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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IJOMAH DANIELLA Parte_1 C.F._1
AMAECHI ed elettivamente domiciliata presso la pec del suo difensore
Email_1
- ATTORE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., 473-bis.40 ss. e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 25.11.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo Parte_1 Controparte_1 quanto segue:
pagina 1 di 7 - di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 06.04.2024, che veniva iscritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di GN (RA) con atto n. 5, parte prima, dell'anno 2024, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dopo il matrimonio, trasferiva la sua residenza da Roma, ove viveva con la madre, a GN, ove iniziava a convivere con il marito in un immobile sito a GN, vicolo della Repubblica Romana n. 7;
- che, dalla loro unione, non nascevano figli e che la vita coniugale si rivelava ben presto intollerabile a causa del carattere irascibile del sig. e delle gravi violazioni dei doveri matrimoniali Controparte_1 da lui poste in essere;
- che, sin dall'inizio del matrimonio, il sig. imponeva uno stile di vita patriarcale caratterizzato CP_1 da una concezione della donna come essere inferiore rispetto all'uomo e in quanto tale obbligata ad ubbidire ed assecondare il marito in ogni richiesta;
- che era pertanto di fatto costretta ad approvare tutte le scelte del marito, senza la possibilità di coltivare i propri interesse personali, di intrattenere rapporti sociali o di praticare attività ricreative ed hobbistiche senza il preventivo consenso del marito;
- che, a causa del carattere fortemente geloso del sig. non poteva frequentare amici o uscire di CP_1 sera se non in compagnia del convenuto;
- che, in costanza di convivenza, lavorava come apprendista estetista presso Controparte_2
con sede a Ravenna e di aver provveduto, con la sua Controparte_3 retribuzione pari all'incirca alla somma mensile di euro 1100,00, a mantenere integralmente il marito, che era disoccupato e passava intere giornate a giocare con la playstation o altri videogiochi e a bere birra e fumare sigarette;
- che il marito la insultava ed offendeva con cadenza quasi quotidiana ed era solito aggredirla fisicamente con schiaffi e pugni per futili motivi, soprattutto dopo aver consumato sostanze stupefacenti ed alcolici;
- che la violenza psicologica e fisica raggiungevano il culmine quando, in data 27.09.2024, il marito la aggrediva brutalmente per l'ennesima volta per essere rincasata a casa in ritardo;
- che, in tale occasione, il sig. chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o Controparte_1 alcoliche e in preda ad un attacco di gelosia, frantumava il suo telefono cellulare e la aggrediva fisicamente, sferrandole calci, pugni e schiaffi al viso;
- che, per effetto di tale aggressione, si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ravenna ove stabilivano una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate, come risulta dal relativo referto;
- di non essersi ancora ripresa dalla violenza fisica e psicologica subita in costanza di convivenza, di essere tuttora in malattia, come risulta dai certificati medici, e di aver intrapreso un percorso di supporto psicologico presso un centro antiviolenza di Roma. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto in fatto e in diritto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni in relazione alla domanda di separazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 150 e 151 c.c. e 473-bis.42 c.p.c., accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto accade;
2) in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis.42 c.p.c.: i) procedere all'abbreviazione dei termini fino alla metà (ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c. primo comma), ii) evitare la contemporanea pagina 2 di 7 presenza delle parti a tutela della sfera personale della vittima sig.ra (ex art. 473-bis.42 Parte_1
c.p.c., 2° comma) e dunque ricorrere all'udienza da remoto o in subordine procedere con la differenziazione degli orari/giornate di comparizione delle parti, iii) astenersi dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare;
3) dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
GN (RA), in data 06.04.2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GN (RA), atto n. 5, parte 1- anno 2024). 4) dichiarare la separazione addebitabile al sig. e per l'effetto: Controparte_1
- disporre la perdita di di ogni diritto successorio nei confronti dell'eredità dell'ex Controparte_1 coniuge (ai sensi dell'art. 548 c.c.);
- disporre la perdita di del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex Controparte_1 coniuge (ai sensi dell'art. 156 c.1 c.c.);
5) disporre la perdita del sig. del diritto agli alimenti, essendo il convenuto un Controparte_1 giovane ragazzo di soli 24 anni, senza alcuna patologia o impedimento, e dunque (volendo) in grado e nelle condizioni di lavorare e rendersi economicamente indipendente;
6) dare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
7) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
8) condannare il convenuto, sig. al pagamento delle spese legali del giudizio”. Controparte_1
Stante la presentazione di un ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la sig.ra chiedeva altresì al Tribunale di Ravenna di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni in relazione alla domanda di divorzio: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in GN (RA), atto n. 5 parte I – anno 2024;
2. confermare il provvedimento della separazione;
3. con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”. Con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 10.12.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.02.2025 provvedendo ad abbreviare i termini ai sensi dell'art. 473- bis.42 c.p.c. e richiedeva al Pubblico Ministero in virtù del suddetto articolo di informare il Tribunale circa l'eventuale sussistenza di procedimenti relativi alle violenze allegate nel ricorso, definiti e pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.. In data 16.12.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero e in data 23.12.2024 pervenivano dalla Procura gli atti del procedimento penale per maltrattamenti a carico del convenuto iscritto al R.G.N.R. 5345/2024. In sede di prima udienza il 19.02.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sola attrice, in quanto il sig. non si costituiva nel procedimento e nemmeno compariva Controparte_1 personalmente in udienza. Il procedimento veniva istruito in via documentale e rinviato per discussione e precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 19.06.2025, ove la difesa della sig.ra insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Parte_1
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la prova della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, deve essere dichiarata la contumacia del sig. Controparte_1
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Dalla volontà chiaramente manifestata dall'attrice in udienza e dalle allegazioni di violenza contenute nel ricorso - come comprovate dalle risultanze istruttorie che di seguito si esamineranno - emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. La sig.ra ha formulato altresì domanda di addebito della separazione nei confronti del marito. Pt_1
In punto di diritto, giova rammentare come l'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisca che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). Per quanto concerne l'onere della prova, grava pacificamente in capo alla parte che richiede l'addebito
“l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 05.08.2020, n. 16691); incombe invece sulla parte che eccepisce l'inefficacia e/o irrilevanza dei fatti posti posi a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza “provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio” (Cass. civ., sez. VI, 19.02.2018, n. 3923). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cass. civ., sez. I, 26.04.2024, n. 11208). Con riferimento però alle violenze fisiche e morali perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è stato precisato che le stesse “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini pagina 4 di 7 dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. civ., sez. I, 30.04.2024, n. 11631). Premesse le suddette coordinate giuridiche, sulla base delle evidenze processuali anche la domanda di addebito deve ritenersi fondata. La condotta di aggressione perpetrata dal convenuto nei confronti della moglie in data 27.09.2024 deve infatti ritenersi provata sulla base degli elementi disponibili al processo. In primo luogo, tale aggressione trova un primo elemento di conferma nel referto del pronto soccorso prodotto da parte attrice. Nel suddetto referto, si legge quanto segue nella sezione “cause e circostanze dell'evento”: “pz accompagnata in ambulatorio 8 in presenza dei genitori. Riferita aggressione da parte del marito ( 10/07/2000) ieri sera. Riferisce aggressioni analoghe nel passato che non ha mai Persona_1 denunciato. Il compagno della madre riferisce di aver chiamato le FF.OO di nella mattina Tes_1 quando, dopo aver chiesto spiegazioni all'aggressore, questo iniziava ad agitarsi e a diventare nuovamente violento. La pz riferisce di essere tornata ieri sera da Cervia tardi causa traffico e una volta arrivata a casa il marito la aggrediva, le rompeva il cellulare e la spingeva sul divano dove iniziava a schiaffeggiarla e a lanciarle bottiglie d'acqua. La pz riferisce dolore braccio dx e gamba sin ed ematoma sottorbitario dx. Non presenza di minori durante l'aggressione”. Nella sezione “esami obiettivi del referto”, il medico verbalizzante ha invece scritto quanto segue:
“voc. Gcs 15 pz piange durante la visita e leggermente agitata. presenza di ematoma occhio dx (non dolore al massiccio), dolore alla palpitazione del gomito dx e polpaccio sin. non dolore ai restanti segmenti ossei esplorati”. Deve altresì rilevarsi come, dall'annotazione di polizia giudiziaria del 28.09.2024, emerga che il sig. abbia riconosciuto di aver aggredito la moglie in data 27.09.2024. CP_1
Giova riportare il contenuto essenziale di tale annotazione ove gli agenti di pulizia giudiziaria lgt
[...]
e car. descrivono il loro intervento nel luogo dell'aggressione: “(a)lle ore 07:55 Per_2 Testimone_2 circa del giorno 28.09.2024, nel corso del servizio perlustrativo automontato con turno 06:00/12:00 – rif. O.S. n. 47/9 – 2024, su richiesta della locale Centrale Operativa intervenivamo presso l'abitazione sita in GN (RA), vicolo della Repubblica Romana nr. 7, ove il richiedente nonché patrigno della presunta p.o. segnalava maltrattamenti operati dal coniuge/convivente. Giunti sul posto alle successive ore 08:10, si appurava la presenza del sig. che ci Persona_3 invitava ad accedere presso l'abitazione sita al secondo piano del condominio di suddetta via.
pagina 5 di 7 All'interno dell'appartamento vi era la presunta vittima , che si mostrava agli occhi dei Parte_1 militari scriventi, molto scossa e provata per quanto accaduto. In loco vi era inoltre la presenza del
, coniuge convivente della giovane donna, che invece risultava essere calmo e Controparte_1 affranto. Inoltre era presente anche la madre della p.o., . Si procedeva ad escutere la Persona_4 giovane donna nel soggiorno dell'abitazione, dopo aver reso il luogo “sicuro”, facendo accomodare tutti i presenti all'esterno dell'appartamento e precisamente nell'androne del condominio. Part Il sig. veniva accompagnato e sorvegliato dal sul pianerottolo Controparte_1 Testimone_2 esterno e nella circostanza confessava l'accaduto e si mostrava pentito. In quel frangente egli raccontava che la sera prima, 27.09.2024, la moglie doveva rientrare dal lavoro alle ore 17:00 ma faceva rientro due ore dopo. Questo diveniva motivo di discussione ove il dapprima Controparte_1 danneggiava il telefono della giovane donna rendendolo inutilizzabile e successivamente a suo dire, nell'allontanarla la colpiva sull'occhio destro cagionandole un livido. Terminata la discussione animata, il giovane riferiva di essersi pentito di quanto accaduto e di aver fatto pace con la moglie e che avevano dormito insieme come consuetudine. La parte offesa, , in sede di colloquio con il Lgt confermava in parte la Parte_1 Persona_2 versione fornita dal marito, puntualizzando che sebbene avesse tardato di circa 2 ore il rientro presso l'abitazione, per essersi intrattenuta con un'amica conosciuta con il nome di , aveva telefonato CP_3 al marito avvisandolo del ritardo. Ma lui la minacciava dicendogli che la sera non l'avrebbe fatta uscire, per andare alla festa paesana di San Michele a GN, a causa del suo ritardo. Una volta rientrata presso la sua abitazione, non vedendolo in casa, telefonava a sua madre, raccontandogli la verità sulla sua relazione, su quello che stava subendo e soprattutto di essersi sposata lo scorso mese di aprile. Dopo di che, sempre per cercare uno sfogo, telefonava anche all'avvocatessa di suo marito, di Russi, divenuta anche sua stretta conoscente, Persona_5 raccontandole gli atteggiamenti tenuti da suo marito nei suoi confronti. Durante la conversazione, il marito della p.o. rientrava in casa, manifestamente ubriaco, interrompeva la conversazione telefonica, strappando il telefono cellulare dalle mani della moglie, gettandolo più volte sulle pareti e poi in terra, danneggiandolo irreparabilmente. Poi dopo averla spintonata sul divano, gli gettava degli oggetti contro, tra cui una lattina di birra, che la colpiva in volto. Sfogata la rabbia, usciva di casa, rientrando dopo circa 10 minuti, sempre minacciando di distruggere tutto e contestualmente continuando a bere della birra. Poi improvvisamente si placava e incominciava a piangere e a chiedere perdono per quello che aveva fatto, quindi si allontanava e andava a dormire. La p.o. aggiungeva altresì che le problematiche di suo marito si erano accentuate nell'ultimo periodo e stavano contrassegnando seriamente la sua relazione, scaturite soprattutto a causa della forte gelosia divenuta possessività, nonché dell'abuso nel consumo di sostanze alcoliche. La ragazza riferiva di non aver mai segnalato tali problematiche né alle forze dell'ordine né ai centri antiviolenza presenti sul territorio e anche per i fatti occorsi la sera precedente non intendeva assolutamente sporgere denuncia e si mostrava dispiaciuta per l'intervento delle Forze dell'Ordine per le eventuali conseguenze che potevano scaturire nei confronti del coniuge. (..)”. Ebbene, il referto del pronto soccorso con la descrizione delle lesioni patite dalla sig.ra che, Pt_1 con particolare riferimento a quella all'occhio, appaiono del tutto compatibili con la dinamica dell'aggressione descritta nel ricorso, la circostanza riferita dagli agenti di polizia giudiziaria circa lo stato di shock dell'attrice nell'immediato post-aggressione da loro percepita in via diretta e la pagina 6 di 7 confessione effettuata dallo stesso convenuto al carabiniere di avere colpito la moglie all'occhio destro sono elementi sufficientemente precisi e concordanti tali da far ritenere provata l'aggressione. Alla luce della giurisprudenza sopra esaminata con riferimento alle condotte di violenza fisica ai danni del coniuge, la prova dell'aggressione perpetrata dal convenuto giustifica dunque la pronuncia di addebito a carico del sig. con ogni conseguenza di legge. Controparte_1
Con il ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio, formulando apposite conclusioni in relazione a tale domanda. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per l'esame della domanda di divorzio. Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a GN (RA) il Controparte_1
06.04.2024, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 5, p. 1, dell'anno 2024;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IJOMAH DANIELLA Parte_1 C.F._1
AMAECHI ed elettivamente domiciliata presso la pec del suo difensore
Email_1
- ATTORE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., 473-bis.40 ss. e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 25.11.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo Parte_1 Controparte_1 quanto segue:
pagina 1 di 7 - di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 06.04.2024, che veniva iscritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di GN (RA) con atto n. 5, parte prima, dell'anno 2024, optando per il regime di separazione dei beni;
- che, dopo il matrimonio, trasferiva la sua residenza da Roma, ove viveva con la madre, a GN, ove iniziava a convivere con il marito in un immobile sito a GN, vicolo della Repubblica Romana n. 7;
- che, dalla loro unione, non nascevano figli e che la vita coniugale si rivelava ben presto intollerabile a causa del carattere irascibile del sig. e delle gravi violazioni dei doveri matrimoniali Controparte_1 da lui poste in essere;
- che, sin dall'inizio del matrimonio, il sig. imponeva uno stile di vita patriarcale caratterizzato CP_1 da una concezione della donna come essere inferiore rispetto all'uomo e in quanto tale obbligata ad ubbidire ed assecondare il marito in ogni richiesta;
- che era pertanto di fatto costretta ad approvare tutte le scelte del marito, senza la possibilità di coltivare i propri interesse personali, di intrattenere rapporti sociali o di praticare attività ricreative ed hobbistiche senza il preventivo consenso del marito;
- che, a causa del carattere fortemente geloso del sig. non poteva frequentare amici o uscire di CP_1 sera se non in compagnia del convenuto;
- che, in costanza di convivenza, lavorava come apprendista estetista presso Controparte_2
con sede a Ravenna e di aver provveduto, con la sua Controparte_3 retribuzione pari all'incirca alla somma mensile di euro 1100,00, a mantenere integralmente il marito, che era disoccupato e passava intere giornate a giocare con la playstation o altri videogiochi e a bere birra e fumare sigarette;
- che il marito la insultava ed offendeva con cadenza quasi quotidiana ed era solito aggredirla fisicamente con schiaffi e pugni per futili motivi, soprattutto dopo aver consumato sostanze stupefacenti ed alcolici;
- che la violenza psicologica e fisica raggiungevano il culmine quando, in data 27.09.2024, il marito la aggrediva brutalmente per l'ennesima volta per essere rincasata a casa in ritardo;
- che, in tale occasione, il sig. chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o Controparte_1 alcoliche e in preda ad un attacco di gelosia, frantumava il suo telefono cellulare e la aggrediva fisicamente, sferrandole calci, pugni e schiaffi al viso;
- che, per effetto di tale aggressione, si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ravenna ove stabilivano una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate, come risulta dal relativo referto;
- di non essersi ancora ripresa dalla violenza fisica e psicologica subita in costanza di convivenza, di essere tuttora in malattia, come risulta dai certificati medici, e di aver intrapreso un percorso di supporto psicologico presso un centro antiviolenza di Roma. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto in fatto e in diritto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni in relazione alla domanda di separazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 150 e 151 c.c. e 473-bis.42 c.p.c., accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto accade;
2) in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis.42 c.p.c.: i) procedere all'abbreviazione dei termini fino alla metà (ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c. primo comma), ii) evitare la contemporanea pagina 2 di 7 presenza delle parti a tutela della sfera personale della vittima sig.ra (ex art. 473-bis.42 Parte_1
c.p.c., 2° comma) e dunque ricorrere all'udienza da remoto o in subordine procedere con la differenziazione degli orari/giornate di comparizione delle parti, iii) astenersi dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare;
3) dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
GN (RA), in data 06.04.2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GN (RA), atto n. 5, parte 1- anno 2024). 4) dichiarare la separazione addebitabile al sig. e per l'effetto: Controparte_1
- disporre la perdita di di ogni diritto successorio nei confronti dell'eredità dell'ex Controparte_1 coniuge (ai sensi dell'art. 548 c.c.);
- disporre la perdita di del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex Controparte_1 coniuge (ai sensi dell'art. 156 c.1 c.c.);
5) disporre la perdita del sig. del diritto agli alimenti, essendo il convenuto un Controparte_1 giovane ragazzo di soli 24 anni, senza alcuna patologia o impedimento, e dunque (volendo) in grado e nelle condizioni di lavorare e rendersi economicamente indipendente;
6) dare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
7) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
8) condannare il convenuto, sig. al pagamento delle spese legali del giudizio”. Controparte_1
Stante la presentazione di un ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la sig.ra chiedeva altresì al Tribunale di Ravenna di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni in relazione alla domanda di divorzio: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in GN (RA), atto n. 5 parte I – anno 2024;
2. confermare il provvedimento della separazione;
3. con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”. Con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 10.12.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.02.2025 provvedendo ad abbreviare i termini ai sensi dell'art. 473- bis.42 c.p.c. e richiedeva al Pubblico Ministero in virtù del suddetto articolo di informare il Tribunale circa l'eventuale sussistenza di procedimenti relativi alle violenze allegate nel ricorso, definiti e pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.. In data 16.12.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero e in data 23.12.2024 pervenivano dalla Procura gli atti del procedimento penale per maltrattamenti a carico del convenuto iscritto al R.G.N.R. 5345/2024. In sede di prima udienza il 19.02.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sola attrice, in quanto il sig. non si costituiva nel procedimento e nemmeno compariva Controparte_1 personalmente in udienza. Il procedimento veniva istruito in via documentale e rinviato per discussione e precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 19.06.2025, ove la difesa della sig.ra insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Parte_1
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la prova della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, deve essere dichiarata la contumacia del sig. Controparte_1
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Dalla volontà chiaramente manifestata dall'attrice in udienza e dalle allegazioni di violenza contenute nel ricorso - come comprovate dalle risultanze istruttorie che di seguito si esamineranno - emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. La sig.ra ha formulato altresì domanda di addebito della separazione nei confronti del marito. Pt_1
In punto di diritto, giova rammentare come l'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisca che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). Per quanto concerne l'onere della prova, grava pacificamente in capo alla parte che richiede l'addebito
“l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 05.08.2020, n. 16691); incombe invece sulla parte che eccepisce l'inefficacia e/o irrilevanza dei fatti posti posi a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza “provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio” (Cass. civ., sez. VI, 19.02.2018, n. 3923). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cass. civ., sez. I, 26.04.2024, n. 11208). Con riferimento però alle violenze fisiche e morali perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è stato precisato che le stesse “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini pagina 4 di 7 dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. civ., sez. I, 30.04.2024, n. 11631). Premesse le suddette coordinate giuridiche, sulla base delle evidenze processuali anche la domanda di addebito deve ritenersi fondata. La condotta di aggressione perpetrata dal convenuto nei confronti della moglie in data 27.09.2024 deve infatti ritenersi provata sulla base degli elementi disponibili al processo. In primo luogo, tale aggressione trova un primo elemento di conferma nel referto del pronto soccorso prodotto da parte attrice. Nel suddetto referto, si legge quanto segue nella sezione “cause e circostanze dell'evento”: “pz accompagnata in ambulatorio 8 in presenza dei genitori. Riferita aggressione da parte del marito ( 10/07/2000) ieri sera. Riferisce aggressioni analoghe nel passato che non ha mai Persona_1 denunciato. Il compagno della madre riferisce di aver chiamato le FF.OO di nella mattina Tes_1 quando, dopo aver chiesto spiegazioni all'aggressore, questo iniziava ad agitarsi e a diventare nuovamente violento. La pz riferisce di essere tornata ieri sera da Cervia tardi causa traffico e una volta arrivata a casa il marito la aggrediva, le rompeva il cellulare e la spingeva sul divano dove iniziava a schiaffeggiarla e a lanciarle bottiglie d'acqua. La pz riferisce dolore braccio dx e gamba sin ed ematoma sottorbitario dx. Non presenza di minori durante l'aggressione”. Nella sezione “esami obiettivi del referto”, il medico verbalizzante ha invece scritto quanto segue:
“voc. Gcs 15 pz piange durante la visita e leggermente agitata. presenza di ematoma occhio dx (non dolore al massiccio), dolore alla palpitazione del gomito dx e polpaccio sin. non dolore ai restanti segmenti ossei esplorati”. Deve altresì rilevarsi come, dall'annotazione di polizia giudiziaria del 28.09.2024, emerga che il sig. abbia riconosciuto di aver aggredito la moglie in data 27.09.2024. CP_1
Giova riportare il contenuto essenziale di tale annotazione ove gli agenti di pulizia giudiziaria lgt
[...]
e car. descrivono il loro intervento nel luogo dell'aggressione: “(a)lle ore 07:55 Per_2 Testimone_2 circa del giorno 28.09.2024, nel corso del servizio perlustrativo automontato con turno 06:00/12:00 – rif. O.S. n. 47/9 – 2024, su richiesta della locale Centrale Operativa intervenivamo presso l'abitazione sita in GN (RA), vicolo della Repubblica Romana nr. 7, ove il richiedente nonché patrigno della presunta p.o. segnalava maltrattamenti operati dal coniuge/convivente. Giunti sul posto alle successive ore 08:10, si appurava la presenza del sig. che ci Persona_3 invitava ad accedere presso l'abitazione sita al secondo piano del condominio di suddetta via.
pagina 5 di 7 All'interno dell'appartamento vi era la presunta vittima , che si mostrava agli occhi dei Parte_1 militari scriventi, molto scossa e provata per quanto accaduto. In loco vi era inoltre la presenza del
, coniuge convivente della giovane donna, che invece risultava essere calmo e Controparte_1 affranto. Inoltre era presente anche la madre della p.o., . Si procedeva ad escutere la Persona_4 giovane donna nel soggiorno dell'abitazione, dopo aver reso il luogo “sicuro”, facendo accomodare tutti i presenti all'esterno dell'appartamento e precisamente nell'androne del condominio. Part Il sig. veniva accompagnato e sorvegliato dal sul pianerottolo Controparte_1 Testimone_2 esterno e nella circostanza confessava l'accaduto e si mostrava pentito. In quel frangente egli raccontava che la sera prima, 27.09.2024, la moglie doveva rientrare dal lavoro alle ore 17:00 ma faceva rientro due ore dopo. Questo diveniva motivo di discussione ove il dapprima Controparte_1 danneggiava il telefono della giovane donna rendendolo inutilizzabile e successivamente a suo dire, nell'allontanarla la colpiva sull'occhio destro cagionandole un livido. Terminata la discussione animata, il giovane riferiva di essersi pentito di quanto accaduto e di aver fatto pace con la moglie e che avevano dormito insieme come consuetudine. La parte offesa, , in sede di colloquio con il Lgt confermava in parte la Parte_1 Persona_2 versione fornita dal marito, puntualizzando che sebbene avesse tardato di circa 2 ore il rientro presso l'abitazione, per essersi intrattenuta con un'amica conosciuta con il nome di , aveva telefonato CP_3 al marito avvisandolo del ritardo. Ma lui la minacciava dicendogli che la sera non l'avrebbe fatta uscire, per andare alla festa paesana di San Michele a GN, a causa del suo ritardo. Una volta rientrata presso la sua abitazione, non vedendolo in casa, telefonava a sua madre, raccontandogli la verità sulla sua relazione, su quello che stava subendo e soprattutto di essersi sposata lo scorso mese di aprile. Dopo di che, sempre per cercare uno sfogo, telefonava anche all'avvocatessa di suo marito, di Russi, divenuta anche sua stretta conoscente, Persona_5 raccontandole gli atteggiamenti tenuti da suo marito nei suoi confronti. Durante la conversazione, il marito della p.o. rientrava in casa, manifestamente ubriaco, interrompeva la conversazione telefonica, strappando il telefono cellulare dalle mani della moglie, gettandolo più volte sulle pareti e poi in terra, danneggiandolo irreparabilmente. Poi dopo averla spintonata sul divano, gli gettava degli oggetti contro, tra cui una lattina di birra, che la colpiva in volto. Sfogata la rabbia, usciva di casa, rientrando dopo circa 10 minuti, sempre minacciando di distruggere tutto e contestualmente continuando a bere della birra. Poi improvvisamente si placava e incominciava a piangere e a chiedere perdono per quello che aveva fatto, quindi si allontanava e andava a dormire. La p.o. aggiungeva altresì che le problematiche di suo marito si erano accentuate nell'ultimo periodo e stavano contrassegnando seriamente la sua relazione, scaturite soprattutto a causa della forte gelosia divenuta possessività, nonché dell'abuso nel consumo di sostanze alcoliche. La ragazza riferiva di non aver mai segnalato tali problematiche né alle forze dell'ordine né ai centri antiviolenza presenti sul territorio e anche per i fatti occorsi la sera precedente non intendeva assolutamente sporgere denuncia e si mostrava dispiaciuta per l'intervento delle Forze dell'Ordine per le eventuali conseguenze che potevano scaturire nei confronti del coniuge. (..)”. Ebbene, il referto del pronto soccorso con la descrizione delle lesioni patite dalla sig.ra che, Pt_1 con particolare riferimento a quella all'occhio, appaiono del tutto compatibili con la dinamica dell'aggressione descritta nel ricorso, la circostanza riferita dagli agenti di polizia giudiziaria circa lo stato di shock dell'attrice nell'immediato post-aggressione da loro percepita in via diretta e la pagina 6 di 7 confessione effettuata dallo stesso convenuto al carabiniere di avere colpito la moglie all'occhio destro sono elementi sufficientemente precisi e concordanti tali da far ritenere provata l'aggressione. Alla luce della giurisprudenza sopra esaminata con riferimento alle condotte di violenza fisica ai danni del coniuge, la prova dell'aggressione perpetrata dal convenuto giustifica dunque la pronuncia di addebito a carico del sig. con ogni conseguenza di legge. Controparte_1
Con il ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio, formulando apposite conclusioni in relazione a tale domanda. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per l'esame della domanda di divorzio. Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a GN (RA) il Controparte_1
06.04.2024, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 5, p. 1, dell'anno 2024;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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