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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
MA CA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10867 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Unità C.F._1
D'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Polizzotto Mauro che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Marina n. 39, presso lo stu- dio dell'Avv. Celesia Silvana che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F./P.IVA , in persona del suo Presidente CP_2 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli, presso lo studio dell'Avv. Codiglione Maria Concetta, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte terza chiamata –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3/11/2025 le parti discutevano la
1 causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il per sen- Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati, complessi- vamente, in € 16.154,67, conseguenti ad sinistro verificatosi a Palermo in data
19/11/2022, alle ore 12,15 circa, allorché la stessa, percorrendo la via Fede- rico LS, sul marciapiede di sinistra che separa detta via dal Piazzale Car- dinale Francesco Carpino, a causa delle disconnessioni presenti sul marcia- piede, era inciampata e caduta rovinosamente a terra.
Ha precisato di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospe- dale Civico di Palermo ove le era stata diagnosticata una “frattura scomposta polso sinistro” e che in data 22/11/2022 era stata sottoposta ad un intervento incruento della frattura con immobilizzazione in apparecchio gessato antibra- chio metacarpale e dimessa in giornata.
A conclusione del decorso clinico, il C.T.P. le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 7%, una ITT di giorni 30, una ITP al 50% di giorni
15 ed una ITP al 25% di giorni 10.
ha aggiunto di avere invitato il a sti- Parte_1 Controparte_1 pulare una convenzione di negoziazione assistita con pec del 12/05/2023, senza ottenere riscontro ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “Ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è da imputa-re, ex artt. 2043 e
2051 c.c., ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza del convenuto
[...]
; Condannare, conseguentemente, il in persona CP_1 Controparte_1 del Sindaco suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in fa- vore della ricorrente IG.ra , della somma di €. 16.154,67, per Parte_1 spese mediche, invalidità temporanea, assoluta e parziale, e danno non patri- moniale, o di quella somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo apposita C.T.U. medico legale, o di quella maggiore o minore somma che l'On.le
Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa. La detta
- 2 - cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi legali dal dovuto fino al sod- disfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via prelimi- Controparte_1 nare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto ci- vilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la in forza del contratto di servizio sti- CP_2 pulato tra il e la in data 10/07/2020, con cui erano CP_1 CP_2 state affidate in via esclusiva alla predetta società la manutenzione e la sorve- glianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti (artt. 6 e 13) che ha, per- tanto, chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per la responsabilità esclusiva o concorrente in via prevalente della danneggiata per non avere pre- stato la dovuta attenzione nel percorrere la strada.
Ha chiesto, pertanto, in via graduata di rigettare la domanda attorea o ri- durla in applicazione dell'art.1227 cod. civ.; in ogni caso, condannare la CP_2
a tenere indenne il delle somme che fosse stato condannato a
[...] CP_1 pagare in favore dell'attrice e ha concluso chiedendo che “Preliminarmente, ai sensi degli artt.167 e 269 c.p.c. rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire al di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 pore, elett.te dom.to in Palermo, Piazzetta Cairoli n. 5; - Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al per sinistro in questione;
- rigettare tutte le domande Controparte_1 azionate dall'attrice nei confronti del in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare l'obbligo della (Risorse CP_2 [...]
), in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Pa- CP_4 lermo, Piazzetta Cairoli n. 5, di tenere indenne il dalla pre- Controparte_1 tesa risarcitoria avanzata dall'attrice e, nell'eventualità che la convenuta
[...]
fosse condannata a risarcire alla stessa i danni conse- Controparte_5 guenti al sinistro subito, in tal caso, condannare contestualmente la suddetta
- 3 - Società a rimborsare al per intero le somme che questi fosse Controparte_1 malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese del presente processuali;
- in subordine, ritenere e dichiarare che il sinistro lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito;
- in via subor- dinata e gradata, ritenere e dichiarare l'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione dei danni lamentati, per non avere adottato l'attenzione
e la prudenza richieste nel caso di specie. - sempre in via subordinata, ridurre
l'ammontare del risarcimento, qualora ritenuto dovuto, in applicazione degli artt.
1227 e 2056 c.c., e, comunque, in funzione dei criteri di stretta legalità. - Riget- tare i mezzi di prova chiesti da controparte, perché inconducenti e irrilevanti ai fini di individuare la responsabilità della convenuta ed, eventualmente, di es- sere ammessi a prova diretta e contraria con i testi indicati da parte attrice;
Con riserva di produrre ed articolare i mezzi di prova che si ritenessero necessari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfet- tario (15%) CPDEL (23,80%) ed (0,606%), nonché al rimborso del C.U. (€ CP_6
237,00) e con salvezza di ogni altro diritto.”.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita la e ha ec- CP_2 cepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dedu- cendo l'insussistenza della propria responsabilità in ordine all'infortunio della ricorrente sulla base del contratto di servizio del 10/07/2020, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha invocato il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “Rigettare tutte le domande risarcitorie formulate per parte attorea contro in quanto infondate in CP_2 fatto e in diritto per difetto di legittimazione passiva;
-Ritenere e dichiarare che il sinistro è avvenuto per causa fortuita, imprevedibile ed eccezionale del sinistro de quo e/o per fatto del terzo e/o per cause non riconducibili alla responsabilità della -Con vittoria di spese e con riserva di produrre documenti e di CP_2 articolare e precisare ulteriori mezzi istruttori.”
Istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa
è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
- 4 - 03/11/2025.
In diritto. Inquadramento della fattispecie questioni preliminari e regime probatorio.
Così riassunti i termini della controversia, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità an- dava qualificata ex art.2043 cod. civ., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della impreve- dibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della re- sponsabilità da custodia ex art.2051 cod. civ.
È dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art.
2051 cod. civ. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tut- tavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla re- sponsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pe- ricolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ra- gionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009,
8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esen- zione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni
- 5 - demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la per- dita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio oc- casionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli po- tuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organiz- zazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro per- tinenze (quali sono i marciapiedi), il ha dunque il compito istituzio- CP_1 nale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Orbene, in ordine all'eccezione del – inerente in realtà al merito, CP_1 sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in CP_2
quale unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia, valgano le se-
[...] guenti brevi considerazioni.
Assodato che, come chiarito supra, il ha il compito istituzionale, CP_1 proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pu- lizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il con- tratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizza- zione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette im- prese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del CP_1 per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio, né vale ad escludere la re- sponsabilità del nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la non fa venire meno la relazione di custodia con Controparte_1 CP_2 il bene da parte del che ne è proprietario, rientrando l'af- Controparte_1 fidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente
- 6 - territoriale.
Il in quanto custode, deve quindi rispondere diretta- Controparte_1 mente ed in via esclusiva dei danni subiti dalla parte ricorrente.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la re- sponsabilità ex art. 2051 cod. civ., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 cod. civ. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dan- noso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia cau- sale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (richia- mato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 cod. civ.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di impu- tazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
- 7 - danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n.
9546/2010 n. 11227/2008).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinami- smo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n.
9315/2019 e n. 2480/2018).
Chiarito che l'espressione “colpa del danneggiato” va intesa non quale fat- tore psicologico, bensì nel senso della oggettiva violazione di regole di caute- la, perché la condotta del danneggiato possa rilevare nel contesto dell'art. 2051 c.c. è necessario che integri il caso fortuito ovvero quel fattore determi- nante, autonomo, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che risulti dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, interrom- pendo la relazione di causalità tra la res publica (o comunque oggetto del po- tere di custodia dell'ente territoriale) e l'evento.
È quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualifi- carsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedi- bili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (ap- plicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); e,
- 8 - se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneg- giato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini Cass. n.
2481/2018).
Il caso di specie.
Ciò posto, passando al merito, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nel ricorso.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione della teste IG.ra Testimone_1
che, con espressioni logiche, sufficientemente puntuali e circostanziate,
[...] ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovata anche lei in via
LS: “mentre eravamo sul marciapiede di sinistra della strada che conduce in Corso Calatafimi, che era pieno di bancarelle, costringendoci a camminare in fila indiana sul cordolo, ossia la parte bianca esterna del marciapiede, ho visto mia cognata, che mi precedeva, cadere in avanti di faccia” aggiungendo che
“Quando l'abbiamo sollevata, abbiamo visto che il cordolo era un poco sollevato rispetto all'altro, non erano allineati e creavano una buca”.
La teste ha riconosciuto nelle foto allegate al ricorso, che le sono state esi- bite, il marciapiede ed il punto preciso dove era caduta (“Ri- Parte_1 conosco nella fotografia n. 1 allegata al ricorso il luogo del sinistro, la panchina ed il palo di cui ho detto ed il luogo della caduta che è la parte esterna del marciapiede, più chiara, dove c'è un dislivello raffigurato anche nelle altre foto”).
Dette foto, tra l'altro, confermano il dissesto del marciapiede.
La teste ha precisato, inoltre, che non vi era alcuna segnalazione, né recin- zione dell'area dissestata (“Il dislivello non era segnalato, non c'era nulla”) ed ha aggiunto, infine, che: “Siamo rientrate a casa perché le usciva sangue dalla bocca, poi ci siamo accorte che il polso peggiorava, si è gonfiato e l'hanno portata al Civico”.
La deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata al ricorso.
- 9 - Ed invero, il verbale del pronto soccorso attesta l'arrivo di in modo Pt_1 autonomo lo stesso giorno del sinistro e riporta, nel quadro dell'anamnesi,
“Riferisce trauma polso sx dopo caduta accidentale”, dopo aver indicato quale luogo dell'evento un “incidente in strada”, e, come diagnosi di uscita, “frattura scomposta polso sinistro”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ri- tenersi che parte ricorrente abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ricondu- cibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occa- sione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Provato, tuttavia, tanto il dissesto del marciapiede, quanto la rilevanza dello stesso e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalato né recintato
– e, infine, la sussistenza del nesso causale tra esso e l'evento dannoso per cui
è causa, spettava al fornire elementi idonei a contestare la sussi- CP_1 stenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro verificatosi ed, invece, nessuna prova è stata acquisita al processo, circa una condotta ano- mala o di un uso talmente imprudente della res tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009, e più recentemente, ex multis, Cass. 6326/19), tenuto conto dell'obiettiva pericolosità del dissesto e dell'età della ricorrente, sessantenne all'epoca dei fatti.
