Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sanchini, Gianni Bertuccini e Francesco Sanchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Giuseppe Richa 56;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di assegnazione di sede – di estremi ignoti e successivamente conosciuto – presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” al dott. -OMISSIS- -OMISSIS- al posto della ricorrente che, senza la riserva di cui ha beneficiato il -OMISSIS-, sarebbe viceversa risultata assegnataria;
- della graduatoria stilata a seguito del concorso DDG -OMISSIS-/-OMISSIS- per la classe A046, Regione Toscana, gestito dall’USR Lazio e pubblicata in data 03/06/2025 con decreto r. 000-OMISSIS- (e con integrazione effettuata con DD n.-OMISSIS- del 04/08/2025) nella parte in cui attribuisce il diritto alla “riserva” ex legge 68/99 ad altro candidato collocato in graduatoria e più esattamente al dott. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti relativi alla procedura di cui trattasi, ivi compresi quelli a carattere generale sia noti che ignoti e mai comunicati a chi ricorre;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la sede di servizio presso l’Istituto Secondario Superiore -OMISSIS- quale conseguenza della revoca della riserva ex legge 68/99 nei confronti del dottor -OMISSIS- -OMISSIS-;
nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l’attribuzione della sede di servizio ad altro candidato che non avrebbe dovuto precederla in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. RP SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 6 dicembre -OMISSIS-, assunto in esecuzione del d.m. 26 ottobre -OMISSIS-, n. 205, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto una procedura concorsuale di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per posti comuni e di sostegno, articolata su base regionale e gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Alla procedura ha partecipato l’odierna ricorrente, invalida civile certificata e iscritta negli elenchi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999, la quale ha presentato domanda nella classe di concorso A046 (“Scienze giuridico-economiche”) per la Regione Toscana, ed è stata inserita nella graduatoria dei vincitori, pubblicata il 3 giugno 2025, per effetto dello scorrimento disposto dal Ministero con decreto del 4 agosto successivo.
È seguita la nota del 12 agosto, con cui il Ministero ha comunicato all’interessata – che frattanto aveva espresso le proprie preferenze quanto alle sedi di possibile destinazione, indicando quale prima scelta la Provincia di Arezzo – di averla destinata per l’assunzione all’ambito territoriale della Provincia di Livorno. La ricorrente, affermando di esservi stata costretta a causa della grande distanza dal suo luogo di residenza e delle difficoltà di movimento legate alla condizione di invalidità, ha tuttavia rinunciato alla nomina, anche per non perdere la possibilità di valersi della graduatoria provinciale per le supplenze in istituti scolastici più agevolmente raggiungibili.
Dopo aver fatto accesso agli atti, la stessa ricorrente avrebbe peraltro appreso che la sede da lei ambita (l’Istituto scolastico “-OMISSIS-”, in Provincia di Arezzo) era stata assegnata ad altro concorrente che la precedeva in graduatoria, anch’egli appartenente alla categoria dei riservatari. Le verifiche eseguite sul possesso dei requisiti per l’operatività della riserva in favore del concorrente predetto avrebbero però dato esito negativo, non risultandone l’iscrizione negli elenchi tenuti a norma della già citata legge n. 68/1999.
1.1. Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugna il provvedimento di assegnazione del controinteressato in epigrafe alla sede di -OMISSIS-, e, a monte, la graduatoria concorsuale per la classe A046 della Regione Toscana nella parte in cui attribuisce a costui il diritto alla riserva, con contestuale domanda di accertamento del proprio diritto alla sede in questione e al risarcimento dei danni.
1.2. Resiste al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.
Pur ritualmente intimato, non si è invece costituito il controinteressato.
1.3. Sulla domanda cautelare contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026. Il collegio, d’ufficio, ha sottoposto alle parti le questioni inerenti all’inammissibilità e irricevibilità delle domande per, rispettivamente, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e tardività dell’impugnativa, con contestuale avviso circa la possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, il tutto ai sensi degli artt. 73 co. 3 e 60 c.p.a..
2. Il ricorso è manifestamente irricevibile, ciò che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata.
2.1. Come riferito in narrativa, la ricorrente lamenta di non essere stata destinata alla sede a lei gradita, assegnata al controinteressato che la precedeva in graduatoria ed al quale era stato parimenti riconosciuto un titolo di riserva, ai sensi della legge n. 68/1999. Nell’ordine logico delle domande proposte, va dunque esaminata con priorità quella avente ad oggetto l’annullamento della graduatoria, dal cui eventuale accoglimento o rigetto dipende, evidentemente, la sorte delle ulteriori pretese azionate.
La procedura cui la ricorrente ha partecipato – avviata mediante emanazione di un bando con indicazione dei posti messi a concorso, e proseguita con la valutazione comparativa dei candidati e con la formazione di una graduatoria finale dei vincitori – ha caratteristiche di concorsualità in senso stretto. La domanda ricade, pertanto, nella giurisdizione riservata al giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, dall’art. 63 co. 4 d.lgs. n. 165/2001.
