Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 94/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. FR TA Presidente rel. ed est.
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Vittoria Rubino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (nato a Parte_1 Parte_2
MO lo 06.07.1956, C.F.: e residente in [...]
Cannolicchio n° 16/A), avente sede in MO, alla via G. Lanza di Scalea n. 1963, P.IVA:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ferraro (CF: P.IVA_1
, indirizzo pec: sito in MO, via Villa C.F._2 Email_1
Heloise n. 21, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso, società
che svolge attività di impresa commerciale, avente ad oggetto la vendita di abbigliamento.
-----------------
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2025 dal Giudice
delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla esponente un debito complessivo di oltre un milione di euro così Parte_1
distinto:
ISTITUTI DI CREDITO
BNL: euro 58.699,98 + euro 60.000,00 + euro 21.707,00;
1
oggi euro 29.454,73; Parte_4 Pt_5
GARANZIE:
1) Garanzia all'80% del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC su
Finanziamento BNL n. 6149606 di euro 200.000;
2) Garanzia al 100% del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC su
Finanziamento BNL n. 171556 di euro 30.000;
3) Garanzia al 80% della Credimpresa Società Cooperativa, con controgaranzia al 75% del
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC su Fido cassa su C/C Unicredit n.:
per un importo originariamente disponibile di euro 150.000; P.IVA_2
4) Garanzia al 80% della Credimpresa Società Cooperativa, con controgaranzia al 75% del
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC su Fido Transato Pos su C/C
Unicredit n.: 000106123530, per un importo originariamente disponibile di euro 100.000,00;
5) Garanzia all'80% del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC su
Finanziamento Unicredit di euro 165.000,00;
6) Garanzia all'80% del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese –MCC sui rapporti obbligatori, come sopra descritti, con B.P.S.A.;
: Controparte_1
- : euro 10.000,00; Controparte_2
- : euro: 13.916,09; Controparte_3
euro 88.730,06; CP_4
- : euro 7.126,54 Controparte_5
- euro 10.863,09 Controparte_6
- euro: 56.463,27; CP_7
- euro 47.220,54; CP_7
- euro 7.063,35; Controparte_8
- : euro 17.216,89; Controparte_9
- euro 500,00; Controparte_10
2 - Locazione commerciale immobile sito in MO, via XII GENNAIO 1/E: euro
19.300,00;
- : euro 71,60; Controparte_11
- : euro 122,00; CP_12
DIPENDENTI:
- Sig.ra euro 1.092,00 + 1.083,32. Parte_6
- Sig.ra euro 910,00; Persona_1
- Sig.ra euro 1.024,18; saldo TFR euro 7.806,55; Persona_2
- Sig.ra : saldo TFR euro 2.604,46; Persona_3
- Sig.ra saldo TFR euro 3.000,00; Persona_4
- Sig.ra saldo TFR euro 124,11; Persona_5
- : euro 609.559,45. Controparte_13
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, tenuto conto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a MO da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
ritenuto che
l'impresa ricorrente sia soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 CCII;
considerato infatti che, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese (in atti), è provato lo svolgimento di attività commerciale;
rilevato che la documentazione contabile depositata dalla società attesta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
considerato, inoltre, che è documentata l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII);
osservato, per quanto riguarda il requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e
121 CCII, che lo stato di insolvenza della è chiaramente desumibile Parte_1
dall'ammontare del debito indicato in precedenza, dalle procedure esecutive promosse nei
3 confronti della società dai creditori e dal contenuto stesso del ricorso introduttivo della società che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore Sig. (nato a [...] lo [...], C.F.: Parte_2
e residente in [...]), avente sede in C.F._1
MO, alla via G. Lanza di Scalea n. 1963, P.IVA: , avente ad oggetto l'attività P.IVA_1
di vendita di abbigliamento.
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
nomina
Curatore il dott. con studio in MO (il quale, allo stato, risulta essere Persona_6
in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, ove non abbia già adempiuto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358,
comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può
richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il
5 comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
6 - al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
7 l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale
e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del
Tribunale di MO, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia
di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata all'impresa debitrice e al Pubblico Ministero e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro
delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali il 05/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
FR TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore dott. FR TA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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