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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22502 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(NAPOLI, 20/03/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FLAVIA CICCOPIEDI, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA, 30/11/1978), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CINZIA AMMIRATI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e come rappresentati, assistiti e difesi, Parte_1 Controparte_1
CONCLUDONO
perché l'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini n. 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra presso la quale è Controparte_1 Parte_1
collocata la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se Per_1
ne allontani entro e non oltre il mese di febbraio 2025, asportando i propri beni personali;
si precisa che alcuni beni custoditi nell' intercapedine del pian terreno della casa coniugale e di proprietà del signor verranno asportati previa CP_1
comunicazione e in accordo con la signora non appena verrà individuato un Pt_1
luogo dove riporli;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario Menichini n. 6;
2 - stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA ogni volta che Per_1
vorrà e in ogni caso due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle attività
extrascolastiche, meglio individuate nel ricorso, svolte dalla IA;
potrà, inoltre,
vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì
dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino a lunedì
mattina e porterà la IA a scuola;
divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente comunicati e concordati, almeno 24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra- scolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà ad anni alterni la Per_1
Vigilia di Natale con la mamma e il Natale con il papà, la vigilia di Capodanno con la mamma e il giorno di Capodanno con il papà. Parimenti trascorrerà le festività
pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di Pasqua con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà. Durante le ferie estive la IA
trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
- stabilire che per il mantenimento ordinario della IA , e in ragione delle Per_1
suddette circostanze, il sig. corrisponderà, tramite bonifico bancario, CP_1
all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- autorizzare, fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia
3 in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- autorizzare, sin d'ora, entrambi i coniugi - previa comunicazione - a trascorrere,
anche all'estero, periodi di vacanza con la IA;
Per_1
- disporre che entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
- disporre che la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla Per_1
scuola sia dai nonni materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvedere in tal senso;
- disporre che entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della IA . Per_1
- la IA trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso che in Parte_1
data 23 giugno 2012 contraeva in Roma matrimonio con rito concordatario con il Sig.
[...]
e che da tale unione nasceva la IA (30.07.2013) – esponeva che la CP_1 Per_1
convivenza con il coniuge era ormai divenuta insostenibile per sopravvenuta mancanza di comunicazione e interessi comuni e per serie divergenze caratteriali e dunque chiedeva:
- dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
4 dicembre 1970, n. 898, dichiarare alle condizioni di seguito indicate la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 00255, parte 2, serie
A04 dei registri dello stato civile del comune di Roma, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini n. 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra presso la quale è collocata Controparte_1 Parte_1
la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne Per_1
allontani entro breve termine, asportando i propri beni personali;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario Menichini n. 6;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA due pomeriggi a Per_1
settimana, da concordare in base alle attività extrascolastiche, meglio individuate in premessa, svolte dalla IA. Potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino alla domenica alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa. Divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente
5 comunicati e concordati, almeno 24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la mamma e Per_1
il Natale con il papà, la vigilia di capodanno con la mamma e il giorno di capodanno con il papà. Parimenti trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'angelo con il papà.
Durante le ferie estive la IA trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
- stabilire che per il mantenimento ordinario della IA , e in ragione delle Per_1
suddette circostanze, il sig. corrisponderà, tramite bonifico bancario, CP_1
all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- autorizzare, fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- autorizzare, sin d'ora, entrambi i coniugi -previa comunicazione - a trascorrere, anche all'estero, periodi di vacanza con la IA;
Per_1
- disporre che entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
6 - disporre che la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla scuola Per_1
sia dai nonni materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvedere in tal senso;
- disporre che entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della IA . Per_1
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda separativa, Controparte_1
contestava le avverse allegazioni e istanze e chiedeva:
- dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare alle condizioni di seguito indicate la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 00255, parte 2, serie
A04 dei registri dello stato civile del comune di Roma, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- Assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra , presso la quale è collocata Controparte_1 Parte_1
la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne Per_1
allontani entro 2 mesi, asportando i propri beni personali;
- I beni custoditi nell' intercapedine del pian terreno della casa coniugale e di proprietà
del signor verranno asportati entro un anno dalla sottoscrizione del presente CP_1
atto.
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
7 - i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario
Menichini n. 6;
- stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA ogni volta che Per_1
vorrà e in ogni caso due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle attività
extrascolastiche, meglio individuate in premessa, svolte dalla IA.
- Il padre, inoltre, potrà, vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino alla domenica alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa.
Divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente comunicati e concordati, almeno
24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA Per_1
trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la mamma e il Natale con il papà, la vigilia di capodanno con la mamma e il giorno di capodanno con il papà. Parimenti
trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di
Pasqua con la mamma e il lunedì dell'angelo con il papà. Durante le ferie estive la
IA trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
8 - per il mantenimento ordinario della IA , il sig. corrisponderà, Per_1 CP_1
tramite bonifico bancario, alla signora l'importo mensile di euro 300,00 Pt_1
(trecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
la somma proposta di euro duecento trova il fondamento nella ragione in cui il signor sostiene interamente il costo del mutuo della CP_1
casa familiare.
- entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- si chiede alla S. V. fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- si chiede, sin d'ora, che il la S.V. autorizzi entrambi i coniugi -previa comunicazione - a trascorrere, anche all'estero, periodi di vacanza con la IA Per_1
- entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
- la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla scuola sia dai nonni Per_1
materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvede- re in tal senso;
- entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della
IA . Per_1
- la IA trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo Con
vittoria di spese;
9 Il giudice delegato per la trattazione del procedimento fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 10.02.2025, ma, nelle more, le difese di parte ricorrente e di parte resistente depositavano l'accordo raggiunto dai coniugi, contenente le conclusioni già riportate.
Alla prima udienza, il giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo – che trasforma il procedimento in separazione consensuale – e della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto anche dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo
473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti,
nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza.
La statuizioni sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M
il Collegio, non definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
Roma il 23 giugno 2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma Capitale al n.
00255, parte II, serie A04, anno 2012, alle condizioni trascritte in epigrafe;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
10 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Carola Serpietri
magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Roma
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22502 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(NAPOLI, 20/03/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FLAVIA CICCOPIEDI, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA, 30/11/1978), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CINZIA AMMIRATI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e come rappresentati, assistiti e difesi, Parte_1 Controparte_1
CONCLUDONO
perché l'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini n. 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra presso la quale è Controparte_1 Parte_1
collocata la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se Per_1
ne allontani entro e non oltre il mese di febbraio 2025, asportando i propri beni personali;
si precisa che alcuni beni custoditi nell' intercapedine del pian terreno della casa coniugale e di proprietà del signor verranno asportati previa CP_1
comunicazione e in accordo con la signora non appena verrà individuato un Pt_1
luogo dove riporli;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario Menichini n. 6;
2 - stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA ogni volta che Per_1
vorrà e in ogni caso due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle attività
extrascolastiche, meglio individuate nel ricorso, svolte dalla IA;
potrà, inoltre,
vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì
dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino a lunedì
mattina e porterà la IA a scuola;
divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente comunicati e concordati, almeno 24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra- scolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà ad anni alterni la Per_1
Vigilia di Natale con la mamma e il Natale con il papà, la vigilia di Capodanno con la mamma e il giorno di Capodanno con il papà. Parimenti trascorrerà le festività
pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di Pasqua con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà. Durante le ferie estive la IA
trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
- stabilire che per il mantenimento ordinario della IA , e in ragione delle Per_1
suddette circostanze, il sig. corrisponderà, tramite bonifico bancario, CP_1
all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- autorizzare, fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia
3 in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- autorizzare, sin d'ora, entrambi i coniugi - previa comunicazione - a trascorrere,
anche all'estero, periodi di vacanza con la IA;
Per_1
- disporre che entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
- disporre che la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla Per_1
scuola sia dai nonni materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvedere in tal senso;
- disporre che entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della IA . Per_1
- la IA trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso che in Parte_1
data 23 giugno 2012 contraeva in Roma matrimonio con rito concordatario con il Sig.
[...]
e che da tale unione nasceva la IA (30.07.2013) – esponeva che la CP_1 Per_1
convivenza con il coniuge era ormai divenuta insostenibile per sopravvenuta mancanza di comunicazione e interessi comuni e per serie divergenze caratteriali e dunque chiedeva:
- dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
4 dicembre 1970, n. 898, dichiarare alle condizioni di seguito indicate la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 00255, parte 2, serie
A04 dei registri dello stato civile del comune di Roma, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini n. 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra presso la quale è collocata Controparte_1 Parte_1
la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne Per_1
allontani entro breve termine, asportando i propri beni personali;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé;
- stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario Menichini n. 6;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA due pomeriggi a Per_1
settimana, da concordare in base alle attività extrascolastiche, meglio individuate in premessa, svolte dalla IA. Potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino alla domenica alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa. Divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente
5 comunicati e concordati, almeno 24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la mamma e Per_1
il Natale con il papà, la vigilia di capodanno con la mamma e il giorno di capodanno con il papà. Parimenti trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'angelo con il papà.
Durante le ferie estive la IA trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
- stabilire che per il mantenimento ordinario della IA , e in ragione delle Per_1
suddette circostanze, il sig. corrisponderà, tramite bonifico bancario, CP_1
all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- autorizzare, fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- autorizzare, sin d'ora, entrambi i coniugi -previa comunicazione - a trascorrere, anche all'estero, periodi di vacanza con la IA;
Per_1
- disporre che entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
6 - disporre che la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla scuola Per_1
sia dai nonni materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvedere in tal senso;
- disporre che entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della IA . Per_1
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda separativa, Controparte_1
contestava le avverse allegazioni e istanze e chiedeva:
- dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare alle condizioni di seguito indicate la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 00255, parte 2, serie
A04 dei registri dello stato civile del comune di Roma, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- Assegnare la casa coniugale sita in Roma, via Mario Menichini 6, immobile di proprietà del sig. alla sig.ra , presso la quale è collocata Controparte_1 Parte_1
la minore , con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne Per_1
allontani entro 2 mesi, asportando i propri beni personali;
- I beni custoditi nell' intercapedine del pian terreno della casa coniugale e di proprietà
del signor verranno asportati entro un anno dalla sottoscrizione del presente CP_1
atto.
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
7 - i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IA con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta nell'abitazione familiare sita in Roma Via Mario
Menichini n. 6;
- stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la IA ogni volta che Per_1
vorrà e in ogni caso due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle attività
extrascolastiche, meglio individuate in premessa, svolte dalla IA.
- Il padre, inoltre, potrà, vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dall'uscita dalla scuola (con pernotto presso la propria abitazione), sino alla domenica alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà a casa.
Divergenze per questioni lavorative, di orari e/o di giorni, ed impedimenti scolastici e di salute della IA dovranno essere preventivamente comunicati e concordati, almeno
24 ore prima, nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché degli impegni assunti dall'altro coniuge. Durante le vacanze natalizie la IA Per_1
trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la mamma e il Natale con il papà, la vigilia di capodanno con la mamma e il giorno di capodanno con il papà. Parimenti
trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore ossia il giorno di
Pasqua con la mamma e il lunedì dell'angelo con il papà. Durante le ferie estive la
IA trascorrerà 15 giorni con il padre, anche non continuativi. In ogni caso, le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo prescelto nonché la sede dove verranno trascorse le vacanze;
8 - per il mantenimento ordinario della IA , il sig. corrisponderà, Per_1 CP_1
tramite bonifico bancario, alla signora l'importo mensile di euro 300,00 Pt_1
(trecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
la somma proposta di euro duecento trova il fondamento nella ragione in cui il signor sostiene interamente il costo del mutuo della CP_1
casa familiare.
- entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo il Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Roma;
- si chiede alla S. V. fin d'ora, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia in capo ai coniugi che in capo alla IA minore;
Per_1
- si chiede, sin d'ora, che il la S.V. autorizzi entrambi i coniugi -previa comunicazione - a trascorrere, anche all'estero, periodi di vacanza con la IA Per_1
- entrambi i genitori si danno reciprocamente atto e nulla oppongono circa il diritto dei nonni materni e paterni a frequentare regolarmente la nipote, fermo il ruolo genitoriale della madre e del padre;
- la IA minore potrà essere accompagnata e prelevata dalla scuola sia dai nonni Per_1
materni o paterni nel caso in cui i genitori, per ragione di necessità e/o urgenza, siano impossibilitati a provvede- re in tal senso;
- entrambi i genitori potranno essere presenti al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola della IA, al di là del giorno della settimana, ciò nell'interesse esclusivo della
IA . Per_1
- la IA trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo Con
vittoria di spese;
9 Il giudice delegato per la trattazione del procedimento fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 10.02.2025, ma, nelle more, le difese di parte ricorrente e di parte resistente depositavano l'accordo raggiunto dai coniugi, contenente le conclusioni già riportate.
Alla prima udienza, il giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo – che trasforma il procedimento in separazione consensuale – e della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto anche dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo
473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti,
nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza.
La statuizioni sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M
il Collegio, non definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
Roma il 23 giugno 2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Roma Capitale al n.
00255, parte II, serie A04, anno 2012, alle condizioni trascritte in epigrafe;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
10 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Carola Serpietri
magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Roma
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