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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3 ) dott. F. Conti Consigliere .
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 23\9\2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel proc n. 213\2024 promosso da nato a [...] il 6\5\1986, rappresentato e difeso dall'avv. G. Ricciardi Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. CP_1
Fazio
Controparte_2
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. P.IVA_1
Cammaroto
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2138\2023 emessa dal Giudice de Lavoro del Tribunale di Messina in data 15\11\2023 .
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2013, adiva il tribunale di Messina, Parte_1
esponendo di avere lavorato alle dipendenze della . - Ind. Rifusione e trasformaz. Controparte_3 rottami di , dal 29 luglio 2008 al dicembre 2008, con la qualifica e le mansioni di Parte_2
operaio/autista, inquadrato al 3° livello CCNL Piccola Industria Metalmeccanica e dal gennaio 2009
e sino alla fine del rapporto, avvenuta il 25 novembre 2010, quale autista di 5° livello. Specificava di avere svolto le mansioni di autista alla guida di camion e di essere stato addetto al carico, scarico, ritiro, trasporto e consegna delle auto da rottamare, nonché alla raccolta presso autofficine esterne di materiale ferroso, filtri d'olio, gomme e batterie esauste con successivo trasporto e scarico presso centri di smaltimento. Oltre a riferire di essere stato licenziato e di avere impugnato detto atto con altro ricorso, lamentava di non aver ricevuto le somme spettanti a titolo di retribuzione di base, giorni di ferie non godute, festività non godute e festività soppresse, lavoro domenicale, straordinario, TFR, rateo tredicesima mensilità di cui chiedeva il pagamento. A tal fine rappresentava di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, nonché il sabato dalle ore 8 alle ore 13 e saltuariamente anche nei giorni festivi, domeniche e festività legali e soppresse, con ore di straordinario risultanti dai dischi cronotachigrafi allegati. Precisava di avere percepito la somma di € 1.100,00 mensili e di non aver mai ricevuto la tredicesima mensilità, oltre ad avere goduto solo di 15 giorni di ferie.
CP_ Chiedeva anche che la società fosse condannata a versare all' tutti i maggiori contributi previdenziali maturati, in conseguenza delle maggiori somme dovute a qualsiasi titolo di retribuzione.
CP_ Nella costituzione dell' e della .che contestava la fondatezza del ricorso ed eccepiva, CP_3
comunque, la prescrizione in ordine ai crediti vantati per il periodo anteriore al 4 febbraio 2009, veniva espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante e prova Parte_2
testimoniale. Disposta pure una ctu tecnico contabile, all'esito, il giudice, con la sentenza di cui in epigrafe, riteneva non raggiunta la prova dell'espletamento da parte del di attività di lavoro Pt_1
straordinario né lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate del sabato, festive ed il mancato godimento di ferie. Negava valenza probatoria ai dischetti cronotachigrafi, avendo la resistente contestato e disconosciuto la loro conformità ai fatti registrati. Riteneva così in definitiva che poteva ritenersi provata l'attività lavorativa con il preteso inquadramento ( III livello dal 29/07/2008 al
25/11/2008 e V livello dal gennaio 2009 fino alla fine del rapporto intervenuto a novembre 2010) secondo l'ordinario orario dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 dal lunedì al venerdì.
Riconosceva le relative differenze retributive anche a titolo di tredicesima e tfr,, previa sottrazione delle somme che il ricorrente aveva dichiarato in ricorso di avere percepito e per il periodo da gennaio
2019 ad ottobre 2010 degli importi indicati nelle buste paga che risultavano quietanzate.
Condannava pertanto la al pagamento della somma totale di € 6838,89 CP_3
(6156,87+682,02 a titolo di differenze tfr ) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con la rifusione di 1\3 delle spese giudiziali.
