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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2484/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Michela De Risi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 15;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Nola alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 3 presso lo studio dell'avv. Pietrantonio Ciccone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - - con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
11.06.1983 in Napoli con l'epigrafo resistente dalla cui unione nascevano due figli, e , Per_1 Per_2
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, l'assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sé e per la figlia. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e delle domande economiche nonché, in via subordinata, domanda di mantenimento per sè. Vinte le spese.
Ascoltato il solo resistente, acquisita documentazione reddituale, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte reciprocamente dalle parti, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, vanno invece rigettate le domande di addebito proposte dalle parti atteso che le stesse sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, le parti hanno articolato una prova generica e inidonea a fondare gli accertamenti predetti.
Circa le altre richieste avanzate dalle parti, occorre innanzitutto chiarire che ad avviso del tribunale, la figlia , maggiorenne, non può ritenersi economicamente indipendente. Parte ricorrente ha, Per_2
prodotto, invero certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la figlia non ha percepito reddito negli ultimi due anni mentre la circostanza che questa sia titolare di Poste Pay di circa 2665,00 non è circostanza idonea, per l'importo esiguo, a ritenere che la stessa sia economicamente indipendente. Inoltre, ritiene il tribunale che la circostanza in base alla quale la figlia è affetta da
“pseudo paratiroidismo e disabilità intellettiva di grado medio”, la rende non ancora in colpa nella mancato svolgimento di adeguata attività lavorativa.
È, inoltre, pacifico che la figlia vive con la madre presso la casa familiare sita in Cimitile alla Per_2
via Trivice D'Ossa is. 9 Scala E.
Da quanto precede deriva, innanzitutto, che la casa familiare va assegnata alla signora Parte_1
quale genitore presso cui vive la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio probatorio, nonché dalle allegazioni delle parti, è emerso che: 1) la signora percepisce reddito di inclusione per circa 900,00 al mese, ha svolto Pt_1
lavori saltuari come collaboratrice domestica, è aiutata economicamente dalla madre;
2) il resistente non lavora, in passato ha lavorato ed è capace al lavoro, vive ospite del figlio in Casalnuovo di Napoli ma, verosimilmente dovrà trovare altra soluzione abitativa.
Da quanto precede deriva che il resistente è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia Per_2
ma, tenuto conto delle sue modeste condizioni economiche, si stima congruo porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 20 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
pari ad euro 100,00 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021. Vanno, invece, rigettate le domande di mantenimento avanzate dalle parti. Va rigettata la domanda della ricorrente, posto che la signora percepisce reddito di inclusione, è capace al lavoro ed Pt_1
è assegnataria della casa familiare.
Va rigettata la domanda proposta dal resistente posto che questi è abile al lavoro e che le condizioni economiche della , gravata in gran parte anche degli obblighi di mantenimento per la figlia, Pt_1
sono assai modeste.
È, invece, tardiva e comunque inammissibile in questa sede la domanda di restituzione della somma di euro 3300,00 avanzata per la prima volta dal resistente in sede di conclusioni.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta le domande di addebito proposta dalle parti;
c) assegna la casa familiare sita in Cimitile alla via Trivice D'Ossa is. 9 Scala E. alla signora
[...]
; CP_2
d) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
versando alla signora entro il 20 di ogni mese l'importo pari ad euro 100,00, importo Pt_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
e) Pone le spese straordinarie per la figlia come individuate in parte motiva nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
f) Rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla;
Pt_1
g) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da CP_1
h) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di euro 3300,00 avanzata dal resistente;
i) compensa le spese di lite.
j) pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico del sig. . CP_3
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2484/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Michela De Risi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 15;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Nola alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 3 presso lo studio dell'avv. Pietrantonio Ciccone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - - con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
11.06.1983 in Napoli con l'epigrafo resistente dalla cui unione nascevano due figli, e , Per_1 Per_2
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, l'assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sé e per la figlia. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e delle domande economiche nonché, in via subordinata, domanda di mantenimento per sè. Vinte le spese.
Ascoltato il solo resistente, acquisita documentazione reddituale, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte reciprocamente dalle parti, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, vanno invece rigettate le domande di addebito proposte dalle parti atteso che le stesse sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, le parti hanno articolato una prova generica e inidonea a fondare gli accertamenti predetti.
Circa le altre richieste avanzate dalle parti, occorre innanzitutto chiarire che ad avviso del tribunale, la figlia , maggiorenne, non può ritenersi economicamente indipendente. Parte ricorrente ha, Per_2
prodotto, invero certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la figlia non ha percepito reddito negli ultimi due anni mentre la circostanza che questa sia titolare di Poste Pay di circa 2665,00 non è circostanza idonea, per l'importo esiguo, a ritenere che la stessa sia economicamente indipendente. Inoltre, ritiene il tribunale che la circostanza in base alla quale la figlia è affetta da
“pseudo paratiroidismo e disabilità intellettiva di grado medio”, la rende non ancora in colpa nella mancato svolgimento di adeguata attività lavorativa.
È, inoltre, pacifico che la figlia vive con la madre presso la casa familiare sita in Cimitile alla Per_2
via Trivice D'Ossa is. 9 Scala E.
Da quanto precede deriva, innanzitutto, che la casa familiare va assegnata alla signora Parte_1
quale genitore presso cui vive la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio probatorio, nonché dalle allegazioni delle parti, è emerso che: 1) la signora percepisce reddito di inclusione per circa 900,00 al mese, ha svolto Pt_1
lavori saltuari come collaboratrice domestica, è aiutata economicamente dalla madre;
2) il resistente non lavora, in passato ha lavorato ed è capace al lavoro, vive ospite del figlio in Casalnuovo di Napoli ma, verosimilmente dovrà trovare altra soluzione abitativa.
Da quanto precede deriva che il resistente è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia Per_2
ma, tenuto conto delle sue modeste condizioni economiche, si stima congruo porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 20 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
pari ad euro 100,00 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021. Vanno, invece, rigettate le domande di mantenimento avanzate dalle parti. Va rigettata la domanda della ricorrente, posto che la signora percepisce reddito di inclusione, è capace al lavoro ed Pt_1
è assegnataria della casa familiare.
Va rigettata la domanda proposta dal resistente posto che questi è abile al lavoro e che le condizioni economiche della , gravata in gran parte anche degli obblighi di mantenimento per la figlia, Pt_1
sono assai modeste.
È, invece, tardiva e comunque inammissibile in questa sede la domanda di restituzione della somma di euro 3300,00 avanzata per la prima volta dal resistente in sede di conclusioni.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta le domande di addebito proposta dalle parti;
c) assegna la casa familiare sita in Cimitile alla via Trivice D'Ossa is. 9 Scala E. alla signora
[...]
; CP_2
d) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
versando alla signora entro il 20 di ogni mese l'importo pari ad euro 100,00, importo Pt_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
e) Pone le spese straordinarie per la figlia come individuate in parte motiva nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
f) Rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla;
Pt_1
g) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da CP_1
h) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di euro 3300,00 avanzata dal resistente;
i) compensa le spese di lite.
j) pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico del sig. . CP_3
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)