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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
- dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
- dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
- dott.ssa Ivana Acacia Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 537/2020 R.G. e vertente tra
(CF ), n.q. di titolare Parte_1 C.F._1
della impresa individuale denominata (P.IVA Controparte_1
) con l'avv. Sebastiano Albanese (CF – pec: P.IVA_1 C.F._2
Email_1
-appellante- nei confronti di
(CF Controparte_2
), di seguito anche solo “ ”, in persona della dott.ssa C.F._3 CP_3
con l'avv. Fabio de Simone Saccà (CF – Controparte_4 C.F._4
pec: Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 76/2020, pubblicata in data 16.01.2020, emessa all'esito del procedimento n. 1855/2017, nonché avverso il decreto (recte, ordinanza) di correzione di errori materiali emesso e pubblicato il 10.09.2020.
***
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 20.03.2025.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la UR del Fallimento di
[...]
conveniva, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, CP_2 Parte_1
n.q. di titolare della impresa individuale denominata P&P di
[...] Parte_1
[...]
Con sentenza emessa il 31 marzo 2015 e depositata l'1.04.2015, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva dichiarato il fallimento di , il quale in data 30.03.15, Controparte_2
31.03.2015, 02.04.2015 e il 04.04.2015, aveva versato alla di CP_5 CP_6
la somma complessiva di € 11.014,95 in pagamento di una pluralità fatture.
[...]
La UR del chiedeva che il Tribunale, previa Controparte_2
declaratoria di inefficacia dei suddetti pagamenti, ai sensi degli artt. 44, 65 e 67, comma
2, l.fall., condannasse la convenuta alla restituzione della somma di € 11.014,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti all'effettiva restituzione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio in data 21.09.17 la convenuta che Parte_1
contestava le domande attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva come l'uso del contante non potesse considerarsi strumento anomalo, poiché si trattava di una prassi commerciale delle parti, rispondente tra l'altro a precise scelte aziendali, così invocando l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 lett. a), l. fall.; quanto alla domanda di inefficacia ex artt. 44 e 65 l.f. dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento invocava l'applicazione del disposto di cui all'art. 42, in luogo dell'art. 44 l. fall. evocato dalla UR avendo il proseguito l'attività Pt_2
di impresa con le modalità praticate in precedenza, evidenziando in ogni caso la non pertinenza del richiamo all'art. 65 della L. F., concernendo i debiti contratti prima della dichiarazione di fallimento e in scadenza il giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, trattandosi di debiti contratti dopo la dichiarazione di fallimento e con denaro procuratosi dopo la dichiarazione di fallimento e in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa dopo la dichiarazione di fallimento con conseguente applicabilità dell'art. 42 della L.F.
All'esito del giudizio di prime cure, ritenuta inammissibile la prova per testi articolata dalla convenuta veniva emessa la sentenza oggi gravata (nella versione corretta con successivo decreto) con la quale il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda attorea e, pertanto così concludeva:
- dichiara che i pagamenti di € 2.946,22 eseguiti dalla ditta a favore Controparte_2
della convenuta, sono inefficaci ed inopponibili alla curatela attorea ai sensi dell'art. 67, co. 2 l.fall. e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di nella qualità di curatore del fallimento ”, della Controparte_4 Parte_3
somma di € 2.946,22, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- dichiara che i pagamenti di € 8.068,73, eseguiti dalla ditta a favore Controparte_2
della convenuta, sono inefficaci ed inopponibili alla curatela attorea ai sensi degli artt.
44 e 65 l.fall., e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di nella qualità di curatore del fallimento “ ”, al Controparte_4 Parte_3
pagamento della somma di € 8.068,73 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte e per essa all'erario che si liquidano in € 1.486,00, di cui € 286,00 per spese vive ed €
1.200,00 per compenso professionale oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge;
- liquida le spese a favore di parte attrice con separato decreto emesso contestualmente all'emissione della sentenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello instaurando il Parte_1
presente giudizio (n. 537/2020 R.G.) e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Deduceva, in particolare, la violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 67 comma 3, lett. a), l. fall. in relazione ai pagamenti per euro 2946,22, costituendo il pagamento in contanti un mezzo normale di pagamento nella prassi delle relazioni commerciali tra le parti interessate, come agevolmente dimostrabile attraverso la prova testi articolata in primo grado e non ammessa dal giudice e riproposta in appello;
deduceva altresì l'assenza di prova in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza, considerata l'insufficienza dei protesti a fornire tale prova.
Ancora in relazione all'importo di euro 8068,73, deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 42, comma 2, 44 e 65 l. fall., riproducendo le difese già svolte in primo grado e contestando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui reputava non provato l'esercizio dell'attività di impresa e, comunque, limitava l'operatività della disposizione di cui all'art. 42 ai casi di nuova impresa e non di prosecuzione dell'attività pregressa.