Avverso la decisione, con ricorso depositato in data 7\5\2024, proponeva appello, Parte_1
contestando la valutazione delle prove e insistendo nel riconoscimento di maggiori somme a titolo di lavoro straordinario ( Euro 737,00) e ferie non godute ( Euro 1499,03)..
CP_ Nella costituzione di RI:FO. e dell' questa Corte, all'esito del deposito di note nel termine CP_1
del 23\9\2025 , ha deciso la causa con la pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice non avrebbe debitamente Parte_1
valutato le risultanze della prova orale, avendo, in realtà, i testi confermato le circostanze di cui al ricorso introduttivo, specificando l'orario di lavoro, lo straordinario, ìl festivo e le ferie di agosto solo parzialmente godute da esso appellante. Passa a tal fine in rassegna le deposizioni dei testi
[...]
e che avrebbero confermato tanto lo straordinario che il lavoro del sabato Tes_1 Testimone_2
mattina, quanto quello per periodo feriale.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la negativa valutazione operata dal tribunale in ordine alle risultanze documentali dei dischi cronotachigrafi che, di contro, confermerebbero il lavoro straordinario svolto. Rileva che la loro veridicità sarebbe incontestabile perché, oltre ai dischi veri e propri allegati mensilmente alle buste paga e presenti nel fascicolo di primo grado, (in originale e non in copia) sarebbero state allegate pure le fascette orarie emesse dalla ditta AS ove risulterebbero indicate le targhe dei furgoni della ditta e i dati della patente di esso CP_3
ricorrente con le ore di lavoro. Rileva pure che il disconoscimento operato dalla ditta in primo grado sarebbe privo di ogni specificità e sarebbe meramente labiale.
Orbene prendendo le mosse proprio da tale secondo rilievo, osserva la Corte che effettivamente il disconoscimento operato dalla . risulta del tutto generico, essendosi limitata detta ditta CP_3
a ” contestare e disconoscere la conformità ai fatti registrati e rappresentati nei prodotti dischi cronotachigrafi” . Si richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione che per l'appunto, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cc e proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi ha precisato che “ il disconoscimento idoneo a farne perdere qualità di prova, degradando dette riproduzioni a presunzione semplice, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ha pertanto ritenuto inidoneo il disconoscimento limitato ad una generica eccezione di difformità ( vedi Cass n. 24613\2019 ). Nella specie pertanto i dischi prodotti conservano la loro efficacia probatoria. In ogni caso il processo offre adeguati elementi di supporto e conferma dei dati risultanti dai dischi cronotachigrafi e costituiti per l'appunto dalle prodotte striscette orarie della ditta AS (che lavorava con la . ) ove risultano CP_3
indicate le targhe dei furgoni e i dati della patente di esso ricorrente e le ore di lavoro. Ed ancora vi è la deposizione del teste che ha confermato l'attività lavorativa del il sabato mattina, Tes_1 Pt_1
precisando, quale dipendente della ditta AS ove i dipendenti della si recavano per CP_3
caricare rifiuti, di avere visto il ricorrente ivi recarsi dal 2008 al 2010, oltre che di mattina che di pomeriggio, anche il sabato mattina. Completano le risultanze gli esiti della ctu che ha per l'appunto verificato attraverso l'esame dei dischetti la pretesa prestazione svolta il sabato e nei giorni festivi, calcolando con le necessarie maggiorazioni gli importi dovuti a tale titolo e che ammontano ad Euro
737,00. Dette somme vanno dunque riconosciute.
