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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4406/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 14 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_2 C.F._2
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 14 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA CLAUDIA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO, 4 82011 AIROLA presso il difensore CP_1 avv. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per e per (come da comparsa conclusionale): Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale di Bologna, ogni diversa domanda ed eccezione contraria respinta, come indicato nella prima memoria ex art 183, 6 comma c.p.c., depositata il 30/10/2023:
- revocare il decreto ingiuntivo emesso l'1.02.2023 dal Tribunale di Bologna con il n. 551/2023 avendo l'avv. ricevuto un pagamento anteriore, ma non contabilizzato e dovendosi limitare la CP_1 domanda e il pagamento intra vires hereditatis;
- previo accertamento della consistenza e del valore dei beni ereditati dalle opponenti per successione di , secondo l'accettazione con beneficio d'inventario in data 10.01.2017 di Persona_1 [...] Per ed come integrata con Notaio rep. n. 62099 del 28.8.2023, Pt_1 Parte_2 Per_3 dichiarare le stesse tenute a pagare entro i limiti di valore dei beni ereditati la somma che sarà accertata
pagina 1 di 7 come dovuta all'avv. , dedotto l'acconto ricevuto, che si chiede di determinare anche CP_1 secondo equità in caso d'impossibilità di prova, per sorte capitale, interessi e spese legali di giudizio;
- rigettare e comunque respingere come infondata in fatto e in diritto, la richiesta di accertamento e dichiarazione di decadenza dal beneficio d'inventario ex adverso richiesta
contro
Parte_2
e Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge.”
Per (come da comparsa conclusionale): CP_1
“Si conclude, quindi, per il rigetto della proposta opposizione e comunque, specificamente, affinchè questo On.le Tribunale voglia:
1. previo incidentale accertamento e declaratoria della avvenuta decadenza delle opponenti dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 c.p.c., rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto come in narrativa motivato, con integrale conferma del D.I. n. 551/2023;
2. in ogni caso, ritenuta l'irrilevanza ed infondatezza degli opposti motivi, rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto come in narrativa motivato, con integrale conferma del D.I. n. 551/2023;
3. in subordine ed in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al pagamento, CP_1 per il titolo dedotto nell'opposto D.I. della somma come liquidata e riconosciuta congrua ed equa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, o della diversa somma che questo On.le Tribunale vorrà, in sua autonomia, liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
4. Per l'effetto, condannare le odierne opponenti, pro quota e ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma così accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
5. Condannare le opponenti a spese e competenze di lite. Con ogni riserva e salvezza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.12.2022, con cui era ingiunto loro di pagare la somma di € 21.657,25, oltre interessi e spese in favore dell'avv. . CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'ingiungente esponeva di aver svolto attività di assistenza professionale a favore di deceduto in data 11.10.2016, e che, come da verbale di Persona_1
opinamento del COA di Benevento del 24.10.2022, gli era dovuto l'importo di €21.657,25 quale compenso professionale, importo di cui richiedeva il pagamento alle eredi di odierne Persona_1
opponenti.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e eccepivano di Parte_2 Parte_1
aver accettato l'eredità di con beneficio di inventario e che, pertanto, l'ingiunzione Persona_1
di pagamento avrebbe dovuto essere limitata al valore dei beni ereditari. Al riguardo, precisavano che l'accettazione con beneficio di inventario deve essere fatta valere in sede di cognizione, non in sede di esecuzione, e che un'eventuale condanna (comprensiva di interessi e spese) deve essere contenuta, per quanto riguarda il quantum, entro il valore dei beni ereditari.
pagina 2 di 7 Il decreto opposto inoltre, sarebbe illegittimo poiché, obbligando le eredi in solido anziché pro quota, sarebbe stato emesso in violazione dell'art.752 c.c.
