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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2494/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Parte_1 C.F._1
Don Minzoni, 2, presso lo studio dell'avv. Daniela D'Emilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Legnano, Piazza CP_1 C.F._2
Carroccio n.15, presso lo studio dell'avv. Paolo Perota, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14
Così come precisate dalle parti all'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. del 28/01/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“1). Pronunciare sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e in data 13.09.2004 a SI OU (IS) e trascritto in data Pt_1 CP_1
04.12.2017 nei Registri del Comune di Legnano (anno 2017 – parte II – serie C – n. 258), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Legnano.
2). Stabilire l'affidamento della minore in via principale super-esclusivo ed in Persona_1
subordine in esclusivo , alla madre , in considerazione del totale disinteresse mostrato dal padre alla vita ed alla crescita della minore ed anche in previsione dell'ipotesi di rientro del SI. CP_1
nel proprio paese di origine in IS, sempre ed in ogni caso con collocazione stabile della minore presso la madre nella casa situata in Legnano (MI), via Macallè n. 3 e in ogni caso presso l'abitazione
e la residenza materna;
3). Disporre, a giudizio di cotesto Tribunale, nell'interesse della minore, in merito al diritto di frequentazione paterno della figlia tenuto conto delle eSIenze e degli impegni Persona_1
scolastici ed extrascolastici della minore e considerato il totale disinteresse sino ad ora mostrato dal padre nei confronti del rispetto dell'esercizio di frequentazione della figlia stabilito in sede di separazione;
4). Stabilire a carico del padre SI. il versamento mensile dell'importo di euro CP_1
600,00= a titolo di contributo al mantenimento della figlia o nella misura maggiore o Persona_1
minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
disporre che il padre versi il predetto contributo entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese
- come già avviene - e nelle medesime modalità in atto , salve differenti indicazioni da parte della madre;
5). Stabilire che le spese straordinarie occorrenti nell'interesse della minore per Persona_1
quanto elencate nelle Linee guida richiamate ed adottate dal Tribunale di Busto Arsizio, vengano poste
a carico di entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre SI. e del 30% a CP_1
carico della madre SI.ra , stante la differente capacità reddituale (o nella minore o Parte_1
maggiore misura ritenuta di giustizia);
6). Stabilire l'esclusivo diritto della SI.ra al percepimento dell'assegno unico Parte_1
universale (o diversamente denominato) nella misura del 100%, disponendo che il SI. CP_1
svolga eventualmente tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi richiesti dall'Ente erogatore e
pagina 2 di 14 disponendo che , ove al SI. venisse erogato il 50% dell'assegno unico universale , lo CP_1 stesso dovrà versare alla SI.ra l'importo percepito entro e non oltre 7 giorni Parte_1 dall'accredito – documentando l'accredito da parte dell'Ente erogatore;
7). Autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per la figlia e per i genitori e Persona_1 Parte_1 CP_1
8) Ordinare al SI. di recarsi al Consolato IN in Italia e/o avanti gli Enti CP_1
preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia , nata il Persona_1
25/03/2014 a che la stessa figlia, una volta raggiunta la IS , possa fare rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno e da parte del padre e stabilire in giorni 30 (trenta) dal provvedimento il termine per adempierVi.
9). Dichiarare i SInori e economicamente autosufficienti. Parte_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Parte resistente:
“1. Pronunciare sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e in data 13.09.2004 a SI OU (IS) e trascritto in data Pt_1 CP_1
04.12.2017 nei Registri del Comune di Legnano (anno 2017 – parte II – serie C – n. 258), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Legnano.
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso l'abitazione della madre sita in Legnano (MI) via Macallè 3 (e in ogni caso presso la residenza materna), con regolamentazione delle visite paterne in modo conforme ad un soddisfacente rapporto padre–figlia, e con preliminare attenzione e cura ai bisogni della figlia, tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, quanto a modalità e orari, disporre la conferma delle condizioni di separazione.
3. Anche in considerazione della variazione dei redditi dei coniugi dal 2021 ad oggi in senso più favorevole alla moglie in riforma del provvedimento provvisorio preso all'udienza di Parte_1
comparizione personale delle parti del 11- gennaio 2024, disporre a carico del padre SI. CP_1 un contributo al mantenimento della figlia minore non superiore ad €. 300,00 mensili, e
[...] Per_1 stabilire che le spese straordinarie occorrenti nell'interesse della figlia minore come elencate Per_1
pagina 3 di 14 nelle Linee guida della Corte di Appello di Milano e richiamate ed adottate dal Tribunale di Busto
Arsizio, vengano poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
4. Disporre che al marito venga riconosciuto il 50% dell'Assegno Unico Familiare.
5. Autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per la figlia e per i genitori e Persona_1 Parte_1 CP_1
6. Dichiarare i SInori e economicamente autosufficienti. Parte_1 CP_1
7. Con vittoria di spese e onorari della presente procedura”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 13/09/2004 i SIg.ri e contraevano matrimonio in SI OU Parte_1 CP_1
in IS (atto trascritto nei registri del Comune di Legnano al n. 258, parte II, serie C, anno 2017).
Dal matrimonio nasceva, il 25/03/2014, la figlia . Per_1
Le parti sono legalmente separate dall'epoca in cui comparivano avanti al Presidente del Tribunale di
Busto Arsizio nella procedura di separazione personale, avvenuta in data 16/3/2021. La separazione veniva omologata in data 21/04/2021 alle condizioni (tra le altre) di seguito riportate:
“2) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la madre nella casa familiare di Legnano, via Macallè 3;
3) Data l'emergenza epidemiologica in atto e le restrizioni dovute agli spostamenti e alla connessa ricerca di un immobile, il marito si impegna a rilasciare la casa coniugale nel termine di quarantacinque giorni dall'udienza presidenziale e a ritirare i propri effetti personali, nonché a comunicare alla moglie il nuovo domicilio;
4) La casa coniugale di via Macallè e a Legnano, concessa in locazione agevolata al marito SI. viene assegnata alla moglie unitamente a pertinenze ed accessori e oltre ad arredi, CP_1
corredi, suppellettili salvo, riguardi queste ultime, quelle prelevabili dal marito ove acquistate personalmente dallo stesso. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione, così come le utenze, restano a carico della moglie. Resta convenuto che a decorrere dalla data di omologazione della presente separazione, nel contratto di locazione relativo alla casa coniugale succederà quale conduttrice in via esclusiva la moglie SI. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 3 comma Parte_1
Legge 27/7/1978 n. 392. A tal fine il marito invierà raccomandata a/r al proprietario per comunicare
l'intervenuta separazione e perfezionare la successione nel contratto. Il SI. Nouri si CP_1 impegna a corrispondere per la durata di un anno a decorrere dall'omologa del presente verbale alla moglie la somma mensile di Euro 200,00 (duecento#00), per dodici mensilità (per un Pt_1
pagina 4 di 14 importo complessivo di Euro 2.400,00), quale contributo al canone di locazione della casa di via
Macallè. Al termine della scadenza naturale del contratto in corso, prevista per il 31/10/2021 la SI. si impegna a corrispondere al SI. la somma di euro 800,00, quale Parte_1 CP_1
corrispettivo del deposito cauzionale versato dal marito alla stipula del 6.02.2014.
5) Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, la figlia starà con il padre a Per_1 week end alterni dal sabato alle ore 9,30 (o al termine dell'eventuale orario scolastico, se prevista la frequenza) alla domenica sera alle 19.30, quando sarà riaccompagnata a casa della madre.
6) Le visite sono previste per consentire il mantenimento dei rapporti genitori/figli: in caso di eccezionale impossibilità del padre o della madre a stare con la figlia minore nei giorni indicati, il coniuge impossibilitato avviserà l'altro per concordare che la stessa stia con lui/lei o con parenti/baby sitter di fiducia di entrambe le Parti;
7) Durante le vacanze estive scolastiche, la figlia trascorrerà con il padre almeno due settimane anche consecutive, nel periodo che sarà preventivamente comunicato e concordato tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno comunque comunicarsi i luoghi di permanenza del minore e rendere lo stesso raggiungibile, ogni giorno e telefonicamente, all'altro genitore.
La figlia minore trascorrerà alternativamente il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre mattina alle 10.00 con un genitore e quello dal 31 dicembre mattina alle 10.00 al 6 gennaio alle 19.00 con l'altro, a partire dal primo periodo comprensivo di Natale 2021 con la madre;
tali condizioni e modalità di visita devono essere interpretate nell'ottica di far valere esclusivamente il benessere della figlia minore , anche in relazione all'età della stessa. I coniugi si impegnano a non far Per_1
frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura;
8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore il proprio recapito telefonico e di mettere
a conoscenza l'altro genitore di eventuali trasferte con la figlia che determinino il pernottamento degli stessi fuori dal domicilio del genitore;
9) Il SInor corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento della figlia minore e sino all'indipendenza economica della stessa, la somma Per_1
di complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, per dodici mensilità e con rivalutazione annuale ISTAT. Resteranno a carico di entrambi i genitori, ove previamente concordate dagli stessi, le spese di istruzione e scolastiche relative alla figlia (tasse di iscrizione, buoni pasto, gite, trasporti, libri di testo, materiale didattico e cancelleria, doposcuola, mensa scolastica, corredo di inizio anno scolastico compresi cartella, cancelleria), e mediche e parafarmaceutiche/farmaceutiche non mutuabili
(es. ticket, riabilitative, specialistiche, dentistiche, ausili e protesi, occhiali e lenti a contatto, parafarmaci, esami diagnostici e clinici, interventi chirurgici e degenze ospedaliere), anche queste
pagina 5 di 14 previamente concordate dai genitori, ove previsto in base alle Linee Guida della Corte d'Appello di
Milano 14.11.2017. Le spese saranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di ricevuta di pagamento, entro quindici giorni dalla richiesta.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore richiesta in ordine al loro mantenimento
e/o di ordine economico, salvo quanto previsto sopra per il contributo della durata annuale per il canone di locazione, dichiarandosi economicamente autosufficienti, e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale […]”.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (doc. 1 e 2 di parte ricorrente).
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, la
SI.ra chiedeva l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo della figlia alla Pt_1 Per_1
madre. Chiedeva, inoltre, all'intestato Tribunale di determinare la misura del contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del SI. nell'importo di € 500,00 mensili (o Pt_1 nell'importo altrimenti determinato dal Tribunale) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del e percezione integrale dell'Assegno Unico in proprio favore. Pt_1
In data 03/09/2023 si costituiva il mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva alla Pt_1
domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Nello specifico, il resistente chiedeva confermarsi le condizioni adottate in sede di separazione.
A seguito dell'udienza del 05/10/2023 il Giudice Istruttore Dottor Radici modificava parzialmente le condizioni di separazione, aumentando il contributo paterno per il mantenimento della figlia minore ad
€ 400,00 mensili.
In data 12/01/2024 la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice Istruttore.
Il 15/01/2024 veniva dichiarato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo.
A parziale modifica delle domande formulate in sede di ricorso, con istanza del 18/06/2024 la ricorrente chiedeva in via principale l'affido super esclusivo e, in subordine, reiterava la domanda di affidamento esclusivo di , ponendo a fondamento di tale mutata richiesta il comportamento Per_1 dell'ex coniuge, il quale non aveva alcun contatto con la figlia dal 27 dicembre 2023. Nello stesso atto la ricorrente formulava ulteriore istanza “affinchè l'Ill.mo Giudice ordini al SI. di CP_1
recarsi al Consolato IN in Italia (a Milano) per rilasciare dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia
, nata il [...] a [...] la stesa figlia, una volta raggiunta la IS, possa fare Persona_1 rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno”, chiarendo che detta “ istanza si rende
pagina 6 di 14 necessaria per evitare che il padre , avendone titolo e facoltà per le leggi tunisine, allorquando la minore si troverà in IS per andare a trovare i propri nonni ed i propri cugini, possa Per_1 chiedere alle autorità aeroportuali tunisine di evitare l'imbarco della minore ed in suo rientro in
Italia”.
Il padre all'udienza del 19.6.2024 si dichiarava disponibile a firmare detto documento.
Esaurita l'istruttoria, il 28 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
In corso di causa è già stata pubblicata la sentenza parziale n. 81/2024 a mezzo della quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 13/09/2004. Pertanto,
l'odierno thema decidendum investe unicamente la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto alla figlia minorenne . Per_1
1) Regime di affidamento della figlia minore
Nel ricorso introduttivo la ricorrente formulava domanda di affido esclusivo della figlia minore, sia in ragione del disinteresse mostrato dal ad una regolare frequentazione padre/figlia, sia in ragione Pt_1 dell'asserita decisione del di trasferirsi nel proprio paese di origine (IS). Pt_1
Il resistente si opponeva a tale richiesta, negava di voler lasciare l'Italia e chiedeva la conferma dell'affido condiviso disposto in sede di separazione.
In data 18/06/2024 la ricorrente, a parziale modifica delle proprie domande, chiedeva, in via principale,
l'affido super esclusivo di , e in via subordinata, reiterava la propria domanda di affido Per_1
esclusivo. Tale istanza si rendeva, nella ricostruzione della ricorrente, necessaria al fine di tutelare il benessere morale e materiale della figlia, in quanto a far data dal 27 dicembre 2023 il padre non avrebbe più visto “lasciandola in lacrime al parcheggio del Tigros alla mamma che andava a Per_1 riprenderla con le seguenti parole 'non voglio più vederti'”. Da tale momento non vi sarebbe stato più alcun contatto tra padre e figlia, restando privi di riscontro anche i tentativi di contatto promossi dalla bambina.
Controparte, pur contestando la ricostruzione attorea, all'udienza del 19/06/2024 confermava la totale sospensione della frequentazione padre/figlia, dichiarando “di non vedere la figlia da cinque mesi perché la sera è molto stanco”.
La scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'idoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e,
pagina 7 di 14 soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, sin dalla prospettazione offerta nel ricorso introduttivo, la ricorrente lamentava la violazione da parte del degli impegni di frequentazione padre/figlia assunti in sede di Pt_1 separazione, ove si prevedeva che “compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, la figlia starà con il padre a week end alterni dal sabato alle ore 9,30 (o al termine dell'eventuale Per_1
orario scolastico, se prevista la frequenza) alla domenica sera alle 19.30, quando sarà riaccompagnata a casa della madre”.
Tale circostanza veniva contestata dal resistente, il quale nella memoria di costituzione riportava di aver “sempre rispettato, salvo qualche circostanza impeditiva, l'impegno preso, andando a prendere e trascorrendo tutte le domeniche previste (a settimane alterne, in base agli accordi di separazione) con la figlia ”, salvo poi aggiungere che “se è vero che il padre non riesce a fare altrettanto nella Per_1
giornata del sabato, è anche opportuno evidenziare che il legame affettivo non si misura, a parere di chi scrive, solo con la quantità delle ore trascorse in compagnia della figlia / del padre, ma soprattutto con la qualità del tempo condiviso e del rapporto costruito con il proprio affetto più caro”.
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la violazione da parte del degli impegni assunti in sede di Pt_1
separazione, avendo ridotto de facto i tempi della frequentazione con quantomeno alla sola Per_1
giornata della domenica (a settimane alterne)2.
In corso di causa tale frequentazione, già di per sé ridotta, subiva un'ulteriore improvvisa contrazione, in quanto, come è stato pacificamente acquisito3, il resistente non vedeva più la figlia da dicembre
2023, per propria volontà. Il resistente imputava tale condotta a un “momento transitorio di crisi che lo ha costretto soprattutto a risolvere problemi personali gravi”. La parte, però, non allegava né provava in cosa sarebbe consistito detto momento transitorio di crisi.
Non vi è dubbio che nell'interesse del figlio minore vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, che, nella definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa non in astratto, ma in concreto quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”4.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene di disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Infatti, è emerso in corso di causa come il resistente, non solo non abbia saputo rispettare gli impegni assunti verso la figlia (riducendo unilateralmente ex abrupto il tempo trascorso assieme), ma neppure è parso consapevole delle ricadute negative delle sue condotte (mancanze/assenze) sul benessere di
. Per_1
Atteso il disinteresse del padre, che per scelta non vede la figlia da oltre un anno, non può che essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Appare, peraltro, necessario evidenziare che all'esito della prima udienza, con ordinanza del 6.10.2023, venivano addottati i provvedimenti provvisori e veniva disposto un rinvio proprio al fine di verificare se il padre avesse ripreso a frequentare la figlia con i tempi previsti in sede di separazione. Il resistente, invece, diradava ulteriormente i contatti fino ad interromperli.
Nulla quaestio sul collocamento della minore presso la madre, domandato da entrambi i genitori.
2) Frequentazione padre/figlia
In merito alla frequentazione padre/figlia, parte ricorrente chiedeva “Disporre a giudizio di codesto
Tribunale, nell'interesse della minore, in merito al diritto di frequentazione paterno della figlia Per_1
tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e
[...]
considerato il totale disinteresse sino ad ora mostrato dal padre nei confronti del rispetto dell'esercizio di frequentazione della figlia stabilito anche in sede di separazione”, mentre parte resistente domandava adottarsi una “regolamentazione delle visite paterne in modo conforme ad un soddisfacente rapporto padre–figlia, e con preliminare attenzione e cura ai bisogni della figlia, tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, quanto a modalità e orari, disporre la conferma delle condizioni di separazione”. 4 Cass., I sez., ord. n. 21425 del 06/07/2022 pagina 9 di 14 In ragione di quanto acquisito in corso di istruttoria non sussistono i presupposti per confermarsi le condizioni di separazione, mai rispettate. Anche prima del 2024, il padre frequentava la figlia solo la domenica e mai a week end alterni.
Nonostante l'interruzione della frequentazione padre/figlia, imputabile al resistente, si ritiene opportuno sostenere ed incoraggiare tale relazione, posto che sente la mancanza del padre5. Per_1
Si dispone, quindi, che il padre veda la figlia la domenica, a settimane alterne, e che venga ripristinato il calendario previsto in sede di separazione ove il padre ricominci effettivamente a frequentare la minore almeno per quattro mesi.
3) Sull'autorizzazione paterna al viaggio dalla IS
Parte ricorrente chiedeva altresì “Ordinare al SI. di recarsi al Consolato IN in CP_1
Italia e/o avanti gli Enti preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia
, nata il [...] a [...] la stessa figlia, una volta raggiunta la IS, possa fare Persona_1
rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno e da parte del padre e stabilire in giorni
30 (trenta) dal provvedimento il termine per adempierVi”.
Tale richiesta non incontrava l'opposizione del resistente, anzi, all'udienza del 19/06/2024 il Pt_1
dichiarava la propria disponibilità alla firma del sopracitato documento presso il , a Controparte_2 condizione che gli venisse “rimborsata” dalla ricorrente la giornata lavorativa utilizzata per svolgere l'incombente.
Tale condizione veniva accettata dalla ricorrente. Tuttavia, il non procedeva a sottoscrivere Pt_1 quanto richiesto, ed anzi, nelle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. vi si opponeva “ritenendo l'incombente rimesso alla libera disponibilità dei genitori e non soggetto a coercizione giuridica”6.
Orbene, sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, è bene ricordare che in IS prima dell'adozione della locale L. 46 del 23 novembre del 2015, affinché donne e minori potessero lasciare il territorio tunisino, era necessaria l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e del padre.
Nei limiti di quanto rileva in questa sede, a parziale modifica della L. 40/1975, l'art. 1 bis della summenzionata novella dispone che l'autorizzazione al viaggio del minore può essere data, in maniera alternativa, da ambedue i genitori7. Ciononostante, non è infrequente nella prassi che l'autorizzazione paterna scritta venga comunque richiesta dalle forze dell'ordine al fine di consentire l'uscita dal Paese. La richiesta formulata da parte ricorrente, dunque, deriva dalla consapevolezza dell'esistenza di detta pratica e si fonda sulla necessità di evitare che possa essere trattenuta in IS. Per_1
Tutto ciò premesso, il Collegio, considerato il precedente assenso manifestato dal e ritenuto che Pt_1
il rifiuto alla sottoscrizione di tale autorizzazione possa costituire grave pregiudizio per la minore, non consentendole di viaggiare con sicurezza nel Paese di origine dei genitori, ordina al resistente di procedere a tale sottoscrizione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, pena l'applicazione, ai sensi dell'art. 473 bis. 39, lett. b, della sanzione di 10 euro per ogni giorno di ritardo.
4) Mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, parte ricorrente chiedeva “Stabilire a carico del padre SI. il versamento mensile dell'importo di euro 600,00= a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della figlia o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa Persona_1
e di giustizia” oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute per . Si opponeva a tale richiesta il Per_1 resistente, il quale chiedeva disporsi a suo carico “un contributo al mantenimento della figlia minore
non superiore ad €. 300,00 mensili” ed il mantenimento della ripartizione paritaria delle spese Per_1
straordinarie concordata in sede di separazione.
Ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, l'assegno di mantenimento a carico del vada quantificato in € 500,00 a far data da settembre 2024, oltre Pt_1
rivalutazione annuale. Per il periodo precedente, dalla proposizione del ricorso, invece, si confermano i provvedimenti adottati in via provvisoria all'udienza del 05/10/2023 (id est, contributo al mantenimento paterno pari a € 400,00 mensili).