Se, dunque, deve escludersi che possa ritenersi integrato il caso fortuito esimente da responsabilità, la circostanza che la condizione dei luoghi fosse presumibilmente nota a , in ragione della prossimità alla pro- Parte_1 pria abitazione al luogo del sinistro e che fosse pieno giorno (ore 12:15) non è del tutto priva di rilievo nella decisione della controversia.
Si è già detto che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 cod. civ.
- 10 - Poiché dunque può presumersi che, prestando la dovuta attenzione, es- sendo a conoscenza delle condizioni dei luoghi, avrebbe potuto evi- Pt_1 tare l'infortunio o almeno attenuarne le conseguenze lesive, alla sua condotta va ascritto un contributo efficiente nella causazione dell'evento dannoso in applicazione dell'art.1227 cod. civ., contributo che va stimato in misura pari al 30%.
L'obbligo risarcitorio va, pertanto, proporzionalmente diminuito e addossato al Controparte_1
Il danno e la sua liquidazione.
Venendo, adesso, alla quantificazione della prestazione risarcitoria, va pre- liminarmente osservato che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni contenute nella relazione non sono state contestate dalle parti – ha accertato, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo della perizianda, la sussistenza del “nesso di causalità tra la modalità del trauma per come narrata dalla sig.ra (caduta a terra, a causa di una Pt_1 irregolarità del manto stradale, con urto delle mani contro il suolo) e le lesioni riportate (trauma contusivo con frattura scomposta epifisi distale radio sinistro)”
(vedi pag. 7 della relazione di consulenza).
Inoltre, il C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a gg. 30, un'inabilità temporanea relativa calcolata al
50% pari a gg. 15, un'inabilità temporanea relativa calcolata al 25% pari a gg.
20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 5%.
Ha, infine, reputato congrue le spese mediche esposte in citazione e pari ad
€ 541,42.
Per la liquidazione di tali danni, necessariamente equitativa (in considera- zione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pre- giudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia.
- 11 - Circa i criteri da utilizzare per la liquidazione del danno sopra accertato, occorre dare atto che, pur rientrando lo stesso nell'ambito delle c.d. “lesioni micro permanenti”, non deve aversi riguardo ai criteri previsti dall'art. 139 cod. ass. per la liquidazione del danno biologico di lieve entità.
Questi, infatti, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassa- zione, sono stati elaborati solo per il risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, in as- senza di specifici riferimenti normativi, la loro applicazione non può essere estesa oltre i casi considerati.
Dunque, in tutti gli altri casi – e cioè anche quando il danneggiato si sia procurato la lesione di lieve entità a causa di un sinistro in cui la circolazione dei veicoli abbia costituto una mera occasione, dovendo ascriversi il sinistro alla esistenza di una insidia stradale – la loro applicazione rimane esclusa.
Non rimane, dunque, che fare ricorso ai parametri di valutazione di cui al- le Tabelle di Milano, secondo quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12408).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, con- to dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pro- nunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo pro- prio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei ri- flessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valo- re punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma
- 12 - 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da le- sione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in pre- senza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un se- parato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esisten- ziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni ri- sarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interio- rizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costi- tuisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di de- naro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liqui- dazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determina- zione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quan- tificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo
- 13 - caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in dimi- nuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata al- la menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della lo- ro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considerate e risto- rate dai valori monetari tabellari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione, non v'è spazio né per alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risarcimento di un pregiudizio morale, nell'ac- cezione sopra chiarita, di cui l'attrice non ha puntualmente dedotto l'esi- stenza.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, per un totale di € 4.025,00, di cui € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al
75%; € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 575,00 per in- validità temporanea parziale al 25% mentre, per la lesione permanente dell'in- tegrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro
(61 anni), del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 5%) e del valore base, va liquidata la somma pari ad € 6.096,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'at- trice ascende a complessivi €10.121,00.
Vanno altresì riconosciute alla ricorrente le spese mediche sostenute, pari ad € 541,42, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trattamenti sanitari
- 14 - del caso, che occorre rivalutare all'attualità (€ 559,29) secondo gli indici ISTAT
FOI costo della vita, dalla data di ciascun esborso (ovvero, preferibilmente, da una data intermedia), trattandosi di credito di valore.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte ricorrente il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in man- canza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche alle- gazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un va- lore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti
- 15 - compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'inse- gnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte
n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equi- valente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla suc- cessiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progres- sivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza an- nuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condannata a pagare alla parte attrice l'importo di € 11.031,96.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in ri- corso, a parte ricorrente andranno risarciti i danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% di tali importi pari ad euro
7.722,37 per danno non patrimoniale ed euro 391,50 per danno patrimoniale.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
La domanda di manleva.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro CP_1 la R.A.P., questa appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità con- trattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione
- 16 - della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della Controparte_1
(in ipotesi di accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta CP_2 dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi as- sunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di moni- CP_2 toraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione
(sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'alle- gato 1 del suddetto contratto (vedi allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manu- CP_2 tenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la CP_1 programmazione degli interventi estesi e al servizio di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, al- tresì, che il non ha fornito prova che il tratto di strada luogo del sini- CP_1 stro rientrasse tra quelli oggetto dei predetti servizi.