Si costituiva in giudizio l'avv. che eccepiva la decadenza dal beneficio di inventario CP_1
delle opponenti in quanto le stesse, dopo un mese dalla trascrizione dell'accettazione beneficiata, non avevano ancora dato impulso alla liquidazione del patrimonio ereditario, nonché in ragione della transazione datata 06.07.2018. In forza di detta transazione, infatti, le odierne opponenti, ponevano fine ad una controversia dalle stesse iniziate contro per la riduzione di una disposizione Parte_3
testamentaria, ma, così facendo, in mancanza della prescritta autorizzazione del tribunale, incorrevano nella decadenza dal beneficio di inventario di cui all'art. 493 comma 1, c.c.
Deduceva poi che l'accettazione beneficiata non può conformare il credito azionato, che rimane tale nella sua consistenza, operando invece come mero limite alla soddisfazione del creditore. Peraltro, una condanna entro il valore dei beni ereditari sarebbe ostacolata dalla circostanza che detto valore non è ancora stato stabilito. Del resto, se si ritenesse che il credito dell'opposto andasse accertato entro il valore dei beni ereditari, qualora le debitrici decadessero successivamente dal beneficio di inventario, le pretese attoree rimarrebbero ingiustificatamente menomate. Da ultimo, l'opponente specificava non esservi opposizione ad una condanna delle opponenti pro quota anziché in solido.
Con la prima memoria, parte attrice deduceva che, dalla documentazione prodotta dall'opposto, risultava il pagamento di un acconto che, pertanto doveva essere detratto dall'ammontare complessivo del debito ingiunto.
A seguito di istruzione documentale della causa, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, si ritiene che l'ammontare del credito vantato dall'opposto sia stato correttamente quantificato nel decreto ingiuntivo e che vada rigettata l'eccezione di adempimento parziale avanzata dall'opponente.
Conformemente alle statuizioni di Cass., S.U., n. 13533/2001, infatti, anche laddove agisca per l'adempimento, il creditore è gravato dal solo onere di provare il titolo da cui scaturisce l'obbligazione, spettando, invece, al debitore la prova dell'adempimento o di altra causa estintiva dell'obbligazione.
Al riguardo, la missiva del 14.04.2007 prodotta da parte opposta non è elemento sufficiente a dimostrare l'adempimento nemmeno parziale del credito professionale vantato dall'avv. in quanto non CP_1
specifica l'ammontare del debito estinto. pagina 3 di 7 Passando poi all'esame della domanda di accertamento incidentale di decadenza dal beneficio di inventario avanzata dall'opposto per violazione dell'art. 493 c.c., essa deve essere respinta.
Infatti, detta norma, laddove commina la decadenza dal beneficio di inventario in caso di transazioni relative a beni ereditari poste in essere senza l'autorizzazione del Tribunale, riguarda le sole transazioni relative a beni ereditari, non, invece, le transazioni relative a diritti che l'erede faccia valere in proprio.
Che il diritto ad ottenere la riduzione delle disposizioni eccedenti la legittima non sia un diritto incluso nel patrimonio ereditario trova una prima conferma nella constatazione che detto diritto non esiste in capo al de cuius prima dell'apertura della successione.
Ulteriore argomento in tal senso si ritrae dal dettato normativo dell'art. 557, comma 3, c.c. secondo cui
“i creditori del defunto non possono chiedere la riduzione ne' profittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con beneficio di inventario.”.
La norma, infatti, nell'escludere che i creditori del defunto possano chiedere o approfittare dell'azione di riduzione qualora l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, rende evidente che l'accoglimento dell'azione di riduzione non reintegra l'asse ereditario.
Altra conferma di tale assunto, per quanto indiretta, si rinviene nel recente orientamento secondo cui il legittimario che faccia valere la simulazione di una disposizione ereditaria al fine di ottenerne la riduzione non incontra le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c.: egli, azionando un diritto proprio e non del defunto è, infatti, da considerarsi un terzo (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29821 “Questa
Corte ha però ritenuto non condivisibile tale conclusione, rilevando che la quota di riserva continua a rimanere oggetto di un diritto proprio del legittimario ancorché egli, chiamato all'eredità per legge o per testamento (Cass. n. 4991/1978), abbia acquistato la qualità di erede con l'accettazione, così che, anche quando il legittimario agisce per la reintegrazione della quota riservata, sebbene erede di una delle parti contraenti, sono a lui inapplicabili le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. n. 5515/1984), posto che in tal caso si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c. (Cass. n. 6315/2003), sottraendosi alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione, operanti in linea di principio anche per l'erede della parte contraente (Cass. n.
