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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
DECRETO
N. R.G. 607/2025
Il Consigliere istruttore dott. Martina Gasparini
visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da e Parte_1 Pt_2
[...]
rilevato che i medesimi chiedono di ingiungere a il pagamento Parte_3
della complessiva somma di euro 65.241,32 oltre interessi e spese dovuta in relazione agli accordi di cui agli artt.20 e 22 bis dpr n.327/2001 aventi ad oggetto la determinazione consensuale della indennità relativa all'esproprio ed all'occupazione temporanea dell'area di proprietà degli stessi sita nel Comune di Verona e facente parte del bene individuato al catasto urbano al foglio 309, particella 350;
rilevato che la Suprema Corte, pur avendo chiarito che anche secondo l'originaria previsione di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, la competenza funzionale della corte di appello in unico grado non era circoscritta alle sole ipotesi di opposizione alla stima, ma doveva applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo, ivi compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo (cfr. Cass. S.U. n. 24867/2010), ha tuttavia sottolineato che “la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, è limitata alle controversie relative al "quantum" dell'indennità di espropriazione, ossia alle richieste volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, esulando da tale ambito le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata” chiarendo espressamente che “ quando l'indennità di espropriazione è stata definitivamente stabilita e l'espropriato si limiti a richiedere che gli sia corrisposto quanto dovutogli, tale domanda non ricade nell'ambito di applicazione dell'art.19 della legge n.865 del 1971, perché il petitum non è rappresentato dalla determinazione dell'indennità ( il cui ammontare è già irrevocabilmente accertato) ma da quello di condanna dell'espropriante al pagamento del relativo importo” (cfr.. Cass. civ n. 10440/2020);
rilevato che allorquando la domanda ha ad oggetto non la determinazione della indennità di espropriazione, ma il pagamento di una indennità già determinata in via definitiva dalla competente autorità e rispetto alla quale vi sia stata accettazione implicita da parte dell'espropriato, per mancata impugnazione, o addirittura accettazione esplicita,“non appare configurabile la sussistenza della competenza in unico grado della Corte d'Appello, giacché non si tratta di pervenire alla definizione giudiziale della giusta indennità per l'espropriazione, ma unicamente di stabilire la sussistenza o meno del diritto dell'espropriato alla corresponsione delle somme definitivamente determinate dall'organo competente, accettate dall'espropriato” (così
Cass.civ. n.16193/2006)
considerato che nel caso di specie ricorre proprio quest'ultima ipotesi, in quanto l'indennità relativa all'esproprio ed all'occupazione temporanea è già stata definitivamente stabilita e i ricorrenti si limitano a richiedere che gli sia corrisposto quanto dovutogli, per cui tale domanda non ricade nella competenza della corte d'appello in unico grado ma in quella del giudice ordinario secondo il rito ordinario, essendo il petitum rappresentato non dalla determinazione dell'indennità, ma da quello di condanna dell'espropriante al pagamento del relativo importo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito.
Si comunichi.
Pag. 2 di 3 Venezia, 18 aprile 2025
Il Consigliere istruttore
Martina Gasparini
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SEZIONE SECONDA
DECRETO
N. R.G. 607/2025
Il Consigliere istruttore dott. Martina Gasparini
visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da e Parte_1 Pt_2
[...]
rilevato che i medesimi chiedono di ingiungere a il pagamento Parte_3
della complessiva somma di euro 65.241,32 oltre interessi e spese dovuta in relazione agli accordi di cui agli artt.20 e 22 bis dpr n.327/2001 aventi ad oggetto la determinazione consensuale della indennità relativa all'esproprio ed all'occupazione temporanea dell'area di proprietà degli stessi sita nel Comune di Verona e facente parte del bene individuato al catasto urbano al foglio 309, particella 350;
rilevato che la Suprema Corte, pur avendo chiarito che anche secondo l'originaria previsione di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, la competenza funzionale della corte di appello in unico grado non era circoscritta alle sole ipotesi di opposizione alla stima, ma doveva applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo, ivi compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo (cfr. Cass. S.U. n. 24867/2010), ha tuttavia sottolineato che “la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, è limitata alle controversie relative al "quantum" dell'indennità di espropriazione, ossia alle richieste volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, esulando da tale ambito le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata” chiarendo espressamente che “ quando l'indennità di espropriazione è stata definitivamente stabilita e l'espropriato si limiti a richiedere che gli sia corrisposto quanto dovutogli, tale domanda non ricade nell'ambito di applicazione dell'art.19 della legge n.865 del 1971, perché il petitum non è rappresentato dalla determinazione dell'indennità ( il cui ammontare è già irrevocabilmente accertato) ma da quello di condanna dell'espropriante al pagamento del relativo importo” (cfr.. Cass. civ n. 10440/2020);
rilevato che allorquando la domanda ha ad oggetto non la determinazione della indennità di espropriazione, ma il pagamento di una indennità già determinata in via definitiva dalla competente autorità e rispetto alla quale vi sia stata accettazione implicita da parte dell'espropriato, per mancata impugnazione, o addirittura accettazione esplicita,“non appare configurabile la sussistenza della competenza in unico grado della Corte d'Appello, giacché non si tratta di pervenire alla definizione giudiziale della giusta indennità per l'espropriazione, ma unicamente di stabilire la sussistenza o meno del diritto dell'espropriato alla corresponsione delle somme definitivamente determinate dall'organo competente, accettate dall'espropriato” (così
Cass.civ. n.16193/2006)
considerato che nel caso di specie ricorre proprio quest'ultima ipotesi, in quanto l'indennità relativa all'esproprio ed all'occupazione temporanea è già stata definitivamente stabilita e i ricorrenti si limitano a richiedere che gli sia corrisposto quanto dovutogli, per cui tale domanda non ricade nella competenza della corte d'appello in unico grado ma in quella del giudice ordinario secondo il rito ordinario, essendo il petitum rappresentato non dalla determinazione dell'indennità, ma da quello di condanna dell'espropriante al pagamento del relativo importo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito.
Si comunichi.
Pag. 2 di 3 Venezia, 18 aprile 2025
Il Consigliere istruttore
Martina Gasparini
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