Anche la negativa valutazione del giudice di prime cure in ordine alle pretese ferie non godute non può essere condivisa in quanto i testi hanno confermato il godimento da parte del di soli Pt_1
quindici giorni nel mese di agosto coincidenti con la chiusura della ditta a fronte delle quattro settimane contrattualmente previste ( vedi deposizione del che ha narrato di vedere lavorare Tes_1
con il camion il “anche nelle prime 2 settimane del mese di agosto…. e che la ditta Pt_1
chiudeva per ferie a cavallo del ferragosto,” e il teste che ha riferito CP_3 Testimone_3
“Ricordo che la ditta chiudeva per 15 gg. nel mese di agosto;
non so precisare CP_3
esattamente il periodo in cui la chiudeva per ferie;
sicuramente nel periodo a cavallo di CP_3
ferragosto. Ricordo che il ricorrente lavorava nei giorni in cui la ditta era aperta in CP_3
agosto”). In più lo stesso ctu ha verificato dall'esame dei cedolini paga le ore di ferie godute e in quello del mese di novembre 2010 ( al momento della cessazione del rapporto ) di quelle residue monetizzate. Ha così accertato , a fronte del previsto godimento di 160 ore annue, una differenza pari a zero per quelle maturate e godute nell'anno 2010 (ore 147) mentre un residuo ancora dovuto di 120 ore per il 2009 e di 43 per il 2008 con un dovuto di Euro 1499,03.
Anche detti importi spettano pertanto al Pt_1
Stante l'accoglimento di dette domande, pure la regolamentazione delle spese va modificata con la condanna della al pagamento di 2\3 e compensazione del restante terzo, attesa la CP_3
CP_ soccombenza parziale rispetto alle originarie pretese. Nei rapporti con l' vanno compensate anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d''Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull''appello proposto da avverso la sentenza n. 2138\2023 emessa dal Giudice de Lavoro del Parte_1
Tribunale di Messina in data 15\11\2023. così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la . Controparte_4
al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_3 Parte_1
euro 9074,92, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Condanna la . al pagamento in Controparte_4 Parte_3
favore di di 2\3 delle spese del doppio grado liquidate per compensi in Euro 3592,00 Parte_1
per il primo e in Euro 3335,00 per il secondo, con distrazione in favore del procuratore, compensando le restanti parti.
CP_ Compensa le spese del doppio grado nei rapporti con l'
Messina, 24\9\2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C Zappalà Dott. B. Catarsini
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3 ) dott. F. Conti Consigliere .
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 23\9\2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel proc n. 213\2024 promosso da nato a [...] il 6\5\1986, rappresentato e difeso dall'avv. G. Ricciardi Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. CP_1
Fazio
Controparte_2
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. P.IVA_1
Cammaroto
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2138\2023 emessa dal Giudice de Lavoro del Tribunale di Messina in data 15\11\2023 .
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2013, adiva il tribunale di Messina, Parte_1
esponendo di avere lavorato alle dipendenze della . - Ind. Rifusione e trasformaz. Controparte_3 rottami di , dal 29 luglio 2008 al dicembre 2008, con la qualifica e le mansioni di Parte_2
operaio/autista, inquadrato al 3° livello CCNL Piccola Industria Metalmeccanica e dal gennaio 2009
e sino alla fine del rapporto, avvenuta il 25 novembre 2010, quale autista di 5° livello. Specificava di avere svolto le mansioni di autista alla guida di camion e di essere stato addetto al carico, scarico, ritiro, trasporto e consegna delle auto da rottamare, nonché alla raccolta presso autofficine esterne di materiale ferroso, filtri d'olio, gomme e batterie esauste con successivo trasporto e scarico presso centri di smaltimento. Oltre a riferire di essere stato licenziato e di avere impugnato detto atto con altro ricorso, lamentava di non aver ricevuto le somme spettanti a titolo di retribuzione di base, giorni di ferie non godute, festività non godute e festività soppresse, lavoro domenicale, straordinario, TFR, rateo tredicesima mensilità di cui chiedeva il pagamento. A tal fine rappresentava di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, nonché il sabato dalle ore 8 alle ore 13 e saltuariamente anche nei giorni festivi, domeniche e festività legali e soppresse, con ore di straordinario risultanti dai dischi cronotachigrafi allegati. Precisava di avere percepito la somma di € 1.100,00 mensili e di non aver mai ricevuto la tredicesima mensilità, oltre ad avere goduto solo di 15 giorni di ferie.