6507/1980)”, si veda altresì Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, n.16535).
Peraltro, il dettato dell'art. 557, comma 3, c.c., nell'affermare che i creditori del de cuius non possono trarre alcun beneficio dall'accoglimento dell'azione di riduzione, dimostra che la transazione dell'azione di riduzione non può recare loro alcun danno.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, non configurandosi nemmeno in astratto il rischio che il legittimario possa transigere l'azione di riduzione in danno ai creditori, non vi è ragione per ritenere che la transazione relativa all'azione di riduzione debba essere autorizzata dal Tribunale ex art. 493 cc.
Parte opposta ha altresì dedotto la decadenza dal beneficio di inventario in quanto le eredi, dopo aver redatto l'inventario, non avrebbero svolto tempestivamente alcun successivo atto di impulso della procedura liquidatoria.
Detta censura appare tuttavia generica in quanto non chiarisce quali sarebbero state le attività di impulso che le eredi di non avrebbero posto in essere e pertanto, non consentendo alle Persona_1
opponenti di formulare una precisa difesa sul punto, inammissibile.
Analogamente, è inammissibile, perché tardiva in quanto formulata solo in sede di repliche alle conclusionali, la richiesta di dichiarare la decadenza del beneficio di inventario per l'avere le eredi di pagato i debiti del defunto in violazione del criterio di poziorietà. Persona_1
Tanto premesso, occorre chiarire se, come dedotto da parte attrice, un'eventuale condanna dell'erede accettante con beneficio di inventario debba essere limitata quantitativamente al valore dei beni contenuti nell'asse ereditario.
Al riguardo, si richiama Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7090, secondo cui “L'accettazione beneficiata non opera, dunque, come fattore conformativo del diritto di credito azionato - che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza (cfr. anche Cass., 14 marzo 2003, n. 3791) - bensì assume rilievo ai fini della sua soddisfazione, che, di regola, non potrà che soggiacere a determinati limiti, i quali si costituiscono non solo in riferimento al valore dei beni ereditari, ma anche alla qualità dei beni con cui l'adempimento, genericamente inteso (spontaneo o coattivo), del credito si realizza, ossia con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede.”, nonché in maniera ancora più precipua
Cassazione civile sez. III, 14/03/2003, n.3791, secondo cui “La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede "intra vires hereditatis" - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.
Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità "intra vires hereditatis" nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario (Cass. 16 novembre 1994 n. 9690; Cass. 15 aprile 1992 n. 4633; Cass. 9 marzo 1987 n. 2442; Cass. 9 luglio 1980 n. 4373)”.
pagina 5 di 7 Del resto, come dedotto dall'opposto, anche successivamente all'accertamento del credito le eredi potrebbero incorrere in una decadenza dal beneficio di inventario e, in tal caso, non si giustificherebbe una limitazione della condanna entro il valore dei beni ereditari. A ciò deve aggiungersi che una limitazione della condanna entro il valore dei beni ereditari si scontra, da un lato, con la circostanza che il valore di liquidazione dei beni potrebbe essere diverso dal valore di stima e, dall'altro, con l'eventualità di sopravvenienze che incrementino o riducano l'attivo ereditario.
Le decisioni richiamate da parte opponente nell'atto di citazione, pertanto, vanno intese nel senso che il beneficio di inventario deve essere fatto valere in sede di cognizione e che, a fronte di tale deduzione, il giudice, affinché l'erede possa valersene, debba condannare l'erede quale accettante beneficiato e non l'erede puro e semplice.
In tal modo, l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario potrà, nella fase di pagamento dei crediti, fare valere la limitazione della propria responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/10/2024,
n.27626 secondo “Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art.
506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo
e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché
l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670; Cass., Sez. 1,
17/10/1977, n. 4428).”.
