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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 544/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli Avv.ti P. Parte_1
Berti, P. Bagnasco e V. Veronesi che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso l'Avv. V. Fanelli che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: accertamento subordinazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 14/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 14/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n. 131/24 in data 21/03-23/07/2024 del Tribunale di Pt_1
Cuneo, che aveva rigettato, ritenendola priva di riscontro probatorio quanto alla sussistenza dei relativi indici sintomatici, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato (e di condanna alla regolarizzazione retributiva e contributiva e al risarcimento del danno per mancata riscossione della intercorso con l CP_2 [...]
[...
[...] [
dal 2/11/2006 al 31/05/2020, allorché la ricorrente Controparte_3
aveva svolto (dapprima senza contratto e poi, dal 1°/11/2017 al 31/12/2019, in virtù di un formale contratto di co.co.co.) mansioni di segretaria addetta all'amministrazione e alla contabilità inquadrabili nel 3° livello ccnl Impianti Sportivi e, dal 2016, nel 3° livello ccnl Terzo Settore.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
- omesso erroneamente di autorizzarla ex art. 420, co. 1, c.p.c. «a modificare la domanda invocando la responsabilità dell'odierna convenuta anche per i fatti antecedenti al 24/07/2014 [recte: 28/07/2014, n.d.e.] ai sensi dell'art. 2112 c.c.
[sicché il periodo lavorativo veniva fatto decorrere dal 28/07/2014, ma non anche l'ammontare del credito retributivo e contributivo, che rimaneva calcolato dal Contr 2/11/2006], rilevando come il subentro della nella gestione del circolo sportivo configurasse comunque un trasferimento di azienda», in quanto «prima della costituzione in giudizio, la sig.ra non [era] mai stata posta in condizione di Pt_1
conoscere le generalità del soggetto giuridico a cui faceva capo il rapporto di lavoro» (ricorso, pagg.
6-7 e 11);
- fatto malgoverno delle prove testimoniali compiendo «una valutazione degli indici di subordinazione tradizionalmente enucleati dalla giurisprudenza in maniera atomistica e senza considerare i vari elementi indiziari allegati dalla ricorrente ed emersi dall'istruttoria orale in maniera unitaria» (ibid., pag. 22).
Si è costituita l evidenziando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello avversario e la correttezza della prima sentenza, di cui chiedeva l'integrale conferma.
All'udienza del 26/03/2025, il Collegio invitava le parti ad assumere posizione difensiva ex art. 101, co. 2, c.p.c. sulla mancata citazione dell' quanto alla domanda di CP_4 regolarizzazione contributiva, alla quale l'appellante, alla successiva udienza del
23/04/2025, dichiarava di rinunciare. In pari data, la Corte, dopo la discussione, invitava parte appellante a riformulare il conteggio del dedotto credito retributivo, che veniva depositato il 9/05/2025 e a cui facevano seguito le osservazioni critiche di parte appellata.
2 All'udienza del 21/05/2025, all'esito della discussione, la causa è stata infine decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il secondo motivo di gravame, da cui ragioni di ordine logico-espositivo consigliano di iniziare, è fondato e meritevole di accoglimento.
2.1. Se è vero che, in linea di principio, tutte (o quasi) le prestazioni lavorative possono essere effettuate in forma subordinata o in forma autonoma, è anche vero che, almeno da un punto di vista 'fenomenologico', le due forme sovente non sono esattamente sovrapponibili riguardo a determinate prestazioni, nel senso che, a parità di queste ultime, le concrete modalità di svolgimento, in base all'id quod plerumque accidit, non sono neutrali ma si atteggiano diversamente a seconda che siano rese in un contesto di subordinazione o di autonomia.
Nel caso di specie è indiscusso (e ha comunque trovato conferma testimoniale) che le mansioni cui aveva atteso erano sostanzialmente quelle elencate ai Parte_1
capitoli nn. 9 e 31 del ricorso di primo grado, e cioè quelle di: «gestire la contabilità della
Convenuta, provvedendo alla rendicontazione degli incassi giornalieri, settimanali e mensili;
gestire la vendita dei biglietti relativi agli eventi sportivi e culturali organizzati dalla Convenuta (tra cui, a titolo esemplificativo, tornei di tennis, manifestazioni sciistiche e ciclistiche, feste di carnevale); provvedere alla gestione delle prenotazioni dei campi sportivi (ivi inclusi gli abbonamenti), della palestra e delle sale lettura;
effettuare le pratiche relative ai tesseramenti;
predisporre ed aggiornare l'elenco degli atleti per ciascuna sezione sportiva;
raccogliere le adesioni e le tasse di iscrizione dei soci ai vari eventi e tornei sportivi;
riscuotere e registrare i pagamenti delle quote associative annuali;
tenere ed aggiornare lo scadenzario dei certificati medici sportivi degli atleti, avendo particolare attenzione al periodo di validità; gestire l'organizzazione delle escursioni, delle gite e dei viaggi organizzati, raccogliendo e registrando le quote di partecipazione versate dai soci;
gestire la biblioteca;
provvedere all'accoglienza del personale presente nel circolo;
gestire ed archiviare tutta la documentazione amministrativa aziendale […] incassare i pagamenti in contanti che venivano effettuati dai soci;
rendicontare le uscite e le entrate giornaliere, settimanali e mensili, ivi inclusi gli incassi in contanti;
elaborare ed emettere le fatture;
predisporre la prima nota ed i mastrini;
tenere i rapporti con il commercialista (Dott. e con la presso cui CP_5 CP_6
3 la Convenuta aveva in essere il rapporto di conto corrente (Filiale BreBanca di
Madonna dell'Olmo (CN)); effettuare i depositi delle somme ricevute e degli assegni presso la (pagg.
