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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 1071/2024 su ATP n.20274/2022 R.G.L. promossa
DA
nata ad [...] il [...], residente nel Parte_1
Comune di Ercolano (Na) alla via IV Novembre 45 PT, (cf:
, rapp. e dif. dall'Avv. Luciano Savino, con studio in C.F._1
Napoli al Corso Novara n. 36, presso il quale elett.te domicilia come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 06.06.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente: deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
non abbisogna di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, e pertanto non risultano realizzati elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. In accordo con le conclusioni della Commissione Medica in data 13/6/2022 si può riconoscere la sig.ra ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_2 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100%. - decorrenza: 3/2/2022>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione sulle singole patologie da cui era affetta la ricorrente, la quale, presentava grave deficit visus bilaterale e ,precisamente, perdita completa del visus occhio sinistro moto mano e grave deficit visivo occhio destro 1/20 da maculopatia. Deduceva che il grave deficit visivo in concomitanza delle altre patologie da cui era affetta la sig. ra
[...]
determinava l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita Parte_1 da parte della stessa. Pertanto, eccepiva che la consulenza del ctu Dott.
presentava errore di valutazione che determinava il non Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. La suddetta valutazione, infatti, presentava errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante della ricorrente sotto l'aspetto dell'apparato visivo che aveva determinato il non riconoscimento del beneficio invocato. Deduceva, inoltre, che la ricorrente era affetta da vasculopatia cerebrale cronica con atrofia corticale, rallentamento ideomotorio con deterioramento funzioni cognitive, sindrome depressiva, incontinenza e che le suddette patologie neurologiche ,insieme a quella visiva, avevano determinato nel corso del tempo un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente che ,oggettivamente, si presentava come soggetto invalido con necessità di essere assistita nel compiere gli atti quotidiani della vita.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
il quale, in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla Per_2 conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la ricorrente non era in grado di adempiere in autonomia ai compiti ed alle funzioni proprie della sua età. Il tutto complicato anche da una carente capacità di deambulazione in autonomia. Il CTU riteneva che alla ricorrente andasse riconosciuto il diritto ad usufruire della indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale diritto andava ascritta alla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.02.2022. In tale epoca, infatti, erano già presenti tutte le patologie che avevano indotto il CTU al riconoscimento ad usufruire della indennità di accompagnamento. IL Ctu non riteneva inoltre, di formulare alcuna data di revisione, trattandosi di patologie croniche evolutive con scarse probabilità di essere anche solo in parte trattabili.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: cronico in trattamento: Maculopatia miopica. Cataratta corticonucleare. Blefarite cronica. Coroidosi miopica. Visus Odx e Osn motu manu. non migliorabile. Vasculopatia cerebrale cronica con aspetti neuroradiologici di sofferenza ipossica su base vascolare cronica: Note di atrofia corticale realizzante disorientamento temporale, disturbi mnesici, s.depressiva ansiosa. ipertensione arteriosa in trattamento;
Dislipemia combinata. Diabete mellito non ID di Tipo II con note di neuropatia. Osteoartrosi diffusa con interessamento del rachide, ginocchia, anche.: Osteoporosi diffusa. Deambulazione incerta, rallentata, a piccoli passi con impaccio motorio. Necessità di appoggio a bastone. Esiti di TURV e stent ureterale per lesione ostiale omolaterale e del tratto intramurale dell'uretere: Calcolosi a stampo del rene sn realizzante insufficienza renale cronica con riduzione della funzionalità renale e incontinenza urinaria severa con impiego di pannoloni. La valutazione complessiva delle patologie diagnosticate è secondo il calcolo riduzionistico di Balthazard del 100%.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (certificato di visita oculistica del 29.05.2024) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2
l' indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale Parte_1 diritto va ascritta alla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.02.2022. In tale epoca, infatti, erano presenti tutte le patologie, di carattere cronico, che hanno indotto il CTU al riconoscimento ad usufruire della indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore della sig. ra del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dal 3.02.2022;
b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 06.06.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 1071/2024 su ATP n.20274/2022 R.G.L. promossa
DA
nata ad [...] il [...], residente nel Parte_1
Comune di Ercolano (Na) alla via IV Novembre 45 PT, (cf:
, rapp. e dif. dall'Avv. Luciano Savino, con studio in C.F._1
Napoli al Corso Novara n. 36, presso il quale elett.te domicilia come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 06.06.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente: deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
non abbisogna di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, e pertanto non risultano realizzati elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. In accordo con le conclusioni della Commissione Medica in data 13/6/2022 si può riconoscere la sig.ra ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_2 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100%. - decorrenza: 3/2/2022>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione sulle singole patologie da cui era affetta la ricorrente, la quale, presentava grave deficit visus bilaterale e ,precisamente, perdita completa del visus occhio sinistro moto mano e grave deficit visivo occhio destro 1/20 da maculopatia. Deduceva che il grave deficit visivo in concomitanza delle altre patologie da cui era affetta la sig. ra
[...]