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 10.7.2020, la abbia assunto un obbligo CP_2 generale di manleva dell'Ente comunale, indipendente dall'inadempimento de- gli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, CP_1 CP_2 infatti, al punto 1) dell'art. 13, che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di ser- vizio e si impegna a mantenere indenne il da qualsiasi responsabilità CP_1 derivante da inadempimento contrattuale”.
Interpretando la suddetta disposizione contrattuale, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di (previsto dal sopra indicato punto CP_2
- 17 - 1) dell'art. 13, specificamente invocato dal a sostegno della propria CP_1 domanda di garanzia) si attiva unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie for- matesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha dedotto in merito alla sussi- CP_1 stenza di un obbligo generalizzato di manleva a carico di ma ha speci- CP_2 ficamente allegato l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti CP_2 ai sensi dell'art. 6 (“Altri Servizi”), lettere “f” e “g”, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di monito- raggio e pronto intervento della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le mo- Controparte_1 dalità descritte negli allegati tecnici.
A tal proposito, appare destituito di fondamento il rilievo effettuato al ri- guardo dalla sulla base del quale non sarebbe ravvisabile alcun ina- CP_2 dempimento dei propri obblighi contrattuali, perché non vi è prova che il dis- sesto del manto stradale, dedotto da parte attrice, fosse di alta gravità e che pertanto rientrasse tra gli ammaloramenti che dovevano formare oggetto delle attività di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza demandate alla sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio del 10.07.2020. CP_2
Infatti, da un'attenta analisi del predetto contratto e delle schede di defini- zione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), in regime di proroga al momento del sinistro, come precisato dalla stessa si evince infatti che rientrasse CP_2 tra i suoi gli obblighi contrattuali la prestazione dei seguenti servizi:
1. servizio di monitoraggio di tutte le pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, presenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione e registrazione dei de- gradi sovrastrutturali delle stesse, con particolare riguardo a quelle di alta gravità - ma non solo limitatamente a queste ultime (cfr. pagg. 19 e 20 del summenzionato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del ser- vizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in allegato all'atto di
- 18 - costituzione del convenuto e della R.A.P.);
2. servizio di pronto inter- CP_1 vento per il ripristino di inefficienza circoscritte su qualsiasi tipo di pavimen- tazione delle superfici viarie e pedonali pubbliche di proprietà del CP_1 [...]
nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pub- CP_1 blica incolumità (cfr. pag. 22 del citato contratto di servizio, prodotto in alle- gato all'atto di costituzione del convenuto e della R.A.P.);
3. servizio CP_1 di emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e/o di mode- sta entità presenti su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pub- blica incolumità, consistente non solo nello svolgimento dell'attività di ripara- zione rapida di buche di alta gravità (gravità 3), ma anche nel transennamento di anomalie puntuali e circoscritte (cfr. pag. 24 del citato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servi- zio”, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della CP_1
R.A.P.).
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal citato contratto nonché dalle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), nelle ipotesi, come quella oggetto di causa, in cui fosse presente un pericolo immediato e/o po- tenziale per la pubblica incolumità, la pur non ritenendo il dissesto CP_2 stradale di gravità 3, avrebbe dovuto comunque attivare il servizio di pronto intervento per il ripristino dell'inefficienza e il servizio di emergenza per il tran- sennamento dell'area; ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio
Aziendale di monitoraggio.
Ora, la non ha fornito prova né di avere espletato il servizio di moni- CP_2 toraggio, né di essere intervenuta mediante i servizi di pronto intervento e di emergenza, non adempiendo così l'onere probatorio sulla stessa ricadente.
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va con- CP_2 dannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare CP_1 alla ricorrente per capitale, interessi e spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di nei Parte_1 confronti del va accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la CP_1
- 19 - domanda di garanzia proposta dal contro la CP_1 CP_2
Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente.
Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifi- cazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi previsti dalla tabella 2 dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del Comune conve- nuto.
Anche le spese di lite tra il e la R.A.P. seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni ap- portate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi previsti dalla tabella 2 dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da
€ 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta con ri- ferimento alla predetta domanda.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitiva- mente pronunciando così provvede: condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente, della somma di 7.722,37 per danno non patrimoniale ed euro 391,50 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 20 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente , delle spese di lite dagli stessi soste- nuti che liquida in € 5.077,00, oltre € 269,30 per spese e oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico del Comune con- venuto;
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal Controparte_1 contro la condanna quest'ultima a tenere indenne il CP_2 CP_1 di quanto sarà tenuto a pagare in favore di parte ricorrente per capi-
[...] tale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
condanna la R.A.P. al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese di lite da quest'ultimo sostenuto che liquida in € 5077,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 03/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. MA CA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 21 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
MA CA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10867 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Unità C.F._1
D'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Polizzotto Mauro che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Marina n. 39, presso lo stu- dio dell'Avv. Celesia Silvana che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F./P.IVA , in persona del suo Presidente CP_2 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli, presso lo studio dell'Avv. Codiglione Maria Concetta, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte terza chiamata –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3/11/2025 le parti discutevano la
1 causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il per sen- Controparte_1 tirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati, complessi- vamente, in € 16.154,67, conseguenti ad sinistro verificatosi a Palermo in data
19/11/2022, alle ore 12,15 circa, allorché la stessa, percorrendo la via Fede- rico LS, sul marciapiede di sinistra che separa detta via dal Piazzale Car- dinale Francesco Carpino, a causa delle disconnessioni presenti sul marcia- piede, era inciampata e caduta rovinosamente a terra.
