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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 549/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 549/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025;
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con dimora in Giulianova (TE), alla Via Mantova n. 15, e per elezione domiciliata ai fini del procedimento in Giulianova (TE) alla Via XXIV Maggio n. 10 presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Ranalli;
Ricorrente
e , (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.08.1977 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura dall' Avv. Gianluca Carradori;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: altri istituti in materia di famiglia.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Voglia modificare le condizioni del Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo, che disciplina le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio naturale tra i Sig.ri e Delli Compagni Lorenzo, come segue: - disporsi Parte_1
l'aumento da € 500,00 a € 1.000,00 (mille/00) o in quella somma che si riterrà congrua superiore a € 500,00, dell'assegno alimentare mensile per il figlio minore Persona_1
da corrispondersi da parte del padre, , alla madre,
[...] Controparte_1
Sig. , in quanto genitore collocatario in via esclusiva, in ragione dei mutati Parte_2 presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di procedimento per la disciplina delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio naturale, definito con
Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
A) rigettare la domanda della ricorrente in ordine all'aumento da euro 500,00 a euro
1.000,00 o in quella somma che si riterrà congrua superiore a € 500,00, dell'assegno alimentare mensile per il figlio minore;
Persona_1
B) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e le modalità di visita del Per_1
padre così come regolamentate nel Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo;
in via subordinata:
C) aumentare l'assegno di mantenimento a quella somma che si riterrà congrua superiore ad euro 538,00; con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna della signora alla Parte_1
refusione delle spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
Delli Compagni deducendo: a) che con decreto n. 1393/2016 il Tribunale di Teramo CP_1 regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio comune delle parti, Per_1
Compagni, nel quale si prevedeva l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (di
[...] proprietà della società Sal Camp di Delli Compagni Guido s.n.c), la disciplina del mantenimento, il pagamento, da parte del padre, della somma di euro 500 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che, a partire dal mese di maggio 2022, il non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere la somma Persona_1
dovuta a titolo di quota parte del 50% delle spese straordinarie, costringendo la a Pt_1 notificare precetto e pignoramento presso terzi;
c) che, a causa degli inadempimenti e delle protratte condotte ostative del Compagni, sulla parte ricorrente si è riversato un Per_1 maggiore onere economico per il sostentamento del minore, anche in termini di spese ordinarie;
d) che in molti momenti dell'anno non sarebbe possibile, per la stessa ricorrente, far fronte adeguatamente alle spese straordinarie stante la concreta indisponibilità economica della stessa, essendo la medesima priva di un'occupazione lavorativa ed essendosi da sempre occupata della gestione del menage familiare;
e) che la totale assenza del rapporto padre-figlio ha aggravato la posizione economica della dovendo la stessa provvede a tutte le Pt_1
esigenze quotidiane della prole.
Parte ricorrente, dunque, ha chiesto che l'assegno ordinario venisse aumentato e portato a
1.000,00 euro mensili.
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito: 1) di aver sempre provveduto Persona_1 al sostentamento ordinario del figlio, adempiendo, altresì, a tutti gli oneri di natura straordinaria;
2) che gli esborsi elencati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e di cui la stessa lamenta la mancata restituzione (abbigliamento, scarpe, prodotti medici) non rientrerebbero nel novero delle spese straordinarie, bensì di quelle di natura ordinaria, cui lo stesso fa fronte mediante l'adempimento del contributo mensile;
3) che il Persona_1 resistente si è sempre invece preoccupato di restituire tutto quanto dovuto a titolo di spese straordinarie;
4) che, per spirito di liberalità, pur non essendone obbligato, lo stesso
[...]
rovvede integralmente al pagamento delle spese di luce, gas, acqua e tassa rifiuti Per_1 dell'immobile adibito a casa familiare, nel quale la ricorrente vive con il figlio e con Per_1
la figlia più grade, nata da una precedente relazione.
Il resistente, pertanto, ha chiesto la conferma e la concreta attuazione delle disposizioni concernenti il diritto di visita (al fine di ristabilire i rapporti con il figlio ed il rigetto Per_1 delle richieste di modifica del contributo economico.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione del minore quindicenne figlio delle parti.
La stessa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione del 19.6.2025, tenutasi in modalità cartolare.
*
Preliminarmente, in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti sono pervenute, nel corso del giudizio, ad un accordo modificativo delle modalità di attuazione degli incontri padre-figlio, essendosi stabilito che gli stessi avvengano una volta alla settimana, preferibilmente il martedì pomeriggio;
il Delli Compagni, pertanto, andrà a prendere il minore all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, intorno alle 21.30.