Se così è, in via pregiudiziale occorre verificare anche d’ufficio, come da indicazione data alle parti in camera di consiglio, il rispetto del termine decadenziale stabilito per l’impugnativa dall’art. 29 c.p.a., tenuto conto che la graduatoria impugnata risulta essere stata pubblicata in origine il 3 giugno 2025, mentre la notifica del ricorso è del 24 dicembre 2025.
La sequenza degli eventi successiva alla prima pubblicazione della graduatoria risulta dalla documentazione in atti ed è, comunque, incontroversa.
La ricorrente, avendo beneficiato dello scorrimento disposto per effetto delle rinunce di alcuni dei vincitori, è stata inserita in graduatoria in virtù del decreto direttoriale del 4 agosto 2025, e, pochi giorni dopo, ha trasmesso il modello telematico con l’elenco delle proprie preferenze di sede, in ordine di gradimento. Il 12 agosto ella ha quindi ricevuto la comunicazione di essere stata destinata alle scuole della Provincia di Livorno, e il 14 agosto ha formalizzato la rinuncia alla nomina.
In disparte il tema delle ricadute della rinuncia sull’interesse ad agire (l’eccezione sollevata in udienza dalla difesa dell’amministrazione fa leva sull’art. 9 del decreto direttoriale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, non prodotto in giudizio ed estraneo al novero delle fonti soggette al principio iura novit curia ), certo è che almeno dalla metà del mese di agosto la ricorrente ha avuto la piena conoscenza, o conoscibilità, della propria posizione in graduatoria, e, soprattutto, ha avuto la consapevolezza di non poter accedere alle sedi scolastiche di proprio interesse (quelle situate nella Provincia di Arezzo), al punto da rinunciare alla nomina.
L’istanza di accesso del 18 settembre 2025, indirizzata agli istituti scolastici interessati e all’U.S.R. per il Lazio, sottoscritta personalmente, attesta poi che la ricorrente era anche a conoscenza del fatto che le sedi disponibili in Provincia di Arezzo erano state assegnate a due dei vincitori che la precedevano in graduatoria, nominativamente individuati e anch’essi riconosciuti come riservatari (si tratta del controinteressato e di altra vincitrice, estranea al presente giudizio); e già allora ella dubitava della corretta attribuzione delle riserve, chiedendo di poterne verificare i titoli.
Ne discende che, al più tardi alla data di quella prima istanza di accesso, deve presumersi maturata in capo alla stessa ricorrente la consapevolezza non soltanto dell’esistenza del provvedimento amministrativo, ma anche della sua lesività, e tale consapevolezza, nel rendere riconoscibile l’interesse ad agire, è sufficiente a integrare la “piena conoscenza” dei contenuti essenziali dell’atto da impugnare, dalla quale l’art. 41 co. 2 c.p.a. fa decorrere il termine per la relativa impugnazione (nel senso che, ai fini del decorso del termine per impugnare, non occorra la conoscenza completa del provvedimento, del suo testo e di tutti i suoi vizi, ma sia sufficiente quella del suo contenuto essenziale e della sua lesività, è da tempo orientata la giurisprudenza assolutamente prevalente: fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2025, n. 1087; id., sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352; id., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 758; id., sez. II, 7 settembre 2020, n. 5397; id., sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962; id., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3843; id., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075).
D’altro canto, al di fuori della materia dei contratti pubblici, cui il legislatore ha inteso riservare sul punto una disciplina speciale, è noto che la presentazione dell’istanza di accesso di per sé non vale a differire il termine di impugnazione del provvedimento lesivo, la cui decorrenza non può essere lasciata all’iniziativa della parte interessata, pena la frustrazione delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico che quel termine è preposto a garantire (mentre il diritto di difesa dell’interessato è sempre salvaguardato dalla possibilità di proporre motivi aggiunti in corso di causa: cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2919; id., sez. II, 18 settembre 2020, n. 5469, proprio relativa all’impugnazione di una graduatoria concorsuale).
Si consideri inoltre che, nella specie, la ricorrente riferisce e documenta di aver appreso della mancata iscrizione del controinteressato negli elenchi regionali, di cui alla legge n. 68/1999, a seguito di accesso esperito presso l’ARTI – Centri per l’impiego Regione Toscana. E l’accesso risale al 5 novembre 2025, quando il termine per proporre l’impugnativa giurisdizionale, a volerlo far decorrere dal 18 settembre, non era ancora spirato.
Di contro, il ricorso è stato notificato soltanto il 24 dicembre 2025 ed è, pertanto, irrimediabilmente tardivo sia pure volendo attenersi alla ricostruzione di maggior favore per l’interessata.
2.2. In forza delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata l’irricevibilità della domanda di annullamento della graduatoria concorsuale, con assorbimento di ogni pretesa accessoria (e della ulteriore questione di giurisdizione potenzialmente legata alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla sede in Provincia di Arezzo: cfr. Cass. civ., SS.UU., 9 giugno 2021, n. 16086).
2.3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della circostanza che le amministrazioni resistenti hanno spiegato difese solo formali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile per tardività, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La AR, Presidente
RP SO, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RP SO | IA La AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.