Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Luce Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento Centro Diurno di Castellaneta afferente al Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Taranto (Lotto 10; CIG: 7615172EB8), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno in €2,51per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno, in €11,97, dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92(omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente;
- della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto –Dipartimento di Salute Mentale-, del 6 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 - provvedimenti consequenziali”;
- della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto - Dipartimento di Salute Mentale del 6 febbraio 2025;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonché ove necessario, per la disapplicazione
-del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022;
-del contratto di Repertorio n. 1282 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “inogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2025 e depositati il 17 ottobre 2025:
oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale,
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento:
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 –Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento al Centro Diurno di Castellaneta afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 10; CIG: 7615172EB8), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 –Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente;
nonché ove necessario e per quanto di interesse
-della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’A.S.L. TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”;
-della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’A.S.L. TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari –richiesta estremi delle fatture di riferimento”;
- della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa CH UR e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Martino, in sostituzione dell'Avv. M. Vozza, per la parte ricorrente e l’Avv. F. Tagliente, in sostituzione dell'Avv. M. Carulli, per la A.S.L. di Taranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 17 febbraio 2025 e depositato in giudizio il 24 febbraio 2025, la ricorrente, operatore economico accreditato che opera nel settore merceologico della gestione delle strutture della salute mentale di cui al Reg. Reg. Puglia n. 7 del 2002 e ss.mm.ii., e attualmente esecutore del servizio di gestione di n. 2 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche (C.R.A.P.), n. 1 Comunità Alloggio e n. 3 Centri Diurni, per gli utenti del dipartimento di salute mentale di Taranto, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone di essersi aggiudicata l’appalto (giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto n. 433 del 24 febbraio 2021), a seguito di indizione, di una procedura aperta da aggiudicarsi per singoli lotti ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per “l’affidamento del servizio di gestione di n. 7 Comunità Riabilitative Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e n. 7 Centri Diurni per gli utenti del dipartimento di Salute mentale” (gara n. 7187697) ed aver ottenuto l’affidamento della gestione:
- del Centro Diurno di Castellaneta afferente al Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Taranto (Lotto n. 10; CIG: 7615172EB8) che forma oggetto del presente ricorso;
- della Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) di Taranto - Lama (Lotto n. 1),
- della Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) di Taranto - Tamburi (Lotto n. 2),
- della Comunità Alloggio di Taranto (Lotto n. 8),
- dei Centri Diurni di RT RA e AN (rispettivamente, Lotto n. 14e Lotto n. 16).
Gli atti negoziali, di durata quinquennale e con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, sono stati poi registrati:
-per ciò che concerne il Centro Diurno di Castellaneta (Lotto n. 10; CIG: 7615172EB8) -e, dunque, la presente impugnazione -, con contratto di Repertorio n. 1282;
-relativamente, invece, (i)alla C.R.A.P. di Taranto –Lama (Lotto n. 1), con contratto di Repertorio n. 1279; (ii)alla C.R.A.P. di Taranto –Tamburi (Lotto n. 2), con contratto di Repertorio n. 1280; (iii)alla Comunità Alloggio di Taranto, con contratto di Repertorio n. 1281; (iv)ai Centri Diurni diRT RA e AN, rispettivamente, contratto di Repertorio n. 1309 e contratto di Repertorio n. 1283.
Ai sensi dell’art. 5 co. 4 del contratto, il corrispettivo unitario individuato per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno di Castellaneta, con le decurtazioni previste dall’art. 2 del Capitolato d’oneri, in caso di assenze temporanee, veniva individuato in €82,88(ottantadue/88) diurni.
Il suddetto importo:
1. veniva determinato, ai sensi dell’art.2 del Capitolato d’oneri, “applicandola retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)”;
2.“è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia” (art. 6, contratto cit.).
Con D.G.R. Puglia n. 1085 del 30 giugno 2021, l’Amministrazione regionale, tenuto conto del rinnovo del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP e ARIS, ha definito gli adeguamenti delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali a far data dal 1 gennaio 2021, quantificati: (i)per le C.R.A.P., in € 175,11; (ii)per le Comunità Alloggio, in € 113,57; (iii)per i Centri Diurni, in € 89,23.
Con successiva D.G.R. n. 1490 del 28 ottobre 2022, sono stati previsti incrementi tariffari aggiuntivi dovuti dell’introduzione dell’ulteriore requisito di accreditamento relativo all’applicazione del CCNL AIOP sanità privata per le strutture della salute mentale di cui al R.R. n. 7/2002 (come integrato dal Reg. Reg. n. 11/2008) e della riabilitazione (Presidi di riabilitazione di cui ai Reg. Reg. n. 12/2015, Reg. Reg. n. 19/2022 e Reg. Reg. n. 16/2010, come integrato e modificato dal Reg. Reg. n. 20/2011). I nuovi importi, che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 1 ottobre 2022, venivano quantificati in: (i)€ 202,38 giornalieri per le C.R.A.P.; (ii)€ 136,45 per le Comunità Alloggio; (iii)in € 99,70per i Centri Diurni.
Al dichiarato fine di dare corso ai suddetti adeguamenti, e, dunque, in applicazione alla clausola revisionale di cui al cennato art. 6 del contratto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 3145/2024 della A.S.L. di Taranto l’Amministrazione sanitaria, tenuto anche conto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall’aggiudicataria e attestanti l’applicazione, a tutto il personale, del CCNL AIOP, provvedeva ad integrare la retta giornaliera come originariamente prevista (€82,88), tenuto conto delle tariffe massime di cui alla D.G.R. n. 1085/2021 (€175,11; €113,57; €89,23), scomputate delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile(€ 170,16; € 108,33; € 85,39).Venivano, quindi, individuate le seguenti integrazioni:-€ 9,71 per le C.R.A.P.;-€ 6,74 per le Comunità Alloggio;-€ 2,51per i Centri Diurni; Lo stesso procedimento veniva seguito con riferimento agli adeguamenti scaturigine dell’applicazione delle tariffe massime giornaliere stabilite con D.G.R. n. 1490/2022: l’integrazione della retta giornaliera tra importo previsto dal capitolato (€82,88) e quello massimo della D.G.R. n. 1490/2022 (€ 202,38; € 136,45; € 99,70), scomputato delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile(€ 192,51; € 129,85; € 94,85), veniva determinato in:-€ 32,06 per le C.R.A.P.;-€ 28,26 per le Comunità Alloggio;-€ 11,97per i Centri Diurni;
In particolare, la quantificazione degli incrementi operata dall’Amministrazione intimata si fondava su una riparametrazione delle tariffe riconosciute dalle citate DD.GG.RR., “secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto (incrementi giornalieri pro-capite e pro die rispetto alle rette riportate nel Capitolato Speciale di cui alla gara n. 7187697: per un importo totale, al netto delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile…” (cfr.Delibera direttoriale).Il procedimento di determinazione di detti importi, dunque, si sostanziava nella (errata, infondata e, comunque, illegittima) decurtazione dalla retta massima giornaliera prevista da ciascuna delle succitate Delibere di Giunta regionale, della “quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)” (cfr.Delibera cit.);Con la prefata Delibera direttoriale, la ASL TA deliberava, altresì, “di dare atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno le seguenti:
(TABELLA)
Tipologia Struttura Tariffa come da DGR n.1490/2022Quota fitto e/o manutenzioni da detrarreNuove tariffe da applicareCRAP202,389,87192,51 €Centro Diurno 99,70 - 4,85 =94,85 €Comunità Alloggio136,456,60129,85€
L’impostazione dell’A.S.L. di Taranto induceva l’aggiudicataria a stigmatizzare, attraverso la trasmissione di formale istanza di autotutela, l’illegittimità della decisione espressa poiché in contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 9 del Regolamento regionale n. 11/2008, nonché con le più volte richiamate delibere giuntali n. 1085/2021 e n. 1490/2022, contestualmente invitandosi la stessa ASL TA “ad annullare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 noniesdella L. n. 241/1990, la Deliberazione direttoriale in epigrafe meglio specificata, provvedendo a liquidare gli incrementi tariffari e le nuove tariffe da applicare a far data da dicembre 2024, conformemente a quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e alle presupposte disposizioni regolamentari, maggiorato degli interessi legali e moratori dal dì del dovuto e sino all’effettivo soddisfo”. Tale istanza, tuttavia, rimaneva priva di formale riscontro, quantomeno sino alla notifica della qui ugualmente impugnata nota Prot. n. 0028136 del 6 febbraio 2025, con la quale l’ASL TA indicava (anche) alla ricorrente gli indirizzi da seguire per l’attività di fatturazione nell’ambito del servizio di cui al presente ricorso.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
Giurisdizione dell’adito G.A.
I) Nullità della delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto per difetto assoluto di attribuzione.
in via subordinata : II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1,2,3 e dell’ art. 9 del Regolamento Regionale n.11 del 2008. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n.1085/2021. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n.1490/2022. Violazione e/o falsa applicazione dell’ art.6 del contratto d’appalto. Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza. Motivazione assente e/o apparente.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 del D.Lgs. n. 231del 2002. Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza. Motivazione assente e/o apparente.
