TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9380/2019
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Michael Gisonda e Gilberto Casalino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Grumo Appula alla piazza della Libertà n. 15
- ATTORE -
E
COD. FISC. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Mariangela Piccolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Turati n.
11/E
- CONVENUTO –
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_2 P.IVA_1
Direzione Generale in Trieste al largo Ugo Irneri n.1
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE - All' udienza del 02.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare: previa revoca dell'ordinanza pronunciata in data 20.11.2023, ammettere i mezzi di prova così richiesti ed articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 07.06.2021 e reiterati fino in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, Controparte_1
condannare lo stesso Avv. nato il [...] a [...], al pagamento in favore del Sig. Controparte_1
– a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo , Parte_1 Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance” – della somma complessiva di € 15.000,00 per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “…in via principale, nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l' in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., tenuta a manlevare l'Avv. dal pagamento di ogni somma sia a titolo di Controparte_1
risarcimento di danni che di competenze legali e per l'effetto condannare l' in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsiasi somma sia dovuta sia a titolo di risarcimento sia a titolo di competenze legali in favore dell'attore; in ogni caso con vittoria di spese,
compensi ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge in favore del sottoscritto procuratore…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato del 22.06.2019 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le conclusioni di merito innanzi indicate. Deduceva di avere conferito mandato al convenuto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Bari in data 27.01.2008; che introdotta domanda giudiziale dinanzi al pag. 2/7 Giudice di pace di Bari, la stessa era definita con sentenza n. 891/2011, con la quale tale domanda era rigettata in quanto le prove orali dedotte a dimostrazione della sua qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo incidentato erano state dichiarate inammissibili, con conseguente condanna dell'odierno attore anche al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.512,00 oltre accessori di legge;
che uguale esito aveva il Giudizio di Appello introdotto dinanzi al tribunale di Bari per cui l'attore era condannato al pagamento dell'ulteriore somma di €. 1.620,00 oltre accessori di legge;
che in effetti la prova orale richiesta nel giudizio di primo grado verteva sulle circostanze di cui ad un inesistente capitolo n.2 della citazione invece che su quella rilevante ovvero sulla presenza dell'attore sull'auto al momento del sinistro quale terzo trasportato;
che era pertanto palese che il rigetto della domanda era da correlarsi all'evidente errore professionale del difensore;
che i danni subiti erano costituiti: - dalla perdita del risarcimento richiesto, quantificato dallo stesso difensore nella citazione dinanzi al Giudice di pace in €. 7.707,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente, parziale e danno morale;
- dal danno patrimoniale per il pagamento delle spese legali dei due giudizi in cui l'attore era risultato soccombente pari ad €. 3.137,00
oltre accessori di legge;
- dai danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della costituzione e dalla perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa. Si
costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, contestando comunque il quantum e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa la propria compagnia assicuratrice, CP_3
dalla quale chiedeva di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, la non si costituiva in giudizio per cui con provvedimento del 09.02.2021 ne CP_3
veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere mezzi istruttori, la rinviava per la precisazione delle conclusioni per cui la stessa viene ora in decisione. La domanda è parzialmente fondata. È infatti evidente che l'errore del difensore, che ha fatto riferimento nei propri scritti difensivi, a circostanze di prova non capitolate ( ha chiesto la prova sulla circostanza sub 2 dell'atto di citazione mentre l'atto di citazione dopo la circostanza sub 1 passava direttamente ad una circostanza sub 3 non contenendo alcuna circostanza sub 2 ) ha comportato il rigetto della domanda da parte del Giudice di
Pace, per mancanza di prova sull'an, senza entrare nel merito della domanda stessa. Verificata la sussistenza dell'errore occorre tuttavia acclarare che, qualora il convenuto avesse tenuto la condotta pag. 3/7 dovuta, l'odierno attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, in difetto mancherebbe, infatti, la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta del legale (sia essa commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone. Il giudizio di cui sopra va affidato a criteri probabilistici. Infatti,
pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno è
una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
22026/2004, Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In materia di responsabilità del professionista, quindi, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 12354/2009). Il danno cagionato da un'omissione o, in generale, da una condotta negligente, è quindi ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In buona sostanza, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altre parole, la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (Cass. 10526/2015). Tale indagine è riservata al giudice di merito. Una recente pronuncia, ribadendo il consolidato e condivisibile orientamento in materia, ha sostenuto che: «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei
confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una
valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole
del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la
conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica
positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione
della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può
affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
pag. 4/7 verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il
riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la
condotta del legale ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019). Nel caso che ci occupa occorre rilevare come non sia contestata tra le parti la circostanza che l'odierno attore era effettivamente terzo trasportato del veicolo danneggiato al momento del sinistro ( per cui non è stato necessario acquisire elementi probatori sul punto ); il convenuto ha invece contestato la quantificazione del danno subito dall'attore per effetto del rigetto della domanda proposta. In effetti, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che in seguito al sinistro l'attore si recò in data 27.01.2008 al pronto soccorso del Policlinico di Bari e fu dimesso con la prognosi di “dolenzia alla palpazione cervicale, con lieve limitazione funzionale” e fu dimesso con prognosi di soli 10 giorni salvo complicazioni;
i successivi certificati medici prodotti indicano la necessità di successivi giorni di riposo ma per astratti “motivi di salute” per cui non sarebbero stati con certezza correlabili agli eventi di causa. Deve pertanto presumersi che la domanda sarebbe stata comunque accolta solo con riferimento alla diagnosi del policlinico che parla di “lieve limitazione funzionale” per circa dieci giorni. Anche il certificato medico del 04.03.2008
che consigliava interventi fisioterapeutici appare irrilevante atteso che poi l'attore non aveva dimostrato di avere effettivamente eseguito le terapie consigliate. Irrilevante appariva, in proposito, il ricorso nell'ambito del presente giudizio ad una C.T.U. per accertare la presumibile entità del danno atteso il tenore letterale della documentazione medica innanzi indicata ed il lungo tempo trascorso dal momento del sinistro che non avrebbe comunque reso possibile accertare il nesso causale tra danni ed evento oggetto di causa. Può pertanto indicarsi equitativamente nella somma attualizzata di €. 400,00 il danno che l'attore avrebbe potuto ottenere a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro oggetto di causa.
Sicuramente imputabile a responsabilità del legale la condanna dell'attore al pagamneto delle spese del giudizio di primo grado, atteso che appare probabile che, l'esito solo parzialmente favorevole del giudizio avrebbe potuto comportare, nella peggiore delle ipotesi, una compensazione delle spese di giudizio. Deve
pertanto indicarsi nella somma di €. 1.512,00 oltre accessori di legge ( liquidata a suo carico nella sentenza di primo grado ), il danno risarcibile a tale titolo in favore dell'attore. Circa le spese relative al giudizio di appello, poiché la decisione di ricorrere in appello è una opzione discrezionale della parte e non vi sono agli atti elementi volti a dimostrare che tale decisione di ricorrere in appello avverso una pag. 5/7 sentenza poi risultata ineccepibile, sia imputabile all'odierno convenuto e non sia stata invece sollecitata dall'attore medesimo, deve ritenersi che le relative spese non sono con certezza correlabili a livello di nesso causale con l'errore commesso dall'attore nel giudizio di primo grado. Deve pertanto rigettarsi la richiesta risarcitoria relative alle spese sostenute dall'attore e relative alla soccombenza nel giudizio di appello. In considerazione dell'esigua entità del risarcimento prevedibile non appaiono infine fondate le ulteriori pretese risarcitorie di parte attrice. Fondata è infine la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice rimasta contumace nel presente giudizio.
Deve pertanto a parziale accoglimento della domanda attorea condannarsi parte convenuta al pagamento delle somme innanzi indicate e deve condannarsi la terza chiamata a manlevare parte convenuta degli esiti sfavorevoli del presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza del convenuto, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi anticipatari sulla base dell'applicazioni dei principi sul decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata –
sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n.
127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di nonché sulla chiamata in Parte_1 Controparte_1
causa della in persona del legale rappresentante pro-tempore, a parziale accoglimento della CP_3
pag. 6/7 domanda, così provvede:
- dichiara l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti;
- per l'effetto, condanna l'Avv. al pagamento in favore del Sig. , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in ragione di tale inadempimento, della somma complessiva di € 1.912,00 oltre accessori di legge sulla minore somma di €. 1.512,00;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Michael Gisonda e
Gilberto Casalino, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara l' in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare l'Avv. Controparte_3
dal pagamento delle somme innanzi indicate sia a titolo di risarcimento di danni che di Controparte_1
competenze legali e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento delle predette somme.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9380/2019
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Michael Gisonda e Gilberto Casalino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Grumo Appula alla piazza della Libertà n. 15
- ATTORE -
E
COD. FISC. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Mariangela Piccolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Turati n.
11/E
- CONVENUTO –
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_2 P.IVA_1
Direzione Generale in Trieste al largo Ugo Irneri n.1
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE - All' udienza del 02.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare: previa revoca dell'ordinanza pronunciata in data 20.11.2023, ammettere i mezzi di prova così richiesti ed articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 07.06.2021 e reiterati fino in sede di precisazione delle conclusioni;
nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, Controparte_1
condannare lo stesso Avv. nato il [...] a [...], al pagamento in favore del Sig. Controparte_1
– a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo , Parte_1 Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance” – della somma complessiva di € 15.000,00 per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “…in via principale, nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l' in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., tenuta a manlevare l'Avv. dal pagamento di ogni somma sia a titolo di Controparte_1
risarcimento di danni che di competenze legali e per l'effetto condannare l' in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di qualsiasi somma sia dovuta sia a titolo di risarcimento sia a titolo di competenze legali in favore dell'attore; in ogni caso con vittoria di spese,
compensi ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge in favore del sottoscritto procuratore…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato del 22.06.2019 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le conclusioni di merito innanzi indicate. Deduceva di avere conferito mandato al convenuto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Bari in data 27.01.2008; che introdotta domanda giudiziale dinanzi al pag. 2/7 Giudice di pace di Bari, la stessa era definita con sentenza n. 891/2011, con la quale tale domanda era rigettata in quanto le prove orali dedotte a dimostrazione della sua qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo incidentato erano state dichiarate inammissibili, con conseguente condanna dell'odierno attore anche al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.512,00 oltre accessori di legge;
che uguale esito aveva il Giudizio di Appello introdotto dinanzi al tribunale di Bari per cui l'attore era condannato al pagamento dell'ulteriore somma di €. 1.620,00 oltre accessori di legge;
che in effetti la prova orale richiesta nel giudizio di primo grado verteva sulle circostanze di cui ad un inesistente capitolo n.2 della citazione invece che su quella rilevante ovvero sulla presenza dell'attore sull'auto al momento del sinistro quale terzo trasportato;
che era pertanto palese che il rigetto della domanda era da correlarsi all'evidente errore professionale del difensore;
che i danni subiti erano costituiti: - dalla perdita del risarcimento richiesto, quantificato dallo stesso difensore nella citazione dinanzi al Giudice di pace in €. 7.707,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente, parziale e danno morale;
- dal danno patrimoniale per il pagamento delle spese legali dei due giudizi in cui l'attore era risultato soccombente pari ad €. 3.137,00
oltre accessori di legge;
- dai danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della costituzione e dalla perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa. Si
costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, contestando comunque il quantum e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa la propria compagnia assicuratrice, CP_3
dalla quale chiedeva di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, la non si costituiva in giudizio per cui con provvedimento del 09.02.2021 ne CP_3
veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere mezzi istruttori, la rinviava per la precisazione delle conclusioni per cui la stessa viene ora in decisione. La domanda è parzialmente fondata. È infatti evidente che l'errore del difensore, che ha fatto riferimento nei propri scritti difensivi, a circostanze di prova non capitolate ( ha chiesto la prova sulla circostanza sub 2 dell'atto di citazione mentre l'atto di citazione dopo la circostanza sub 1 passava direttamente ad una circostanza sub 3 non contenendo alcuna circostanza sub 2 ) ha comportato il rigetto della domanda da parte del Giudice di
Pace, per mancanza di prova sull'an, senza entrare nel merito della domanda stessa. Verificata la sussistenza dell'errore occorre tuttavia acclarare che, qualora il convenuto avesse tenuto la condotta pag. 3/7 dovuta, l'odierno attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, in difetto mancherebbe, infatti, la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta del legale (sia essa commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone. Il giudizio di cui sopra va affidato a criteri probabilistici. Infatti,
pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno è
una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
22026/2004, Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In materia di responsabilità del professionista, quindi, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 12354/2009). Il danno cagionato da un'omissione o, in generale, da una condotta negligente, è quindi ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In buona sostanza, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altre parole, la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (Cass. 10526/2015). Tale indagine è riservata al giudice di merito. Una recente pronuncia, ribadendo il consolidato e condivisibile orientamento in materia, ha sostenuto che: «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei
confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una
valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole
del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la
conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica
positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione
della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può
affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
pag. 4/7 verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il
riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la
condotta del legale ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019). Nel caso che ci occupa occorre rilevare come non sia contestata tra le parti la circostanza che l'odierno attore era effettivamente terzo trasportato del veicolo danneggiato al momento del sinistro ( per cui non è stato necessario acquisire elementi probatori sul punto ); il convenuto ha invece contestato la quantificazione del danno subito dall'attore per effetto del rigetto della domanda proposta. In effetti, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che in seguito al sinistro l'attore si recò in data 27.01.2008 al pronto soccorso del Policlinico di Bari e fu dimesso con la prognosi di “dolenzia alla palpazione cervicale, con lieve limitazione funzionale” e fu dimesso con prognosi di soli 10 giorni salvo complicazioni;
i successivi certificati medici prodotti indicano la necessità di successivi giorni di riposo ma per astratti “motivi di salute” per cui non sarebbero stati con certezza correlabili agli eventi di causa. Deve pertanto presumersi che la domanda sarebbe stata comunque accolta solo con riferimento alla diagnosi del policlinico che parla di “lieve limitazione funzionale” per circa dieci giorni. Anche il certificato medico del 04.03.2008
che consigliava interventi fisioterapeutici appare irrilevante atteso che poi l'attore non aveva dimostrato di avere effettivamente eseguito le terapie consigliate. Irrilevante appariva, in proposito, il ricorso nell'ambito del presente giudizio ad una C.T.U. per accertare la presumibile entità del danno atteso il tenore letterale della documentazione medica innanzi indicata ed il lungo tempo trascorso dal momento del sinistro che non avrebbe comunque reso possibile accertare il nesso causale tra danni ed evento oggetto di causa. Può pertanto indicarsi equitativamente nella somma attualizzata di €. 400,00 il danno che l'attore avrebbe potuto ottenere a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro oggetto di causa.
Sicuramente imputabile a responsabilità del legale la condanna dell'attore al pagamneto delle spese del giudizio di primo grado, atteso che appare probabile che, l'esito solo parzialmente favorevole del giudizio avrebbe potuto comportare, nella peggiore delle ipotesi, una compensazione delle spese di giudizio. Deve
pertanto indicarsi nella somma di €. 1.512,00 oltre accessori di legge ( liquidata a suo carico nella sentenza di primo grado ), il danno risarcibile a tale titolo in favore dell'attore. Circa le spese relative al giudizio di appello, poiché la decisione di ricorrere in appello è una opzione discrezionale della parte e non vi sono agli atti elementi volti a dimostrare che tale decisione di ricorrere in appello avverso una pag. 5/7 sentenza poi risultata ineccepibile, sia imputabile all'odierno convenuto e non sia stata invece sollecitata dall'attore medesimo, deve ritenersi che le relative spese non sono con certezza correlabili a livello di nesso causale con l'errore commesso dall'attore nel giudizio di primo grado. Deve pertanto rigettarsi la richiesta risarcitoria relative alle spese sostenute dall'attore e relative alla soccombenza nel giudizio di appello. In considerazione dell'esigua entità del risarcimento prevedibile non appaiono infine fondate le ulteriori pretese risarcitorie di parte attrice. Fondata è infine la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice rimasta contumace nel presente giudizio.
Deve pertanto a parziale accoglimento della domanda attorea condannarsi parte convenuta al pagamento delle somme innanzi indicate e deve condannarsi la terza chiamata a manlevare parte convenuta degli esiti sfavorevoli del presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza del convenuto, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi anticipatari sulla base dell'applicazioni dei principi sul decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata –
sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n.
127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che,
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di nonché sulla chiamata in Parte_1 Controparte_1
causa della in persona del legale rappresentante pro-tempore, a parziale accoglimento della CP_3
pag. 6/7 domanda, così provvede:
- dichiara l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti;
- per l'effetto, condanna l'Avv. al pagamento in favore del Sig. , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in ragione di tale inadempimento, della somma complessiva di € 1.912,00 oltre accessori di legge sulla minore somma di €. 1.512,00;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Michael Gisonda e
Gilberto Casalino, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara l' in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare l'Avv. Controparte_3
dal pagamento delle somme innanzi indicate sia a titolo di risarcimento di danni che di Controparte_1
competenze legali e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento delle predette somme.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7