Versione
2 febbraio 1994
2 febbraio 1994
Art. 5. S a n z i o n i 1. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 4 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall' articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 113/1985 e' il seguente:
"Art. 10 (Sanzioni). - 1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 113/1985 e' il seguente:
"Art. 10 (Sanzioni). - 1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'art. 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/11/2014, n. 5636Provvedimento: […] 1. Col ricorso di primo grado n. 896 del 2011, proposto al TAR della Liguria, l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature e la VAS Associazione Verdi Ambiente e Società hanno impugnato la deliberazione 15 aprile 2011, n. 387, della Giunta Regionale della Liguria, recante l'approvazione degli indirizzi regionali da osservarsi da parte delle singole province nella redazione dei piani faunistico venatori, ai sensi dell'art. 5 legge reg. 1° luglio 1994, n. 29Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- violazione di legge·
- determinazione programmatoria·
- lesività immediata·
- atti autoritativi·
- giurisdizione amministrativa·
- pianificazione faunistico venatoria·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- indirizzi regionali·
- piani faunistico venatori provinciali