determinava l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita Parte_1 da parte della stessa. Pertanto, eccepiva che la consulenza del ctu Dott.
presentava errore di valutazione che determinava il non Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. La suddetta valutazione, infatti, presentava errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante della ricorrente sotto l'aspetto dell'apparato visivo che aveva determinato il non riconoscimento del beneficio invocato. Deduceva, inoltre, che la ricorrente era affetta da vasculopatia cerebrale cronica con atrofia corticale, rallentamento ideomotorio con deterioramento funzioni cognitive, sindrome depressiva, incontinenza e che le suddette patologie neurologiche ,insieme a quella visiva, avevano determinato nel corso del tempo un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente che ,oggettivamente, si presentava come soggetto invalido con necessità di essere assistita nel compiere gli atti quotidiani della vita.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
il quale, in questa sede, approfondiva le indagini giungendo alla Per_2 conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la ricorrente non era in grado di adempiere in autonomia ai compiti ed alle funzioni proprie della sua età. Il tutto complicato anche da una carente capacità di deambulazione in autonomia. Il CTU riteneva che alla ricorrente andasse riconosciuto il diritto ad usufruire della indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale diritto andava ascritta alla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.02.2022. In tale epoca, infatti, erano già presenti tutte le patologie che avevano indotto il CTU al riconoscimento ad usufruire della indennità di accompagnamento. IL Ctu non riteneva inoltre, di formulare alcuna data di revisione, trattandosi di patologie croniche evolutive con scarse probabilità di essere anche solo in parte trattabili.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: cronico in trattamento: Maculopatia miopica. Cataratta corticonucleare. Blefarite cronica. Coroidosi miopica. Visus Odx e Osn motu manu. non migliorabile. Vasculopatia cerebrale cronica con aspetti neuroradiologici di sofferenza ipossica su base vascolare cronica: Note di atrofia corticale realizzante disorientamento temporale, disturbi mnesici, s.depressiva ansiosa. ipertensione arteriosa in trattamento;
Dislipemia combinata. Diabete mellito non ID di Tipo II con note di neuropatia. Osteoartrosi diffusa con interessamento del rachide, ginocchia, anche.: Osteoporosi diffusa. Deambulazione incerta, rallentata, a piccoli passi con impaccio motorio. Necessità di appoggio a bastone. Esiti di TURV e stent ureterale per lesione ostiale omolaterale e del tratto intramurale dell'uretere: Calcolosi a stampo del rene sn realizzante insufficienza renale cronica con riduzione della funzionalità renale e incontinenza urinaria severa con impiego di pannoloni. La valutazione complessiva delle patologie diagnosticate è secondo il calcolo riduzionistico di Balthazard del 100%.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (certificato di visita oculistica del 29.05.2024) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere a CP_2
l' indennità di accompagnamento. La decorrenza di tale Parte_1 diritto va ascritta alla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.02.2022. In tale epoca, infatti, erano presenti tutte le patologie, di carattere cronico, che hanno indotto il CTU al riconoscimento ad usufruire della indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore della sig. ra del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dal 3.02.2022;
b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 06.06.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.