CP_ Chiedeva anche che la società fosse condannata a versare all' tutti i maggiori contributi previdenziali maturati, in conseguenza delle maggiori somme dovute a qualsiasi titolo di retribuzione.
CP_ Nella costituzione dell' e della .che contestava la fondatezza del ricorso ed eccepiva, CP_3
comunque, la prescrizione in ordine ai crediti vantati per il periodo anteriore al 4 febbraio 2009, veniva espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante e prova Parte_2
testimoniale. Disposta pure una ctu tecnico contabile, all'esito, il giudice, con la sentenza di cui in epigrafe, riteneva non raggiunta la prova dell'espletamento da parte del di attività di lavoro Pt_1
straordinario né lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate del sabato, festive ed il mancato godimento di ferie. Negava valenza probatoria ai dischetti cronotachigrafi, avendo la resistente contestato e disconosciuto la loro conformità ai fatti registrati. Riteneva così in definitiva che poteva ritenersi provata l'attività lavorativa con il preteso inquadramento ( III livello dal 29/07/2008 al
25/11/2008 e V livello dal gennaio 2009 fino alla fine del rapporto intervenuto a novembre 2010) secondo l'ordinario orario dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 dal lunedì al venerdì.
Riconosceva le relative differenze retributive anche a titolo di tredicesima e tfr,, previa sottrazione delle somme che il ricorrente aveva dichiarato in ricorso di avere percepito e per il periodo da gennaio
2019 ad ottobre 2010 degli importi indicati nelle buste paga che risultavano quietanzate.
Condannava pertanto la al pagamento della somma totale di € 6838,89 CP_3
(6156,87+682,02 a titolo di differenze tfr ) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con la rifusione di 1\3 delle spese giudiziali.
Avverso la decisione, con ricorso depositato in data 7\5\2024, proponeva appello, Parte_1
contestando la valutazione delle prove e insistendo nel riconoscimento di maggiori somme a titolo di lavoro straordinario ( Euro 737,00) e ferie non godute ( Euro 1499,03)..
CP_ Nella costituzione di RI:FO. e dell' questa Corte, all'esito del deposito di note nel termine CP_1
del 23\9\2025 , ha deciso la causa con la pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice non avrebbe debitamente Parte_1
valutato le risultanze della prova orale, avendo, in realtà, i testi confermato le circostanze di cui al ricorso introduttivo, specificando l'orario di lavoro, lo straordinario, ìl festivo e le ferie di agosto solo parzialmente godute da esso appellante. Passa a tal fine in rassegna le deposizioni dei testi
[...]
e che avrebbero confermato tanto lo straordinario che il lavoro del sabato Tes_1 Testimone_2
mattina, quanto quello per periodo feriale.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la negativa valutazione operata dal tribunale in ordine alle risultanze documentali dei dischi cronotachigrafi che, di contro, confermerebbero il lavoro straordinario svolto. Rileva che la loro veridicità sarebbe incontestabile perché, oltre ai dischi veri e propri allegati mensilmente alle buste paga e presenti nel fascicolo di primo grado, (in originale e non in copia) sarebbero state allegate pure le fascette orarie emesse dalla ditta AS ove risulterebbero indicate le targhe dei furgoni della ditta e i dati della patente di esso CP_3
ricorrente con le ore di lavoro. Rileva pure che il disconoscimento operato dalla ditta in primo grado sarebbe privo di ogni specificità e sarebbe meramente labiale.
