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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 819/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'opposta, l'avv. Rosa Ippolito, in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE FEDELE. Fino alle ore 10.25 nessuno è comparso per l'opponente. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ippolito si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati e ai verbali di udienza e chiede che la causa venga decisa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
EO TA
pagina 1 di 6 R.G.N. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. EO TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 819/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
NE (C.F. C.F._2
opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fedele (C.F. C.F._3
opposta
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 123/2021 con il quale il Parte_1
Tribunale di Paola gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.928,68, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
1.1. A sostegno della domanda, l'opponente deduce che il presunto credito deriverebbe dal mancato pagamento delle rate mensili afferenti al contratto di finanziamento n. 18805746 e assume l'illegittimità della pretesa, per le seguenti ragioni: i) assoluta pagina 2 di 6 incertezza del credito asseritamente vantato dalla per l'inidoneità dell'estratto CP_1 conto (da intendersi quale mero “saldaconto”), certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., a provare l'esatto ammontare del credito, onere incombente sul creditore e da questi non assolto;
peraltro, il saldaconto, oltre a non indicare il numero delle rate pagate e insolute, non fa alcun riferimento al piano di ammortamento utilizzato e quanti interessi sarebbero o meno stati pagati e, per di più, non sarebbe comunque idoneo a certificare alcunché in quanto la banca ha concesso un finanziamento personale senza porre in essere un'operazione tipicamente bancaria;
infine, nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. manca anche l'attestazione di conformità alle scritture contabili;
ii) nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora – da intendersi quale clausola penale – per violazione dell'art. 33, secondo comma, lett. f) del D. lgs del 6 settembre 2005, n. 206, perché non fatta oggetto di trattativa e perché contenuta in formulario con caratteri minuscoli ed illeggibili;
iii) usurarietà degli interessi pattuiti in quanto, a causa della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, il T.E.G.M. applicato sul contratto di finanziamento da parte della banca opposta eccede il tasso soglia previsto dalla legge.
Conclude, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di posizioni debitorie della opponente nei confronti di e, per l'effetto, annullarsi il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
in via gradata, di rideterminare il calcolo degli stessi ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., previa ammissione di CTU tecnico contabile. 1.2. - in qualità di procuratrice di e addetta quale sua Controparte_1 Parte_2
“Servicer” alla gestione, all'incasso e al recupero crediti in seguito al contratto di cessione concluso in data 15 febbraio 2016 con la quale ha acquistato pro soluto da Parte_2
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 30/04/1999, n. 130, Controparte_1 il credito oggetto del presente atto - rileva la infondatezza delle doglianze sollevate, ribadendo di aver depositato i documenti che giustificano il proprio credito, peraltro non contestato dall'opponente, e specificando che ai fini della prova del credito nei rapporti di prestito personale non è necessario il deposito dell'estratto conto ex art. 50 TUB, essendo sufficiente la sola produzione del contratto di finanziamento e della successiva liquidazione, atti in virtù dei quali sorge, a carico del finanziato, un obbligo di restituzione rimasto, nel caso de quo, inadempiuto. Ad ogni modo, contesta l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi di mora poiché assolutamente irrilevante, in quanto l'opposta non ha preteso le spese sostenute per i solleciti né gli interessi di mora sulla quota capitale delle rate residue. Eccepisce, infine, che l'opponente non ha dato prova del superamento del tasso soglia di usura e che, in ogni caso, ai fini della verifica, non è possibile cumulare gli interessi moratori a quelli corrispettivi. Conclude, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 123/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 07/04/2021. 1.3. Con comparsa di intervento ex art. 111 e 105 secondo comma, c.p.c. del 28/04/2022 si costituisce riportandosi integralmente a quanto già esposto, Controparte_1 dedotto, eccepito e prodotto da sé medesima nella qualità di procuratrice di Parte_2
pagina 3 di 6 facendo presente di essere diventata la nuova titolare del credito per cui è causa a seguito dell'esercizio di un'opzione di riacquisto esercitata il 24 maggio 2021.
1.4. All'esito della concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale in seguito alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta, per le ragioni che seguono.
2.1. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) [Cass. Civ. Sez. U., 30/10/2001 n. 13533 (Rv. 549956 – 01). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003 (Rv. 568223 - 01)]. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di un prestito, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. Al riguardo, non costituisce prova idonea il saldaconto previsto dall'art. 50 T.U.B., la quale norma ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa il creditore ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente depositando, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, la comunicazione di decadenza del beneficio del termine del 31/10/2019, la diffida del 31/08/2020, il piano di pagina 4 di 6 ammortamento nonché un estratto conto recante l'elenco dei pagamenti insoluti e il riepilogo delle somme dovute, sottoscritto dal dirigente della banca. Spettava, dunque, all'opponente fornire prova del fatto estintivo (i.e. dei pagamenti effettuati) e di quelli impeditivi dedotti. Al riguardo, l'opponente non si è spinto oltre la proposizione di eccezioni generiche e di richiami a principi del tutto inconferenti.
2.2.1. Quanto alle osservazioni relative al saldaconto e alla sua inidoneità ad attestare l'esatta determinazione del credito, è sufficiente rilevare che la quantificazione del credito si desume, nella specie, non già dal menzionato documento, che assume mera valenza riepilogativa/illustrativa circa l'andamento del rapporto e dei costi applicati, quanto dalla disamina dei documenti contrattuali (contratto e piano di ammortamento). A fronte di tali evidenze, costituiva onere del debitore contestare in concreto – e non limitandosi a formulare proposizioni assertive generiche e prive di riferimenti specifici – la correttezza dei conteggi effettuati e, dunque, delle somme richieste dal creditore, e di fornire la prova di quanto dedotto.
2.2.2. Anche l'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora per violazione dell'art. 33, secondo comma, lett. f) del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 è mal posta. La disposizione richiamata prevede, infatti, che «nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [...] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo», onde è chiaro che l'abusività non è data dalla mera previsione della clausola penale – istituto questo del tutto legittimo, a mente dell'art. 1382 cod. civ. e, dunque, non vessatorio – ma nella sua determinazione in un “importo manifestamente eccessivo”, ossia in misura tale da generare quella sproporzione o squilibrio contrattuale a ingiustificato vantaggio del professionista che il codice del consumo avversa. In ogni caso, appare inutile indugiare oltre sul punto, in quanto il creditore ha chiesto il pagamento del solo capitale residuo e dei soli interessi al saggio legale, senza l'aggiunta di interessi di mora, sicché non vi è nemmeno interesse in capo all'opponente a sollevare la relativa eccezione. Priva di pregio è, inoltre, anche la contestata vessatorietà del contratto in quanto predisposto con caratteri minuscoli e illeggibili. Intanto, ad avviso di questo Tribunale il contratto è leggibile, nonostante la dimensione ridotta dei caratteri. In ogni caso, al contratto è allegato anche il documento informativo, che contiene un chiaro, dettagliato e ben leggibile riepilogo delle caratteristiche economiche e normative dello strumento, onde non vi è alcuna abusività nemmeno sotto questo specifico profilo di doglianza.
2.2.3. Infine, non sussiste alcuna usurarietà degli interessi pattuiti. Le S.U. della Suprema Corte hanno definitivamente superato i contrasti maturati anche al suo interno e, soprattutto, hanno individuato i criteri di riferimento per la valutazione dell'usurarietà dell'interesse moratorio, escludendo in ogni caso il ricorso al discutibile criterio della c.d. pagina 5 di 6 “sommatoria” tra interesse corrispettivo e interesse moratorio ai fini della rilevazione dell'usurarietà del tasso globalmente applicato [Cfr. Cass. civ. S.U. Sez. U -, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)]. Il concetto è stato confermato nelle pronunce successive, sicché deve escludersi che il tasso convenuto possa essere considerato usurario per effetto della “sommatoria” tra interesse corrispettivo e interesse moratorio [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01)].
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2021, già dichiarato esecutivo. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 17 ottobre 2025.
Il Giudice EO TA
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'opposta, l'avv. Rosa Ippolito, in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE FEDELE. Fino alle ore 10.25 nessuno è comparso per l'opponente. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ippolito si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati e ai verbali di udienza e chiede che la causa venga decisa. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
EO TA
pagina 1 di 6 R.G.N. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. EO TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 819/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
NE (C.F. C.F._2
opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fedele (C.F. C.F._3
opposta
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 123/2021 con il quale il Parte_1
Tribunale di Paola gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.928,68, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
1.1. A sostegno della domanda, l'opponente deduce che il presunto credito deriverebbe dal mancato pagamento delle rate mensili afferenti al contratto di finanziamento n. 18805746 e assume l'illegittimità della pretesa, per le seguenti ragioni: i) assoluta pagina 2 di 6 incertezza del credito asseritamente vantato dalla per l'inidoneità dell'estratto CP_1 conto (da intendersi quale mero “saldaconto”), certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., a provare l'esatto ammontare del credito, onere incombente sul creditore e da questi non assolto;
peraltro, il saldaconto, oltre a non indicare il numero delle rate pagate e insolute, non fa alcun riferimento al piano di ammortamento utilizzato e quanti interessi sarebbero o meno stati pagati e, per di più, non sarebbe comunque idoneo a certificare alcunché in quanto la banca ha concesso un finanziamento personale senza porre in essere un'operazione tipicamente bancaria;
infine, nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. manca anche l'attestazione di conformità alle scritture contabili;
ii) nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora – da intendersi quale clausola penale – per violazione dell'art. 33, secondo comma, lett. f) del D. lgs del 6 settembre 2005, n. 206, perché non fatta oggetto di trattativa e perché contenuta in formulario con caratteri minuscoli ed illeggibili;
iii) usurarietà degli interessi pattuiti in quanto, a causa della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, il T.E.G.M. applicato sul contratto di finanziamento da parte della banca opposta eccede il tasso soglia previsto dalla legge.
Conclude, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di posizioni debitorie della opponente nei confronti di e, per l'effetto, annullarsi il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
in via gradata, di rideterminare il calcolo degli stessi ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., previa ammissione di CTU tecnico contabile. 1.2. - in qualità di procuratrice di e addetta quale sua Controparte_1 Parte_2
“Servicer” alla gestione, all'incasso e al recupero crediti in seguito al contratto di cessione concluso in data 15 febbraio 2016 con la quale ha acquistato pro soluto da Parte_2
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 30/04/1999, n. 130, Controparte_1 il credito oggetto del presente atto - rileva la infondatezza delle doglianze sollevate, ribadendo di aver depositato i documenti che giustificano il proprio credito, peraltro non contestato dall'opponente, e specificando che ai fini della prova del credito nei rapporti di prestito personale non è necessario il deposito dell'estratto conto ex art. 50 TUB, essendo sufficiente la sola produzione del contratto di finanziamento e della successiva liquidazione, atti in virtù dei quali sorge, a carico del finanziato, un obbligo di restituzione rimasto, nel caso de quo, inadempiuto. Ad ogni modo, contesta l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi di mora poiché assolutamente irrilevante, in quanto l'opposta non ha preteso le spese sostenute per i solleciti né gli interessi di mora sulla quota capitale delle rate residue. Eccepisce, infine, che l'opponente non ha dato prova del superamento del tasso soglia di usura e che, in ogni caso, ai fini della verifica, non è possibile cumulare gli interessi moratori a quelli corrispettivi. Conclude, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 123/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 07/04/2021. 1.3. Con comparsa di intervento ex art. 111 e 105 secondo comma, c.p.c. del 28/04/2022 si costituisce riportandosi integralmente a quanto già esposto, Controparte_1 dedotto, eccepito e prodotto da sé medesima nella qualità di procuratrice di Parte_2
pagina 3 di 6 facendo presente di essere diventata la nuova titolare del credito per cui è causa a seguito dell'esercizio di un'opzione di riacquisto esercitata il 24 maggio 2021.
1.4. All'esito della concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale in seguito alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta, per le ragioni che seguono.
2.1. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) [Cass. Civ. Sez. U., 30/10/2001 n. 13533 (Rv. 549956 – 01). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003 (Rv. 568223 - 01)]. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di un prestito, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. Al riguardo, non costituisce prova idonea il saldaconto previsto dall'art. 50 T.U.B., la quale norma ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa il creditore ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente depositando, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, la comunicazione di decadenza del beneficio del termine del 31/10/2019, la diffida del 31/08/2020, il piano di pagina 4 di 6 ammortamento nonché un estratto conto recante l'elenco dei pagamenti insoluti e il riepilogo delle somme dovute, sottoscritto dal dirigente della banca. Spettava, dunque, all'opponente fornire prova del fatto estintivo (i.e. dei pagamenti effettuati) e di quelli impeditivi dedotti. Al riguardo, l'opponente non si è spinto oltre la proposizione di eccezioni generiche e di richiami a principi del tutto inconferenti.
2.2.1. Quanto alle osservazioni relative al saldaconto e alla sua inidoneità ad attestare l'esatta determinazione del credito, è sufficiente rilevare che la quantificazione del credito si desume, nella specie, non già dal menzionato documento, che assume mera valenza riepilogativa/illustrativa circa l'andamento del rapporto e dei costi applicati, quanto dalla disamina dei documenti contrattuali (contratto e piano di ammortamento). A fronte di tali evidenze, costituiva onere del debitore contestare in concreto – e non limitandosi a formulare proposizioni assertive generiche e prive di riferimenti specifici – la correttezza dei conteggi effettuati e, dunque, delle somme richieste dal creditore, e di fornire la prova di quanto dedotto.
2.2.2. Anche l'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora per violazione dell'art. 33, secondo comma, lett. f) del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 è mal posta. La disposizione richiamata prevede, infatti, che «nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [...] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo», onde è chiaro che l'abusività non è data dalla mera previsione della clausola penale – istituto questo del tutto legittimo, a mente dell'art. 1382 cod. civ. e, dunque, non vessatorio – ma nella sua determinazione in un “importo manifestamente eccessivo”, ossia in misura tale da generare quella sproporzione o squilibrio contrattuale a ingiustificato vantaggio del professionista che il codice del consumo avversa. In ogni caso, appare inutile indugiare oltre sul punto, in quanto il creditore ha chiesto il pagamento del solo capitale residuo e dei soli interessi al saggio legale, senza l'aggiunta di interessi di mora, sicché non vi è nemmeno interesse in capo all'opponente a sollevare la relativa eccezione. Priva di pregio è, inoltre, anche la contestata vessatorietà del contratto in quanto predisposto con caratteri minuscoli e illeggibili. Intanto, ad avviso di questo Tribunale il contratto è leggibile, nonostante la dimensione ridotta dei caratteri. In ogni caso, al contratto è allegato anche il documento informativo, che contiene un chiaro, dettagliato e ben leggibile riepilogo delle caratteristiche economiche e normative dello strumento, onde non vi è alcuna abusività nemmeno sotto questo specifico profilo di doglianza.
2.2.3. Infine, non sussiste alcuna usurarietà degli interessi pattuiti. Le S.U. della Suprema Corte hanno definitivamente superato i contrasti maturati anche al suo interno e, soprattutto, hanno individuato i criteri di riferimento per la valutazione dell'usurarietà dell'interesse moratorio, escludendo in ogni caso il ricorso al discutibile criterio della c.d. pagina 5 di 6 “sommatoria” tra interesse corrispettivo e interesse moratorio ai fini della rilevazione dell'usurarietà del tasso globalmente applicato [Cfr. Cass. civ. S.U. Sez. U -, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)]. Il concetto è stato confermato nelle pronunce successive, sicché deve escludersi che il tasso convenuto possa essere considerato usurario per effetto della “sommatoria” tra interesse corrispettivo e interesse moratorio [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01)].
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari medi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2021, già dichiarato esecutivo. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 17 ottobre 2025.
Il Giudice EO TA
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