Circa le statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento, adducendo, a sostegno delle proprie ragioni, come il mancato adempimento, da parte del delle spese straordinarie, in via stabile e continua, avrebbe Persona_1 determinato un aggravamento della posizione economica della ricorrente, costretta a farsi carico di tutte le esigenze quotidiane del figlio, stante, oltretutto, la totale assenza di rapporti con il padre il quale, non frequentando il minore, non provvederebbe mai agli oneri legati alle esigenze basilari del ragazzo.
Come noto, in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Tra le spese straordinarie, poi, si collocano quelle cd. “prevedibili” (nella specie: acquisto di libri e materiale scolastico, occhiali e cure dentistiche) che devono essere rimborsate al 50%
e che non richiedono una previa concertazione, né la formazione di un titolo che accerti la loro debenza e quantificazione, e quelle “non prevedibili” che richiedono il previo accordo tra i genitori per comprendere se il loro onere sia strettamente indispensabile per il best- interest del figlio minore.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha posto alla base delle proprie pretese, il mancato adempimento, da parte del resistente, delle spese straordinarie (routinarie), circostanza che avrebbe determinato – a dire della stessa – un aggravio degli oneri economici sostenuti.
A ben vedere, però, come è evidente, fermo restando che il vaglio sul mancato adempimento delle spese straordinarie non fa parte del thema decidendum dell'odierno giudizio, vertente sulla richiesta di modifica dell'assegno ordinario di mantenimento, nell'elencare (senza allegare e provare) le spese quotidianamente sostenute dalla per far fronte alle esigenze Pt_1
econimiche di sostentamento del figlio minore, la stessa ha indicato (abbigliamento, lenti a contatto ecc.) spese di natura ordinaria o di matrice straordinaria (spese mediche, sportive) rispetto a cui ha pacificamente azionato autonomo precetto.
In ordine, invece, all'oggetto specifico dell'odierno giudizio, la stessa parte attrice non ha in alcun modo fornito prova della sopravvenienza, dal momento in cui è stato emesso il decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale a quella odierna, di circostanze che richiedano una modifica di detto assegno.
Come noto, ai fini della revisione nei termini indicati dalla ricorrente, è necessario l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la convenzione attributiva del menzionato assegno.
D'altra parte è anche vero che nel giudizio di disciplina delle modalità di affidamento e inerenti alle statuizioni economiche, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha introdotto alcun elemento da cui evincere il pregnante cambiamento delle reciproche situazioni patrimoniali (la disoccupazione della stessa infatti, era elemento già sussistente ed acclarato quando è stato quantificato Pt_1
l'assegno di mantenimento, con provvedimento del 2016 e di cui, pertanto, il Giudicante ha tenuto debito conto) né sono emersi rilevanti cambiamenti nell'assetto economico del resistente, i cui redditi medi si palesano in linea con quelli posti alla base della decisione del
2016.
L'unico elemento emerso nel corso del giudizio, sostanzialmente incontestato tra le parti, attiene alla necessità di adeguare il contributo alle mutate esigenze di vita del figlio (ormai quindicenne), unito alla circostanza della mancata percezione di alcuna forma di reddito da parte della elementi che suggeriscono come necessario adeguare, seppur di poco, Pt_1
l'assegno di mantenimento, che deve essere portato ad euro 600,00 mensili.
Ed infatti, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Nella specie, a fronte di una sostanziale immutata situazione reddituale delle parti, è necessario prendere in considerazione le cresciute esigenze del figlio minore, le cui necessità, in termini di maggiori incombenze derivanti dalla più ampia articolazione della vita di relazione, conducono a ritenere congruo elevare l'importo dell'assegno ad euro 600,00.
Stante la natura del giudizio, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) Modifica il provvedimento n. 1393/2016 e prevede, in ordine al diritto di visita esercitato dal genitore non affidatario, che il Delli compagni incontri il figlio un pomeriggio alla settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riconducendolo nell'abitazione materna dopo cena;
2) Modifica il suddetto decreto n. 1393/2016 e stabilisce, in ordine alle statuizioni economiche, l'obbligo del Compagni, di versare un contributo mensile nei Per_1 confronti della per le esigenze del figlio, pari ad euro 600,00, oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese, disponendo che contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo redatto dal Tribunale
Ordinario di Teramo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Presidente
Silvia Fanesi
Il Giudice rel.
