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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22063/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marisa Napoli
ATTORE
E
(c.f. ), con l'amministratore di sostegno CP_1 C.F._2
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Soave CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e parte convenuta:
“estinguere il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere compensando tra le parti le spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'11.12.2023 l'attore, premesso
- di essere il fratello di e che entrambi erano figli di CP_1 CP_3
e CP_4
1 - che i coniugi – entrambi deceduti, erano proprietari per pari Pt_1 CP_4
quota, in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio del Per_1
28.11.1983, Rep. n. 62319, della casa coniugale e dell'autorimessa site in
Chieri, via della Resistenza n. 16, meglio identificate in atto;
- che, in particolare, era deceduto il 27.11.2002 e CP_3 CP_4
era deceduta il 10.12.2016, entrambi senza lasciare testamento
[...]
cosicché alla morte del padre gli erano succeduti la moglie e i due figli e alla morte della madre le erano succeduti i due figli;
- che le odierne parti in causa sono dunque uniche proprietarie, per pari quota, della casa familiare e dell'autorimessa site in Chieri, via della
Resistenza n. 16;
- che l'attore cessava di usufruire della casa familiare a partire dall'anno
2016, mentre il convenuto usufruiva degli immobili, utilizzandoli in via esclusiva, impedendo così all'attore di farne uso o comunque di trarne vantaggio;
- che parte convenuta è beneficiaria di amministrazione di sostegno, dichiarata aperta nella procedura R.G. n. 28818/2019, con decreto depositato in data 28.10.2020 dal Tribunale di Torino;
- che il convenuto avrebbe dovuto sostenere in via esclusiva la totalità delle spese condominiali ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma non ottemperava a tale obbligo, per cui subiva azioni giudiziarie da parte del il quale otteneva e Parte_2
notificava due ricorsi per decreto ingiuntivo;
- che l'attore è lavoratore dipendente dal 2012, mentre il convenuto è disoccupato;
- che parte attrice, per non subire azioni esecutive in quanto obbligato in solido e per evitare un incremento di costi, pagava al Condominio tutto quanto dovuto in ragione dei titoli esecutivi di cui sopra, nello specifico:
2 o € 5.664,62 dovuti come da primo atto di precetto e per ulteriori spese condominiali;
o € 1.193,50 per spese straordinarie per manutenzione dei tetti;
o € 1.400,00 per ulteriori spese ordinarie;
- che parte convenuta, riconosciuta la disposizione in proprio esclusivo favore delle dazioni di cui sopra, sottoscriveva in data 11.05.2021 scrittura privata con la quale si impegnava a versare all'attore la somma complessiva di € 8.258,12, immediatamente dopo aver riscosso la propria quota del prezzo di vendita degli immobili;
- che il convenuto si rifiutava di sottoscrivere scrittura privata in relazione al secondo atto di precetto;
- che l'attore, obbligato in solido con il convenuto, pagava nuovamente i debiti corrispondendo al Condominio la somma di € 5.125,88, portata dal secondo atto di precetto;
- che le parti concordavano di vendere sul libero mercato gli immobili che venivano fatti stimare con apposita perizia;
- che gli immobili, posti in vendita per il periodo di un anno, rimanevano invenduti;
- che, nel corso dell'udienza del 4.05.2023, tenutasi nel procedimento di amministrazione di sostegno, l'attore faceva presente di aver sottoscritto un contratto con una nuova agenzia immobiliare, ma che il convenuto rifiutava di sottoscrivere il contratto e che lo stesso rifiutava anche una proposta di acquisto dei beni immobili per il prezzo di € 82.000,00;
- che l'attore è creditore nei confronti del convenuto della somma complessiva di € 18.369,05 per le causali meglio indicate in atto, che comprendono anche l'indennizzo per l'occupazione esclusiva da parte del convenuto;
- che erano stata esperite invano sia la mediazione che la negoziazione assistita;
3 concludeva chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione e la vendita degli immobili, la condanna del convenuto a corrispondere a proprio favore la somma di € 18.369,05, o la diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori, la distribuzione tra i condividenti del ricavato dalla vendita in proporzione delle rispettive quote.
2. Con comparsa depositata il 22.03.2024 si costituiva riferendo CP_1
- di non aver potuto partecipare alla procedura di mediazione né di negoziazione assistita poiché l'amministratore di sostegno non venne mai autorizzato dal Tribunale (ufficio del Giudice tutelare) in tal senso e l'istanza rimase priva di riscontro;
- di avere acconsentito alla vendita degli immobili e a tal dine di avere conferito mandato insieme a suo fratello a un'agenzia immobiliare;
- che in data 1.03.2023 l'agenzia immobiliare aveva ricevuto una proposta di acquisto dell'importo di € 70.000,00, che non veniva accettata in quanto prevedeva un prezzo di troppo inferiore alla stima che era stata operata dal consulente di fiducia delle parti;
- che alla scadenza del primo mandato conferito all'agenzia il Parte_3
convenuto non aveva voluto conferire il mandato all'agenzia Tempo Casa reperita dal fratello in quanto riteneva che la provvigione richiesta fosse troppo alta;
contestando l'ammontare delle somme pretese dal fratello, specie a titolo di interessi, rilevando che le pratiche edilizie e catastali erano state poste in essere a beneficio di entrambi i comproprietari, e contestando di dover corrispondere a suo fratello l'indennità di occupazione esclusiva dell'immobile poiché suo fratello non aveva richiesto l'uso dell'immobile. Concludeva pertanto perché si disponesse la sospensione per consentire alle parti di vendere l'immobile privatamente e per l'accertamento delle somme effettivamente dovute, e in via subordinata per lo scioglimento della comunione mediante vendita dell'immobile e ripartizione del ricavato.