Va quindi rigettata la domanda avanzata da parte opponente di limitare l'ammontare del debito entro il valore dell'asse ereditario e, conseguentemente, si reputa che la domanda da questi proposta in via preliminare, di accertare la consistenza del patrimonio ereditario sia inammissibile.
Infatti, appurato che il beneficio di inventario non impatta sul quantum del credito, l'opponente non ha interesse all'accertamento del valore dell'asse ereditario.
Da ultimo, per quanto parte opponente non abbia espressamente richiamato tale argomentazione nelle conclusioni, va accolta la prospettazione, su cui vi è stata adesione dell'opposto, secondo cui, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in violazione dell'art. 752 cc, secondo cui gli eredi rispondono dei debiti ereditari solo pro quota.
pagina 6 di 7 In particolare, dal verbale di accettazione con beneficio di inventario a firma notaio , risulta che Per_3
e sono rispettivamente moglie e figlia del de cuius e, pertanto, essendo Parte_1 Controparte_2
le stesse chiamate a succedere per successione legittima, rispondono ciascuna del 50% dei debiti ereditari.
Alla soccombenza parziale reciproca segue la compensazione delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo 551/2023.
- Rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuta decadenza dal beneficio di inventario proposta da per avere le eredi di stipulato la transazione del CP_1 Persona_1
06.07.2018.
- Dichiara inammissibili le ulteriori domande di accertamento dell'avvenuta decadenza dal beneficio di inventario.
- Rigetta la domanda formulata dalle opponenti di accertare il valore del compendio ereditario.
- Condanna in qualità di erede di accettante con beneficio di Parte_1 Persona_1 inventario, al pagamento a favore di dell'importo di 10.837,63 oltre interessi CP_1
come da domanda.
- Condanna , in qualità di erede di accettante con beneficio Parte_2 Persona_1 di inventario al pagamento a favore di dell'importo di 10.837,63 oltre interessi CP_1
come da domanda.
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Bologna 28.02.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4406/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 14 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_2 C.F._2
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 14 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA CLAUDIA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO, 4 82011 AIROLA presso il difensore CP_1 avv. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per e per (come da comparsa conclusionale): Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale di Bologna, ogni diversa domanda ed eccezione contraria respinta, come indicato nella prima memoria ex art 183, 6 comma c.p.c., depositata il 30/10/2023:
- revocare il decreto ingiuntivo emesso l'1.02.2023 dal Tribunale di Bologna con il n. 551/2023 avendo l'avv. ricevuto un pagamento anteriore, ma non contabilizzato e dovendosi limitare la CP_1 domanda e il pagamento intra vires hereditatis;
- previo accertamento della consistenza e del valore dei beni ereditati dalle opponenti per successione di , secondo l'accettazione con beneficio d'inventario in data 10.01.2017 di Persona_1 [...] Per ed come integrata con Notaio rep. n. 62099 del 28.8.2023, Pt_1 Parte_2 Per_3 dichiarare le stesse tenute a pagare entro i limiti di valore dei beni ereditati la somma che sarà accertata
pagina 1 di 7 come dovuta all'avv. , dedotto l'acconto ricevuto, che si chiede di determinare anche CP_1 secondo equità in caso d'impossibilità di prova, per sorte capitale, interessi e spese legali di giudizio;
- rigettare e comunque respingere come infondata in fatto e in diritto, la richiesta di accertamento e dichiarazione di decadenza dal beneficio d'inventario ex adverso richiesta
contro
Parte_2
e Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge.”