Daniela d'Adamo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 549/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025;
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con dimora in Giulianova (TE), alla Via Mantova n. 15, e per elezione domiciliata ai fini del procedimento in Giulianova (TE) alla Via XXIV Maggio n. 10 presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Ranalli;
Ricorrente
e , (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.08.1977 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura dall' Avv. Gianluca Carradori;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: altri istituti in materia di famiglia.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Voglia modificare le condizioni del Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo, che disciplina le condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio naturale tra i Sig.ri e Delli Compagni Lorenzo, come segue: - disporsi Parte_1
l'aumento da € 500,00 a € 1.000,00 (mille/00) o in quella somma che si riterrà congrua superiore a € 500,00, dell'assegno alimentare mensile per il figlio minore Persona_1
da corrispondersi da parte del padre, , alla madre,
[...] Controparte_1
Sig. , in quanto genitore collocatario in via esclusiva, in ragione dei mutati Parte_2 presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di procedimento per la disciplina delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio naturale, definito con
Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
A) rigettare la domanda della ricorrente in ordine all'aumento da euro 500,00 a euro
1.000,00 o in quella somma che si riterrà congrua superiore a € 500,00, dell'assegno alimentare mensile per il figlio minore;
Persona_1
B) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e le modalità di visita del Per_1
padre così come regolamentate nel Decreto N. 1393/2016 del 25/01/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo;
in via subordinata:
C) aumentare l'assegno di mantenimento a quella somma che si riterrà congrua superiore ad euro 538,00; con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna della signora alla Parte_1
refusione delle spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
Delli Compagni deducendo: a) che con decreto n. 1393/2016 il Tribunale di Teramo CP_1 regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio comune delle parti, Per_1
Compagni, nel quale si prevedeva l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (di
[...] proprietà della società Sal Camp di Delli Compagni Guido s.n.c), la disciplina del mantenimento, il pagamento, da parte del padre, della somma di euro 500 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che, a partire dal mese di maggio 2022, il non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere la somma Persona_1
dovuta a titolo di quota parte del 50% delle spese straordinarie, costringendo la a Pt_1 notificare precetto e pignoramento presso terzi;
c) che, a causa degli inadempimenti e delle protratte condotte ostative del Compagni, sulla parte ricorrente si è riversato un Per_1 maggiore onere economico per il sostentamento del minore, anche in termini di spese ordinarie;
d) che in molti momenti dell'anno non sarebbe possibile, per la stessa ricorrente, far fronte adeguatamente alle spese straordinarie stante la concreta indisponibilità economica della stessa, essendo la medesima priva di un'occupazione lavorativa ed essendosi da sempre occupata della gestione del menage familiare;
e) che la totale assenza del rapporto padre-figlio ha aggravato la posizione economica della dovendo la stessa provvede a tutte le Pt_1
esigenze quotidiane della prole.
Parte ricorrente, dunque, ha chiesto che l'assegno ordinario venisse aumentato e portato a
1.000,00 euro mensili.
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito: 1) di aver sempre provveduto Persona_1 al sostentamento ordinario del figlio, adempiendo, altresì, a tutti gli oneri di natura straordinaria;
2) che gli esborsi elencati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e di cui la stessa lamenta la mancata restituzione (abbigliamento, scarpe, prodotti medici) non rientrerebbero nel novero delle spese straordinarie, bensì di quelle di natura ordinaria, cui lo stesso fa fronte mediante l'adempimento del contributo mensile;
3) che il Persona_1 resistente si è sempre invece preoccupato di restituire tutto quanto dovuto a titolo di spese straordinarie;
4) che, per spirito di liberalità, pur non essendone obbligato, lo stesso
[...]
rovvede integralmente al pagamento delle spese di luce, gas, acqua e tassa rifiuti Per_1 dell'immobile adibito a casa familiare, nel quale la ricorrente vive con il figlio e con Per_1
la figlia più grade, nata da una precedente relazione.
Il resistente, pertanto, ha chiesto la conferma e la concreta attuazione delle disposizioni concernenti il diritto di visita (al fine di ristabilire i rapporti con il figlio ed il rigetto Per_1 delle richieste di modifica del contributo economico.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione del minore quindicenne figlio delle parti.
La stessa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione del 19.6.2025, tenutasi in modalità cartolare.
*
Preliminarmente, in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti sono pervenute, nel corso del giudizio, ad un accordo modificativo delle modalità di attuazione degli incontri padre-figlio, essendosi stabilito che gli stessi avvengano una volta alla settimana, preferibilmente il martedì pomeriggio;
il Delli Compagni, pertanto, andrà a prendere il minore all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, intorno alle 21.30.