Ha precisato di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospe- dale Civico di Palermo ove le era stata diagnosticata una “frattura scomposta polso sinistro” e che in data 22/11/2022 era stata sottoposta ad un intervento incruento della frattura con immobilizzazione in apparecchio gessato antibra- chio metacarpale e dimessa in giornata.
A conclusione del decorso clinico, il C.T.P. le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 7%, una ITT di giorni 30, una ITP al 50% di giorni
15 ed una ITP al 25% di giorni 10.
ha aggiunto di avere invitato il a sti- Parte_1 Controparte_1 pulare una convenzione di negoziazione assistita con pec del 12/05/2023, senza ottenere riscontro ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “Ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è da imputa-re, ex artt. 2043 e
2051 c.c., ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza del convenuto
[...]
; Condannare, conseguentemente, il in persona CP_1 Controparte_1 del Sindaco suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in fa- vore della ricorrente IG.ra , della somma di €. 16.154,67, per Parte_1 spese mediche, invalidità temporanea, assoluta e parziale, e danno non patri- moniale, o di quella somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo apposita C.T.U. medico legale, o di quella maggiore o minore somma che l'On.le
Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa. La detta
- 2 - cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi legali dal dovuto fino al sod- disfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via prelimi- Controparte_1 nare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto ci- vilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la in forza del contratto di servizio sti- CP_2 pulato tra il e la in data 10/07/2020, con cui erano CP_1 CP_2 state affidate in via esclusiva alla predetta società la manutenzione e la sorve- glianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti (artt. 6 e 13) che ha, per- tanto, chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per la responsabilità esclusiva o concorrente in via prevalente della danneggiata per non avere pre- stato la dovuta attenzione nel percorrere la strada.
Ha chiesto, pertanto, in via graduata di rigettare la domanda attorea o ri- durla in applicazione dell'art.1227 cod. civ.; in ogni caso, condannare la CP_2
a tenere indenne il delle somme che fosse stato condannato a
[...] CP_1 pagare in favore dell'attrice e ha concluso chiedendo che “Preliminarmente, ai sensi degli artt.167 e 269 c.p.c. rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire al di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 pore, elett.te dom.to in Palermo, Piazzetta Cairoli n. 5; - Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al per sinistro in questione;
- rigettare tutte le domande Controparte_1 azionate dall'attrice nei confronti del in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare l'obbligo della (Risorse CP_2 [...]
), in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Pa- CP_4 lermo, Piazzetta Cairoli n. 5, di tenere indenne il dalla pre- Controparte_1 tesa risarcitoria avanzata dall'attrice e, nell'eventualità che la convenuta
[...]
fosse condannata a risarcire alla stessa i danni conse- Controparte_5 guenti al sinistro subito, in tal caso, condannare contestualmente la suddetta
- 3 - Società a rimborsare al per intero le somme che questi fosse Controparte_1 malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese del presente processuali;
- in subordine, ritenere e dichiarare che il sinistro lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito;
- in via subor- dinata e gradata, ritenere e dichiarare l'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione dei danni lamentati, per non avere adottato l'attenzione
e la prudenza richieste nel caso di specie. - sempre in via subordinata, ridurre
l'ammontare del risarcimento, qualora ritenuto dovuto, in applicazione degli artt.
1227 e 2056 c.c., e, comunque, in funzione dei criteri di stretta legalità. - Riget- tare i mezzi di prova chiesti da controparte, perché inconducenti e irrilevanti ai fini di individuare la responsabilità della convenuta ed, eventualmente, di es- sere ammessi a prova diretta e contraria con i testi indicati da parte attrice;
Con riserva di produrre ed articolare i mezzi di prova che si ritenessero necessari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfet- tario (15%) CPDEL (23,80%) ed (0,606%), nonché al rimborso del C.U. (€ CP_6
237,00) e con salvezza di ogni altro diritto.”.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita la e ha ec- CP_2 cepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dedu- cendo l'insussistenza della propria responsabilità in ordine all'infortunio della ricorrente sulla base del contratto di servizio del 10/07/2020, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha invocato il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “Rigettare tutte le domande risarcitorie formulate per parte attorea contro in quanto infondate in CP_2 fatto e in diritto per difetto di legittimazione passiva;
-Ritenere e dichiarare che il sinistro è avvenuto per causa fortuita, imprevedibile ed eccezionale del sinistro de quo e/o per fatto del terzo e/o per cause non riconducibili alla responsabilità della -Con vittoria di spese e con riserva di produrre documenti e di CP_2 articolare e precisare ulteriori mezzi istruttori.”
Istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa
è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
- 4 - 03/11/2025.
In diritto. Inquadramento della fattispecie questioni preliminari e regime probatorio.
Così riassunti i termini della controversia, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità an- dava qualificata ex art.2043 cod. civ., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della impreve- dibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della re- sponsabilità da custodia ex art.2051 cod. civ.
È dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art.
2051 cod. civ. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tut- tavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla re- sponsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pe- ricolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ra- gionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009,
8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esen- zione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni
- 5 - demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la per- dita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio oc- casionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli po- tuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organiz- zazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro per- tinenze (quali sono i marciapiedi), il ha dunque il compito istituzio- CP_1 nale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Orbene, in ordine all'eccezione del – inerente in realtà al merito, CP_1 sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in CP_2
quale unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia, valgano le se-
[...] guenti brevi considerazioni.
Assodato che, come chiarito supra, il ha il compito istituzionale, CP_1 proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pu- lizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il con- tratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizza- zione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette im- prese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del CP_1 per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio, né vale ad escludere la re- sponsabilità del nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la non fa venire meno la relazione di custodia con Controparte_1 CP_2 il bene da parte del che ne è proprietario, rientrando l'af- Controparte_1 fidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente
- 6 - territoriale.
Il in quanto custode, deve quindi rispondere diretta- Controparte_1 mente ed in via esclusiva dei danni subiti dalla parte ricorrente.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la re- sponsabilità ex art. 2051 cod. civ., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 cod. civ. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dan- noso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia cau- sale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (richia- mato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 cod. civ.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di impu- tazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del
- 7 - danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n.
9546/2010 n. 11227/2008).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinami- smo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n.
9315/2019 e n. 2480/2018).
Chiarito che l'espressione “colpa del danneggiato” va intesa non quale fat- tore psicologico, bensì nel senso della oggettiva violazione di regole di caute- la, perché la condotta del danneggiato possa rilevare nel contesto dell'art. 2051 c.c. è necessario che integri il caso fortuito ovvero quel fattore determi- nante, autonomo, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che risulti dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, interrom- pendo la relazione di causalità tra la res publica (o comunque oggetto del po- tere di custodia dell'ente territoriale) e l'evento.
È quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualifi- carsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedi- bili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (ap- plicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); e,
- 8 - se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneg- giato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini Cass. n.
2481/2018).
Il caso di specie.
Ciò posto, passando al merito, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nel ricorso.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione della teste IG.ra Testimone_1
che, con espressioni logiche, sufficientemente puntuali e circostanziate,
[...] ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovata anche lei in via
LS: “mentre eravamo sul marciapiede di sinistra della strada che conduce in Corso Calatafimi, che era pieno di bancarelle, costringendoci a camminare in fila indiana sul cordolo, ossia la parte bianca esterna del marciapiede, ho visto mia cognata, che mi precedeva, cadere in avanti di faccia” aggiungendo che
“Quando l'abbiamo sollevata, abbiamo visto che il cordolo era un poco sollevato rispetto all'altro, non erano allineati e creavano una buca”.
La teste ha riconosciuto nelle foto allegate al ricorso, che le sono state esi- bite, il marciapiede ed il punto preciso dove era caduta (“Ri- Parte_1 conosco nella fotografia n. 1 allegata al ricorso il luogo del sinistro, la panchina ed il palo di cui ho detto ed il luogo della caduta che è la parte esterna del marciapiede, più chiara, dove c'è un dislivello raffigurato anche nelle altre foto”).
Dette foto, tra l'altro, confermano il dissesto del marciapiede.
La teste ha precisato, inoltre, che non vi era alcuna segnalazione, né recin- zione dell'area dissestata (“Il dislivello non era segnalato, non c'era nulla”) ed ha aggiunto, infine, che: “Siamo rientrate a casa perché le usciva sangue dalla bocca, poi ci siamo accorte che il polso peggiorava, si è gonfiato e l'hanno portata al Civico”.
La deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata al ricorso.
- 9 - Ed invero, il verbale del pronto soccorso attesta l'arrivo di in modo Pt_1 autonomo lo stesso giorno del sinistro e riporta, nel quadro dell'anamnesi,
“Riferisce trauma polso sx dopo caduta accidentale”, dopo aver indicato quale luogo dell'evento un “incidente in strada”, e, come diagnosi di uscita, “frattura scomposta polso sinistro”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ri- tenersi che parte ricorrente abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ricondu- cibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occa- sione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Provato, tuttavia, tanto il dissesto del marciapiede, quanto la rilevanza dello stesso e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalato né recintato
– e, infine, la sussistenza del nesso causale tra esso e l'evento dannoso per cui
è causa, spettava al fornire elementi idonei a contestare la sussi- CP_1 stenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro verificatosi ed, invece, nessuna prova è stata acquisita al processo, circa una condotta ano- mala o di un uso talmente imprudente della res tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009, e più recentemente, ex multis, Cass. 6326/19), tenuto conto dell'obiettiva pericolosità del dissesto e dell'età della ricorrente, sessantenne all'epoca dei fatti.
Se, dunque, deve escludersi che possa ritenersi integrato il caso fortuito esimente da responsabilità, la circostanza che la condizione dei luoghi fosse presumibilmente nota a , in ragione della prossimità alla pro- Parte_1 pria abitazione al luogo del sinistro e che fosse pieno giorno (ore 12:15) non è del tutto priva di rilievo nella decisione della controversia.
Si è già detto che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 cod. civ.
- 10 - Poiché dunque può presumersi che, prestando la dovuta attenzione, es- sendo a conoscenza delle condizioni dei luoghi, avrebbe potuto evi- Pt_1 tare l'infortunio o almeno attenuarne le conseguenze lesive, alla sua condotta va ascritto un contributo efficiente nella causazione dell'evento dannoso in applicazione dell'art.1227 cod. civ., contributo che va stimato in misura pari al 30%.
L'obbligo risarcitorio va, pertanto, proporzionalmente diminuito e addossato al Controparte_1
Il danno e la sua liquidazione.
Venendo, adesso, alla quantificazione della prestazione risarcitoria, va pre- liminarmente osservato che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni contenute nella relazione non sono state contestate dalle parti – ha accertato, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo della perizianda, la sussistenza del “nesso di causalità tra la modalità del trauma per come narrata dalla sig.ra (caduta a terra, a causa di una Pt_1 irregolarità del manto stradale, con urto delle mani contro il suolo) e le lesioni riportate (trauma contusivo con frattura scomposta epifisi distale radio sinistro)”
(vedi pag. 7 della relazione di consulenza).
Inoltre, il C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a gg. 30, un'inabilità temporanea relativa calcolata al
50% pari a gg. 15, un'inabilità temporanea relativa calcolata al 25% pari a gg.
20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 5%.
Ha, infine, reputato congrue le spese mediche esposte in citazione e pari ad
€ 541,42.
Per la liquidazione di tali danni, necessariamente equitativa (in considera- zione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pre- giudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia.
- 11 - Circa i criteri da utilizzare per la liquidazione del danno sopra accertato, occorre dare atto che, pur rientrando lo stesso nell'ambito delle c.d. “lesioni micro permanenti”, non deve aversi riguardo ai criteri previsti dall'art. 139 cod. ass. per la liquidazione del danno biologico di lieve entità.
Questi, infatti, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassa- zione, sono stati elaborati solo per il risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, in as- senza di specifici riferimenti normativi, la loro applicazione non può essere estesa oltre i casi considerati.
Dunque, in tutti gli altri casi – e cioè anche quando il danneggiato si sia procurato la lesione di lieve entità a causa di un sinistro in cui la circolazione dei veicoli abbia costituto una mera occasione, dovendo ascriversi il sinistro alla esistenza di una insidia stradale – la loro applicazione rimane esclusa.
Non rimane, dunque, che fare ricorso ai parametri di valutazione di cui al- le Tabelle di Milano, secondo quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12408).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, con- to dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pro- nunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo pro- prio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei ri- flessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valo- re punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma
- 12 - 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da le- sione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in pre- senza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un se- parato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esisten- ziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni ri- sarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interio- rizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costi- tuisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di de- naro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liqui- dazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determina- zione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quan- tificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo
- 13 - caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in dimi- nuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata al- la menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della lo- ro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considerate e risto- rate dai valori monetari tabellari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione, non v'è spazio né per alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risarcimento di un pregiudizio morale, nell'ac- cezione sopra chiarita, di cui l'attrice non ha puntualmente dedotto l'esi- stenza.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, per un totale di € 4.025,00, di cui € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al
75%; € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 575,00 per in- validità temporanea parziale al 25% mentre, per la lesione permanente dell'in- tegrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro
(61 anni), del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 5%) e del valore base, va liquidata la somma pari ad € 6.096,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'at- trice ascende a complessivi €10.121,00.
Vanno altresì riconosciute alla ricorrente le spese mediche sostenute, pari ad € 541,42, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trattamenti sanitari
- 14 - del caso, che occorre rivalutare all'attualità (€ 559,29) secondo gli indici ISTAT
FOI costo della vita, dalla data di ciascun esborso (ovvero, preferibilmente, da una data intermedia), trattandosi di credito di valore.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte ricorrente il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in man- canza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche alle- gazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un va- lore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti
- 15 - compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'inse- gnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte
n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equi- valente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla suc- cessiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progres- sivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza an- nuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condannata a pagare alla parte attrice l'importo di € 11.031,96.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in ri- corso, a parte ricorrente andranno risarciti i danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% di tali importi pari ad euro
7.722,37 per danno non patrimoniale ed euro 391,50 per danno patrimoniale.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
La domanda di manleva.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro CP_1 la R.A.P., questa appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità con- trattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione
- 16 - della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della Controparte_1
(in ipotesi di accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta CP_2 dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi as- sunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di moni- CP_2 toraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione
(sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'alle- gato 1 del suddetto contratto (vedi allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manu- CP_2 tenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la CP_1 programmazione degli interventi estesi e al servizio di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, al- tresì, che il non ha fornito prova che il tratto di strada luogo del sini- CP_1 stro rientrasse tra quelli oggetto dei predetti servizi.
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 10.7.2020, la abbia assunto un obbligo CP_2 generale di manleva dell'Ente comunale, indipendente dall'inadempimento de- gli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, CP_1 CP_2 infatti, al punto 1) dell'art. 13, che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di ser- vizio e si impegna a mantenere indenne il da qualsiasi responsabilità CP_1 derivante da inadempimento contrattuale”.
Interpretando la suddetta disposizione contrattuale, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di (previsto dal sopra indicato punto CP_2
- 17 - 1) dell'art. 13, specificamente invocato dal a sostegno della propria CP_1 domanda di garanzia) si attiva unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie for- matesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha dedotto in merito alla sussi- CP_1 stenza di un obbligo generalizzato di manleva a carico di ma ha speci- CP_2 ficamente allegato l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti CP_2 ai sensi dell'art. 6 (“Altri Servizi”), lettere “f” e “g”, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di monito- raggio e pronto intervento della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le mo- Controparte_1 dalità descritte negli allegati tecnici.
A tal proposito, appare destituito di fondamento il rilievo effettuato al ri- guardo dalla sulla base del quale non sarebbe ravvisabile alcun ina- CP_2 dempimento dei propri obblighi contrattuali, perché non vi è prova che il dis- sesto del manto stradale, dedotto da parte attrice, fosse di alta gravità e che pertanto rientrasse tra gli ammaloramenti che dovevano formare oggetto delle attività di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza demandate alla sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio del 10.07.2020. CP_2
Infatti, da un'attenta analisi del predetto contratto e delle schede di defini- zione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), in regime di proroga al momento del sinistro, come precisato dalla stessa si evince infatti che rientrasse CP_2 tra i suoi gli obblighi contrattuali la prestazione dei seguenti servizi:
1. servizio di monitoraggio di tutte le pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, presenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione e registrazione dei de- gradi sovrastrutturali delle stesse, con particolare riguardo a quelle di alta gravità - ma non solo limitatamente a queste ultime (cfr. pagg. 19 e 20 del summenzionato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del ser- vizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in allegato all'atto di
- 18 - costituzione del convenuto e della R.A.P.);
2. servizio di pronto inter- CP_1 vento per il ripristino di inefficienza circoscritte su qualsiasi tipo di pavimen- tazione delle superfici viarie e pedonali pubbliche di proprietà del CP_1 [...]
nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pub- CP_1 blica incolumità (cfr. pag. 22 del citato contratto di servizio, prodotto in alle- gato all'atto di costituzione del convenuto e della R.A.P.);
3. servizio CP_1 di emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e/o di mode- sta entità presenti su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pub- blica incolumità, consistente non solo nello svolgimento dell'attività di ripara- zione rapida di buche di alta gravità (gravità 3), ma anche nel transennamento di anomalie puntuali e circoscritte (cfr. pag. 24 del citato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servi- zio”, prodotto in allegato all'atto di costituzione del convenuto e della CP_1
R.A.P.).
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal citato contratto nonché dalle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), nelle ipotesi, come quella oggetto di causa, in cui fosse presente un pericolo immediato e/o po- tenziale per la pubblica incolumità, la pur non ritenendo il dissesto CP_2 stradale di gravità 3, avrebbe dovuto comunque attivare il servizio di pronto intervento per il ripristino dell'inefficienza e il servizio di emergenza per il tran- sennamento dell'area; ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio
Aziendale di monitoraggio.
Ora, la non ha fornito prova né di avere espletato il servizio di moni- CP_2 toraggio, né di essere intervenuta mediante i servizi di pronto intervento e di emergenza, non adempiendo così l'onere probatorio sulla stessa ricadente.
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va con- CP_2 dannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare CP_1 alla ricorrente per capitale, interessi e spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di nei Parte_1 confronti del va accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la CP_1
- 19 - domanda di garanzia proposta dal contro la CP_1 CP_2
Le spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente.
Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifi- cazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi previsti dalla tabella 2 dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del Comune conve- nuto.
Anche le spese di lite tra il e la R.A.P. seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni ap- portate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori medi previsti dalla tabella 2 dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da
€ 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta con ri- ferimento alla predetta domanda.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitiva- mente pronunciando così provvede: condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente, della somma di 7.722,37 per danno non patrimoniale ed euro 391,50 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 20 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente , delle spese di lite dagli stessi soste- nuti che liquida in € 5.077,00, oltre € 269,30 per spese e oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico del Comune con- venuto;
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal Controparte_1 contro la condanna quest'ultima a tenere indenne il CP_2 CP_1 di quanto sarà tenuto a pagare in favore di parte ricorrente per capi-
[...] tale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
condanna la R.A.P. al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese di lite da quest'ultimo sostenuto che liquida in € 5077,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 03/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. MA CA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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