IV) Illegittimità in via derivata dell’impegno di spesa previsto nella deliberazione impugnata.
V) Sulla nota prot.n.0028136 del 6 febbraio 2025.
VI) Sul diritto della ricorrente alla corretta revisione del prezzo d’appalto e sulla relativa condanna dell’A.S.L. di Taranto.
4. Il 7 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un atto presupposto (ossia: l’art. 3, co.2del contratto Rep. n.1282/2021, secondo cui: ”2. le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norma contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere” ) e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso.
5. All’udienza del 12 marzo 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo, il difensore di parte ricorrente, su invito del Presidente della Sezione in tal senso, ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare in vista di una pronta definizione nel merito. La difesa dell’A.S.L. resistente ha preso atto, pertanto il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e ha fissato l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.
6. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 15 ottobre 2025 e depositati in giudizio il 17 ottobre 2025, la ricorrente ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando le censure di seguito rubricate:
I) Nullità della delibera commissariale. Nullità della delibera del direttore generale della A.S.L. di Taranto per difetto assoluto di attribuzione
II) Violazione e/o falsa applicazione degli art.1,2,3 e dell’art.9 del regolamento regionale n.11/2008. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n.1085/2021. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n.1490/2022. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del contratto d’appalto. Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza. Motivazione assente e/o apparente;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’ art.3 D.L gs.231/2002. Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza. motivazione assente e/o apparente.
IV) Illegittimità dell’impegno di spesa previsto nella deliberazione direttoriale impugnata;
V) Sulla nota prot.n. 0028136 del 06.02.2025;
VI) Sulle domande di corretta revisione del prezzo d’appalto e di relativa condanna dell’A.S.L. di Taranto.
VII) Sul diritto della ricorrente alla corretta quantificazione delle nuove tariffe applicabili a far data da gennaio 2025. Sul diritto della ricorrente alla corretta quantificazione delle nuove tariffe applicabili per l’anno2025
VIII) Sulla deliberazione di G. C. n. 3145/2024.
7. Con memoria depositata il 14 novembre 2025, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
8. Con memoria depositata il 17 novembre 2025, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nonché del ricorso introduttivo e, in via subordinata, ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
9. Con memoria depositata il 27 novembre 2025, la Società ricorrente ha chiesto che venga ammessa, ove necessario, C.T.U. contabile ai fini della esatta quantificazione delle somme dovute alla Nuova Luce per le ragioni di cui in causale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
10. Con memoria depositata il 27 novembre 2025, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha insistito per la dichiarazione del difetto di giurisdizione dell’adito G.A., per l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nonché del ricorso introduttivo e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
11. In via preliminare il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. Infatti nel caso di specie, la Società ricorrente, esecutore del servizio di gestione di strutture della salute mentale di più Comunità Riabilitative, Alloggio e Centri Diurni, per gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Taranto, all’esito di procedura aperta aggiudicata per singoli lotti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tra cui vi rientra anche il Centro Diurno di Castellaneta, ha stipulato il contratto Rep n.1282/2021 di durata quinquennale con possibilità di proroga con cui è stato definito il corrispettivo spettante per ciascun ospite, pari ad € 82,88, determinato ai sensi dell’art.5, co.4, del contratto con le decurtazioni previste all’art.2 del Capitolato d’oneri, ossia “ applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione”; importo, da ritenersi fisso ed invariabile per la durata dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del menzionato contratto.
Il predetto contratto repertorio n. 1282 del 24/06/2021 all’art. 5, prevede che “4. L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la A.S.L. che corrisponderà l'importo di €82,88 (ottantadue/88 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno, con le decurtazioni previste dall'art. 2 del Capitolato d'oneri, in caso di assenze temporanee” e all’art. 6, rubricato “Invariabilità del prezzo” precisa che “1. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.”.
A seguito del rinnovo contrattuale del personale operante nelle predette strutture, con la D.G.R. Puglia n.1085/2021 è stato definito l’adeguamento delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali a far data dal 01/01/2021, nello specifico per i Centri Diurni, pari ad € 89,23 e con successiva D.G.R. n.1490/2022, sono stati previsti incrementi tariffari ulteriori, con decorrenza 01/10/2022, quantificati per i Centri Diurni in € 99,70.
Pertanto con la Delibera direttoriale n.3145/2024, impugnata con il ricorso, di recepimento delle predette disposizioni regionali, l’A.S.L. TA ha integrato la tariffa originariamente prevista di € 82,88, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n.1085/2021, in € 2,50 per i Centri Diurni, scomputate le spese di locazione manutenzione dell’immobile. Stessa operazione, è stata eseguita anche per gli adeguamenti tariffari all’esito della DGR n.1490/2022 pari ad € 11,97.
Pertanto, se è vero che nel caso de quo , il contratto repertorio n. 1282 del 24/06/2021 stabilisce chiaramente l’ an e il quantum dell’adeguamento tariffario, a titolo di revisione prezzi, non può però sostenersi che la controversia abbia ad oggetto la mera pretesa di adempimento contrattuale o l’espletamento della prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata nel contratto ed il mero pagamento delle somme già quantificate e dunque l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo. Infatti, la Società ricorrente con i motivi di ricorso proposti con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti, contesta la correttezza del procedimento di determinazione dell’adeguamento del corrispettivo d’appalto per come operato dall’Amministrazione intimata, censurando il difetto assoluto di attribuzione che affliggerebbe l’A.S.L. resistente, nella parte in cui ridetermina autonomamente ed unilateralmente le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne individuate dal R.R. n. 7/2002, (asseritamente) sostituendosi alla Regione Puglia e la stessa determinazione del quantum dovuto. In proposito la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato recentemente che l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, co. 1, lettera e), n. 2, c. p. a. " ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'"an" della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso", per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo " (cfr. Cassazione Sez.Un., ord. 1 febbraio 2019, n. 2160; da ultimo Id. Sez. Un., 5 febbraio 2025, n. 2934 vedi anche Consiglio di Stato sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 2177). Inoltre, la Cassazione ha precisato che la giurisdizione esclusiva del G.A. sussiste anche quando la pretesa revisionale deriva da previsioni contrattuali e non direttamente da fonti normative (Cassazione Sez.Un. 5 febbraio 2025, n. 2934), come nel caso de quo.
D’altronde ciò appare più coerente col fondamento razionale stesso della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che consente di prescindere dalla contrapposizione diritto soggettivo - interesse legittimo, al fine di consentire un’effettiva concentrazione presso quest'ultimo giudice di " tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate " (così Consiglio di Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5446).
12. Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito indicate.
Per ragioni di economia processuale si può prescindere dall’analisi dell’ulteriore questione di rito (inerente la contestata inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata impugnazione di un atto presupposto, ossia dell’art. 3, co.2 del contratto Rep. n.1282/2021), atteso che le censure proposte con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti sono infondate.
Osserva, infatti, il Collegio che sono infondate le censure proposte dalla Società ricorrente ed inerenti:
-l’asserito difetto assoluto di attribuzione dell’A.S.L. resistente in tema di adeguamenti tariffari regionali, ovvero nella parte in cui rideterminerebbe autonomamente ed unilateralmente le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne individuate dal R.R. n. 7/2002, con asserita sostituzione di fatto alla Regione Puglia. Secondo la difesa della Società ricorrente, infatti, alcuna norma attribuirebbe alla A.S.L. il potere di rideterminare, discostandosi da quelle che sono le precipue disposizioni regolamentari in materia, le tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche, la cui definizione sarebbe di appannaggio esclusivo della Regione;
-l’asserita violazione del R.R. n. 11/2008 e delle D.G.R. 1085/2021 e 1490/2022 non contemplanti decurtazione 8% per spese di organizzazione e amministrazione Sostiene, infatti la difesa della Società ricorrente che le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne, vengano, dalla Regione, ridefinite, di volta in volta, tenuto conto delle variazioni dei costi del personale nonché “dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005” (per come indicati nelle Tabelle dalla stessa adottate; cfr.art. 1, cit.) e che le uniche decurtazioni praticabili siano quelle legate ai costi di locazione dell’immobile;
-il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex art. 3 D. lgs. 231/2002 dalla data delibera G.r., alla quale l’A.S.L. resistente ha controdedotto che sarebbe stato impedito, di fatto, di procedere con l’istruttoria funzionale alla corretta liquidazione e pagamento delle somme dovute sulla base di quanto definito con la deliberazione aziendale del DG n. 3145/2024. Infatti dalla data del dovuto e sino al soddisfo da determinarsi, la Società ricorrente avrebbe emesso per gli adeguamenti tariffari, già prima della deliberazione DG 3145/2024, alcune fatture con descrizione generica che non consentirebbero di risalire al periodo di riferimento e/o alla collegata originaria fattura già liquidata sulla base delle vecchie tariffe e che, successivamente all’adozione del suddetto provvedimento aziendale, ha dapprima richiesto l’emissione di note di credito delle fatture già emesse e non liquidate, indicando le modalità per l’emissione delle nuove fatture per gli anni 2021-2024 e poi ha richiesto alla Società ricorrente il numero di ogni fattura di riferimento al fine di effettuare le opportune verifiche e scongiurare anche eventuali doppi pagamenti, ma senza riscontro.
