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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1200/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GATTO GIUSEPPA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti,
(c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO TODARO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/06/2024 a proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249006503689/000 notificata il
29/04/2024 con riferimento a:
1) avviso di addebito 59520130001071982000 02/05/2013 2012 1.680,67; CP_1
2) avviso di addebito 59520130002360137000 18/01/2014 2012 3.330,70; CP_1
3) avviso di addebito 59520160000631187000 04/04/2016 2015/2016 2.776,19; CP_1
4) avviso di addebito 59520160004103529000 24/11/2016 2015/2016 2.749,32; CP_1
5) avviso di addebito 59520170001956727000 12/10/2017 2016/2017 5.522,81; CP_1
6) avviso di addebito 59520180001602805000 20/06/2018 2017/2018 4.159,55; CP_1 7) avviso di addebito 59520180004397350000 05/12/2018 2017/2018 461,64 CP_1
L'opponente ha eccepito, come primo motivo (motivo I), la nullità dell'atto di intimazione per vizio essenziale di forma-notifica inesistente e/o nulla dell'atto presupposto;
come secondo motivo (motivo II), ha dedotto la nullità per violazione di legge - art. 7 L. 212/2000 omessa e/o insufficiente motivazione- violazione del diritto di difesa;
come terzo motivo di doglianza (motivo III), ha eccepito la prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito per decorrenza dei termini sia dall'insorgenza del credito, ma anche dalla presunta notifica degli atti riportata in intimazione, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 e 10 della L. 335/95; ha eccepito poi (motivo IV) la decadenza dall'iscrizione a ruolo, in violazione dell'art. 25 del D.lgs 46/1999; ha infine eccepito ( motivo V) che le somme ingiunte non sono dovute per intervenuto adempimento e/o sgravi. CP_ Nella resistenza di ed all'udienza del Controparte_2
12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3- Con riferimento ai motivi di opposizione indicati nel corpo del ricorso come I, II e IV,
l'opposizione è inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
3.1- Preliminarmente si osserva che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, di cui al D.lgs 46/1999, consente al contribuente di proporre dinanzi al
Giudice del Lavoro -anche cumulativamente con lo stesso atto- sia l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, nel termine perentorio di giorni quaranta (40) dalla notifica;
che, come disposto dall'art. 29 comma 2 d.lgs 46/1999, le ordinarie opposizioni esecutive: ovvero l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
e l' opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr Cassazione n. 18256/2020, Cassazione n. 9238/2018). Questi rimedi riguardano anche l'avviso di addebito, atteso che il d.l. n. 78/2010 nulla dispone in merito e l'art. 30, comma 14, con formula onnicomprensiva prevede genericamente che tutti “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto”, e la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che deve ritenersi Contr estesa all' la possibilità di un'opposizione concernente sia il merito della pretesa, sia l'irregolarità formale dell'avviso, ciascuna delle quali soggetta a propri termini e rimedi impugnatori.
In particolare, per ciò che attiene al rimedio che tradizionalmente viene definito quale
“opposizione a cartella”, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 24, si ricava che esso investe non la cartella di pagamento, ma il “ruolo” e “l'iscrizione a ruolo” in essa incorporati e solo “per ragioni inerenti il merito della pretesa”.
Quindi, l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l'avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame
è anche nota come “opposizione di merito”.
L'ambito dell'azione va però dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dall'art. 29 del medesimo decreto, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi).
Si deve, quindi, ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 cit. alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali, bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè
l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione (si badi non quella maturata dopo, oggetto invece dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Analogamente a quanto sopra detto, anche l'opposizione che investe l'intimazione di pagamento (art. 50 comma 2 DPR 602/1973) assume qualificazione diversa a seconda del suo contenuto, potendosi atteggiare come: opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., se con essa si deducono vizi formali propri dell'intimazione di pagamento o degli atti sottesi (cartella di pagamento/avviso di addebito); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis, come la prescrizione del credito maturata dopo la notifica del titolo esecutivo;
oppure come opposizione al ruolo tardiva o “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 24 comma
6 D.lgs 46/1999, ove, essendo mancata la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale (cfr Cass. n. 18256/2020).
3.2.- Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva che parte opponente, con il motivo di opposizione I), ha eccepito vizi relativi alla notifica della intimazione di pagamento e degli atti presupposti, censure rispetto alle quali la proposta opposizione assume la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), da proporsi quindi nel termine decadenziale di gg 20 dalla notifica della intimazione di pagamento.
