Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4934/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/02/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
E' presente per parte opponente l'Avv. GIUGLIANO SAMUELE, il quale conclude ri- portandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio, all'esito del- la quale, allorquando il difensore si è allontanato, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4934/2021 R.G.
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c.f. , elettivamente domiciliato alla Parte_1 C.F._1
Via Toledo n. 265 presso lo studio dell'Avv. SAMUELE GIUGLIANO, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2
in atti
- OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., c.f. e p.iva con Controparte_1 P.IVA_1
sede in San Donato Milanese (MI) Piazza Vanoni 1
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All' udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente concludeva ri- portandosi ai propri atti difensivi ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto introduttivo del processo il sig. ha proposto opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1031/2021 con cui l'intestato Tribunale gli ingiungeva di pagare, in favore della , la somma di Controparte_1
euro 11.440,95, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas, come riportato nell'allegato estratto conto delle
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fatture autenticato dal notaio. L'opponente deduceva la non debenza della somma ingiunta, contestando l'estinzione della pretesa creditoria relativamente alla fattura n. 7243575 di euro 10.004,28 emessa in data 7 Ottobre 2014 e con scadenza 19 Febbraio 2015 per intervenuta prescrizione. Inoltre, eccepiva la mancata esistenza della prova del credito, anche relativamente all'ulteriore fat- tura n. 2006609084 di euro 1.438,27, rilevato che non risultava depositato al- cun atto che attesti la corretta rilevazione dei consumi e il regolare funziona- mento del contatore posto a servizio dell'appartamento. Concludeva, pertan- to, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di lite.
La pur regolarmente citata, restava contumace. Controparte_1
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua-
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li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Ciò posto, occorre evidenziare che la ha chiesto ed otte- Controparte_1
nuto l'emissione, nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento Parte_1
de qua, per la somma di euro 11.440,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di gas eseguite in suo favore.
Nel merito, deve essere accolta l'opposizione spiegata da contro Parte_1
la Controparte_1
In merito alla fattura n. 7243575 di euro 10.004,28 emessa in data 7 Ottobre
2014 e con scadenza 19 Febbraio 2015, deve accogliersi l'eccezione di interve- nuta prescrizione della pretesa creditoria (specificamente e compiutamente sollevata dalla parte), avendo l'opposto prodotto, in fase monitoria, un'unica missiva di costituzione in mora risalente al 09 marzo 2020 e ricevuta dall'op- ponente il 31 marzo del 2020.
Nel caso di specie, non si dubita che debba farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ("tutto ciò che deve pa- garsi periodicamente ad anno o in termini più brevi' si prescrive in cinque an- ni"), come correttamente rilevato dall'opponente, trattandosi di contratto di somministrazione di beni (gas naturale), il cui corrispettivo va pagato general- mente ad anno o con scadenze inferiori all'anno in base ai consumi verificatisi per ciascun periodo.
Secondo giurisprudenza consolidata, il prezzo della somministrazione di beni
(gas naturale) da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun pe- riodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia
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nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ed il relativo credito è soggetto alla pre- scrizione breve quinquennale (cfr. Cass. n. 1442/2015; Cass. n. 19838/2013;
Cass. n. 6209/2009).
In merito alla fattura n. 2006609084 di euro 1.438,27 emessa il 14 gennaio
2020 la pretesa creditoria è infondata perché non provata.
Orbene, in linea generale, nei contratti di somministrazione di gas, quale quel- lo in esame, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministran- te, in quanto creditore, la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c.
e del principio della vicinanza della prova.
Consegue da quanto affermato che la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta ri- sulta idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bol- letta e quanto emergente dal contatore.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di consumo sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo di- ritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funziona- mento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta (Cass. 10313 del 2004; Cass. n. 1236 del 2003; Cass. n.
17041 del 2002).
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L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal con- tatore e il dato trascritto nella fattura (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente (Cass., n. 1236 del
2003; Cass. n. 18231 del 2008; Cass. n. 5232 del 2004).
Dunque, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trat- tandosi di un mero atto unilaterale di natura contabile (Cass. 17 febbraio 1986
n. 847, Cass. 02.12.2002, n. 17041) ma dovrà dimostrare il corretto funziona- mento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. 02.12.2002, n. 17041; Cass.
28.05.2004, n. 10313; Cass. 16.06.2011, n. 13193).
Nel caso di specie, la società opposta non ha fornito piena prova della corri- spondenza tra gli importi fatturati ed il gas effettivamente erogato, oltre a non aver provato il regolare funzionamento del contatore, puntualmente contesta- to dall'opponente. Al riguardo, mette conto osservare che al fascicolo monito- rio risulta acclusa unicamente attestazione notarile e che la società fornitrice non si premura neppure di versare in atti le bollette/fatture dalle quali risulta possibile evincere dati relativi alla fornitura. Neppure emerge alcun elemento da cui desumere che il contatore fosse correttamente funzionante, nonostante le diverse anomalie segnalate dall'opponente.
Al riguardo, l'opponente ha evidenziato (documentandolo mediante il deposi- to delle bollette degli ultimi due anni precedenti alle richieste di pagamento) che i contatori avrebbero registrato in alcuni periodi determinati consumi no- tevolmente superiori rispetto a quelli usuali. Tuttavia, non risultando prodotte dalla opposta (gravata dal relativo onere probatorio) le bollette emesse per il periodo in contestazione, neppure risulta possibile comprendere se si tratti di bollette emesse a conguaglio sulla scorta di consumi reali.
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Pertanto, in mancanza di ogni prova in ordine all'an e quantum della relativa erogazione, la pretesa creditoria non può ritenersi supportata da idonea prova.
Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società opposta.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocrati- ca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di , assorbita e disattesa ogni con-
[...] Controparte_1
traria istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2) Condanna la , a rifondere in favore del sig. Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, che liquidano in €.264,00 per esborsi, Pt_3
€.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.
È verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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