Orbene prendendo le mosse proprio da tale secondo rilievo, osserva la Corte che effettivamente il disconoscimento operato dalla . risulta del tutto generico, essendosi limitata detta ditta CP_3
a ” contestare e disconoscere la conformità ai fatti registrati e rappresentati nei prodotti dischi cronotachigrafi” . Si richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione che per l'appunto, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cc e proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi ha precisato che “ il disconoscimento idoneo a farne perdere qualità di prova, degradando dette riproduzioni a presunzione semplice, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ha pertanto ritenuto inidoneo il disconoscimento limitato ad una generica eccezione di difformità ( vedi Cass n. 24613\2019 ). Nella specie pertanto i dischi prodotti conservano la loro efficacia probatoria. In ogni caso il processo offre adeguati elementi di supporto e conferma dei dati risultanti dai dischi cronotachigrafi e costituiti per l'appunto dalle prodotte striscette orarie della ditta AS (che lavorava con la . ) ove risultano CP_3
indicate le targhe dei furgoni e i dati della patente di esso ricorrente e le ore di lavoro. Ed ancora vi è la deposizione del teste che ha confermato l'attività lavorativa del il sabato mattina, Tes_1 Pt_1
precisando, quale dipendente della ditta AS ove i dipendenti della si recavano per CP_3
caricare rifiuti, di avere visto il ricorrente ivi recarsi dal 2008 al 2010, oltre che di mattina che di pomeriggio, anche il sabato mattina. Completano le risultanze gli esiti della ctu che ha per l'appunto verificato attraverso l'esame dei dischetti la pretesa prestazione svolta il sabato e nei giorni festivi, calcolando con le necessarie maggiorazioni gli importi dovuti a tale titolo e che ammontano ad Euro
737,00. Dette somme vanno dunque riconosciute.
Anche la negativa valutazione del giudice di prime cure in ordine alle pretese ferie non godute non può essere condivisa in quanto i testi hanno confermato il godimento da parte del di soli Pt_1
quindici giorni nel mese di agosto coincidenti con la chiusura della ditta a fronte delle quattro settimane contrattualmente previste ( vedi deposizione del che ha narrato di vedere lavorare Tes_1
con il camion il “anche nelle prime 2 settimane del mese di agosto…. e che la ditta Pt_1
chiudeva per ferie a cavallo del ferragosto,” e il teste che ha riferito CP_3 Testimone_3
“Ricordo che la ditta chiudeva per 15 gg. nel mese di agosto;
non so precisare CP_3
esattamente il periodo in cui la chiudeva per ferie;
sicuramente nel periodo a cavallo di CP_3
ferragosto. Ricordo che il ricorrente lavorava nei giorni in cui la ditta era aperta in CP_3
agosto”). In più lo stesso ctu ha verificato dall'esame dei cedolini paga le ore di ferie godute e in quello del mese di novembre 2010 ( al momento della cessazione del rapporto ) di quelle residue monetizzate. Ha così accertato , a fronte del previsto godimento di 160 ore annue, una differenza pari a zero per quelle maturate e godute nell'anno 2010 (ore 147) mentre un residuo ancora dovuto di 120 ore per il 2009 e di 43 per il 2008 con un dovuto di Euro 1499,03.
Anche detti importi spettano pertanto al Pt_1
Stante l'accoglimento di dette domande, pure la regolamentazione delle spese va modificata con la condanna della al pagamento di 2\3 e compensazione del restante terzo, attesa la CP_3
CP_ soccombenza parziale rispetto alle originarie pretese. Nei rapporti con l' vanno compensate anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d''Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull''appello proposto da avverso la sentenza n. 2138\2023 emessa dal Giudice de Lavoro del Parte_1
Tribunale di Messina in data 15\11\2023. così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la . Controparte_4
al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_3 Parte_1
euro 9074,92, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Condanna la . al pagamento in Controparte_4 Parte_3
favore di di 2\3 delle spese del doppio grado liquidate per compensi in Euro 3592,00 Parte_1
per il primo e in Euro 3335,00 per il secondo, con distrazione in favore del procuratore, compensando le restanti parti.
CP_ Compensa le spese del doppio grado nei rapporti con l'
Messina, 24\9\2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C Zappalà Dott. B. Catarsini