Inoltre, le spese straordinarie devono essere ripartite, da settembre 2024, come da conclusioni della ricorrente, vale a dirsi, ponendo a carico del resistente il 70% delle stesse ed in capo alla ricorrente il restante 30% e devono essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Ciò in quanto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento si deve, in primo luogo, dare atto della differenza fra i redditi delle parti e del fatto che il padre non provvede in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, circostanza, questa, che impone di superare le condizioni economiche concordate in sede di separazione, parametrate su una frequentazione non simbolica. Zaineb, inoltre, a 7 “Article premier bis – Le voyage du mineur est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée” pagina 11 di 14 settembre inizierà la scuola media e, quindi, avrà necessità ben superiori rispetto ad aprile 2021 (data di omologa dell'accordo), quando aveva appena iniziato la prima elementare.
In relazione alle condizioni economiche, si rileva che la ricorrente è assunta dalla Cristal Società
Cooperativa con contratto a tempo indeterminato e part- time8, e percepisce uno stipendio netto di circa
€ 1.000,00 calcolato su dodici mensilità (si veda la documentazione economica in allegato al ricorso e quella depositata in data 29/11/2024).
Da settembre 2024 la ricorrente riduceva da 27 a 20 le ore di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio ad € 870 (peraltro, per tale ragione si prevede l'aumento del contributo a carico del padre da settembre 2024).
Inoltre, percepisce interamente l'AU che ammonta ad €221,60 e, a seguito dell'affido super-esclusivo, deve confermarsi la percezione interamente in favore della madre.
Quanto alle spese, la sostiene un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili per l'immobile Pt_1
adibito a casa familiare9.
Dagli estratti conto risultano, poi, frequenti versamenti in contanti (ad esempio, il 9.1.2024 € 560, il
10.2.2024 €450, il 10.4.2024 € 500, € 150 il 2.7.2024, € 250 il 12.7.2024, € 250 il 12.9.2024). Inoltre, risultano bonifici pari ad € 200 al mese da maggio 2024 provenienti da NA EL e CP_3
con causale “affitto”. A settembre da parte dei medesimi soggetti proveniva un bonifico di €
[...]
500 con causale “grazie”.
Dagli estratti conto della ricorrente, inoltre, risultano alcuni esborsi a titolo di finanziamento per importo pari a € 100,00 mensili. Tuttavia, la ricorrente non allegava l'esistenza di tale spesa, né chiariva le ragioni per le quali il finanziamento era stato contratto, né la durata dello stesso. Sarebbe stato onere della ricorrente fornire dette informazioni.
Quanto alla situazione economica del resistente, questi percepisce uno stipendio di € 2.180 su dodici mensilità10, a fronte dei quali non sostiene spese abitative.
Il resistente ha altresì dichiarato che, a far data dai primi mesi del 2025, egli potrà accedere al trattamento pensionistico e percepirà mensilmente un importo di circa € 800/90011. Tuttavia, rilevato che non vi è allo stato attuale certezza né rispetto alle tempistiche dell'accesso al trattamento pensionistico (sin dal 2023 il resistente dichiarava che stava per andare in pensione), né rispetto al quantum che il resistente percepirà a tale titolo, il Collegio ritiene di non poter attualmente tener conto di tali circostanze ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento, impregiudicata la facoltà del di adire il Tribunale onde ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, ove a Pt_1 seguito dell'effettivo accesso al trattamento pensionistico mutassero le sue condizioni economiche.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, si evidenzia che il dettato dell'art. 337 ter c.c. impone di considerare, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, non solo le risorse economiche di entrambi i genitori, ma altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In particolare, nel caso di specie, non si può non tener debito conto del fatto che, in violazione di quanto concordato in sede di separazione, il sino a dicembre 2023, ha trascorso con la figlia Pt_1
unicamente la giornata della domenica (a fine settimana alterni) e da dicembre 2023 ha arbitrariamente sospeso la frequentazione con la figlia.
Tale scelta si riverberava non solo sulla minore, ma anche sulle entrate dei genitori di . Infatti, Per_1
da un lato, onde prendersi cura di , la ricorrente si vedeva costretta a modificare il proprio orario Per_1
lavorativo, riducendo le ore di lavoro settimanali da 27 a 20 (con conseguente riduzione dello stipendio); dall'altro il resistente, non rispettando il calendario di visite, aveva la possibilità di lavorare anche il sabato, con conseguente incremento delle sue entrate12.
Dunque, in ragione delle condizioni economiche delle parti, del mancato mantenimento diretto di da parte del padre, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assolti in via Per_1 esclusiva dalla madre e della contrazione dei tempi di visita padre/figlia, l'assegno deve essere determinato nella misura sopraindicata.
5) Spese di lite
In ragione della totale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento della minore presso quest'ultima;
pagina 13 di 14 2) ordina a di recarsi entro 60 (sessanta) giorni al Consolato tunisino in Italia e/o CP_1
avanti gli Enti preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia a che la stessa, una volta raggiunta la IS, possa fare rientro in Italia senza Persona_1 alcun impedimento, pena l'applicazione della misura di cui all'art. 473 bis.39, lett. b, come in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza da settembre 2024,
l'importo mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 70% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano. Per il periodo antecedente, si confermano i provvedimenti provvisori ed urgenti;
4) dispone che l'Assegno Unico sia interamente percepito dalla madre;
5) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati come in parte motiva;
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 6.000, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi e in € 98,00 per spese.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 31 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 2 Parte ricorrente nel ricorso introduttivo asseriva che il non frequentasse “se non in occasionali e brevissimi Pt_1 Per_1 momenti (una mattina di una domenica ogni uno/due mesi)” 3 Dapprima con istanza di affido super esclusivo depositata dalla ricorrente in data 18/06/2024 e poi confermato in sede di udienza del 19/06/2024, alla quale il ha dichiarato e dichiara di non vedere la figlia da cinque mesi “perché la sera è Pt_1 molto stanco”. pagina 8 di 14 5 Tale legame è, del resto, confermato anche dalla stessa ricorrente, la quale, nella nota depositata in data 18/06/2024, riportava che “la figlia, che invece è molto legata al padre soffrendone la mancanza, ha inviato a lui qualche messaggio vocale (ad es. augurio per il , rimasti sempre tutti senza risposta” Per_2 6 Si leggano le note depositate in data 24/09/2024 pagina 10 di 14 8 Dal contratto di assunzione versato in atti (v. doc 5 allegato al ricorso) si evince sia socia- lavoratrice presso la Cristal
Società Cooperativa a far data dal 01/10/2020. Sino ad agosto 2024 la ricorrente lavorava 27 ore a settimana 9 Trattasi dell'immobile sito in Legnano, via Maccalé, n.3, piano primo, vedasi doc. 13 allegato al ricorso di parte ricorrente 10 la documentazione economica, tardivamente, depositata dal resistente in data 11/01/2025 CP_4 11 All'udienza del 05/10/2023 il aveva dichiarato “percepisco 1.700/1.800 netti al mese, dipende dal fatto che lavori Pt_1 anche il sabato. Avrò in pensione di euro 800,00”, mentre all'udienza del 19/06/2024 “Precisa che prenderà € 900 di pensione. Adesso guadagna € 1.500/1.700” pagina 12 di 14 12 Lo stesso resistente all'udienza del 05/10/2023 riferiva “percepisco 1.700/1.800 netti al mese, dipende dal fatto che lavori anche il sabato”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2494/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Parte_1 C.F._1
Don Minzoni, 2, presso lo studio dell'avv. Daniela D'Emilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Legnano, Piazza CP_1 C.F._2
Carroccio n.15, presso lo studio dell'avv. Paolo Perota, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14
Così come precisate dalle parti all'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. del 28/01/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“1). Pronunciare sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e in data 13.09.2004 a SI OU (IS) e trascritto in data Pt_1 CP_1
04.12.2017 nei Registri del Comune di Legnano (anno 2017 – parte II – serie C – n. 258), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Legnano.
2). Stabilire l'affidamento della minore in via principale super-esclusivo ed in Persona_1
subordine in esclusivo , alla madre , in considerazione del totale disinteresse mostrato dal padre alla vita ed alla crescita della minore ed anche in previsione dell'ipotesi di rientro del SI. CP_1
nel proprio paese di origine in IS, sempre ed in ogni caso con collocazione stabile della minore presso la madre nella casa situata in Legnano (MI), via Macallè n. 3 e in ogni caso presso l'abitazione
e la residenza materna;
3). Disporre, a giudizio di cotesto Tribunale, nell'interesse della minore, in merito al diritto di frequentazione paterno della figlia tenuto conto delle eSIenze e degli impegni Persona_1
scolastici ed extrascolastici della minore e considerato il totale disinteresse sino ad ora mostrato dal padre nei confronti del rispetto dell'esercizio di frequentazione della figlia stabilito in sede di separazione;
4). Stabilire a carico del padre SI. il versamento mensile dell'importo di euro CP_1
600,00= a titolo di contributo al mantenimento della figlia o nella misura maggiore o Persona_1
minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
disporre che il padre versi il predetto contributo entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese
- come già avviene - e nelle medesime modalità in atto , salve differenti indicazioni da parte della madre;
5). Stabilire che le spese straordinarie occorrenti nell'interesse della minore per Persona_1
quanto elencate nelle Linee guida richiamate ed adottate dal Tribunale di Busto Arsizio, vengano poste
a carico di entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre SI. e del 30% a CP_1
carico della madre SI.ra , stante la differente capacità reddituale (o nella minore o Parte_1
maggiore misura ritenuta di giustizia);
6). Stabilire l'esclusivo diritto della SI.ra al percepimento dell'assegno unico Parte_1
universale (o diversamente denominato) nella misura del 100%, disponendo che il SI. CP_1
svolga eventualmente tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi richiesti dall'Ente erogatore e
pagina 2 di 14 disponendo che , ove al SI. venisse erogato il 50% dell'assegno unico universale , lo CP_1 stesso dovrà versare alla SI.ra l'importo percepito entro e non oltre 7 giorni Parte_1 dall'accredito – documentando l'accredito da parte dell'Ente erogatore;
7). Autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per la figlia e per i genitori e Persona_1 Parte_1 CP_1
8) Ordinare al SI. di recarsi al Consolato IN in Italia e/o avanti gli Enti CP_1
preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia , nata il Persona_1
25/03/2014 a che la stessa figlia, una volta raggiunta la IS , possa fare rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno e da parte del padre e stabilire in giorni 30 (trenta) dal provvedimento il termine per adempierVi.
9). Dichiarare i SInori e economicamente autosufficienti. Parte_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Parte resistente:
“1. Pronunciare sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e in data 13.09.2004 a SI OU (IS) e trascritto in data Pt_1 CP_1
04.12.2017 nei Registri del Comune di Legnano (anno 2017 – parte II – serie C – n. 258), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Legnano.
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso l'abitazione della madre sita in Legnano (MI) via Macallè 3 (e in ogni caso presso la residenza materna), con regolamentazione delle visite paterne in modo conforme ad un soddisfacente rapporto padre–figlia, e con preliminare attenzione e cura ai bisogni della figlia, tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, quanto a modalità e orari, disporre la conferma delle condizioni di separazione.
3. Anche in considerazione della variazione dei redditi dei coniugi dal 2021 ad oggi in senso più favorevole alla moglie in riforma del provvedimento provvisorio preso all'udienza di Parte_1
comparizione personale delle parti del 11- gennaio 2024, disporre a carico del padre SI. CP_1 un contributo al mantenimento della figlia minore non superiore ad €. 300,00 mensili, e
[...] Per_1 stabilire che le spese straordinarie occorrenti nell'interesse della figlia minore come elencate Per_1
pagina 3 di 14 nelle Linee guida della Corte di Appello di Milano e richiamate ed adottate dal Tribunale di Busto
Arsizio, vengano poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
4. Disporre che al marito venga riconosciuto il 50% dell'Assegno Unico Familiare.
5. Autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per la figlia e per i genitori e Persona_1 Parte_1 CP_1
6. Dichiarare i SInori e economicamente autosufficienti. Parte_1 CP_1
7. Con vittoria di spese e onorari della presente procedura”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 13/09/2004 i SIg.ri e contraevano matrimonio in SI OU Parte_1 CP_1
in IS (atto trascritto nei registri del Comune di Legnano al n. 258, parte II, serie C, anno 2017).
Dal matrimonio nasceva, il 25/03/2014, la figlia . Per_1
Le parti sono legalmente separate dall'epoca in cui comparivano avanti al Presidente del Tribunale di
Busto Arsizio nella procedura di separazione personale, avvenuta in data 16/3/2021. La separazione veniva omologata in data 21/04/2021 alle condizioni (tra le altre) di seguito riportate:
“2) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la madre nella casa familiare di Legnano, via Macallè 3;
3) Data l'emergenza epidemiologica in atto e le restrizioni dovute agli spostamenti e alla connessa ricerca di un immobile, il marito si impegna a rilasciare la casa coniugale nel termine di quarantacinque giorni dall'udienza presidenziale e a ritirare i propri effetti personali, nonché a comunicare alla moglie il nuovo domicilio;
4) La casa coniugale di via Macallè e a Legnano, concessa in locazione agevolata al marito SI. viene assegnata alla moglie unitamente a pertinenze ed accessori e oltre ad arredi, CP_1
corredi, suppellettili salvo, riguardi queste ultime, quelle prelevabili dal marito ove acquistate personalmente dallo stesso. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione, così come le utenze, restano a carico della moglie. Resta convenuto che a decorrere dalla data di omologazione della presente separazione, nel contratto di locazione relativo alla casa coniugale succederà quale conduttrice in via esclusiva la moglie SI. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 3 comma Parte_1
Legge 27/7/1978 n. 392. A tal fine il marito invierà raccomandata a/r al proprietario per comunicare
l'intervenuta separazione e perfezionare la successione nel contratto. Il SI. Nouri si CP_1 impegna a corrispondere per la durata di un anno a decorrere dall'omologa del presente verbale alla moglie la somma mensile di Euro 200,00 (duecento#00), per dodici mensilità (per un Pt_1
pagina 4 di 14 importo complessivo di Euro 2.400,00), quale contributo al canone di locazione della casa di via
Macallè. Al termine della scadenza naturale del contratto in corso, prevista per il 31/10/2021 la SI. si impegna a corrispondere al SI. la somma di euro 800,00, quale Parte_1 CP_1
corrispettivo del deposito cauzionale versato dal marito alla stipula del 6.02.2014.
5) Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, la figlia starà con il padre a Per_1 week end alterni dal sabato alle ore 9,30 (o al termine dell'eventuale orario scolastico, se prevista la frequenza) alla domenica sera alle 19.30, quando sarà riaccompagnata a casa della madre.
6) Le visite sono previste per consentire il mantenimento dei rapporti genitori/figli: in caso di eccezionale impossibilità del padre o della madre a stare con la figlia minore nei giorni indicati, il coniuge impossibilitato avviserà l'altro per concordare che la stessa stia con lui/lei o con parenti/baby sitter di fiducia di entrambe le Parti;
7) Durante le vacanze estive scolastiche, la figlia trascorrerà con il padre almeno due settimane anche consecutive, nel periodo che sarà preventivamente comunicato e concordato tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno comunque comunicarsi i luoghi di permanenza del minore e rendere lo stesso raggiungibile, ogni giorno e telefonicamente, all'altro genitore.
La figlia minore trascorrerà alternativamente il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre mattina alle 10.00 con un genitore e quello dal 31 dicembre mattina alle 10.00 al 6 gennaio alle 19.00 con l'altro, a partire dal primo periodo comprensivo di Natale 2021 con la madre;
tali condizioni e modalità di visita devono essere interpretate nell'ottica di far valere esclusivamente il benessere della figlia minore , anche in relazione all'età della stessa. I coniugi si impegnano a non far Per_1
frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura;
8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore il proprio recapito telefonico e di mettere
a conoscenza l'altro genitore di eventuali trasferte con la figlia che determinino il pernottamento degli stessi fuori dal domicilio del genitore;
9) Il SInor corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla SI.ra a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento della figlia minore e sino all'indipendenza economica della stessa, la somma Per_1
di complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, per dodici mensilità e con rivalutazione annuale ISTAT. Resteranno a carico di entrambi i genitori, ove previamente concordate dagli stessi, le spese di istruzione e scolastiche relative alla figlia (tasse di iscrizione, buoni pasto, gite, trasporti, libri di testo, materiale didattico e cancelleria, doposcuola, mensa scolastica, corredo di inizio anno scolastico compresi cartella, cancelleria), e mediche e parafarmaceutiche/farmaceutiche non mutuabili
(es. ticket, riabilitative, specialistiche, dentistiche, ausili e protesi, occhiali e lenti a contatto, parafarmaci, esami diagnostici e clinici, interventi chirurgici e degenze ospedaliere), anche queste
pagina 5 di 14 previamente concordate dai genitori, ove previsto in base alle Linee Guida della Corte d'Appello di
Milano 14.11.2017. Le spese saranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di ricevuta di pagamento, entro quindici giorni dalla richiesta.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore richiesta in ordine al loro mantenimento
e/o di ordine economico, salvo quanto previsto sopra per il contributo della durata annuale per il canone di locazione, dichiarandosi economicamente autosufficienti, e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale […]”.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (doc. 1 e 2 di parte ricorrente).
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, la
SI.ra chiedeva l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo della figlia alla Pt_1 Per_1
madre. Chiedeva, inoltre, all'intestato Tribunale di determinare la misura del contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del SI. nell'importo di € 500,00 mensili (o Pt_1 nell'importo altrimenti determinato dal Tribunale) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del e percezione integrale dell'Assegno Unico in proprio favore. Pt_1
In data 03/09/2023 si costituiva il mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva alla Pt_1
domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Nello specifico, il resistente chiedeva confermarsi le condizioni adottate in sede di separazione.
A seguito dell'udienza del 05/10/2023 il Giudice Istruttore Dottor Radici modificava parzialmente le condizioni di separazione, aumentando il contributo paterno per il mantenimento della figlia minore ad
€ 400,00 mensili.
In data 12/01/2024 la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice Istruttore.
Il 15/01/2024 veniva dichiarato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo.
A parziale modifica delle domande formulate in sede di ricorso, con istanza del 18/06/2024 la ricorrente chiedeva in via principale l'affido super esclusivo e, in subordine, reiterava la domanda di affidamento esclusivo di , ponendo a fondamento di tale mutata richiesta il comportamento Per_1 dell'ex coniuge, il quale non aveva alcun contatto con la figlia dal 27 dicembre 2023. Nello stesso atto la ricorrente formulava ulteriore istanza “affinchè l'Ill.mo Giudice ordini al SI. di CP_1
recarsi al Consolato IN in Italia (a Milano) per rilasciare dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia
, nata il [...] a [...] la stesa figlia, una volta raggiunta la IS, possa fare Persona_1 rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno”, chiarendo che detta “ istanza si rende
pagina 6 di 14 necessaria per evitare che il padre , avendone titolo e facoltà per le leggi tunisine, allorquando la minore si troverà in IS per andare a trovare i propri nonni ed i propri cugini, possa Per_1 chiedere alle autorità aeroportuali tunisine di evitare l'imbarco della minore ed in suo rientro in
Italia”.
Il padre all'udienza del 19.6.2024 si dichiarava disponibile a firmare detto documento.
Esaurita l'istruttoria, il 28 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
In corso di causa è già stata pubblicata la sentenza parziale n. 81/2024 a mezzo della quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 13/09/2004. Pertanto,
l'odierno thema decidendum investe unicamente la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto alla figlia minorenne . Per_1
1) Regime di affidamento della figlia minore
Nel ricorso introduttivo la ricorrente formulava domanda di affido esclusivo della figlia minore, sia in ragione del disinteresse mostrato dal ad una regolare frequentazione padre/figlia, sia in ragione Pt_1 dell'asserita decisione del di trasferirsi nel proprio paese di origine (IS). Pt_1
Il resistente si opponeva a tale richiesta, negava di voler lasciare l'Italia e chiedeva la conferma dell'affido condiviso disposto in sede di separazione.
In data 18/06/2024 la ricorrente, a parziale modifica delle proprie domande, chiedeva, in via principale,
l'affido super esclusivo di , e in via subordinata, reiterava la propria domanda di affido Per_1
esclusivo. Tale istanza si rendeva, nella ricostruzione della ricorrente, necessaria al fine di tutelare il benessere morale e materiale della figlia, in quanto a far data dal 27 dicembre 2023 il padre non avrebbe più visto “lasciandola in lacrime al parcheggio del Tigros alla mamma che andava a Per_1 riprenderla con le seguenti parole 'non voglio più vederti'”. Da tale momento non vi sarebbe stato più alcun contatto tra padre e figlia, restando privi di riscontro anche i tentativi di contatto promossi dalla bambina.
Controparte, pur contestando la ricostruzione attorea, all'udienza del 19/06/2024 confermava la totale sospensione della frequentazione padre/figlia, dichiarando “di non vedere la figlia da cinque mesi perché la sera è molto stanco”.
La scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'idoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e,
pagina 7 di 14 soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, sin dalla prospettazione offerta nel ricorso introduttivo, la ricorrente lamentava la violazione da parte del degli impegni di frequentazione padre/figlia assunti in sede di Pt_1 separazione, ove si prevedeva che “compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, la figlia starà con il padre a week end alterni dal sabato alle ore 9,30 (o al termine dell'eventuale Per_1
orario scolastico, se prevista la frequenza) alla domenica sera alle 19.30, quando sarà riaccompagnata a casa della madre”.
Tale circostanza veniva contestata dal resistente, il quale nella memoria di costituzione riportava di aver “sempre rispettato, salvo qualche circostanza impeditiva, l'impegno preso, andando a prendere e trascorrendo tutte le domeniche previste (a settimane alterne, in base agli accordi di separazione) con la figlia ”, salvo poi aggiungere che “se è vero che il padre non riesce a fare altrettanto nella Per_1
giornata del sabato, è anche opportuno evidenziare che il legame affettivo non si misura, a parere di chi scrive, solo con la quantità delle ore trascorse in compagnia della figlia / del padre, ma soprattutto con la qualità del tempo condiviso e del rapporto costruito con il proprio affetto più caro”.
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la violazione da parte del degli impegni assunti in sede di Pt_1
separazione, avendo ridotto de facto i tempi della frequentazione con quantomeno alla sola Per_1
giornata della domenica (a settimane alterne)2.
In corso di causa tale frequentazione, già di per sé ridotta, subiva un'ulteriore improvvisa contrazione, in quanto, come è stato pacificamente acquisito3, il resistente non vedeva più la figlia da dicembre
2023, per propria volontà. Il resistente imputava tale condotta a un “momento transitorio di crisi che lo ha costretto soprattutto a risolvere problemi personali gravi”. La parte, però, non allegava né provava in cosa sarebbe consistito detto momento transitorio di crisi.
Non vi è dubbio che nell'interesse del figlio minore vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, che, nella definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa non in astratto, ma in concreto quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”4.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene di disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Infatti, è emerso in corso di causa come il resistente, non solo non abbia saputo rispettare gli impegni assunti verso la figlia (riducendo unilateralmente ex abrupto il tempo trascorso assieme), ma neppure è parso consapevole delle ricadute negative delle sue condotte (mancanze/assenze) sul benessere di
. Per_1
Atteso il disinteresse del padre, che per scelta non vede la figlia da oltre un anno, non può che essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Appare, peraltro, necessario evidenziare che all'esito della prima udienza, con ordinanza del 6.10.2023, venivano addottati i provvedimenti provvisori e veniva disposto un rinvio proprio al fine di verificare se il padre avesse ripreso a frequentare la figlia con i tempi previsti in sede di separazione. Il resistente, invece, diradava ulteriormente i contatti fino ad interromperli.
Nulla quaestio sul collocamento della minore presso la madre, domandato da entrambi i genitori.
2) Frequentazione padre/figlia
In merito alla frequentazione padre/figlia, parte ricorrente chiedeva “Disporre a giudizio di codesto
Tribunale, nell'interesse della minore, in merito al diritto di frequentazione paterno della figlia Per_1
tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e
[...]
considerato il totale disinteresse sino ad ora mostrato dal padre nei confronti del rispetto dell'esercizio di frequentazione della figlia stabilito anche in sede di separazione”, mentre parte resistente domandava adottarsi una “regolamentazione delle visite paterne in modo conforme ad un soddisfacente rapporto padre–figlia, e con preliminare attenzione e cura ai bisogni della figlia, tenuto conto delle eSIenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, quanto a modalità e orari, disporre la conferma delle condizioni di separazione”. 4 Cass., I sez., ord. n. 21425 del 06/07/2022 pagina 9 di 14 In ragione di quanto acquisito in corso di istruttoria non sussistono i presupposti per confermarsi le condizioni di separazione, mai rispettate. Anche prima del 2024, il padre frequentava la figlia solo la domenica e mai a week end alterni.
Nonostante l'interruzione della frequentazione padre/figlia, imputabile al resistente, si ritiene opportuno sostenere ed incoraggiare tale relazione, posto che sente la mancanza del padre5. Per_1
Si dispone, quindi, che il padre veda la figlia la domenica, a settimane alterne, e che venga ripristinato il calendario previsto in sede di separazione ove il padre ricominci effettivamente a frequentare la minore almeno per quattro mesi.
3) Sull'autorizzazione paterna al viaggio dalla IS
Parte ricorrente chiedeva altresì “Ordinare al SI. di recarsi al Consolato IN in CP_1
Italia e/o avanti gli Enti preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia
, nata il [...] a [...] la stessa figlia, una volta raggiunta la IS, possa fare Persona_1
rientro in Italia senza alcun impedimento da parte di alcuno e da parte del padre e stabilire in giorni
30 (trenta) dal provvedimento il termine per adempierVi”.
Tale richiesta non incontrava l'opposizione del resistente, anzi, all'udienza del 19/06/2024 il Pt_1
dichiarava la propria disponibilità alla firma del sopracitato documento presso il , a Controparte_2 condizione che gli venisse “rimborsata” dalla ricorrente la giornata lavorativa utilizzata per svolgere l'incombente.
Tale condizione veniva accettata dalla ricorrente. Tuttavia, il non procedeva a sottoscrivere Pt_1 quanto richiesto, ed anzi, nelle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. vi si opponeva “ritenendo l'incombente rimesso alla libera disponibilità dei genitori e non soggetto a coercizione giuridica”6.
Orbene, sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, è bene ricordare che in IS prima dell'adozione della locale L. 46 del 23 novembre del 2015, affinché donne e minori potessero lasciare il territorio tunisino, era necessaria l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e del padre.
Nei limiti di quanto rileva in questa sede, a parziale modifica della L. 40/1975, l'art. 1 bis della summenzionata novella dispone che l'autorizzazione al viaggio del minore può essere data, in maniera alternativa, da ambedue i genitori7. Ciononostante, non è infrequente nella prassi che l'autorizzazione paterna scritta venga comunque richiesta dalle forze dell'ordine al fine di consentire l'uscita dal Paese. La richiesta formulata da parte ricorrente, dunque, deriva dalla consapevolezza dell'esistenza di detta pratica e si fonda sulla necessità di evitare che possa essere trattenuta in IS. Per_1
Tutto ciò premesso, il Collegio, considerato il precedente assenso manifestato dal e ritenuto che Pt_1
il rifiuto alla sottoscrizione di tale autorizzazione possa costituire grave pregiudizio per la minore, non consentendole di viaggiare con sicurezza nel Paese di origine dei genitori, ordina al resistente di procedere a tale sottoscrizione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, pena l'applicazione, ai sensi dell'art. 473 bis. 39, lett. b, della sanzione di 10 euro per ogni giorno di ritardo.
4) Mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, parte ricorrente chiedeva “Stabilire a carico del padre SI. il versamento mensile dell'importo di euro 600,00= a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della figlia o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa Persona_1
e di giustizia” oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute per . Si opponeva a tale richiesta il Per_1 resistente, il quale chiedeva disporsi a suo carico “un contributo al mantenimento della figlia minore
non superiore ad €. 300,00 mensili” ed il mantenimento della ripartizione paritaria delle spese Per_1
straordinarie concordata in sede di separazione.
Ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, l'assegno di mantenimento a carico del vada quantificato in € 500,00 a far data da settembre 2024, oltre Pt_1
rivalutazione annuale. Per il periodo precedente, dalla proposizione del ricorso, invece, si confermano i provvedimenti adottati in via provvisoria all'udienza del 05/10/2023 (id est, contributo al mantenimento paterno pari a € 400,00 mensili).