4 3. Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con le quali tra l'altro riferivano delle trattative in corso per la vendita dell'immobile sul libero mercato ed il bonario componimento della lite.
Veniva disposta la nomina del CTU e successivamente le parti davano atto dell'avvenuta vendita degli immobili oggetto di causa e chiedevano la revoca della consulenza tecnica o in subordine la sospensione della stessa.
Il Giudice, preso atto che le parti, nelle note scritte autorizzate ex art. 127 ter
c.p.c., rinunciavano agli atti del giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere a spese compensate, revocava l'ordinanza del 2.01.2025 nella parte in cui disponeva procedersi a CTU e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 10.04.2025.
All'udienza del 10.04.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice si riservava di depositare la sentenza.
*****
4. Occorre premettere che con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice aveva assegnato alla parte convenuta a norma dell'art. 182 c.p.c. termine CP_1
perentorio fino a quaranta giorni prima della successiva udienza per il rilascio della procura alla lite da parte dell'amministratore di sostegno del predetto, avv.
. CP_2
Ciò in quanto, come era stato rilevato nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
24.04.2024, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di divisione, e il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno prevede che il procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi possa essere svolto dall'amministratore di sostegno di concerto con la persona beneficiaria e con l'autorizzazione del giudice tutelare.
Pur essendo stata prodotta in giudizio l'autorizzazione del giudice tutelare, insieme agli atti introduttivi non è stata prodotta la procura alla lite rilasciata dall'amministratore di sostegno.
5 Ne consegue che, una volta concesso dal G.I. il termine ex art. 182 c.p.c., il rilascio della procura alla lite da parte dell'amministratore di sostegno e la sua produzione nel termine concesso avrebbero sanato la costituzione del convenuto con efficacia retroattiva.
Senonché, la procura alla lite sottoscritta dall'amministratore di sostegno è stata prodotta oltre il termine concesso, che scadeva 40 giorni prima del 26.09.2024, ossia, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva in data 17.07.2024, essendo stata prodotta solo il giorno dell'udienza, ossia il 26.09.2024.
A ciò consegue che l'effetto sanante della costituzione della parte, che mancava di un requisito fondamentale, si è prodotto solo con decorrenza dalla data del deposito, ossia dal 26.09.2024, non con effetto retroattivo.
Per la verificazione dell'effetto sanante ex tunc il deposito della procura sottoscritta dall'amministratore di sostegno infatti avrebbe dovuto avvenire entro il termine perentorio concesso, che in quanto tale neppure era prorogabile (art. 153 c.p.c.), non essendo peraltro la proroga neppure stata richiesta.
5. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, considerato che tutte le parti costituite hanno formulato conclusioni conformi in tal senso e che non si ravvisa più alcun interesse delle parti all'ottenimento di una decisione sul merito del giudizio di divisione, avendo le parti concluso un accordo, come da loro stesse dichiarato.
6. Al giudice che dichiara cessata la materia del contendere spetta anche il regolamento delle spese processuali, che va fondato sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (cosiddetto principio della soccombenza virtuale) basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (così ad es. Cass. civ., 05/08/1981, n. 4889), salva la possibilità per il giudicante di disporre la compensazione integrale o parziale delle spese ove ne ricorrano i presupposti
(cfr. ad esempio Cass. Sez. Lavoro n. 11494/2004).
6 Trattandosi di un giudizio di divisione deve tenersi conto della giurisprudenza specifica in materia, secondo la quale le spese di lite vanno poste a carico della massa (ossia a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote) se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id.
7059/2002).
7. Operata questa necessaria premessa, occorre osservare che entrambe le parti attrice e convenuta hanno chiesto compensarsi integralmente le spese di lite, per cui le spese nei rapporti tra le parti condividenti vanno compensate integralmente.
A ciò si aggiunge che in concreto non è emersa, allo stato degli atti, alcuna delle situazioni che giustificherebbero la deroga al criterio secondo il quale le spese vanno poste a carico della massa.
Peraltro nel caso di specie il porre le spese a carico della massa equivrrebbe nella sostanza alla compensazione, considerato che i condividenti hanno dedotto di essere proprietari dell'immobili in quote uguali, considerata l'attività processuale equivalente svolta dalle parti, e considerato che il dimezzamento dei compensi previsto in materia di patrocinio a spese dello Stato non opera con riferimento alla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese della parte abbiente a favore della parte ammessa al patrocinio (Cass. Sez. 2 n. 22017/2018).
Peraltro ai fini della liquidazione del compenso al difensore dovrà tenersi conto della circostanza che la costituzione del convenuto sia stata sanata tardivamente mediante il deposito della procura rilasciata dall'amministratore di sostegno che era stata richiesta ex art. 182 c.p.c.
8. Infine, non può applicarsi la sanzione prevista dall'art. 12 bis d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione, atteso che al momento dello svolgimento della procedura di mediazione (13.09.2023) non
7 risulta che fosse stata rilasciata dal giudice tutelare l'autorizzazione alla nomina del difensore per partecipare al procedimento di mediazione da parte dell'amministratore di sostegno (richiesta il 26.07.2023) e che trattandosi di giudizio di divisione, per il quale è prevista la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, il patrocinio dell'avvocato era obbligatorio anche nel procedimento di mediazione, come previsto dall'art. 8, comma 5, d.lgs.
28/2010. L'autorizzazione venne poi rilasciata dal giudice tutelare in data
6.03.2024 sulla diversa successiva istanza di nomina del difensore per la costituzione in giudizio, ma il difensore del convenuto si costituì con procura rilasciata dal solo amministrato e la procura alla lite rilasciata dall'amministratore di sostegno venne depositata solo in data 26.09.2024 (si veda la documentazione in atti).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 9/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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