4-5 e 9). CP_6
Si trattava, dunque, di tipiche (e non complesse) incombenze amministrative e di segreteria che, se svolte in maniera autonoma, sarebbero state avvicinabili alle prestazioni tipicamente 'ragionieristiche', le quali, proprio perché autonome, sarebbero state verosimilmente espletate dall'operatrice (sorvolando sul possesso della partita
I.V.A.) presso il proprio ufficio e non presso il cliente (dato che quasi tutte le attività sopra descritte avrebbero potuto effettuarsi tramite supporti digitali e telematici), senza il rispetto di un costante orario giornaliero e settimanale e, in particolare, con la percezione di un compenso non fisso, né legato alle ore lavorate, ma parametrato ex art. 2233 c.c. alle tariffe professionali o, comunque, al volume e all'importanza delle operazioni realizzate.
2.2. Ora, la teste (che aveva ininterrottamente lavorato con la Testimone_1
ricorrente dal 2008 al 2019 e si era alternata con lei sul posto di lavoro per garantirne la continuità di apertura al pubblico) ha confermato come la collega fosse stata sempre presente presso la sede dell'associazione osservando un orario fisso dalle 9.30 alle
13.30 dal lunedì al venerdì, e fosse stata pagata con un importo parametrato sulle ore lavorate (cfr. verb. ud. 30/11/2023); così come la teste (che aveva Testimone_2
lavorato con dalla fine del 2019) ha ribadito le medesime circostanze, Parte_1 altresì precisando che la collega percepiva uno stipendio mensile di € 1.000,00 (ibid.; circostanza ammessa anche dal legale rappresentante della convenuta in sede di interrogatorio libero: cfr. verb. ud. 24/11/2022) – irrilevante essendo che tale somma fosse percepita a titolo (improbabile e indimostrato) di rimborso spese.
Dunque, già solo queste rapide pennellate testimoniali lumeggiano l'assenza di quello che sarebbe stato normale attendersi se davvero tali mansioni fossero state espletate in forma autonoma.
2.3. Ma c'è di più.
La prima testimone ha rammentato che «La segreteria svolgeva la sua attività sempre
Contr previa autorizzazione del presidente dell' . Noi eseguivamo attività su disposizione del sig. » e che «Per quanto concerne le assenze e le ferie parlavamo tra di noi CP_7
4 e successivamente riferivamo al sig. chiedendogli se andasse bene che ci CP_7 dividessimo i periodi di ferie» (sottolineature dell'estensore), lasciando così intendere che il benestare dell'amministratore sulle assenze e sulle ferie era comunque necessario.
Il teste ha puntualizzato che «La segreteria compilava le fatture. L'imput per Tes_3
Contr le fatture doveva sempre provenire dal presidente dell' . Era un lavoro di compilazione delle fatture su indicazione del presidente o, in caso di problematiche, su mia indicazione» (ibid.).
Come se non bastasse, risultano particolarmente significative e, come si dice, tranchant le ulteriori parole spese dalla teste , là dove ha decisivamente Testimone_2
specificato (e non pare debbasi aggiungere altro) di essere stata «assunta come dipendente dell'associazione con un contratto sportivo. Conosco la ricorrente;
per qualche mese abbiamo lavorato insieme, svolgevamo la stessa attività» – nel pieno della (e anche oltre la) vigenza del contratto di co.co.co.
Ebbene: dato che incontestatamente (ma la cosa ha trovato riscontro nelle deposizioni di : «Che io sappia l'attività della ricorrente non è mutata», e di Tes_3 Tes_1
: «La nostra attività di lavoro quotidiano è rimasta sempre la medesima e lo
[...] stesso per quanto concerne l'organizzazione interna del nostro lavoro»)
[...]
, per tutto il tempo trascorso presso l'associazione appellata (anche in Pt_1
costanza del formale contratto di co.co.co.), aveva sempre svolto le medesime mansioni, allora non c'è alcuna ragione per ritenere – in mancanza di riscontri in senso contrario che, a questo punto, avrebbero dovuto essere offerti ex art. 2697, co. 2, c.c. dalla parte datoriale – che esse fossero apprezzabilmente diverse da quelle svolte da e assoggettabili a un diverso regime lavorativo;
e se quest'ultima era Testimone_2
stata assunta con contratto di lavoro subordinato, allora, allo stesso modo, si deve presumere (anche retrospettivamente) che pure il rapporto di lavoro dell'appellante condividesse lo stesso carattere.
D'altronde, la natura, come si è detto, non particolarmente complessa e abbastanza ordinaria e ripetitiva delle mansioni (tenuto conto, tra l'altro, che la contabilità vera e propria era tenuta dal commercialista) fa sì che «l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo,
5 [sicché] è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e
l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»
(Cass., ord., n. 29973/22; conf. Cass. n. 23846/17).
2.4. È chiaramente emerso come la ricorrente si trovasse assoggettata al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, rispettasse un preciso orario di lavoro, percepisse uno stipendio fisso parametrato sulle ore di presenza (a differenza, tra l'altro, della previsione di cui all'art. 6 del contratto di co.co.co.) e fosse stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione – a tal punto, e non è particolare di poco conto, da partecipare all'elezione del Rappresentante della Sicurezza (doc. n.
1), incombenza eminentemente riservata ai lavoratori subordinati e non anche ai meri collaboratori.
È così accertata la sussistenza del dedotto vincolo di subordinazione – cosa che sottrae rilevanza al richiamo dell'art. 2 d.lgs. n. 81/15, proprio in considerazione della mancata emergenza di un rapporto collaborativo a carattere autonomo (ancorché con un'associazione sportiva), che è comunque il presupposto della norma;
oltretutto, il fatto che fosse dipendente con contratto subordinato sportivo smentisce la Testimone_2
tesi di parte appellata per cui la predetta norma individuerebbe «le fattispecie alle quali debba applicarsi una specifica disciplina e quelle cui tale disciplina comunque non si applica» (memoria, pag. 7).
3. Si deve adesso affrontare il primo motivo d'appello riguardante la decorrenza del rapporto lavorativo, a fronte del fatto che l' (lo Controparte_1
ha confermato anche il teste , essendone stato «consulente dalla sua Tes_3 costituzione, avvenuta nell'agosto 2014») risulta esistere come tale da non prima del
28/07/2014.
Si osserva innanzitutto come la modifica della domanda cui avrebbe voluto procedere la ricorrente non possa ritenersi mera emendatio libelli, poiché, come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'invocazione della responsabilità solidale ex art. 2112, co. 2,
c.c. del datore cessionario verso i debiti retributivi gravanti sul cedente introduce un nuovo tema d'indagine, anche probatorio, (quantomeno) sull'accertamento identitario
6 del soggetto cedente e sulla sussistenza di un trasferimento d'azienda nei termini intesi dal co. 5 della predetta disposizione.
Ma anche a prescindere da ciò, il problema, in verità, è un altro, e cioè che la lavoratrice
– una volta ricevuta la mail del 18/12/2020 (cfr. ricorso 4/08/2021, pag. 15, punto 62) con cui l'ente datoriale, quasi otto mesi prima dell'instaurazione del giudizio, aveva esplicitamente fatto presente che la data della sua costituzione era successiva alla decorrenza della pretesa regolarizzazione – ben avrebbe potuto svolgere (o provare di avere svolto) adeguate ricerche presso il registro delle associazioni sportive del
C.O.N.I. ove si conservano gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni affiliate, senza che, per questo, fosse necessario attendere la costituzione in giudizio della convenuta.
In ogni caso, la memoria integrativa di parte ricorrente dell'8/02/2022 non conteneva alcuna informazione ulteriore – a cominciare dall'identificazione del soggetto associativo cedente (cfr. pag. 8) – che non fosse già ricavabile dallo statuto dell' Controparte_1
; sicché, da un lato, non s'intende perché mai la domanda ex art.
[...]
2112, co. 2, c.c. non poteva essere formulata ab initio con l'originario ricorso introduttivo, e, dall'altro, si appalesa la carenza delle “gravi ragioni” richieste dall'art. 420, co. 1, c.p.c.
Perdipiù, appare alquanto inverosimile che una dipendente che per anni ne aveva seguito l'amministrazione e la contabilità, non avesse avuto contezza dell'esatta denominazione degli enti associativi datoriali (anche soltanto a livello, banalmente, di carta intestata) e delle relative vicende successorie.
La doglianza, pertanto, va disattesa.
4. Venendo ora al quantum debeatur, le suesposte emergenze istruttorie consentono di affermare, come già indicato nell'ordinanza del 23/04/2025, che il rapporto di subordinazione era intercorso dal 28/07/2014 al 31/05/2020 e che Parte_1
aveva osservato un ordinario orario di lavoro compreso tra le 9.30 e le 13.30 dal lunedì al venerdì.
4.1. Si consideri quindi che:
a) non è stata offerta prova sufficientemente rigorosa dell'eventualità di un costante orario domenicale (il capitolo n. 38 dell'originario ricorso introduttivo non ha trovato
7 precisa conferma testimoniale), sicché l'unico utile riscontro in tal senso – attestante la presenza della lavoratrice per tre domeniche all'anno – è giunto dall'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta: «La ricorrente ha lavorato durante il week-end solo in alcune occasioni (pur continuando a svolgere
l'orario lavorativo settimanale): è capitato per avvenimenti sportivi, due o tre volte all'anno»;
b) quanto all'inquadramento contrattuale, non si ritiene di aderire all'indicazione attorea, poiché il preteso 3° livello ccnl Impianti Sportivi prevede che le mansioni di contabile/impiegato amministrativo siano connotate, oltre che da autonomia operativa, anche (e soprattutto) da «adeguata determinante iniziativa» e dall'applicazione di «procedure operative complesse», elementi questi non emersi dall'istruttoria, dalla quale è invece emersa, come si è già detto, la non particolare complessità delle mansioni amministrative affidate all'appellante, ribadito che della tenuta in senso proprio della contabilità si occupava il commercialista aziendale;
c) analoga considerazione per il 3° livello ccnl Terzo Settore, ove si richiedono il
«possesso di specializzazione di media complessità» e la «frequenza di scuole professionali», elementi pur essi rimasti improvati – come improvato è rimasto il dedotto avvicendamento applicativo di tale ccnl con quello Impianti Sportivi;
d'altra parte, non è rilevante, quanto al requisito della «frequenza di scuole professionali», che avesse frequentato i corsi “BLS per adulto, bambino e lattante Parte_1
e defibrillazione con AED” e “Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo B-C - Corso
BASE” (capitoli nn. 46 e 51): infatti, quelle cui si riferisce la declaratoria contrattuale sono scuole che devono erogare specifica formazione professionale attinente alle mansioni espletate – nella specie, quelle di segretaria amministrativa;
d) risulta perciò adeguato l'inquadramento nel 4° livello Impianti Sportivi, cui appartengono «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè […] contabile d'ordine [e] addetto a mansioni d'ordine di segreteria»;
8 e) non può essere riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché il capitolo n. 60 (per cui la lavoratrice si sarebbe dimessa a causa della mancata regolarizzazione) non ha trovato conferma da parte dei testi escussi, avendo, anzi, la teste alluso al fatto che le dimissioni erano state piuttosto Testimone_1
determinate dal rifiuto di lavorare anche nel fine settimana come proposto dal datore (cfr. verb. ud. 30/11/2023) – cosa indirettamente confermata dal messaggio
“Whatsapp” versato sub doc. n. 6 da parte appellata, ove né la dipendente né il legale rappresentante dell'ente datoriale accennavano minimamente alla questione della mancata regolarizzazione;
f) la mancata prova della giusta causa di dimissioni ne esclude il carattere involontario e impedisce l'accesso alla Naspi, per cui non può essere accolta la corrispondente domanda risarcitoria;
l'appellante, inoltre, non ha documentato la presenza degli eventuali requisiti contributivi per la sua concessione, né (soprattutto) ha provato, agli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c. (rilevabile anche d'ufficio), la ragione per cui, a fronte del contratto di co.co.co., non fosse stato possibile richiedere, quantomeno per il periodo dal 1°/11/2017 al 31/12/2019, l'erogazione della l'apposita CP_8
provvidenza in favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
4.2. Tutto ciò chiarito, il Collegio, a questo punto, non può che valorizzare in senso favorevole al datore la principale obiezione da questo opposta al secondo conteggio prodotto dalla lavoratrice, l'obiezione, ossia, in forza della quale «le somme pacificamente percepite dalla appellante nel periodo di cui trattasi (28 luglio 2014 – 31 maggio 2020) ammontano a € 77.250,00, come indicato nel primo conteggio datato
12/10/2020 e depositato con il ricorso introduttivo, e non a € 50.932,00 come ora strumentalmente affermato nel conteggio cui si fa qui riferimento. Si tratta di somma di gran lunga superiore a quella asseritamente dovuta» (memoria 19/05/2025, pag. 2).
In effetti, nell'originario conteggio, il percepito (comprensivo della mensilità di luglio
2014, ma il discorso non cambia anche al netto di essa) era stato stimato proprio nel valore indicato dall'appellata (superiore, appunto, al dovuto di € 68.427,50), mentre l'importo indicato a tale titolo nel secondo conteggio, pari a € 50.932,18, non risulta in alcun modo giustificato dal punto di vista contabile, a parità dei criteri estimativi illustrati nelle rispettive pagine introduttive.
9 In questo senso, è inconferente il ricorso al presunto patto di conglobamento cui si è fatto cenno nel corso della discussione, nella misura in cui la stessa parte ricorrente, nel primo conteggio (così come nel secondo), non aveva dedotto il percepito in maniera
'non conglobata' riguardo a determinati e specifici titoli stipendiali, ma l'aveva posto sic
e simpliciter in sommatoria algebrica con il totale del dovuto – sicché non residua (e sarebbe sostanzialmente iniquo risultasse) alcun credito retributivo in favore di
[...]
. Pt_1
5. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed eccezione, l'appello dev'essere accolto solo limitatamente all'accertamento della subordinazione.
La singolare conclusione cui è approdata la controversia e l'ampia soccombenza reciproca, unite alla rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva, legittimano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 28.7.2014 Controparte_1
al 31.5.2020, con inquadramento della lavoratrice nel IV livello CCNL Impianti sportivi;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 544/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli Avv.ti P. Parte_1
Berti, P. Bagnasco e V. Veronesi che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso l'Avv. V. Fanelli che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: accertamento subordinazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 14/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 14/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n. 131/24 in data 21/03-23/07/2024 del Tribunale di Pt_1
Cuneo, che aveva rigettato, ritenendola priva di riscontro probatorio quanto alla sussistenza dei relativi indici sintomatici, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato (e di condanna alla regolarizzazione retributiva e contributiva e al risarcimento del danno per mancata riscossione della intercorso con l CP_2 [...]
[...
[...] [
dal 2/11/2006 al 31/05/2020, allorché la ricorrente Controparte_3
aveva svolto (dapprima senza contratto e poi, dal 1°/11/2017 al 31/12/2019, in virtù di un formale contratto di co.co.co.) mansioni di segretaria addetta all'amministrazione e alla contabilità inquadrabili nel 3° livello ccnl Impianti Sportivi e, dal 2016, nel 3° livello ccnl Terzo Settore.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
- omesso erroneamente di autorizzarla ex art. 420, co. 1, c.p.c. «a modificare la domanda invocando la responsabilità dell'odierna convenuta anche per i fatti antecedenti al 24/07/2014 [recte: 28/07/2014, n.d.e.] ai sensi dell'art. 2112 c.c.
[sicché il periodo lavorativo veniva fatto decorrere dal 28/07/2014, ma non anche l'ammontare del credito retributivo e contributivo, che rimaneva calcolato dal Contr 2/11/2006], rilevando come il subentro della nella gestione del circolo sportivo configurasse comunque un trasferimento di azienda», in quanto «prima della costituzione in giudizio, la sig.ra non [era] mai stata posta in condizione di Pt_1
conoscere le generalità del soggetto giuridico a cui faceva capo il rapporto di lavoro» (ricorso, pagg.
6-7 e 11);
- fatto malgoverno delle prove testimoniali compiendo «una valutazione degli indici di subordinazione tradizionalmente enucleati dalla giurisprudenza in maniera atomistica e senza considerare i vari elementi indiziari allegati dalla ricorrente ed emersi dall'istruttoria orale in maniera unitaria» (ibid., pag. 22).
Si è costituita l evidenziando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello avversario e la correttezza della prima sentenza, di cui chiedeva l'integrale conferma.
All'udienza del 26/03/2025, il Collegio invitava le parti ad assumere posizione difensiva ex art. 101, co. 2, c.p.c. sulla mancata citazione dell' quanto alla domanda di CP_4 regolarizzazione contributiva, alla quale l'appellante, alla successiva udienza del
23/04/2025, dichiarava di rinunciare. In pari data, la Corte, dopo la discussione, invitava parte appellante a riformulare il conteggio del dedotto credito retributivo, che veniva depositato il 9/05/2025 e a cui facevano seguito le osservazioni critiche di parte appellata.
2 All'udienza del 21/05/2025, all'esito della discussione, la causa è stata infine decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il secondo motivo di gravame, da cui ragioni di ordine logico-espositivo consigliano di iniziare, è fondato e meritevole di accoglimento.
2.1. Se è vero che, in linea di principio, tutte (o quasi) le prestazioni lavorative possono essere effettuate in forma subordinata o in forma autonoma, è anche vero che, almeno da un punto di vista 'fenomenologico', le due forme sovente non sono esattamente sovrapponibili riguardo a determinate prestazioni, nel senso che, a parità di queste ultime, le concrete modalità di svolgimento, in base all'id quod plerumque accidit, non sono neutrali ma si atteggiano diversamente a seconda che siano rese in un contesto di subordinazione o di autonomia.
Nel caso di specie è indiscusso (e ha comunque trovato conferma testimoniale) che le mansioni cui aveva atteso erano sostanzialmente quelle elencate ai Parte_1
capitoli nn. 9 e 31 del ricorso di primo grado, e cioè quelle di: «gestire la contabilità della
Convenuta, provvedendo alla rendicontazione degli incassi giornalieri, settimanali e mensili;
gestire la vendita dei biglietti relativi agli eventi sportivi e culturali organizzati dalla Convenuta (tra cui, a titolo esemplificativo, tornei di tennis, manifestazioni sciistiche e ciclistiche, feste di carnevale); provvedere alla gestione delle prenotazioni dei campi sportivi (ivi inclusi gli abbonamenti), della palestra e delle sale lettura;
effettuare le pratiche relative ai tesseramenti;
predisporre ed aggiornare l'elenco degli atleti per ciascuna sezione sportiva;
raccogliere le adesioni e le tasse di iscrizione dei soci ai vari eventi e tornei sportivi;
riscuotere e registrare i pagamenti delle quote associative annuali;
tenere ed aggiornare lo scadenzario dei certificati medici sportivi degli atleti, avendo particolare attenzione al periodo di validità; gestire l'organizzazione delle escursioni, delle gite e dei viaggi organizzati, raccogliendo e registrando le quote di partecipazione versate dai soci;
gestire la biblioteca;
provvedere all'accoglienza del personale presente nel circolo;
gestire ed archiviare tutta la documentazione amministrativa aziendale […] incassare i pagamenti in contanti che venivano effettuati dai soci;
rendicontare le uscite e le entrate giornaliere, settimanali e mensili, ivi inclusi gli incassi in contanti;
elaborare ed emettere le fatture;
predisporre la prima nota ed i mastrini;
tenere i rapporti con il commercialista (Dott. e con la presso cui CP_5 CP_6
3 la Convenuta aveva in essere il rapporto di conto corrente (Filiale BreBanca di
Madonna dell'Olmo (CN)); effettuare i depositi delle somme ricevute e degli assegni presso la (pagg.
4-5 e 9). CP_6
Si trattava, dunque, di tipiche (e non complesse) incombenze amministrative e di segreteria che, se svolte in maniera autonoma, sarebbero state avvicinabili alle prestazioni tipicamente 'ragionieristiche', le quali, proprio perché autonome, sarebbero state verosimilmente espletate dall'operatrice (sorvolando sul possesso della partita
I.V.A.) presso il proprio ufficio e non presso il cliente (dato che quasi tutte le attività sopra descritte avrebbero potuto effettuarsi tramite supporti digitali e telematici), senza il rispetto di un costante orario giornaliero e settimanale e, in particolare, con la percezione di un compenso non fisso, né legato alle ore lavorate, ma parametrato ex art. 2233 c.c. alle tariffe professionali o, comunque, al volume e all'importanza delle operazioni realizzate.
2.2. Ora, la teste (che aveva ininterrottamente lavorato con la Testimone_1
ricorrente dal 2008 al 2019 e si era alternata con lei sul posto di lavoro per garantirne la continuità di apertura al pubblico) ha confermato come la collega fosse stata sempre presente presso la sede dell'associazione osservando un orario fisso dalle 9.30 alle
13.30 dal lunedì al venerdì, e fosse stata pagata con un importo parametrato sulle ore lavorate (cfr. verb. ud. 30/11/2023); così come la teste (che aveva Testimone_2
lavorato con dalla fine del 2019) ha ribadito le medesime circostanze, Parte_1 altresì precisando che la collega percepiva uno stipendio mensile di € 1.000,00 (ibid.; circostanza ammessa anche dal legale rappresentante della convenuta in sede di interrogatorio libero: cfr. verb. ud. 24/11/2022) – irrilevante essendo che tale somma fosse percepita a titolo (improbabile e indimostrato) di rimborso spese.
Dunque, già solo queste rapide pennellate testimoniali lumeggiano l'assenza di quello che sarebbe stato normale attendersi se davvero tali mansioni fossero state espletate in forma autonoma.
2.3. Ma c'è di più.
La prima testimone ha rammentato che «La segreteria svolgeva la sua attività sempre
Contr previa autorizzazione del presidente dell' . Noi eseguivamo attività su disposizione del sig. » e che «Per quanto concerne le assenze e le ferie parlavamo tra di noi CP_7
4 e successivamente riferivamo al sig. chiedendogli se andasse bene che ci CP_7 dividessimo i periodi di ferie» (sottolineature dell'estensore), lasciando così intendere che il benestare dell'amministratore sulle assenze e sulle ferie era comunque necessario.
Il teste ha puntualizzato che «La segreteria compilava le fatture. L'imput per Tes_3
Contr le fatture doveva sempre provenire dal presidente dell' . Era un lavoro di compilazione delle fatture su indicazione del presidente o, in caso di problematiche, su mia indicazione» (ibid.).
Come se non bastasse, risultano particolarmente significative e, come si dice, tranchant le ulteriori parole spese dalla teste , là dove ha decisivamente Testimone_2
specificato (e non pare debbasi aggiungere altro) di essere stata «assunta come dipendente dell'associazione con un contratto sportivo. Conosco la ricorrente;
per qualche mese abbiamo lavorato insieme, svolgevamo la stessa attività» – nel pieno della (e anche oltre la) vigenza del contratto di co.co.co.
Ebbene: dato che incontestatamente (ma la cosa ha trovato riscontro nelle deposizioni di : «Che io sappia l'attività della ricorrente non è mutata», e di Tes_3 Tes_1
: «La nostra attività di lavoro quotidiano è rimasta sempre la medesima e lo
[...] stesso per quanto concerne l'organizzazione interna del nostro lavoro»)
[...]
, per tutto il tempo trascorso presso l'associazione appellata (anche in Pt_1
costanza del formale contratto di co.co.co.), aveva sempre svolto le medesime mansioni, allora non c'è alcuna ragione per ritenere – in mancanza di riscontri in senso contrario che, a questo punto, avrebbero dovuto essere offerti ex art. 2697, co. 2, c.c. dalla parte datoriale – che esse fossero apprezzabilmente diverse da quelle svolte da e assoggettabili a un diverso regime lavorativo;
e se quest'ultima era Testimone_2
stata assunta con contratto di lavoro subordinato, allora, allo stesso modo, si deve presumere (anche retrospettivamente) che pure il rapporto di lavoro dell'appellante condividesse lo stesso carattere.
D'altronde, la natura, come si è detto, non particolarmente complessa e abbastanza ordinaria e ripetitiva delle mansioni (tenuto conto, tra l'altro, che la contabilità vera e propria era tenuta dal commercialista) fa sì che «l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo,
5 [sicché] è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e
l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»
(Cass., ord., n. 29973/22; conf. Cass. n. 23846/17).
2.4. È chiaramente emerso come la ricorrente si trovasse assoggettata al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, rispettasse un preciso orario di lavoro, percepisse uno stipendio fisso parametrato sulle ore di presenza (a differenza, tra l'altro, della previsione di cui all'art. 6 del contratto di co.co.co.) e fosse stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione – a tal punto, e non è particolare di poco conto, da partecipare all'elezione del Rappresentante della Sicurezza (doc. n.
1), incombenza eminentemente riservata ai lavoratori subordinati e non anche ai meri collaboratori.
È così accertata la sussistenza del dedotto vincolo di subordinazione – cosa che sottrae rilevanza al richiamo dell'art. 2 d.lgs. n. 81/15, proprio in considerazione della mancata emergenza di un rapporto collaborativo a carattere autonomo (ancorché con un'associazione sportiva), che è comunque il presupposto della norma;
oltretutto, il fatto che fosse dipendente con contratto subordinato sportivo smentisce la Testimone_2
tesi di parte appellata per cui la predetta norma individuerebbe «le fattispecie alle quali debba applicarsi una specifica disciplina e quelle cui tale disciplina comunque non si applica» (memoria, pag. 7).
3. Si deve adesso affrontare il primo motivo d'appello riguardante la decorrenza del rapporto lavorativo, a fronte del fatto che l' (lo Controparte_1
ha confermato anche il teste , essendone stato «consulente dalla sua Tes_3 costituzione, avvenuta nell'agosto 2014») risulta esistere come tale da non prima del
28/07/2014.
Si osserva innanzitutto come la modifica della domanda cui avrebbe voluto procedere la ricorrente non possa ritenersi mera emendatio libelli, poiché, come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'invocazione della responsabilità solidale ex art. 2112, co. 2,
c.c. del datore cessionario verso i debiti retributivi gravanti sul cedente introduce un nuovo tema d'indagine, anche probatorio, (quantomeno) sull'accertamento identitario
6 del soggetto cedente e sulla sussistenza di un trasferimento d'azienda nei termini intesi dal co. 5 della predetta disposizione.
Ma anche a prescindere da ciò, il problema, in verità, è un altro, e cioè che la lavoratrice
– una volta ricevuta la mail del 18/12/2020 (cfr. ricorso 4/08/2021, pag. 15, punto 62) con cui l'ente datoriale, quasi otto mesi prima dell'instaurazione del giudizio, aveva esplicitamente fatto presente che la data della sua costituzione era successiva alla decorrenza della pretesa regolarizzazione – ben avrebbe potuto svolgere (o provare di avere svolto) adeguate ricerche presso il registro delle associazioni sportive del
C.O.N.I. ove si conservano gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni affiliate, senza che, per questo, fosse necessario attendere la costituzione in giudizio della convenuta.
In ogni caso, la memoria integrativa di parte ricorrente dell'8/02/2022 non conteneva alcuna informazione ulteriore – a cominciare dall'identificazione del soggetto associativo cedente (cfr. pag. 8) – che non fosse già ricavabile dallo statuto dell' Controparte_1
; sicché, da un lato, non s'intende perché mai la domanda ex art.
[...]
2112, co. 2, c.c. non poteva essere formulata ab initio con l'originario ricorso introduttivo, e, dall'altro, si appalesa la carenza delle “gravi ragioni” richieste dall'art. 420, co. 1, c.p.c.
Perdipiù, appare alquanto inverosimile che una dipendente che per anni ne aveva seguito l'amministrazione e la contabilità, non avesse avuto contezza dell'esatta denominazione degli enti associativi datoriali (anche soltanto a livello, banalmente, di carta intestata) e delle relative vicende successorie.
La doglianza, pertanto, va disattesa.
4. Venendo ora al quantum debeatur, le suesposte emergenze istruttorie consentono di affermare, come già indicato nell'ordinanza del 23/04/2025, che il rapporto di subordinazione era intercorso dal 28/07/2014 al 31/05/2020 e che Parte_1
aveva osservato un ordinario orario di lavoro compreso tra le 9.30 e le 13.30 dal lunedì al venerdì.