3.3- Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al vizio relativo alla carente motivazione della intimazione di pagamento (motivo II), anch'esso da proporsi entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
3.4- Allo stesso modo, anche con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 D. lgs 46/1999 (motivo IV), l'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile.
Si precisa, infatti, che l'opposizione con cui si contesti la decadenza dall'iscrizione a ruolo, deve essere correttamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, rientrando tra i vizi procedurali connessi alla formazione del titolo esecutivo e va fatta valere nei modi e nel breve termine (20 gg) previsti per l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc).
Si giunge a tale conclusione valorizzando il principio, oramai consolidato, secondo cui il giudizio in questione, a differenza di quello tributario, non è un processo sull'atto che si assume viziato, ma investe il rapporto sotteso alla pretesa contributiva e quindi si sostanzia nell'accertamento negativo del credito dell'ente.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ha una valenza meramente processuale e non sostanziale, con la conseguenza che, ove anche l'opposizione venga accolta per la sussistenza di vizi formali
(come appunto la decadenza), ciò determinerà l'annullamento dell'avviso di addebito,
CP_ ma non farà decadere l' dal proprio diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. n. 27726/2019, da ultimo Cass. n. 13843/2023; n. 11025/2022; n. 1558/2020; n. 29294/2019). Pertanto, il corrispondente motivo di impugnazione va proposto entro il ristretto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto.
In ogni caso, pur prescindendo da quanto esposto, il vizio -per quanto si dirà nei successivi punti di motivazione- andava eccepito, sempre nei 20 gg decorrenti dalla
Cont notifica degli o, in funzione recuperatoria, dalla notifica dei successivi atti di cui ha avuto rituale notifica, di cui si dirà.
3.5- Nella fattispecie in esame, il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c. non è stato rispettato, posto che la intimazione di pagamento è stata notificata il
29.04.2024, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 07.06.2024.
Ne consegue che i motivi di censura sono inammissibili, anche con riferimento ai dedotti vizi di notifica degli atti presupposti.
4. Il motivo di opposizione III- prescrizione dei crediti- è infondato.
4.1- Con riferimento al termine di prescrizione dei crediti contributivi deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l.
n. 335/1995 (art. 3, comma 9, lett.b).
Si osserva, altresì, che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
4.2- Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, sia che si sono CP_4 CP_1
tempestivamente costituiti in giudizio con memoria depositata, rispettivamente, il
13.09.2024 e l'11.02.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c. ( prima udienza fissata 12.03.2025), ergo nessuna decadenza è maturata. CP_ 4.3- Risulta dalle produzioni documentali dell' che in data 15.11.2017 la ricorrente ha ricevuto la notifica via pec della intimazione di pagamento n. 29520179013573743000 relativa, per quanto qui d'interesse, anche a: Avviso di addebito
59520130001071982000 (notificato il 02/05/2013) ed Avviso di addebito n.
59520130002360137000 (notificato il 18/01/2014). CP_ L' ha prodotto in atti, in formato xml, la ricevuta di accettazione e di consegna ( cfr) della notifica della intimazione di pagamento eseguita in data 15.11.2017.
Non toccano il segno, sul punto, le contestazioni di parte ricorrente, atteso che come anche condivisibilmente ritenuto dalla Corte d'Appello di ME (cfr sent. n.
374/2024) i file .xml sono sufficienti a dimostrare che l'ente di riscossione abbia consegnato il 15.11.2017 il messaggio pec al corretto indirizzo perché tali file sono generati dal sistema di gestione pec. Ne consegue che in virtù della generale presunzione di cui all'art. 1335 c.c. grava sull'opponente l'onere di provare di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati, atti diversi da quelli per cui è processo, e che "spetta semmai al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via pec, legate (eventualmente) all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente.
All'inerzia consegue il perfezionamento della notifica" (Cass. n. 37006/22).
Il perfezionamento della notifica è ulteriormente comprovato dal fatto che il file .xml contiene l'indicazione di una tipologia di debito coincidente con quella degli avvisi ed attesta una data di consegna coincidente con quella della pretesa ivi indicata.
Prive di rilievo appaiono, poi, le altre censure della ricorrente in ordine alla eseguita notifica della superiore intimazione di pagamento ad indirizzo pec corrispondente ad una partita Iva, atteso che la stessa Visura camerale prodotta dalla opponente in allegato alle note dell'11.03.2025 dimostra che l'indirizzo pec di destinazione era quello in uso alla impresa individuale di Email_1 Persona_1 ed inoltre, dalla stessa lettura della visura camerale, risulta che la impresa individuale della ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese in data successiva alla eseguita notifica (cancellata il 20.11.2017).
La notifica, pertanto, dell'intimazione di pagamento in data 15.11.2027 è da considerarsi quale valido atto interruttivo della prescrizione con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito sopra indicati notificati il 02.05.13 ed 18.01.14, con la conseguenza che, da quel momento, è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, posta la eseguita notifica della intimazione di pagamento in data 15.11.2017,
l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi eventualmente maturata prima degli AVA andava ritualmente proposta entro il termine di gg 40 dalla notifica della suddetta intimazione di pagamento, con la conseguenza che, in caso contrario, il credito diventa irretrattabile ed è consentito all'opponente di far valere solo la prescrizione maturata successivamente.
A ciò si aggiunga in ogni caso che, pur prescindendo da quanto sopra esposto, risulta dimostrato documentalmente che in data 02.08.2022 la ricorrente ha ricevuto personalmente a mani proprie in Via Risorgimento n.125 Milazzo la notifica della intimazione di pagamento n. 29520229005408048000 (cfr avviso di ricevimento CP_ allegato in cui è esattamente indicato il numero della intimazione di pagamento) relativa anche agli avvisi di addebito da n. 1 a 6 indicati in ricorso.
Ciò posto, la prescrizione eventualmente maturata ante avvisi di addebiti non può più essere sollevata in questa sede, considerato che essa andava eccepita o con l'opposizione tempestiva all'ava o, in caso di mancata notifica dell'ava, con il primo atto notificato successivamente da cui il contribuente abbia avuto notizia (azione recuperatoria), e non oltre.
Si osserva, infatti, che “se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (così
Cass. 5444/23). Ancora, risulta dimostrato documentalmente dalle produzioni dei resistenti che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter) in data 30.04.2019 prot. n. 237680, così come si evince dal provvedimento di accoglimento di (Documento rif. AT – 29590201900342319151) Controparte_2
allegato in atti.
La ricorrente nulla ha contestato o controdedotto, sul punto, nelle note d'udienza dell'11.03.2025.
In particolare, la definizione agevolata dei carichi pendenti ha riguardato anche gli avvisi di addebito indicati in ricorso dal n. 1 al n. 5.
Sul punto occorre osservare che con recentissimi pronunciamenti la S.C. (cfr Cass. n.
27504 del 23.10.2024) ha ribadito che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed
è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass.Sez. 5, 18 giugno 2018,
n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n.
11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.
Quindi, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5,
6 febbraio 2024, n. 3414).
Analogamente ritiene il Tribunale che l'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti valga quale come riconoscimento del debito e produca l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l'ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr conforme Corte Appello Napoli n.
913/2024).
Conclusivamente, avuto riguardo alla notifica della intimazione di pagamento n.
29520179013573743000 in data 15.11.2017, all'atto di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti del 30.04.2019, alla successiva notifica della intimazione di pagamento n. 29520229005408048000 in data 02.08.2022, risulta dimostrato che nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta in data 29.04.2024 (senza contare che, al termine prescrizionale quinquennale, vanno ad aggiungersi n. 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, come previsto dalla normativa emergenziale Covid).
4.4- Non risulta, invece, incluso nella domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti l'avviso di addebito 59520180004397350000, né risulta compreso nella intimazione di pagamento notificata il 02.08.2022.
Contr Come si evince, però, dalle produzioni , tale risulta ritualmente notificato via CP_1
pec il 05/12/2018.
Si rimanda a quanto esposto al punto 4.3- in relazione alla rituale dimostrazione della eseguita notifica con la produzione dei file in formato xml.
Posta la notifica dell'AVA, la eccezione relativa alla prescrizione eventualmente maturata prima dell'avviso di addebito andava proposta, per quanto già esposto, entro gg 40 dalla notifica stessa dell'atto ed è pertanto inammissibile in questa sede.
In relazione, invece, alla prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dell'AVA, si osserva che, tenuto conto anche della sospensione del corso della prescrizione dettata nel periodo pandemico per gg 311, nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta eseguita in data
29.04.2024.
5- Con riferimento al V motivo di censura, non può farsi a meno di osservare che parte ricorrente non ha fornito in atti alcuna dimostrazione di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito, né tantomeno dell'esistenza di provvedimenti di sgravio.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
6- Le spese di lite di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1200/2024 RG, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascun resistente, in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025 Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano