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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22187/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ANNAMARIA RAMIREZ e l'avv. Parte_1 C.F._1
DR US
e
(c.f. , con l'avv. NATALIA RUBINO CP_1 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Iseo via Cavour 46, con relative pertinenze, parco e tutto quanto facente parte della casa coniugale, rimane, dalla data di sottoscrizione del presente atto, nella disponibilità esclusiva del sig. che, sempre dalla data di sottoscrizione del presente atto, si farà carico Pt_1 delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tale immobile. La signora consegnerà al marito CP_1 tutte le chiavi ed il telecomando della casa coniugale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto per poter provvedere a prelevare i propri effetti personali in tale termine. La signora oltre ai propri effetti CP_1 personali, potrà prelevare dalla casa coniugale il mobilio necessario per arredare la casa sita in iseo Via
IE CO 2a di cui al comodato gratuito del successivo punto 4a). Il sig. sosterrà integralmente Pt_1
i costi del trasloco di questo mobilio scelto dalla moglie dalla casa coniugale alla casa oggetto di comodato gratuito di cui al successivo punto 4a) trasloco che lo stesso effettuerà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Naturalmente sarà il sig. a scegliere la ditta di trasloco e prendere i contatti opportuni per Pt_1 concordare i costi di trasloco.
3) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il sig. verserà, a far data dalla firma del presente ricorso, e quindi a partire da novembre 2025, alla signora Pt_1
- tramite bonifico bancario sul conto della moglie alle seguenti coordinate Iban: CP_1
[...] - a titolo di assegno di mantenimento della stessa, la somma di Euro 8.500 lordi mensili tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat;
4) ALTRI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica di cui ai successivi punti da 4a) a 4 e) tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, i signori e Parte_1 CP_1 stabiliscono quanto segue:
[...]
4a) Comodato gratuito: il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. (doc. 1), comodante, concede in comodato d'uso gratuito, alla signora C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...] e residente in [...], CF
[...] C.F._2 comodataria, che accetta l'immobile situato in Iseo (BS) Via IE CO n. 2a individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Iseo alla Sez. NCT, foglio 24, particella 73, sub. 6 cat. A/2 classe 2 consistenza 8,5 vani rendita catastale € 570,68. Tale immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso abitativo della comodataria.
Il rapporto avrà durata dalla data odierna 31.10.25, data di sottoscrizione del presente ricorso, sino al 31.5.2027.
Sempre dalla data di sottoscrizione del presente atto, la signora si farà carico delle spese / opere di CP_1 manutenzione ordinaria. Il sig. in data odierna consegna quindi alla moglie, che firmando il presente Pt_1 ricorso ne dà atto, le chiavi della casa oggetto di comodato, di cui la signora diventa pertanto unica ed CP_1 esclusiva responsabile dalla data odierna 31.10.25;
Al termine del comodato l'immobile in questione sarà rilasciato in normale stato di manutenzione, libero e sgombro da ogni cosa.
L'immobile è concesso in comodato gratuito nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che la comodataria dichiara espressamente di conoscere e accettare poiché l'immobile ha già visto. Il sig. Pt_1 effettuerà su tale immobile a proprie spese esclusivamente i seguenti lavori entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto: verifica degli impianti elettrico e idraulico, pulizia dei fancoil, posa di un corrimano alla scala interno ed esterno e tinteggiatura interna dell'appartamento e riparazione di alcuni punti ammalorati.
Anche in questo caso il sig. sceglierà personalmente la ditta / le ditte che effettueranno i lavori e Pt_1 concorderà con gli stessi i costi di intervento.
Alla comodataria non è consentito, senza il consenso scritto del comodante, di mutare l'uso del predetto immobile o di cedere a terzi l'uso dello stesso.
La comodataria si obbliga ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed a custodire quanto concessole con diligenza del buon padre di famiglia ed a conservarlo con le opportune cure.
La comodataria si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il nei limiti e nelle Parte_2 forme previste dal codice civile. In particolare, la comodataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.
La comodataria esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo proprio o di terzi o cagionato da eventi imprevisti.
La comodataria si obbliga, comunque, ad utilizzare e a far utilizzare l'immobile con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso, e dovrà rispondere, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato.
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla resteranno acquisite al comodante senza che Parte_3 vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il comodante può in ogni caso pretendere che la comodataria ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale.
Sono a carico della le tutte spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in Parte_3 comodato, tra cui gli oneri relativi alle utenze e le spese condominiali;
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile (articoli 1803-1812)
Qualsiasi modifica al presente accordo potrà essere apportata soltanto mediante atto scritto.
4b) Trasferimento autovettura:
La signora , nata il [...] a [...] e residente in [...], CF CP_1 con il presente si impegna a cedere al il sig. nato a [...] C.F._2 Parte_1
(BS) il 11.12.1963 e residente in [...], C.F. che accetta C.F._1
l'autovettura AS MA targata EV350LG al prezzo concordato di € 100.000,00 (centomilaeuro/00).
Il trasferimento dell'autovettura dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso e contestualmente a tale trasferimento il sig. verserà alla signora l'importo concordato di € Pt_1 CP_1
100.000,00 (centomilaeuro/00) tramite assegno circolare;
Le spese del trasferimento verranno sostenute dal sig. Pt_1
4c) Divisione conti comuni:
- i saldi dei conti comuni, il primo presso filiale di Iseo, al 30.09.2025 ammontante a Controparte_2 euro 52.951,75 e il secondo, presso n. cat, filiale di Timoline di COfranca, al 30.09.2025 CP_3 ammontante a circa euro 1.700, sebbene finanziati solo dal sig. saranno divisi a metà tra le parti e i due Pt_1 conti chiusi: il tutto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà le condizioni della separazione consensuale
4d) CP_4
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà le condizioni della separazione consensuale, i coniugi si recheranno congiuntamente presso la cassetta di sicurezza aperta nella banca
[...]
filiale di Iseo per ritirare i gioielli in essa depositati che verranno consegnati tutti alla signora CP_2 CP_1
4e) Preliminare di permuta
Sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, con la sottoscrizione del presente atto a valere quale preliminare di permuta.
La signora , nata il [...] a [...] e residente in [...], CF CP_1 si impegna a trasferire al sig. nato a [...] il C.F._2 Parte_1
11.12.1963 e residente in [...], C.F. il proprio 50% della casa C.F._1 coniugale e relative pertinenze e parco siti in Iseo via Cavour 46 il tutto così identificato catastalmente: al catasto fabbricati comune di Iseo: sez. NCT, foglio 29, particella 40, Cat. A/7 classe 7, 18, 5 vani, rendita €. 2.388,61 sez. NCT, foglio 29, particella 43, Cat. D/6, rendita € 576 sez. NCT, foglio 29, particella 481, Cat. C/2, classe 5, mq 65, rendita € 144,35 al catasto terreni del comune di Iseo
Foglio 29, particella 45, Costr. No Ab. Are 00 Ca 08
Foglio 29, particella 395, Semin. Arbor, Are 38 Ca 50, reddito dominicale € 17,90 reddito agrario € 10,94
Foglio 29, particella 469, Semin. Arbor, Are 17 Ca 75, reddito dominicale € 8,25 reddito agrario € 5,04
Foglio 29, particella 480, Vigneto, Are 30 Ca 20, reddito dominicale € 20,28 reddito agrario € 11,70.
A fronte di tale trasferimento il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BS), Via Cavour n. 46, C.F. si impegna a trasferire signora , nata il C.F._1 CP_1
13.06.1964 a Brescia e residente in [...], CF l'immobile sito in C.F._2
Iseo via IE CO n. 2a così identificato catastalmente al catasto dei fabbricati del Comune di Iseo alla Sez. NCT, Foglio 24, particella 73, sub. 6, Cat. A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita catastale €
570,68.
Il tutto senza conguaglio alcuno riconoscendo le parti la reciproca convenienza di tale permuta, e perché una eventuale differenza di valore tra i cespiti permutati viene imputata a definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87.
Il succitato atto di permuta verrà redatto dal notaio scelto dal sig. ed a spese di quest'ultimo solo a Pt_1 condizione dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Brescia nel corso del presente giudizio, che disponga in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di cui infra, ed entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza di divorzio. Naturalmente l'atto potrà essere effettuato nei termini sopra indicati solo previa sanatoria di eventuali difformità catastali, altrimenti verrà effettuato entro
30 giorni dalla conclusione positiva della procedura di sanatoria con spese della procedura di sanatoria a carico del sig. Pt_1
La predetta permuta costituisce elemento funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, godrà delle relative agevolazioni fiscali.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione che disponga in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/10/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO SAIANO, BS (atto n. 97, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
MI SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22187/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ANNAMARIA RAMIREZ e l'avv. Parte_1 C.F._1
DR US
e
(c.f. , con l'avv. NATALIA RUBINO CP_1 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Iseo via Cavour 46, con relative pertinenze, parco e tutto quanto facente parte della casa coniugale, rimane, dalla data di sottoscrizione del presente atto, nella disponibilità esclusiva del sig. che, sempre dalla data di sottoscrizione del presente atto, si farà carico Pt_1 delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tale immobile. La signora consegnerà al marito CP_1 tutte le chiavi ed il telecomando della casa coniugale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto per poter provvedere a prelevare i propri effetti personali in tale termine. La signora oltre ai propri effetti CP_1 personali, potrà prelevare dalla casa coniugale il mobilio necessario per arredare la casa sita in iseo Via
IE CO 2a di cui al comodato gratuito del successivo punto 4a). Il sig. sosterrà integralmente Pt_1
i costi del trasloco di questo mobilio scelto dalla moglie dalla casa coniugale alla casa oggetto di comodato gratuito di cui al successivo punto 4a) trasloco che lo stesso effettuerà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Naturalmente sarà il sig. a scegliere la ditta di trasloco e prendere i contatti opportuni per Pt_1 concordare i costi di trasloco.
3) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il sig. verserà, a far data dalla firma del presente ricorso, e quindi a partire da novembre 2025, alla signora Pt_1
- tramite bonifico bancario sul conto della moglie alle seguenti coordinate Iban: CP_1
[...] - a titolo di assegno di mantenimento della stessa, la somma di Euro 8.500 lordi mensili tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat;
4) ALTRI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica di cui ai successivi punti da 4a) a 4 e) tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, i signori e Parte_1 CP_1 stabiliscono quanto segue:
[...]
4a) Comodato gratuito: il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. (doc. 1), comodante, concede in comodato d'uso gratuito, alla signora C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...] e residente in [...], CF
[...] C.F._2 comodataria, che accetta l'immobile situato in Iseo (BS) Via IE CO n. 2a individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Iseo alla Sez. NCT, foglio 24, particella 73, sub. 6 cat. A/2 classe 2 consistenza 8,5 vani rendita catastale € 570,68. Tale immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso abitativo della comodataria.
Il rapporto avrà durata dalla data odierna 31.10.25, data di sottoscrizione del presente ricorso, sino al 31.5.2027.
Sempre dalla data di sottoscrizione del presente atto, la signora si farà carico delle spese / opere di CP_1 manutenzione ordinaria. Il sig. in data odierna consegna quindi alla moglie, che firmando il presente Pt_1 ricorso ne dà atto, le chiavi della casa oggetto di comodato, di cui la signora diventa pertanto unica ed CP_1 esclusiva responsabile dalla data odierna 31.10.25;
Al termine del comodato l'immobile in questione sarà rilasciato in normale stato di manutenzione, libero e sgombro da ogni cosa.
L'immobile è concesso in comodato gratuito nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che la comodataria dichiara espressamente di conoscere e accettare poiché l'immobile ha già visto. Il sig. Pt_1 effettuerà su tale immobile a proprie spese esclusivamente i seguenti lavori entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto: verifica degli impianti elettrico e idraulico, pulizia dei fancoil, posa di un corrimano alla scala interno ed esterno e tinteggiatura interna dell'appartamento e riparazione di alcuni punti ammalorati.
Anche in questo caso il sig. sceglierà personalmente la ditta / le ditte che effettueranno i lavori e Pt_1 concorderà con gli stessi i costi di intervento.
Alla comodataria non è consentito, senza il consenso scritto del comodante, di mutare l'uso del predetto immobile o di cedere a terzi l'uso dello stesso.
La comodataria si obbliga ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed a custodire quanto concessole con diligenza del buon padre di famiglia ed a conservarlo con le opportune cure.
La comodataria si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il nei limiti e nelle Parte_2 forme previste dal codice civile. In particolare, la comodataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.
La comodataria esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo proprio o di terzi o cagionato da eventi imprevisti.
La comodataria si obbliga, comunque, ad utilizzare e a far utilizzare l'immobile con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso, e dovrà rispondere, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato.
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla resteranno acquisite al comodante senza che Parte_3 vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il comodante può in ogni caso pretendere che la comodataria ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale.
Sono a carico della le tutte spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in Parte_3 comodato, tra cui gli oneri relativi alle utenze e le spese condominiali;
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile (articoli 1803-1812)
Qualsiasi modifica al presente accordo potrà essere apportata soltanto mediante atto scritto.
4b) Trasferimento autovettura:
La signora , nata il [...] a [...] e residente in [...], CF CP_1 con il presente si impegna a cedere al il sig. nato a [...] C.F._2 Parte_1
(BS) il 11.12.1963 e residente in [...], C.F. che accetta C.F._1
l'autovettura AS MA targata EV350LG al prezzo concordato di € 100.000,00 (centomilaeuro/00).
Il trasferimento dell'autovettura dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso e contestualmente a tale trasferimento il sig. verserà alla signora l'importo concordato di € Pt_1 CP_1
100.000,00 (centomilaeuro/00) tramite assegno circolare;
Le spese del trasferimento verranno sostenute dal sig. Pt_1
4c) Divisione conti comuni:
- i saldi dei conti comuni, il primo presso filiale di Iseo, al 30.09.2025 ammontante a Controparte_2 euro 52.951,75 e il secondo, presso n. cat, filiale di Timoline di COfranca, al 30.09.2025 CP_3 ammontante a circa euro 1.700, sebbene finanziati solo dal sig. saranno divisi a metà tra le parti e i due Pt_1 conti chiusi: il tutto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà le condizioni della separazione consensuale
4d) CP_4
Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà le condizioni della separazione consensuale, i coniugi si recheranno congiuntamente presso la cassetta di sicurezza aperta nella banca
[...]
filiale di Iseo per ritirare i gioielli in essa depositati che verranno consegnati tutti alla signora CP_2 CP_1
4e) Preliminare di permuta
Sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, con la sottoscrizione del presente atto a valere quale preliminare di permuta.
La signora , nata il [...] a [...] e residente in [...], CF CP_1 si impegna a trasferire al sig. nato a [...] il C.F._2 Parte_1
11.12.1963 e residente in [...], C.F. il proprio 50% della casa C.F._1 coniugale e relative pertinenze e parco siti in Iseo via Cavour 46 il tutto così identificato catastalmente: al catasto fabbricati comune di Iseo: sez. NCT, foglio 29, particella 40, Cat. A/7 classe 7, 18, 5 vani, rendita €. 2.388,61 sez. NCT, foglio 29, particella 43, Cat. D/6, rendita € 576 sez. NCT, foglio 29, particella 481, Cat. C/2, classe 5, mq 65, rendita € 144,35 al catasto terreni del comune di Iseo
Foglio 29, particella 45, Costr. No Ab. Are 00 Ca 08
Foglio 29, particella 395, Semin. Arbor, Are 38 Ca 50, reddito dominicale € 17,90 reddito agrario € 10,94
Foglio 29, particella 469, Semin. Arbor, Are 17 Ca 75, reddito dominicale € 8,25 reddito agrario € 5,04
Foglio 29, particella 480, Vigneto, Are 30 Ca 20, reddito dominicale € 20,28 reddito agrario € 11,70.
A fronte di tale trasferimento il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BS), Via Cavour n. 46, C.F. si impegna a trasferire signora , nata il C.F._1 CP_1
13.06.1964 a Brescia e residente in [...], CF l'immobile sito in C.F._2
Iseo via IE CO n. 2a così identificato catastalmente al catasto dei fabbricati del Comune di Iseo alla Sez. NCT, Foglio 24, particella 73, sub. 6, Cat. A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita catastale €
570,68.
Il tutto senza conguaglio alcuno riconoscendo le parti la reciproca convenienza di tale permuta, e perché una eventuale differenza di valore tra i cespiti permutati viene imputata a definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87.
Il succitato atto di permuta verrà redatto dal notaio scelto dal sig. ed a spese di quest'ultimo solo a Pt_1 condizione dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Brescia nel corso del presente giudizio, che disponga in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di cui infra, ed entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza di divorzio. Naturalmente l'atto potrà essere effettuato nei termini sopra indicati solo previa sanatoria di eventuali difformità catastali, altrimenti verrà effettuato entro
30 giorni dalla conclusione positiva della procedura di sanatoria con spese della procedura di sanatoria a carico del sig. Pt_1
La predetta permuta costituisce elemento funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, godrà delle relative agevolazioni fiscali.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione che disponga in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/10/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO SAIANO, BS (atto n. 97, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
MI SI