Per (come da comparsa conclusionale): CP_1
“Si conclude, quindi, per il rigetto della proposta opposizione e comunque, specificamente, affinchè questo On.le Tribunale voglia:
1. previo incidentale accertamento e declaratoria della avvenuta decadenza delle opponenti dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 493 c.p.c., rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto come in narrativa motivato, con integrale conferma del D.I. n. 551/2023;
2. in ogni caso, ritenuta l'irrilevanza ed infondatezza degli opposti motivi, rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto come in narrativa motivato, con integrale conferma del D.I. n. 551/2023;
3. in subordine ed in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al pagamento, CP_1 per il titolo dedotto nell'opposto D.I. della somma come liquidata e riconosciuta congrua ed equa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, o della diversa somma che questo On.le Tribunale vorrà, in sua autonomia, liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
4. Per l'effetto, condannare le odierne opponenti, pro quota e ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma così accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
5. Condannare le opponenti a spese e competenze di lite. Con ogni riserva e salvezza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.12.2022, con cui era ingiunto loro di pagare la somma di € 21.657,25, oltre interessi e spese in favore dell'avv. . CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'ingiungente esponeva di aver svolto attività di assistenza professionale a favore di deceduto in data 11.10.2016, e che, come da verbale di Persona_1
opinamento del COA di Benevento del 24.10.2022, gli era dovuto l'importo di €21.657,25 quale compenso professionale, importo di cui richiedeva il pagamento alle eredi di odierne Persona_1
opponenti.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e eccepivano di Parte_2 Parte_1
aver accettato l'eredità di con beneficio di inventario e che, pertanto, l'ingiunzione Persona_1
di pagamento avrebbe dovuto essere limitata al valore dei beni ereditari. Al riguardo, precisavano che l'accettazione con beneficio di inventario deve essere fatta valere in sede di cognizione, non in sede di esecuzione, e che un'eventuale condanna (comprensiva di interessi e spese) deve essere contenuta, per quanto riguarda il quantum, entro il valore dei beni ereditari.
pagina 2 di 7 Il decreto opposto inoltre, sarebbe illegittimo poiché, obbligando le eredi in solido anziché pro quota, sarebbe stato emesso in violazione dell'art.752 c.c.
Si costituiva in giudizio l'avv. che eccepiva la decadenza dal beneficio di inventario CP_1
delle opponenti in quanto le stesse, dopo un mese dalla trascrizione dell'accettazione beneficiata, non avevano ancora dato impulso alla liquidazione del patrimonio ereditario, nonché in ragione della transazione datata 06.07.2018. In forza di detta transazione, infatti, le odierne opponenti, ponevano fine ad una controversia dalle stesse iniziate contro per la riduzione di una disposizione Parte_3
testamentaria, ma, così facendo, in mancanza della prescritta autorizzazione del tribunale, incorrevano nella decadenza dal beneficio di inventario di cui all'art. 493 comma 1, c.c.
Deduceva poi che l'accettazione beneficiata non può conformare il credito azionato, che rimane tale nella sua consistenza, operando invece come mero limite alla soddisfazione del creditore. Peraltro, una condanna entro il valore dei beni ereditari sarebbe ostacolata dalla circostanza che detto valore non è ancora stato stabilito. Del resto, se si ritenesse che il credito dell'opposto andasse accertato entro il valore dei beni ereditari, qualora le debitrici decadessero successivamente dal beneficio di inventario, le pretese attoree rimarrebbero ingiustificatamente menomate. Da ultimo, l'opponente specificava non esservi opposizione ad una condanna delle opponenti pro quota anziché in solido.
Con la prima memoria, parte attrice deduceva che, dalla documentazione prodotta dall'opposto, risultava il pagamento di un acconto che, pertanto doveva essere detratto dall'ammontare complessivo del debito ingiunto.
A seguito di istruzione documentale della causa, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, si ritiene che l'ammontare del credito vantato dall'opposto sia stato correttamente quantificato nel decreto ingiuntivo e che vada rigettata l'eccezione di adempimento parziale avanzata dall'opponente.
Conformemente alle statuizioni di Cass., S.U., n. 13533/2001, infatti, anche laddove agisca per l'adempimento, il creditore è gravato dal solo onere di provare il titolo da cui scaturisce l'obbligazione, spettando, invece, al debitore la prova dell'adempimento o di altra causa estintiva dell'obbligazione.
Al riguardo, la missiva del 14.04.2007 prodotta da parte opposta non è elemento sufficiente a dimostrare l'adempimento nemmeno parziale del credito professionale vantato dall'avv. in quanto non CP_1
specifica l'ammontare del debito estinto. pagina 3 di 7 Passando poi all'esame della domanda di accertamento incidentale di decadenza dal beneficio di inventario avanzata dall'opposto per violazione dell'art. 493 c.c., essa deve essere respinta.
Infatti, detta norma, laddove commina la decadenza dal beneficio di inventario in caso di transazioni relative a beni ereditari poste in essere senza l'autorizzazione del Tribunale, riguarda le sole transazioni relative a beni ereditari, non, invece, le transazioni relative a diritti che l'erede faccia valere in proprio.
Che il diritto ad ottenere la riduzione delle disposizioni eccedenti la legittima non sia un diritto incluso nel patrimonio ereditario trova una prima conferma nella constatazione che detto diritto non esiste in capo al de cuius prima dell'apertura della successione.
Ulteriore argomento in tal senso si ritrae dal dettato normativo dell'art. 557, comma 3, c.c. secondo cui
“i creditori del defunto non possono chiedere la riduzione ne' profittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con beneficio di inventario.”.
La norma, infatti, nell'escludere che i creditori del defunto possano chiedere o approfittare dell'azione di riduzione qualora l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, rende evidente che l'accoglimento dell'azione di riduzione non reintegra l'asse ereditario.
Altra conferma di tale assunto, per quanto indiretta, si rinviene nel recente orientamento secondo cui il legittimario che faccia valere la simulazione di una disposizione ereditaria al fine di ottenerne la riduzione non incontra le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c.: egli, azionando un diritto proprio e non del defunto è, infatti, da considerarsi un terzo (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29821 “Questa
Corte ha però ritenuto non condivisibile tale conclusione, rilevando che la quota di riserva continua a rimanere oggetto di un diritto proprio del legittimario ancorché egli, chiamato all'eredità per legge o per testamento (Cass. n. 4991/1978), abbia acquistato la qualità di erede con l'accettazione, così che, anche quando il legittimario agisce per la reintegrazione della quota riservata, sebbene erede di una delle parti contraenti, sono a lui inapplicabili le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. n. 5515/1984), posto che in tal caso si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c. (Cass. n. 6315/2003), sottraendosi alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione, operanti in linea di principio anche per l'erede della parte contraente (Cass. n.
6507/1980)”, si veda altresì Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, n.16535).
Peraltro, il dettato dell'art. 557, comma 3, c.c., nell'affermare che i creditori del de cuius non possono trarre alcun beneficio dall'accoglimento dell'azione di riduzione, dimostra che la transazione dell'azione di riduzione non può recare loro alcun danno.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, non configurandosi nemmeno in astratto il rischio che il legittimario possa transigere l'azione di riduzione in danno ai creditori, non vi è ragione per ritenere che la transazione relativa all'azione di riduzione debba essere autorizzata dal Tribunale ex art. 493 cc.
Parte opposta ha altresì dedotto la decadenza dal beneficio di inventario in quanto le eredi, dopo aver redatto l'inventario, non avrebbero svolto tempestivamente alcun successivo atto di impulso della procedura liquidatoria.
Detta censura appare tuttavia generica in quanto non chiarisce quali sarebbero state le attività di impulso che le eredi di non avrebbero posto in essere e pertanto, non consentendo alle Persona_1
opponenti di formulare una precisa difesa sul punto, inammissibile.
Analogamente, è inammissibile, perché tardiva in quanto formulata solo in sede di repliche alle conclusionali, la richiesta di dichiarare la decadenza del beneficio di inventario per l'avere le eredi di pagato i debiti del defunto in violazione del criterio di poziorietà. Persona_1
Tanto premesso, occorre chiarire se, come dedotto da parte attrice, un'eventuale condanna dell'erede accettante con beneficio di inventario debba essere limitata quantitativamente al valore dei beni contenuti nell'asse ereditario.
Al riguardo, si richiama Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7090, secondo cui “L'accettazione beneficiata non opera, dunque, come fattore conformativo del diritto di credito azionato - che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza (cfr. anche Cass., 14 marzo 2003, n. 3791) - bensì assume rilievo ai fini della sua soddisfazione, che, di regola, non potrà che soggiacere a determinati limiti, i quali si costituiscono non solo in riferimento al valore dei beni ereditari, ma anche alla qualità dei beni con cui l'adempimento, genericamente inteso (spontaneo o coattivo), del credito si realizza, ossia con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede.”, nonché in maniera ancora più precipua
Cassazione civile sez. III, 14/03/2003, n.3791, secondo cui “La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede "intra vires hereditatis" - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.
Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità "intra vires hereditatis" nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario (Cass. 16 novembre 1994 n. 9690; Cass. 15 aprile 1992 n. 4633; Cass. 9 marzo 1987 n. 2442; Cass. 9 luglio 1980 n. 4373)”.
pagina 5 di 7 Del resto, come dedotto dall'opposto, anche successivamente all'accertamento del credito le eredi potrebbero incorrere in una decadenza dal beneficio di inventario e, in tal caso, non si giustificherebbe una limitazione della condanna entro il valore dei beni ereditari. A ciò deve aggiungersi che una limitazione della condanna entro il valore dei beni ereditari si scontra, da un lato, con la circostanza che il valore di liquidazione dei beni potrebbe essere diverso dal valore di stima e, dall'altro, con l'eventualità di sopravvenienze che incrementino o riducano l'attivo ereditario.
Le decisioni richiamate da parte opponente nell'atto di citazione, pertanto, vanno intese nel senso che il beneficio di inventario deve essere fatto valere in sede di cognizione e che, a fronte di tale deduzione, il giudice, affinché l'erede possa valersene, debba condannare l'erede quale accettante beneficiato e non l'erede puro e semplice.
In tal modo, l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario potrà, nella fase di pagamento dei crediti, fare valere la limitazione della propria responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/10/2024,
n.27626 secondo “Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art.
506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo
e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché
l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670; Cass., Sez. 1,
17/10/1977, n. 4428).”.
Va quindi rigettata la domanda avanzata da parte opponente di limitare l'ammontare del debito entro il valore dell'asse ereditario e, conseguentemente, si reputa che la domanda da questi proposta in via preliminare, di accertare la consistenza del patrimonio ereditario sia inammissibile.
Infatti, appurato che il beneficio di inventario non impatta sul quantum del credito, l'opponente non ha interesse all'accertamento del valore dell'asse ereditario.
Da ultimo, per quanto parte opponente non abbia espressamente richiamato tale argomentazione nelle conclusioni, va accolta la prospettazione, su cui vi è stata adesione dell'opposto, secondo cui, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in violazione dell'art. 752 cc, secondo cui gli eredi rispondono dei debiti ereditari solo pro quota.
pagina 6 di 7 In particolare, dal verbale di accettazione con beneficio di inventario a firma notaio , risulta che Per_3
e sono rispettivamente moglie e figlia del de cuius e, pertanto, essendo Parte_1 Controparte_2
le stesse chiamate a succedere per successione legittima, rispondono ciascuna del 50% dei debiti ereditari.
Alla soccombenza parziale reciproca segue la compensazione delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo 551/2023.
- Rigetta la domanda di accertamento dell'avvenuta decadenza dal beneficio di inventario proposta da per avere le eredi di stipulato la transazione del CP_1 Persona_1
06.07.2018.
- Dichiara inammissibili le ulteriori domande di accertamento dell'avvenuta decadenza dal beneficio di inventario.
- Rigetta la domanda formulata dalle opponenti di accertare il valore del compendio ereditario.
- Condanna in qualità di erede di accettante con beneficio di Parte_1 Persona_1 inventario, al pagamento a favore di dell'importo di 10.837,63 oltre interessi CP_1
come da domanda.
- Condanna , in qualità di erede di accettante con beneficio Parte_2 Persona_1 di inventario al pagamento a favore di dell'importo di 10.837,63 oltre interessi CP_1
come da domanda.
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Bologna 28.02.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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