Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Teramo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
previa sospensiva provvedimento daspo emesso dalla Questura di Termao il-OMISSIS- (doc. 1) e notificato in pari data nonché di tutti gli atti ad esso collegati e conseguenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Teramo e di Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 26 marzo2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa GE NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Considerato che il ricorrente ha rappresentato che a seguito di archiviazione del procedimento penale presupposto all’irrogazione del daspo il provvedimento impugnato è stato revocato in data 13/11/23 (doc. allegati)1 e di aver ricominciato a frequentare regolarmente gli stadi e che, pertanto, non sussiste più interesse ad una decisione nel merito.
Ritenuto di dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NZ, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.