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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1427/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc
nella causa civile di II grado iscritta al n 1427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , ex lege domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
domicilio digitale degli Avv.ti Federica Falvo e Marianna Camilli del foro di Velletri, dalle quali
è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
- Appellante-
pagina 1 di 6 E
Codice Fiscale: , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 426\22 depositata CP_1
l'1.09.2022
CONCLUSIONI: cfr, note difensive in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025
IN FATTO
DI NZ ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di n. 426/2022 con la quale è stata respinta la propria opposizione CP_1
avverso n. 11 verbali di accertamento di violazione del codice della strada analiticamente indicati in ricorso.
A fondamento dell'opposizione avanti al giudice di prime cure il ricorrente aveva dedotto la tardiva notificazione dei predetti verbali atteso che le violazioni, accertate tra il 26.12.2021 e il 31.01.2022, venivano presentate all'ufficio postale per la notifica solo in data 20.05.2022,
ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 c.d.s.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
A fondamento del presente gravame l'odierno appellante ha dedotto la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 201 c.d.s., avendo lo stesso giudice respinto pagina 2 di 6 l'opposizione sul presupposto che la notificazione doveva ritenersi tempestiva in quanto dalla documentazione depositata dal i evinceva come il termine di 90 giorni era Controparte_1
stato rispettato, avendo il preso conoscenza della irreperibilità del CP_1
destinatario\trasgressore solo all'esito del primo tentativo di notifica (rispettivamente il
24.1.2022 - il 10.2.2022 – 1.3.2022 – 10.2.2022) e ciò a fronte di un primo tentativo di notifica rispettivamente eseguito il 18.1.2022- 8.2.2022 – 24.12.2021- 8.2.2022. Secondo il giudice di pace le prime attestazioni di irreperibilità del destinatario sarebbero imputabile al trasgressore\odierno appellante per non avere aggiornato tempestivamente i dati relativi alla sua residenza nei pubblici registri.
Ha inoltre il allegato, come ulteriore motivo di appello, il travisamento Parte_1
dell'esame documentale del verbale X10568 in quanto la relativa notifica non risulta avvenuta il 1.3.2022 come asserito dal giudice di pace (il dato si riferisce al diverso verbale n.
XS13275).
Ha infine dedotto come ultimo motivo di appello la scarsa diligenza del messo notificatore per non aver individuato il destinatario presso l'indirizzo di via Flacca km 7 come documentalmente provato dallo stesso appellante producendo il recapito di diverse missive al predetto indirizzo.
Non si è costituito in giudizio il el presente grado di giudizio. Controparte_1
IN DIRITTO
Occorre preliminarmente osservare come non sia rinvenibile nel fascicolo di primo grado la documentazione depositata dal il quale risulta costituito. Sul punto la Corte Controparte_1
di Cassazione ha precisato: il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento
della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nei giudizio di
pagina 3 di 6 primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in
controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora
non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si
versi nel caso dell'Incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro
ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne alo giudice di appello la
disponibilità In funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini/ già Cass.
20 dicembre 2004, n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19
maggio 2010, n. 12250).
A tanto consegue che non possono essere esaminati i motivi di gravame basati sulla disamina della predetta documentazione.
E, così, la irregolare valutazione del verbale X10568 ( primo motivo di appello) non è
riscontrabile dalla documentazione del (non rinvenuta), emergendo tuttavia dal CP_1
deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante un verbale x10568 non presente nel fascicolo cartaceo della stessa parte e depositato il 23.6.2022 (il verbale predetto risulta
invece unicamente dal deposito telematico allegato all'atto di appello preceduto da un
foliario di documentazione depositata presso la cancelleria del giudice di pace alla diversa
data del 13.5.2022). Anche volendo esaminare il predetto motivo di appello dalla documentazione telematica di primo grado predetta l'allegato 3 del predetto foliario non disvela la data esatta in cui il predetto verbale è stato notificato effettivamente.
Venendo al secondo motivo di appello (violazione art. 201 codice della strada) va precisato che il giudice di pace ha rigettato il motivo di opposizione corrispondente (appunto la violazione dell'art. 201 predetto) unicamente con riferimento a 4 degli 11 verbali impugnati: (
nn. XS11144 – X11949 – X10568 – XS12069). Come detto la documentazione del non CP_1
è rinvenuta, i verbali riprodotti dall'odierno appellante come allegati telematici al ricorso in pagina 4 di 6 appello (cfr file non evidenziano le attestazioni di irreperibilità Email_1
menzionate nella sentenza di primo grado e pertanto il motivo non è delibabile per le stesse ragioni del primo motivo di appello.
Anche il terzo motivo di appello (negligenza messo notificatore) non è delibabile per le stesse ragioni evidenziate nell'esame del secondo motivo di appello.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite segue la loro irripetibilità a fronte del rigetto dell'appello e della contumacia dell'appellata.
Seguono le statuizioni ex art. 13 comma 1 quater del testo unico spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di legge perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dr. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito delle note difensive previse da Cass. civ. Sezioni Unite Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389
- 01):
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc
nella causa civile di II grado iscritta al n 1427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , ex lege domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
domicilio digitale degli Avv.ti Federica Falvo e Marianna Camilli del foro di Velletri, dalle quali
è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
- Appellante-
pagina 1 di 6 E
Codice Fiscale: , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 426\22 depositata CP_1
l'1.09.2022
CONCLUSIONI: cfr, note difensive in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025
IN FATTO
DI NZ ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di n. 426/2022 con la quale è stata respinta la propria opposizione CP_1
avverso n. 11 verbali di accertamento di violazione del codice della strada analiticamente indicati in ricorso.
A fondamento dell'opposizione avanti al giudice di prime cure il ricorrente aveva dedotto la tardiva notificazione dei predetti verbali atteso che le violazioni, accertate tra il 26.12.2021 e il 31.01.2022, venivano presentate all'ufficio postale per la notifica solo in data 20.05.2022,
ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 c.d.s.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
A fondamento del presente gravame l'odierno appellante ha dedotto la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 201 c.d.s., avendo lo stesso giudice respinto pagina 2 di 6 l'opposizione sul presupposto che la notificazione doveva ritenersi tempestiva in quanto dalla documentazione depositata dal i evinceva come il termine di 90 giorni era Controparte_1
stato rispettato, avendo il preso conoscenza della irreperibilità del CP_1
destinatario\trasgressore solo all'esito del primo tentativo di notifica (rispettivamente il
24.1.2022 - il 10.2.2022 – 1.3.2022 – 10.2.2022) e ciò a fronte di un primo tentativo di notifica rispettivamente eseguito il 18.1.2022- 8.2.2022 – 24.12.2021- 8.2.2022. Secondo il giudice di pace le prime attestazioni di irreperibilità del destinatario sarebbero imputabile al trasgressore\odierno appellante per non avere aggiornato tempestivamente i dati relativi alla sua residenza nei pubblici registri.
Ha inoltre il allegato, come ulteriore motivo di appello, il travisamento Parte_1
dell'esame documentale del verbale X10568 in quanto la relativa notifica non risulta avvenuta il 1.3.2022 come asserito dal giudice di pace (il dato si riferisce al diverso verbale n.
XS13275).
Ha infine dedotto come ultimo motivo di appello la scarsa diligenza del messo notificatore per non aver individuato il destinatario presso l'indirizzo di via Flacca km 7 come documentalmente provato dallo stesso appellante producendo il recapito di diverse missive al predetto indirizzo.
Non si è costituito in giudizio il el presente grado di giudizio. Controparte_1
IN DIRITTO
Occorre preliminarmente osservare come non sia rinvenibile nel fascicolo di primo grado la documentazione depositata dal il quale risulta costituito. Sul punto la Corte Controparte_1
di Cassazione ha precisato: il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento
della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nei giudizio di
pagina 3 di 6 primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in
controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora
non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si
versi nel caso dell'Incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro
ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne alo giudice di appello la
disponibilità In funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini/ già Cass.
20 dicembre 2004, n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19
maggio 2010, n. 12250).
A tanto consegue che non possono essere esaminati i motivi di gravame basati sulla disamina della predetta documentazione.
E, così, la irregolare valutazione del verbale X10568 ( primo motivo di appello) non è
riscontrabile dalla documentazione del (non rinvenuta), emergendo tuttavia dal CP_1
deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante un verbale x10568 non presente nel fascicolo cartaceo della stessa parte e depositato il 23.6.2022 (il verbale predetto risulta
invece unicamente dal deposito telematico allegato all'atto di appello preceduto da un
foliario di documentazione depositata presso la cancelleria del giudice di pace alla diversa
data del 13.5.2022). Anche volendo esaminare il predetto motivo di appello dalla documentazione telematica di primo grado predetta l'allegato 3 del predetto foliario non disvela la data esatta in cui il predetto verbale è stato notificato effettivamente.
Venendo al secondo motivo di appello (violazione art. 201 codice della strada) va precisato che il giudice di pace ha rigettato il motivo di opposizione corrispondente (appunto la violazione dell'art. 201 predetto) unicamente con riferimento a 4 degli 11 verbali impugnati: (
nn. XS11144 – X11949 – X10568 – XS12069). Come detto la documentazione del non CP_1
è rinvenuta, i verbali riprodotti dall'odierno appellante come allegati telematici al ricorso in pagina 4 di 6 appello (cfr file non evidenziano le attestazioni di irreperibilità Email_1
menzionate nella sentenza di primo grado e pertanto il motivo non è delibabile per le stesse ragioni del primo motivo di appello.
Anche il terzo motivo di appello (negligenza messo notificatore) non è delibabile per le stesse ragioni evidenziate nell'esame del secondo motivo di appello.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite segue la loro irripetibilità a fronte del rigetto dell'appello e della contumacia dell'appellata.
Seguono le statuizioni ex art. 13 comma 1 quater del testo unico spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di legge perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dr. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito delle note difensive previse da Cass. civ. Sezioni Unite Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389
- 01):
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