Tutte le censure proposte dalla Società ricorrente non convincono attesa la durata quinquennale del contratto Rep n.1282 stipulato il 24/06/2021 e l’esplicita previsione della decurtazione dell’8% dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto.
Infatti nel caso di specie, la Società ricorrente, esecutore del servizio di gestione di strutture della salute mentale di più Comunità Riabilitative, Alloggio e Centri Diurni, per gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Taranto, all’esito di procedura aperta aggiudicata per singoli lotti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tra cui vi rientra anche il Centro Diurno di Castellaneta, ha stipulato il contratto Rep n.1282/2021 con vigenza quinquennale con possibilità di proroga con cui è stato definito il corrispettivo spettante per ciascun ospite, pari ad € 82,88, determinato ai sensi dell’art.5, co.4, del contratto con le decurtazioni previste all’art.2 del Capitolato d’oneri, ossia “ applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione”; importo, da ritenersi fisso ed invariabile per la durata dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del menzionato contratto.
Il predetto contratto repertorio n. 1282 del 24/06/2021 all’art. 5, prevede che “4. L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la A.S.L. che corrisponderà l'importo di €82,88 (ottantadue/88 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno, con le decurtazioni previste dall'art. 2 del Capitolato d'oneri, in caso di assenze temporanee” e all’art. 6, rubricato “Invariabilità del prezzo” precisa che “1. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.”.
A seguito del rinnovo contrattuale del personale operante nelle predette strutture, con la D.G.R. Puglia n.1085/2021 è stato definito l’adeguamento delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali a far data dal 01/01/2021, nello specifico per i Centri Diurni, pari ad € 89,23 e con successiva D.G.R. n.1490/2022, sono stati previsti incrementi tariffari ulteriori, con decorrenza 01/10/2022, quantificati per i Centri Diurni in € 99,70.
Con la Delibera direttoriale n. 3145/2024, impugnata con il ricorso, di recepimento delle predette disposizioni regionali, l’A.S.L. TA ha integrato la tariffa originariamente prevista di € 82,88, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n.1085/2021, in € 2,50 per i Centri Diurni, scomputate le spese di locazione manutenzione dell’immobile. Stessa operazione, è stata eseguita anche per gli adeguamenti tariffari all’esito della DGR n.1490/2022 pari ad € 11,97. È dunque evidente che, nel caso de quo , il contratto repertorio n. 1282 del 24/06/2021, con vigenza quinquennale, stabilisce chiaramente l’an e il quantum dell’adeguamento tariffario, a titolo di revisione prezzi, e la decurtazione “della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione” è prevista espressamente dall’art.2 del Capitolato d’oneri.
Pertanto non possono accogliersi le censure formulate dalla Società ricorrente, atteso che ai sensi dell’art. 9 del R.R. 8 luglio 2008, n. 11: “ Le tariffe individuate nell’allegata Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 ” (comma 1);-“ Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento ” (comma 2).Nel dare attuazione alle suddette previsioni, la Regione Puglia ha individuato le tariffe massime giornaliere applicabili alle strutture di cui al RR n. 7/2002, delle quali ha dato atto nelle tabelle allegate alle richiamate DD.GG.RR.. Pertanto, non può sostenersi che l’unico potere di intervento riconosciuto, per espressa previsione regolamentare, all’Amministrazione sanitaria sulle ridette tariffe, sia quello circoscritto alla sola possibilità di scomputo della “quota relativa al fitto”. Infatti, il Reg. Reg. Puglia n. 11/2008 , all’art. 1 prevede che: “in attuazione dell’art. 32 della L.R. 9 Agosto 2006, n. 26, le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne, individuate dal Regolamento Regionale 27 Novembre 2002, n. 7, sono ridefinite sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005, così come indicato nell’allegata Tabella A)”; all’art. 2, co. 1: “ al personale delle strutture riabilitative psichiatriche private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il personale non medico della Sanità Privata ”; all’art. 3, co. 3: “ In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa. ”.
Pertanto l’A.S.L. resistente applicando -in virtù di quanto stabilito nel capitolato Speciale d’appalto di cui alla gara -, la riduzione (in aggiunta a quella relativa alla quota di fitto) rappresentata dalla “percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione” non ha violato la normativa regolamentare in tema di tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche, che non specificava nulla sul punto, ma ha applicato il predetto Capitolato Speciale d’appalto.
13. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
14.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
CH UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH UR | PA Moro |
IL SEGRETARIO