimento del danno parti ad € 31.500,00;
4. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.616,00 , oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
27/01/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/7