4.1. Si consideri quindi che:
a) non è stata offerta prova sufficientemente rigorosa dell'eventualità di un costante orario domenicale (il capitolo n. 38 dell'originario ricorso introduttivo non ha trovato
7 precisa conferma testimoniale), sicché l'unico utile riscontro in tal senso – attestante la presenza della lavoratrice per tre domeniche all'anno – è giunto dall'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta: «La ricorrente ha lavorato durante il week-end solo in alcune occasioni (pur continuando a svolgere
l'orario lavorativo settimanale): è capitato per avvenimenti sportivi, due o tre volte all'anno»;
b) quanto all'inquadramento contrattuale, non si ritiene di aderire all'indicazione attorea, poiché il preteso 3° livello ccnl Impianti Sportivi prevede che le mansioni di contabile/impiegato amministrativo siano connotate, oltre che da autonomia operativa, anche (e soprattutto) da «adeguata determinante iniziativa» e dall'applicazione di «procedure operative complesse», elementi questi non emersi dall'istruttoria, dalla quale è invece emersa, come si è già detto, la non particolare complessità delle mansioni amministrative affidate all'appellante, ribadito che della tenuta in senso proprio della contabilità si occupava il commercialista aziendale;
c) analoga considerazione per il 3° livello ccnl Terzo Settore, ove si richiedono il
«possesso di specializzazione di media complessità» e la «frequenza di scuole professionali», elementi pur essi rimasti improvati – come improvato è rimasto il dedotto avvicendamento applicativo di tale ccnl con quello Impianti Sportivi;
d'altra parte, non è rilevante, quanto al requisito della «frequenza di scuole professionali», che avesse frequentato i corsi “BLS per adulto, bambino e lattante Parte_1
e defibrillazione con AED” e “Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo B-C - Corso
BASE” (capitoli nn. 46 e 51): infatti, quelle cui si riferisce la declaratoria contrattuale sono scuole che devono erogare specifica formazione professionale attinente alle mansioni espletate – nella specie, quelle di segretaria amministrativa;
d) risulta perciò adeguato l'inquadramento nel 4° livello Impianti Sportivi, cui appartengono «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè […] contabile d'ordine [e] addetto a mansioni d'ordine di segreteria»;
8 e) non può essere riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché il capitolo n. 60 (per cui la lavoratrice si sarebbe dimessa a causa della mancata regolarizzazione) non ha trovato conferma da parte dei testi escussi, avendo, anzi, la teste alluso al fatto che le dimissioni erano state piuttosto Testimone_1
determinate dal rifiuto di lavorare anche nel fine settimana come proposto dal datore (cfr. verb. ud. 30/11/2023) – cosa indirettamente confermata dal messaggio
“Whatsapp” versato sub doc. n. 6 da parte appellata, ove né la dipendente né il legale rappresentante dell'ente datoriale accennavano minimamente alla questione della mancata regolarizzazione;
f) la mancata prova della giusta causa di dimissioni ne esclude il carattere involontario e impedisce l'accesso alla Naspi, per cui non può essere accolta la corrispondente domanda risarcitoria;
l'appellante, inoltre, non ha documentato la presenza degli eventuali requisiti contributivi per la sua concessione, né (soprattutto) ha provato, agli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c. (rilevabile anche d'ufficio), la ragione per cui, a fronte del contratto di co.co.co., non fosse stato possibile richiedere, quantomeno per il periodo dal 1°/11/2017 al 31/12/2019, l'erogazione della l'apposita CP_8
provvidenza in favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
4.2. Tutto ciò chiarito, il Collegio, a questo punto, non può che valorizzare in senso favorevole al datore la principale obiezione da questo opposta al secondo conteggio prodotto dalla lavoratrice, l'obiezione, ossia, in forza della quale «le somme pacificamente percepite dalla appellante nel periodo di cui trattasi (28 luglio 2014 – 31 maggio 2020) ammontano a € 77.250,00, come indicato nel primo conteggio datato
12/10/2020 e depositato con il ricorso introduttivo, e non a € 50.932,00 come ora strumentalmente affermato nel conteggio cui si fa qui riferimento. Si tratta di somma di gran lunga superiore a quella asseritamente dovuta» (memoria 19/05/2025, pag. 2).
In effetti, nell'originario conteggio, il percepito (comprensivo della mensilità di luglio
2014, ma il discorso non cambia anche al netto di essa) era stato stimato proprio nel valore indicato dall'appellata (superiore, appunto, al dovuto di € 68.427,50), mentre l'importo indicato a tale titolo nel secondo conteggio, pari a € 50.932,18, non risulta in alcun modo giustificato dal punto di vista contabile, a parità dei criteri estimativi illustrati nelle rispettive pagine introduttive.
9 In questo senso, è inconferente il ricorso al presunto patto di conglobamento cui si è fatto cenno nel corso della discussione, nella misura in cui la stessa parte ricorrente, nel primo conteggio (così come nel secondo), non aveva dedotto il percepito in maniera
'non conglobata' riguardo a determinati e specifici titoli stipendiali, ma l'aveva posto sic
e simpliciter in sommatoria algebrica con il totale del dovuto – sicché non residua (e sarebbe sostanzialmente iniquo risultasse) alcun credito retributivo in favore di
[...]
. Pt_1
5. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed eccezione, l'appello dev'essere accolto solo limitatamente all'accertamento della subordinazione.
La singolare conclusione cui è approdata la controversia e l'ampia soccombenza reciproca, unite alla rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva, legittimano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 28.7.2014 Controparte_1
al 31.5.2020, con inquadramento della lavoratrice nel IV livello CCNL Impianti sportivi;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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