Inoltre, le spese straordinarie devono essere ripartite, da settembre 2024, come da conclusioni della ricorrente, vale a dirsi, ponendo a carico del resistente il 70% delle stesse ed in capo alla ricorrente il restante 30% e devono essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Ciò in quanto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento si deve, in primo luogo, dare atto della differenza fra i redditi delle parti e del fatto che il padre non provvede in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, circostanza, questa, che impone di superare le condizioni economiche concordate in sede di separazione, parametrate su una frequentazione non simbolica. Zaineb, inoltre, a 7 “Article premier bis – Le voyage du mineur est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée” pagina 11 di 14 settembre inizierà la scuola media e, quindi, avrà necessità ben superiori rispetto ad aprile 2021 (data di omologa dell'accordo), quando aveva appena iniziato la prima elementare.
In relazione alle condizioni economiche, si rileva che la ricorrente è assunta dalla Cristal Società
Cooperativa con contratto a tempo indeterminato e part- time8, e percepisce uno stipendio netto di circa
€ 1.000,00 calcolato su dodici mensilità (si veda la documentazione economica in allegato al ricorso e quella depositata in data 29/11/2024).
Da settembre 2024 la ricorrente riduceva da 27 a 20 le ore di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio ad € 870 (peraltro, per tale ragione si prevede l'aumento del contributo a carico del padre da settembre 2024).
Inoltre, percepisce interamente l'AU che ammonta ad €221,60 e, a seguito dell'affido super-esclusivo, deve confermarsi la percezione interamente in favore della madre.
Quanto alle spese, la sostiene un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili per l'immobile Pt_1
adibito a casa familiare9.
Dagli estratti conto risultano, poi, frequenti versamenti in contanti (ad esempio, il 9.1.2024 € 560, il
10.2.2024 €450, il 10.4.2024 € 500, € 150 il 2.7.2024, € 250 il 12.7.2024, € 250 il 12.9.2024). Inoltre, risultano bonifici pari ad € 200 al mese da maggio 2024 provenienti da NA EL e CP_3
con causale “affitto”. A settembre da parte dei medesimi soggetti proveniva un bonifico di €
[...]
500 con causale “grazie”.
Dagli estratti conto della ricorrente, inoltre, risultano alcuni esborsi a titolo di finanziamento per importo pari a € 100,00 mensili. Tuttavia, la ricorrente non allegava l'esistenza di tale spesa, né chiariva le ragioni per le quali il finanziamento era stato contratto, né la durata dello stesso. Sarebbe stato onere della ricorrente fornire dette informazioni.
Quanto alla situazione economica del resistente, questi percepisce uno stipendio di € 2.180 su dodici mensilità10, a fronte dei quali non sostiene spese abitative.
Il resistente ha altresì dichiarato che, a far data dai primi mesi del 2025, egli potrà accedere al trattamento pensionistico e percepirà mensilmente un importo di circa € 800/90011. Tuttavia, rilevato che non vi è allo stato attuale certezza né rispetto alle tempistiche dell'accesso al trattamento pensionistico (sin dal 2023 il resistente dichiarava che stava per andare in pensione), né rispetto al quantum che il resistente percepirà a tale titolo, il Collegio ritiene di non poter attualmente tener conto di tali circostanze ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento, impregiudicata la facoltà del di adire il Tribunale onde ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, ove a Pt_1 seguito dell'effettivo accesso al trattamento pensionistico mutassero le sue condizioni economiche.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, si evidenzia che il dettato dell'art. 337 ter c.c. impone di considerare, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, non solo le risorse economiche di entrambi i genitori, ma altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In particolare, nel caso di specie, non si può non tener debito conto del fatto che, in violazione di quanto concordato in sede di separazione, il sino a dicembre 2023, ha trascorso con la figlia Pt_1
unicamente la giornata della domenica (a fine settimana alterni) e da dicembre 2023 ha arbitrariamente sospeso la frequentazione con la figlia.
Tale scelta si riverberava non solo sulla minore, ma anche sulle entrate dei genitori di . Infatti, Per_1
da un lato, onde prendersi cura di , la ricorrente si vedeva costretta a modificare il proprio orario Per_1
lavorativo, riducendo le ore di lavoro settimanali da 27 a 20 (con conseguente riduzione dello stipendio); dall'altro il resistente, non rispettando il calendario di visite, aveva la possibilità di lavorare anche il sabato, con conseguente incremento delle sue entrate12.
Dunque, in ragione delle condizioni economiche delle parti, del mancato mantenimento diretto di da parte del padre, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assolti in via Per_1 esclusiva dalla madre e della contrazione dei tempi di visita padre/figlia, l'assegno deve essere determinato nella misura sopraindicata.
5) Spese di lite
In ragione della totale soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento della minore presso quest'ultima;
pagina 13 di 14 2) ordina a di recarsi entro 60 (sessanta) giorni al Consolato tunisino in Italia e/o CP_1
avanti gli Enti preposti per rilasciare e sottoscrivere dichiarazione nella quale esprima il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso sino al compimento del diciottesimo anno della figlia a che la stessa, una volta raggiunta la IS, possa fare rientro in Italia senza Persona_1 alcun impedimento, pena l'applicazione della misura di cui all'art. 473 bis.39, lett. b, come in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza da settembre 2024,
l'importo mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 70% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano. Per il periodo antecedente, si confermano i provvedimenti provvisori ed urgenti;
4) dispone che l'Assegno Unico sia interamente percepito dalla madre;
5) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati come in parte motiva;
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 6.000, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi e in € 98,00 per spese.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 31 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 2 Parte ricorrente nel ricorso introduttivo asseriva che il non frequentasse “se non in occasionali e brevissimi Pt_1 Per_1 momenti (una mattina di una domenica ogni uno/due mesi)” 3 Dapprima con istanza di affido super esclusivo depositata dalla ricorrente in data 18/06/2024 e poi confermato in sede di udienza del 19/06/2024, alla quale il ha dichiarato e dichiara di non vedere la figlia da cinque mesi “perché la sera è Pt_1 molto stanco”. pagina 8 di 14 5 Tale legame è, del resto, confermato anche dalla stessa ricorrente, la quale, nella nota depositata in data 18/06/2024, riportava che “la figlia, che invece è molto legata al padre soffrendone la mancanza, ha inviato a lui qualche messaggio vocale (ad es. augurio per il , rimasti sempre tutti senza risposta” Per_2 6 Si leggano le note depositate in data 24/09/2024 pagina 10 di 14 8 Dal contratto di assunzione versato in atti (v. doc 5 allegato al ricorso) si evince sia socia- lavoratrice presso la Cristal
Società Cooperativa a far data dal 01/10/2020. Sino ad agosto 2024 la ricorrente lavorava 27 ore a settimana 9 Trattasi dell'immobile sito in Legnano, via Maccalé, n.3, piano primo, vedasi doc. 13 allegato al ricorso di parte ricorrente 10 la documentazione economica, tardivamente, depositata dal resistente in data 11/01/2025 CP_4 11 All'udienza del 05/10/2023 il aveva dichiarato “percepisco 1.700/1.800 netti al mese, dipende dal fatto che lavori Pt_1 anche il sabato. Avrò in pensione di euro 800,00”, mentre all'udienza del 19/06/2024 “Precisa che prenderà € 900 di pensione. Adesso guadagna € 1.500/1.700” pagina 12 di 14 12 Lo stesso resistente all'udienza del 05/10/2023 riferiva “percepisco 1.700/1.800 netti al mese, dipende dal fatto che lavori anche il sabato”