Circa le statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento, adducendo, a sostegno delle proprie ragioni, come il mancato adempimento, da parte del delle spese straordinarie, in via stabile e continua, avrebbe Persona_1 determinato un aggravamento della posizione economica della ricorrente, costretta a farsi carico di tutte le esigenze quotidiane del figlio, stante, oltretutto, la totale assenza di rapporti con il padre il quale, non frequentando il minore, non provvederebbe mai agli oneri legati alle esigenze basilari del ragazzo.
Come noto, in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Tra le spese straordinarie, poi, si collocano quelle cd. “prevedibili” (nella specie: acquisto di libri e materiale scolastico, occhiali e cure dentistiche) che devono essere rimborsate al 50%
e che non richiedono una previa concertazione, né la formazione di un titolo che accerti la loro debenza e quantificazione, e quelle “non prevedibili” che richiedono il previo accordo tra i genitori per comprendere se il loro onere sia strettamente indispensabile per il best- interest del figlio minore.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha posto alla base delle proprie pretese, il mancato adempimento, da parte del resistente, delle spese straordinarie (routinarie), circostanza che avrebbe determinato – a dire della stessa – un aggravio degli oneri economici sostenuti.
A ben vedere, però, come è evidente, fermo restando che il vaglio sul mancato adempimento delle spese straordinarie non fa parte del thema decidendum dell'odierno giudizio, vertente sulla richiesta di modifica dell'assegno ordinario di mantenimento, nell'elencare (senza allegare e provare) le spese quotidianamente sostenute dalla per far fronte alle esigenze Pt_1
econimiche di sostentamento del figlio minore, la stessa ha indicato (abbigliamento, lenti a contatto ecc.) spese di natura ordinaria o di matrice straordinaria (spese mediche, sportive) rispetto a cui ha pacificamente azionato autonomo precetto.
In ordine, invece, all'oggetto specifico dell'odierno giudizio, la stessa parte attrice non ha in alcun modo fornito prova della sopravvenienza, dal momento in cui è stato emesso il decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale a quella odierna, di circostanze che richiedano una modifica di detto assegno.
Come noto, ai fini della revisione nei termini indicati dalla ricorrente, è necessario l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la convenzione attributiva del menzionato assegno.
D'altra parte è anche vero che nel giudizio di disciplina delle modalità di affidamento e inerenti alle statuizioni economiche, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha introdotto alcun elemento da cui evincere il pregnante cambiamento delle reciproche situazioni patrimoniali (la disoccupazione della stessa infatti, era elemento già sussistente ed acclarato quando è stato quantificato Pt_1
l'assegno di mantenimento, con provvedimento del 2016 e di cui, pertanto, il Giudicante ha tenuto debito conto) né sono emersi rilevanti cambiamenti nell'assetto economico del resistente, i cui redditi medi si palesano in linea con quelli posti alla base della decisione del
2016.
L'unico elemento emerso nel corso del giudizio, sostanzialmente incontestato tra le parti, attiene alla necessità di adeguare il contributo alle mutate esigenze di vita del figlio (ormai quindicenne), unito alla circostanza della mancata percezione di alcuna forma di reddito da parte della elementi che suggeriscono come necessario adeguare, seppur di poco, Pt_1
l'assegno di mantenimento, che deve essere portato ad euro 600,00 mensili.
Ed infatti, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Nella specie, a fronte di una sostanziale immutata situazione reddituale delle parti, è necessario prendere in considerazione le cresciute esigenze del figlio minore, le cui necessità, in termini di maggiori incombenze derivanti dalla più ampia articolazione della vita di relazione, conducono a ritenere congruo elevare l'importo dell'assegno ad euro 600,00.
Stante la natura del giudizio, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) Modifica il provvedimento n. 1393/2016 e prevede, in ordine al diritto di visita esercitato dal genitore non affidatario, che il Delli compagni incontri il figlio un pomeriggio alla settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riconducendolo nell'abitazione materna dopo cena;
2) Modifica il suddetto decreto n. 1393/2016 e stabilisce, in ordine alle statuizioni economiche, l'obbligo del Compagni, di versare un contributo mensile nei Per_1 confronti della per le esigenze del figlio, pari ad euro 600,00, oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese, disponendo che contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo redatto dal Tribunale
Ordinario di Teramo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Presidente
Silvia Fanesi
Il Giudice rel.
Daniela d'Adamo