Chiedeva, infine, la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese.
Con comparsa del 13.05.2021 si costituiva in giudizio la UR TA
[...]
contestando le avverse prospettazioni, eccependo l'infondatezza del gravame CP_2
e insistendo nella conferma della sentenza di prime cure.
Con ordinanza collegiale del 21/24.03.2025 il giudizio di gravame veniva assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
2. Nel merito l'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di appello va premesso che parte appellata ha, in primo luogo, rilevato l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. per tardività, integrando la stessa un'eccezione in senso stretto ed essendosi
[...]
costituita tardivamente ovvero il 21.09.2017 nel giudizio di primo Parte_1
grado, ovvero nel giorno dell'udienza di prima comparizione e trattazione.
Tale contestazione coglie nel segno considerato che l'eccezione inerente alla ricorrenza, nel caso di specie, di un pagamento in termini d'uso come tale non revocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 67 l.fall. deve ritenersi preclusa a seguito della tardiva costituzione in giudizio, dovendo qualificare la stessa in termini di eccezione in senso stretto, in quanto fattispecie di esonero dalla generale inefficacia stabilita per i pagamenti nel periodo sospetto. Le esenzioni preiste dall' art. 67, co. 3, costituiscono fatti impeditivi del diritto dedotto in giudizio dalla curatela, al pari Pt_4
della esenzione dalla revocatoria ordinaria del pagamento di un debito scaduto (Corte di Appello di Venezia n. 1589/19 e Corte Appello Bari n. 1279.22 e Cass. 16793.15).
In ogni caso, ritiene l'odierno collegio giudicante di concordare nel merito con le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure in ordine alla applicabilità dell'art. 67 comma 2 in relazione ai pagamenti per complessivi € 2.946,22, eseguiti da CP_2
prima della dichiarazione di fallimento escludendo per converso, l'applicazione della disposizione di cui alla lettera a comma terzo, secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
E infatti si osserva che, in primo luogo, parte appellante non ha fornito prova adeguata del fatto che il pagamento in contanti costituisse la prassi abituale di pagamento nei rapporti commerciali con la ditta fallita.
Ciò in quanto, da un lato, le fatture relative ai pagamenti in contestazione sconfessano l'assunto di parte appellante, facendo riferimento sia al pagamento in contanti che al
Banco di Napoli come possibile intermediario bancario dell'acquirente, dall'altro non vi è in atti traccia documentale di pregresse transazioni commerciali conclusesi con pagamento in contanti utili a dimostrare l'avvenuta instaurazione di una prassi commerciale di tal fatta tra gli operatori economici. Di nessun pregio in questo senso è apparsa all'odierno collegio così come al giudice di prime cure la richiesta di prova testimoniale, stante la sua genericità in mancanza di riferimento a precise transazioni commerciali e tenuto conto del fatto che peraltro, nei capitolati di prova si fa riferimento ad una precisa scelta aziendale della ditta Pt_1
di esigere il pagamento in contanti o tramite carte di credito o bancomat, così sconfessando l'assunto in partenza del pagamento in contanti come normale mezzo di pagamento (cfr. memorie n. 2 ditta : E' vero che la Pt_1 Parte_5
, per una precisa scelta aziendale, nella quasi totalità dei casi, vendeva e
[...]
tuttora vende ai propri clienti esigendo il pagamento del prezzo con denaro contanti, ovvero con carta di credito o bancomat, al momento della consegna della merce?).
Non sono stati, dunque, allegati ulteriori elementi, quali, ad esempio, fatture ulteriori, dai quali potesse emergere la prassi esistente in tutte le transazioni commerciali intervenute tra le parti.
Parte appellante lamenta, altresì, l'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure rispetto alla prova della scientia decoctionis.
Giova in proposito osservare che la ditta fallita aveva subito protesti per circa 85 mila euro.
In relazione alla scientia decotionis, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal Curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario (tra le altre, Cass. n.
504 /2016 e Cass. n.391.10: l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può costituire presunzione tale da esimere il curatore dall'onere della prova che gli stessi fossero concretamente noti al convenuto in revocatoria).
Tale prova non è stata fornita dalla società appellante.
Piuttosto la consistenza dei protesti unita all'operatività delle imprese in una piccola realtà locale e all'impiego di denaro contante per le transazioni commerciali a ridosso del fallimento inducono a ritenere provato l'elemento soggettivo di cui all'art. 67 comma secondo c.p.c. (“In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo
l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore”: Cass. n. 13445/2023)
Sul punto deve osservarsi che “In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di "scientia decoctionis", si pongono su piani diversi e rispondono a finalità altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilità che proprio la singolarità dell'atto e del negozio
o dei negozi collegati, le modalità specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d'insolvenza” (Cass. n. 7508/19).
La sentenza di primo grado va dunque confermata con riferimento ai pagamenti eseguiti prima del fallimento per euro 2946,22.
3. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 42, comma 2, 44 e 65 l.fall. in relazione alla domanda di revocatoria dei pagamenti per complessivi € 8.068,73 eseguiti dal CP_2
in favore della nei giorni 31 marzo, 2 e 4 aprile 2015. Pt_1 Rispetto agli artt. 42 e 44 l.fall. parte appellante ha ritenuto che essendovi stata una prosecuzione dell'attività di impresa da parte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la norma regolatrice della fattispecie non era da individuarsi nell'art. 44, bensì nell'art. 42 l.fall. che stabilisce che “Sono compresi nel fallimento anche i beni che provengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”.
Nella prospettazione dell'appellante “in applicazione della norma di cui all'art. 42, comma 2, l.f. il curatore avrebbe potuto e dovuto acquisire al fallimento le predette merci o le somme ricavate o ricavabili dalla vendita delle stesse, non anche le somme pagate per l'acquisto delle predette merci” (pag. 14 Atto d'Appello) trattandosi di prosecuzione dell'attività d'impresa, quantunque non autorizzata dal curatore.
Anche tale motivo di gravame non merita accoglimento.
Giova in proposito premettere che l'art. 44 l.fall. statuisce l'inefficacia di diritto degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
Quanto ai pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, premesso che l'inefficacia di cui all'art. 44 l. Fall. è di tipo oggettivo ed opera automaticamente, andando a colpire gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito a prescindere dall'elemento soggettivo dell'altro contraente, si osserva che tale disposizione nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della par condicio creditorum e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità
(ex multis Cass. 16958.21 e Cass. n. 4957 del 18/04/2000 “L'art. 44, primo comma della legge fallimentare, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, si configura logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso
(art. 42) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum").
La disposizione di cui all'art. 44 va letta congiuntamente a quella di cui all'art. 42 l.f. che prevede che i beni pervenuti al fallito durante il fallimento siano acquisiti al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Tale ultima disposizione riguarda senz'altro i casi di nuova attività di impresa da parte del fallito autorizzata dal tribunale. Per effetto della stessa i relativi atti non sono soggetti alla sanzione dell'inefficacia di cui all'art. 44 l. fall., ma a quella di cui al comma 2 del precedente art. 42. Ne consegue che il curatore ha la facoltà di appropriarsi del risultato di tale attività, al netto delle spese sostenute per la sua realizzazione (Cass. sezioni unite 12159.93).
Ritiene l'odierno collegio giudicante che pur reputando astrattamente applicabile la disciplina di cui all'art. 42 l.f. ai casi di prosecuzione dell'attività di impresa (Cass. n.
5738.1998) deve escludersi che nel caso in esame la stessa possa trovare applicazione, considerato che la norma di cui all'art. 42 presuppone per la sua operatività che vi sia stata l'acquisizione di beni alla massa fallimentare per effetto dell'attività di impresa successivamente al fallimento;
su tale circostanza però, nulla è stato dedotto e provato dal convenuto appellante che ha invocato l'applicazione dell'art. 42 l.f. e che piuttosto ha dedotto che il curatore avrebbe potuto e dovuto acquisire al fallimento le predette merci o le somme ricavate o ricavabili dalla vendita delle stesse (p.14 atto di appello), lasciando intendere che ciò, per ragioni verosimilmente di convenienza, non sia avvenuto come, peraltro, dimostra l'instaurazione della presente azione giudiziale.
Va, infine, per completezza osservato, anche se sul punto non vi è stata alcuna specifica contestazione delle parti, che “I pagamenti effettuati dal debitore dopo l'apertura del concorso ex art. 44, comma 1, l. fall. sono inefficaci nei confronti della massa a partire dall'ora “zero” del giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è iscritta presso il Registro delle imprese, non rilevando l'orario nel quale tale adempimento sia stata eseguito.” (Cassazione sentenza n. 7477.20). Ne discende che il pagamento eseguito in data 31.03.15 per euro 12,76 ovvero nel giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento va considerato pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento e pertanto va dichiarato inefficace, come già statuito dal giudice di prime cure, ma non ex art. 44 l.f. ma ex art 65 comma secondo l.f. per le ragioni prima indicate.
4. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio (stante l'integrale conferma della sentenza appellata), esse seguono la soccombenza delle appellanti e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
537/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 76/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 16.01.2020, emessa all'esito del procedimento n. 1855/2017, nonché avverso il decreto (recte, ordinanza) di correzione di errori materiali emesso e pubblicato il 10.09.2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.809,00 oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24.06.25
La Cons. est.
dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
dott.ssa Patrizia Morabito