Art. 34. (Medicinali veterinari: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117 , e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
Note all' art. 34:
- La direttiva 93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993.
- La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 117 cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 87/22/CEE concernente l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia".
- Per quanto concerne il regolamento CEE n. 2309 del Consiglio vedi nota all'art. 28.
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117 , e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
Note all' art. 34:
- La direttiva 93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993.
- La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 117 cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 87/22/CEE concernente l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia".
- Per quanto concerne il regolamento CEE n. 2309 del Consiglio vedi nota all'art. 28.