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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 34/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 34/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 dall'Avv. Raffaella Mazzotta con elezione di domicilio presso il suo studio in Cosenza alla via delle
Medaglie d'oro n.106, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
RC NO, UM TO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1 in Roma rilasciata in data 23/01/2023 n. 37590 di repertorio, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza piazza Loreto 22/A presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile o l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il C.T.U. non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per le provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini delle prestazioni richieste.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa, omettendo di considerare talune patologie di cui è affetta la parte.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
È opportuno precisare che il c.t.u. nominato nella fase di opposizione ad ATP per la rinnovazione delle operazioni peritali, Dott.ssa , per quanto emerso della visita Persona_2 peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che: “Dopo aver sottoposto a visita medico-legale la perizianda signora ed aver Parte_1 esaminato gli atti medici contenuti nei fascicoli di causa, si può affermare che la stessa è affetta da:
Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, Ipertensione arteriosa, Coxartrosi
e gonartrosi bilaterale e spondiloartrosi, Obesità di III grado (BMI= 44), Sindrome ansioso- depressiva
La signora era stata riconosciuta “Invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con
Percentuale del 50%” in data 20.07.2022
Le patologie plurime di cui sopra sono da considerarsi per la valutazione complessiva dell'invalidità coesistenti per cui sulla base del metodo scalare secondo la formula di Balthazard, le infermità di interesse vengono conglobate e l'invalidità totale cosi rideterminata: Criteriologia valutativa
IP1= MIOCARDIOPATIA O VALVULOPATIA CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE
CLASSE I NYHA (Cod. 6441)= 21%-30%
IP2= TE ME TIPO 2 NON COMPLICATO (Cod. ICD9-CM 250.00) =0%-5% IP3= OBESITA' INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40 CON
IC OS (COD.7105)= 31%- 40%
IP4=SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE (COD.2204)= 10%
Per quanto sopra evidenziato le patologie su indicate sono da ritenersi di qualità tali da determinare una riduzione permanente della Capacità lavorativa del 53%
-Percentuale 53% con decorrenza dal 30.06.2022 data in cui la perizianda
[...]
ha effettuato domanda per ottenere il beneficio”. Parte_1
In ragione delle patologie riscontrate e delle percentuali di invalidità ad esse conseguenti, il consulente ha, quindi, ritenuto il paziente invalido al 53% (cfr. CTU).
Tuttavia, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, parte ricorrente ha espresso delle generiche doglianze che non sono in grado di revocare in dubbio il giudizio espresso.
Invero, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio.
Orbene, le osservazioni alla consulenza d'ufficio si traducono nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro patologico ma risultano palesemente carenti di qualsivoglia riferimento preciso e dettagliato alla documentazione medica idonea a supportare le censure e a introdurre un serio vulnus all'elaborato peritale.
Inoltre, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente.
Analogamente vanno poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 34/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 dall'Avv. Raffaella Mazzotta con elezione di domicilio presso il suo studio in Cosenza alla via delle
Medaglie d'oro n.106, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
RC NO, UM TO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1 in Roma rilasciata in data 23/01/2023 n. 37590 di repertorio, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza piazza Loreto 22/A presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile o l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il C.T.U. non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per le provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini delle prestazioni richieste.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa, omettendo di considerare talune patologie di cui è affetta la parte.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
È opportuno precisare che il c.t.u. nominato nella fase di opposizione ad ATP per la rinnovazione delle operazioni peritali, Dott.ssa , per quanto emerso della visita Persona_2 peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che: “Dopo aver sottoposto a visita medico-legale la perizianda signora ed aver Parte_1 esaminato gli atti medici contenuti nei fascicoli di causa, si può affermare che la stessa è affetta da:
Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, Ipertensione arteriosa, Coxartrosi
e gonartrosi bilaterale e spondiloartrosi, Obesità di III grado (BMI= 44), Sindrome ansioso- depressiva
La signora era stata riconosciuta “Invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con
Percentuale del 50%” in data 20.07.2022
Le patologie plurime di cui sopra sono da considerarsi per la valutazione complessiva dell'invalidità coesistenti per cui sulla base del metodo scalare secondo la formula di Balthazard, le infermità di interesse vengono conglobate e l'invalidità totale cosi rideterminata: Criteriologia valutativa
IP1= MIOCARDIOPATIA O VALVULOPATIA CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE
CLASSE I NYHA (Cod. 6441)= 21%-30%
IP2= TE ME TIPO 2 NON COMPLICATO (Cod. ICD9-CM 250.00) =0%-5% IP3= OBESITA' INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40 CON
IC OS (COD.7105)= 31%- 40%
IP4=SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE (COD.2204)= 10%
Per quanto sopra evidenziato le patologie su indicate sono da ritenersi di qualità tali da determinare una riduzione permanente della Capacità lavorativa del 53%
-Percentuale 53% con decorrenza dal 30.06.2022 data in cui la perizianda
[...]
ha effettuato domanda per ottenere il beneficio”. Parte_1
In ragione delle patologie riscontrate e delle percentuali di invalidità ad esse conseguenti, il consulente ha, quindi, ritenuto il paziente invalido al 53% (cfr. CTU).
Tuttavia, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, parte ricorrente ha espresso delle generiche doglianze che non sono in grado di revocare in dubbio il giudizio espresso.
Invero, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio.
Orbene, le osservazioni alla consulenza d'ufficio si traducono nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro patologico ma risultano palesemente carenti di qualsivoglia riferimento preciso e dettagliato alla documentazione medica idonea a supportare le censure e a introdurre un serio vulnus all'elaborato peritale.
Inoltre, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente.
Analogamente vanno poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso