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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 30428/2022 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano, Paola Cosmai e Carlo Di Marsilio;
-OPPONENTE/debitore esecutato-
AVV. (C.F. ), rappresentante di se stesso, CP_1 CodiceFiscale_1 con studio in Napoli via del Parco Margherita 34, già F. Crispi n° 92, ove elettivamente domicilia;
-OPPOSTO/creditore pignorante-
in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_2
-OPPOSTO contumace/terzo CP_3
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 23.06.2022, resa a definizione della procedura esecutiva ex artt. 543 e ss. c.p.c. iscritta al n. 552/2022 R.G.E.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
”, nella qualità di parte esecutata Parte_1 della procedura esecutiva n. R.G.E. 552/2022 R.G.E. promossa dall'Avv.
[...] presso il terzo ha introdotto ex art. 618 c.p.c. il CP_1 Controparte_2 giudizio di merito dell'opposizione spiegata a mente dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del 23 giugno 2022 reso nella predetta procedura esecutiva con il quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'esecutata medesima con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, contestualmente, assegnato le somme.
A fondamento dello strumento di reazione spiegato, l'opponente si duole del Pt_1 difetto di motivazione della predetta ordinanza di rigetto della domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. circa il profilo di censura eccepito sia in relazione alla violazione dell'art. 31, comma2, del D.lgs. n. 174/2016, sia con riferimento alla nullità della cessione dei crediti. Inoltre, censura il provvedimento per non aver motivato le ragioni per cui, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione avverso il precetto prodromico all'azione esecutiva esperita, potesse darsi luogo all'assegnazione. Infine, deduce la scarsa motivazione addotta dal G.E. circa l'interpretazione del titolo esecutivo.
Sulla scorta di tali rilievi, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per i motivi sopra esposti, accogliere l'istanza di sospensione della esecutività del titolo esecutivo, sentenza n. 35/2019, resa pubblica il 28 gennaio 2019, dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Controparte_4 inaudita altera parte;
2) In accoglimento dei motivi di opposizione che precedono, dichiarare nullo il titolo esecutivo, nonché l'atto di pignoramento e, per l'effetto, la procedura esecutiva terzi iscritto al R.G. n. 552/2022 dell'intestato Tribunale, per le ragioni sopra articolate;
3) Condanni parte opposta al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Il creditore/opposto Avv. si è costituito anche nella presente fase CP_1 processuale istando per “1-Rigettare l'atto di citazione proposto perché inammissibile ed infondato, con condanna dell'attrice opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
2-In ragione, inoltre, del manifesto abuso del processo per avere la attuale opponente presentato 7 domande innanzi n.5 sez. del Tribunale Civile di Napoli, tutte aventi identici petitum e causa petendi, si chiede la condanna della stessa al pagamento del risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., I comma”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, i profili di censura articolati dalla controparte in relazione all'assenza di rapporto di lavoro, alla nullità del titolo esecutivo, alla inefficacia della cessione del credito, oltre che all'an ed al quantum del credito azionato, sarebbero destituiti di fondamento e, come tali, andrebbero rigettati.
Il terzo pignorato non si è costituito. Controparte_2
- 2 - Implicitamente rigettata la domanda cautelare, concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 21 giugno 2023), rilevata la tardività delle memorie nn. 2) e 3) e la natura documentale della controversia (ordinanza del 29 novembre
2023), la stessa è pervenuta all'udienza trattata in modalità scritta di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per lo scambio delle memorie conclusionali e successivi giorni 20 per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è inammissibile e va rigettata per le considerazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, benché ritualmente vocata in giudizio (cfr. ricevute telematiche in
[...] atti), non si è costituita.
Venendo al merito della domanda, l'esame delle richieste e delle eccezioni che caratterizzano il presente giudizio impongono il suo inquadramento nel più ampio scenario del folto contenzioso insorto tra le parti.
Con sentenza n. 35/2019, pubblicata il 28.01.2019, la Corte dei Conti – sez.
Giurisdizionale per la condannò le aziende sanitarie Controparte_4 CP_5
, , , , , , le
[...] CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
e l' Controparte_11 Controparte_12 al pagamento delle spese di lite in favore dei quattro convenuti, tra cui
[...] il Prof. “in € 14.719,9 ciascuno, oltre spese generali (5%), IVA e Controparte_13
CPA”.
L'avv. nella qualità di cessionario del credito del Prof. CP_1 CP_13
a seguito della notifica di atto di precetto, avviò l'azione esecutiva nelle
[...] forme di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c. in danno dell'Istituto opponente presso il terzo in forza del richiamato titolo esecutivo. La procedura Controparte_2 esecutiva fu iscritta al n. 552/22 R.G.E.
L'istituto oppose preventivamente l'atto di precetto, così come successivamente l'azione esecutiva spiegata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per quello che più rileva, innanzi al giudice dell'esecuzione, con ricorso in opposizione, la parte debitrice eccepì la violazione del D.Lgs. n. 174/2016, la nullità della cessione del credito, la pendenza dell'opposizione preventiva al precetto, l'inesistenza del diritto di credito azionato alla luce dell'esatta interpretazione del titolo (cfr. ricorso allegato al fascicolo di parte convenuta).
- 3 - Il G.E., con l'ordinanza del 23 giugno 2022, rigettò la richiesta di sospensione, assegnò i termini per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, assegnò le somme al creditore e le competenze professionali maturate per l'azione esecutiva esperita.
L' , da quanto consta dalla documentazione in atti, introdusse il giudizio di Pt_1 merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. documentazione depositata dalla parte convenuta).
Al contempo, impugnò nelle forme dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare e di assegnazione delle somme, lamentando per più profili la carente e/o omessa motivazione sui profili di censura articolati con l'opposizione.
Eccepì, segnatamente, il difetto di motivazione circa la profilata violazione del D.Lgs. n. 174/16 e sulla addotta nullità della cessione del credito avvenuta in favore del creditore;
l'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione circa la sussistenza dei presupposti per dare luogo all'assegnazione, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione avverso l'intimazione di pagamento presupposta all'esecuzione; l'erronea interpretazione fornita al titolo esecutivo azionato.
Il primo giudice, nella fase di competenza che ha dato la stura alla presente a cognizione piena, rigettò la domanda di sospensione ed assegnò i termini per il merito, assumendo non essere state indicate dall'opponente “circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in base alle quali si è emessa la ordinanza di assegnazione delle somme” (ordinanza del 16 novembre 2022).
Il complesso quadro in cui si inserisce la domanda si compone ulteriormente dalla proposizione del reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 16 novembre 2022, allegata dal convenuto di cui - però - non consta la prova (neppure dell'esito del procedimento), rinvenendosi in atti la sola memoria difensiva di costituzione. Infine, risulta dagli atti di causa la decisione dell'opposizione preventiva a precetto con sentenza n. 3387 del 26 marzo 2024, definita con l'accoglimento parziale della domanda (cfr. allegato alla memoria conclusionali dell'attore).
Ciò posto, lo strumento di reazione ora in disamina costituisce la riassunzione nel merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 23 giugno 2022.
L' , come già addotto innanzi al primo giudice, lamenta la scarsa e/o omessa Pt_1 motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione sui profili di censura precedentemente veicolati con l'opposizione successiva ex art. 615 c.p.c.
Tuttavia, come anticipato, il rimedio è inammissibile.
- 4 - Innanzitutto, in corso di causa non ha potuto trovare luogo l'istanza della parte attrice di sospensione della esecutività del titolo esecutivo, perché incompatibile con lo strumento promosso e con la fase processuale. La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è prerogativa del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, laddove invece nell'opposizione agli atti esecutivi vengono in rilievo eventuali provvedimenti indilazionabili, o la sospensione dell'esecuzione. Pur volendo qualificare la richiesta della parte come volta a richiedere la sospensione dell'esecuzione, trattasi di attribuzioni del g.e., non anche del giudice della cognizione per la fase successiva del merito.
Sempre in via anticipata, deve darsi atto come nel corso del giudizio non siano stati rinvenuti i presupposti per la riunione del presente giudizio di merito a quello dell'opposizione preventiva.
Pur non trascurando l'insegnamento della Suprema Corte con la condivisibile pronuncia n. 26285 del 17 ottobre 2019, si è rilevato come il petitum e la causa petendi del presente giudizio coincida solo parzialmente con quello caratterizzante l'opposizione al precetto e come quest'ultimo giudizio versasse in stato ben più avanzato rispetto al presente, poiché iscritto al ruolo circa due anni prima.
Venendo al contenuto della vicenda in esame, come noto, le opposizioni successive di cui ai commi 2 degli artt. 615 e 617 c.p.c. sono caratterizzate dalla cognizione sommaria, tipica delle domande lato sensu cautelari, e dalla struttura necessariamente bifasica: compete al giudice dell'esecuzione la mera adozione dei provvedimenti urgenti, inclusa la sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia del singolo atto dell'esecuzione opposto laddove richiesti, mentre spetta al giudice del merito eventualmente introdotto entro il termine perentorio allo scopo concesso l'accertamento della fondatezza della domanda con la cognizione piena della fase.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di accoglimento o di rigetto della cautela, proprio in ragione della sua natura latamente cautelare, è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. art. 624, comma 2, c.p.c.).
Ebbene, nel caso di specie la domanda formulata dall'esecutato è volta in via esclusiva a far valere vizi propri della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione avverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto tali, dovevano formare oggetto del reclamo, piuttosto che dell'opposizione agli atti esecutivi.
Segnatamente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 23 giugno 2022, pure strutturalmente unico, si compone di due parti autonome e ben individuate: nella prima parte il g.e. deliba – per quanto di competenza – l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, non rinvenendo il fumus dei motivi di opposizione, denega la richiesta sospensione
- 5 - dell'esecuzione; nella seconda, quale conseguenza della prima pronuncia, assegna le somme dichiarate dal terzo a tacitazione del diritto di credito azionato.
L'autonomia delle due parti del provvedimento si manifesta proprio nell'autonomo regime di impugnazione cui soggiacciono. E, così, per l'assegnazione vera a propria non vi sono dubbi che operi l'opposizione agli atti esecutivi;
per la statuizione sull'opposizione, come anticipato, l'ordinamento predispone come rimedio impugnatorio il reclamo collegiale.
Che nella specie l' abbia fatto valere con l'opposizione agli atti vizi afferenti Pt_1 alla pronuncia sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., non già del provvedimento di assegnazione, emerge di tutta evidenza dalla disamina degli stessi motivi di opposizione. Come anticipato, invero, la parte si duole della sola motivazione – a suo dire inadeguata o del tutto omessa – che ha fondato il diniego della cautela richiesta. Nessuna censura specifica risulta riservata alla parte motiva relativa all'assegnazione del credito.
In definitiva, con il rimedio azionato l' contesta la decisione del primo giudice Pt_1 sui motivi di opposizione proposti ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Del resto, conforto indiretto alla determinazione che precede si trae dalla stessa decisione adottata dal giudice dell'esecuzione nella fase di sua competenza dell'opposizione art. 617 c.p.c., laddove il rigetto della domanda di sospensione è stato fatto discendere proprio dalla mancanza di “circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in base alle quali si è emessa la ordinanza di assegnazione delle somme”, così lasciando intendere come i profili di censura mossi all'ordinanza fossero pienamente sovrapponibili a quelli veicolati col precedente rimedio ex art. 615 c.p.c.
Non si trascura come – effettivamente – la parte convenuta abbia allegato la proposizione ad iniziativa della controparte del reclamo al Collegio;
tuttavia, dalla disamina della memoria difensiva in atti emerge di tutta evidenza come il rimedio abbia riguardato il diniego della sospensione avverso l'opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui questo giudizio costituisce la fase di merito e non già il diniego avverso la sospensione invocata ex art. 615 c.p.c.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'opposizione.
Nonostante il rigetto della domanda, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte convenuta.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
- 6 - La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dal rilievo d'ufficio della questione di inammissibilità e dalla perseveranza delle difese di parte convenuta nel sostenere tesi che in corso di causa sono risultate smentite sia dalla decisione del giudizio di opposizione preventiva, sia dalla interpretazione autentica del titolo esecutivo ad opera della Corte dei conti con sentenza n. 597 del 2023. Nulla per le spese nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da l'
[...]
nei Parte_1 confronti dell'avv. e di iscritta al n. 30428/2022 CP_1 Controparte_2 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 30428/2022 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano, Paola Cosmai e Carlo Di Marsilio;
-OPPONENTE/debitore esecutato-
AVV. (C.F. ), rappresentante di se stesso, CP_1 CodiceFiscale_1 con studio in Napoli via del Parco Margherita 34, già F. Crispi n° 92, ove elettivamente domicilia;
-OPPOSTO/creditore pignorante-
in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_2
-OPPOSTO contumace/terzo CP_3
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 23.06.2022, resa a definizione della procedura esecutiva ex artt. 543 e ss. c.p.c. iscritta al n. 552/2022 R.G.E.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
”, nella qualità di parte esecutata Parte_1 della procedura esecutiva n. R.G.E. 552/2022 R.G.E. promossa dall'Avv.
[...] presso il terzo ha introdotto ex art. 618 c.p.c. il CP_1 Controparte_2 giudizio di merito dell'opposizione spiegata a mente dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del 23 giugno 2022 reso nella predetta procedura esecutiva con il quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'esecutata medesima con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, contestualmente, assegnato le somme.
A fondamento dello strumento di reazione spiegato, l'opponente si duole del Pt_1 difetto di motivazione della predetta ordinanza di rigetto della domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. circa il profilo di censura eccepito sia in relazione alla violazione dell'art. 31, comma2, del D.lgs. n. 174/2016, sia con riferimento alla nullità della cessione dei crediti. Inoltre, censura il provvedimento per non aver motivato le ragioni per cui, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione avverso il precetto prodromico all'azione esecutiva esperita, potesse darsi luogo all'assegnazione. Infine, deduce la scarsa motivazione addotta dal G.E. circa l'interpretazione del titolo esecutivo.
Sulla scorta di tali rilievi, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per i motivi sopra esposti, accogliere l'istanza di sospensione della esecutività del titolo esecutivo, sentenza n. 35/2019, resa pubblica il 28 gennaio 2019, dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Controparte_4 inaudita altera parte;
2) In accoglimento dei motivi di opposizione che precedono, dichiarare nullo il titolo esecutivo, nonché l'atto di pignoramento e, per l'effetto, la procedura esecutiva terzi iscritto al R.G. n. 552/2022 dell'intestato Tribunale, per le ragioni sopra articolate;
3) Condanni parte opposta al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali ex D.M. n. 55/2014”.
Il creditore/opposto Avv. si è costituito anche nella presente fase CP_1 processuale istando per “1-Rigettare l'atto di citazione proposto perché inammissibile ed infondato, con condanna dell'attrice opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
2-In ragione, inoltre, del manifesto abuso del processo per avere la attuale opponente presentato 7 domande innanzi n.5 sez. del Tribunale Civile di Napoli, tutte aventi identici petitum e causa petendi, si chiede la condanna della stessa al pagamento del risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., I comma”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, i profili di censura articolati dalla controparte in relazione all'assenza di rapporto di lavoro, alla nullità del titolo esecutivo, alla inefficacia della cessione del credito, oltre che all'an ed al quantum del credito azionato, sarebbero destituiti di fondamento e, come tali, andrebbero rigettati.
Il terzo pignorato non si è costituito. Controparte_2
- 2 - Implicitamente rigettata la domanda cautelare, concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 21 giugno 2023), rilevata la tardività delle memorie nn. 2) e 3) e la natura documentale della controversia (ordinanza del 29 novembre
2023), la stessa è pervenuta all'udienza trattata in modalità scritta di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per lo scambio delle memorie conclusionali e successivi giorni 20 per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è inammissibile e va rigettata per le considerazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
la quale, benché ritualmente vocata in giudizio (cfr. ricevute telematiche in
[...] atti), non si è costituita.
Venendo al merito della domanda, l'esame delle richieste e delle eccezioni che caratterizzano il presente giudizio impongono il suo inquadramento nel più ampio scenario del folto contenzioso insorto tra le parti.
Con sentenza n. 35/2019, pubblicata il 28.01.2019, la Corte dei Conti – sez.
Giurisdizionale per la condannò le aziende sanitarie Controparte_4 CP_5
, , , , , , le
[...] CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
e l' Controparte_11 Controparte_12 al pagamento delle spese di lite in favore dei quattro convenuti, tra cui
[...] il Prof. “in € 14.719,9 ciascuno, oltre spese generali (5%), IVA e Controparte_13
CPA”.
L'avv. nella qualità di cessionario del credito del Prof. CP_1 CP_13
a seguito della notifica di atto di precetto, avviò l'azione esecutiva nelle
[...] forme di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c. in danno dell'Istituto opponente presso il terzo in forza del richiamato titolo esecutivo. La procedura Controparte_2 esecutiva fu iscritta al n. 552/22 R.G.E.
L'istituto oppose preventivamente l'atto di precetto, così come successivamente l'azione esecutiva spiegata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per quello che più rileva, innanzi al giudice dell'esecuzione, con ricorso in opposizione, la parte debitrice eccepì la violazione del D.Lgs. n. 174/2016, la nullità della cessione del credito, la pendenza dell'opposizione preventiva al precetto, l'inesistenza del diritto di credito azionato alla luce dell'esatta interpretazione del titolo (cfr. ricorso allegato al fascicolo di parte convenuta).
- 3 - Il G.E., con l'ordinanza del 23 giugno 2022, rigettò la richiesta di sospensione, assegnò i termini per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, assegnò le somme al creditore e le competenze professionali maturate per l'azione esecutiva esperita.
L' , da quanto consta dalla documentazione in atti, introdusse il giudizio di Pt_1 merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. documentazione depositata dalla parte convenuta).
Al contempo, impugnò nelle forme dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare e di assegnazione delle somme, lamentando per più profili la carente e/o omessa motivazione sui profili di censura articolati con l'opposizione.
Eccepì, segnatamente, il difetto di motivazione circa la profilata violazione del D.Lgs. n. 174/16 e sulla addotta nullità della cessione del credito avvenuta in favore del creditore;
l'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione circa la sussistenza dei presupposti per dare luogo all'assegnazione, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione avverso l'intimazione di pagamento presupposta all'esecuzione; l'erronea interpretazione fornita al titolo esecutivo azionato.
Il primo giudice, nella fase di competenza che ha dato la stura alla presente a cognizione piena, rigettò la domanda di sospensione ed assegnò i termini per il merito, assumendo non essere state indicate dall'opponente “circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in base alle quali si è emessa la ordinanza di assegnazione delle somme” (ordinanza del 16 novembre 2022).
Il complesso quadro in cui si inserisce la domanda si compone ulteriormente dalla proposizione del reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 16 novembre 2022, allegata dal convenuto di cui - però - non consta la prova (neppure dell'esito del procedimento), rinvenendosi in atti la sola memoria difensiva di costituzione. Infine, risulta dagli atti di causa la decisione dell'opposizione preventiva a precetto con sentenza n. 3387 del 26 marzo 2024, definita con l'accoglimento parziale della domanda (cfr. allegato alla memoria conclusionali dell'attore).
Ciò posto, lo strumento di reazione ora in disamina costituisce la riassunzione nel merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 23 giugno 2022.
L' , come già addotto innanzi al primo giudice, lamenta la scarsa e/o omessa Pt_1 motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione sui profili di censura precedentemente veicolati con l'opposizione successiva ex art. 615 c.p.c.
Tuttavia, come anticipato, il rimedio è inammissibile.
- 4 - Innanzitutto, in corso di causa non ha potuto trovare luogo l'istanza della parte attrice di sospensione della esecutività del titolo esecutivo, perché incompatibile con lo strumento promosso e con la fase processuale. La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è prerogativa del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, laddove invece nell'opposizione agli atti esecutivi vengono in rilievo eventuali provvedimenti indilazionabili, o la sospensione dell'esecuzione. Pur volendo qualificare la richiesta della parte come volta a richiedere la sospensione dell'esecuzione, trattasi di attribuzioni del g.e., non anche del giudice della cognizione per la fase successiva del merito.
Sempre in via anticipata, deve darsi atto come nel corso del giudizio non siano stati rinvenuti i presupposti per la riunione del presente giudizio di merito a quello dell'opposizione preventiva.
Pur non trascurando l'insegnamento della Suprema Corte con la condivisibile pronuncia n. 26285 del 17 ottobre 2019, si è rilevato come il petitum e la causa petendi del presente giudizio coincida solo parzialmente con quello caratterizzante l'opposizione al precetto e come quest'ultimo giudizio versasse in stato ben più avanzato rispetto al presente, poiché iscritto al ruolo circa due anni prima.
Venendo al contenuto della vicenda in esame, come noto, le opposizioni successive di cui ai commi 2 degli artt. 615 e 617 c.p.c. sono caratterizzate dalla cognizione sommaria, tipica delle domande lato sensu cautelari, e dalla struttura necessariamente bifasica: compete al giudice dell'esecuzione la mera adozione dei provvedimenti urgenti, inclusa la sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia del singolo atto dell'esecuzione opposto laddove richiesti, mentre spetta al giudice del merito eventualmente introdotto entro il termine perentorio allo scopo concesso l'accertamento della fondatezza della domanda con la cognizione piena della fase.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di accoglimento o di rigetto della cautela, proprio in ragione della sua natura latamente cautelare, è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. art. 624, comma 2, c.p.c.).
Ebbene, nel caso di specie la domanda formulata dall'esecutato è volta in via esclusiva a far valere vizi propri della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione avverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto tali, dovevano formare oggetto del reclamo, piuttosto che dell'opposizione agli atti esecutivi.
Segnatamente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 23 giugno 2022, pure strutturalmente unico, si compone di due parti autonome e ben individuate: nella prima parte il g.e. deliba – per quanto di competenza – l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, non rinvenendo il fumus dei motivi di opposizione, denega la richiesta sospensione
- 5 - dell'esecuzione; nella seconda, quale conseguenza della prima pronuncia, assegna le somme dichiarate dal terzo a tacitazione del diritto di credito azionato.
L'autonomia delle due parti del provvedimento si manifesta proprio nell'autonomo regime di impugnazione cui soggiacciono. E, così, per l'assegnazione vera a propria non vi sono dubbi che operi l'opposizione agli atti esecutivi;
per la statuizione sull'opposizione, come anticipato, l'ordinamento predispone come rimedio impugnatorio il reclamo collegiale.
Che nella specie l' abbia fatto valere con l'opposizione agli atti vizi afferenti Pt_1 alla pronuncia sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., non già del provvedimento di assegnazione, emerge di tutta evidenza dalla disamina degli stessi motivi di opposizione. Come anticipato, invero, la parte si duole della sola motivazione – a suo dire inadeguata o del tutto omessa – che ha fondato il diniego della cautela richiesta. Nessuna censura specifica risulta riservata alla parte motiva relativa all'assegnazione del credito.
In definitiva, con il rimedio azionato l' contesta la decisione del primo giudice Pt_1 sui motivi di opposizione proposti ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Del resto, conforto indiretto alla determinazione che precede si trae dalla stessa decisione adottata dal giudice dell'esecuzione nella fase di sua competenza dell'opposizione art. 617 c.p.c., laddove il rigetto della domanda di sospensione è stato fatto discendere proprio dalla mancanza di “circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in base alle quali si è emessa la ordinanza di assegnazione delle somme”, così lasciando intendere come i profili di censura mossi all'ordinanza fossero pienamente sovrapponibili a quelli veicolati col precedente rimedio ex art. 615 c.p.c.
Non si trascura come – effettivamente – la parte convenuta abbia allegato la proposizione ad iniziativa della controparte del reclamo al Collegio;
tuttavia, dalla disamina della memoria difensiva in atti emerge di tutta evidenza come il rimedio abbia riguardato il diniego della sospensione avverso l'opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui questo giudizio costituisce la fase di merito e non già il diniego avverso la sospensione invocata ex art. 615 c.p.c.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'opposizione.
Nonostante il rigetto della domanda, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte convenuta.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
- 6 - La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dal rilievo d'ufficio della questione di inammissibilità e dalla perseveranza delle difese di parte convenuta nel sostenere tesi che in corso di causa sono risultate smentite sia dalla decisione del giudizio di opposizione preventiva, sia dalla interpretazione autentica del titolo esecutivo ad opera della Corte dei conti con sentenza n. 597 del 2023. Nulla per le spese nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da l'
[...]
nei Parte_1 confronti dell'avv. e di iscritta al n. 30428/2022 CP_1 Controparte_2 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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