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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte tempestivamente depositate, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Vincenzo Petrella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Caserta, al Corso Trieste n. 170;
(opponente)
CONTRO
, (c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iodice e con quest'ultimo elettivamente domiciliato telematicamente all'indirizzo pec: Email_1
(opposto)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.1.17, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2363/2016 reso dall'intestato Tribunale in data 15.11.16 ed avente ad oggetto la somma di euro 31.265,30, pretesa dall'ingiungente a titolo di canoni Controparte_1 maturati -dall'8 aprile 1994- in virtù del decreto del P.G.R. Campania n. 5396/1994 -trascritto alla
Conservatoria in data 11.10.94 al n. 25586-, col quale era stata disposta, in favore dell'ingiunto, verso il pagamento annuo di lire 2.751.731 (euro 1.421,15), la legittimazione del possesso di alcune terre d'uso civico site in agro del Comune di alle contrade “Schiavi”, “Costiera Pineta” e CP_1
“Croce dei Lagni”(in particolare del fondo identificato in Catasto al f.. 95, partita 1163, p.lla 59/e).
A sostegno dell'opposizione, ha rappresentato: Parte_1 1) l'estinzione del diritto di credito vantato in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, giammai interrotta da alcun atto di costituzione in mora;
2) di voler comunque disconoscere la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte in fotocopia, più precisamente delle attestazioni di morosità, in quanto atti unilaterali provenienti dall'ente richiedente, e degli avvisi di pagamento, poiché privi della prova di ricezione;
3) che, inoltre, in violazione degli artt. 9 e 10 l. 1766/27, artt. 29 e 30 R.D. 332/28 e art. 2 l. 692/81, la misura dei canoni determinati dalla Regione appare elevata e sproporzionata, in quanto non tiene conto delle migliorie medio tempore apportate al terreno in questione;
di aver infatti apportato notevoli miglioramenti al terreno, in origine incolto e in stato di abbandono, quali livellamenti, drenaggi per prosciugamento, fossi e canali;
che, ciononostante, il terreno resta sempre di scarsa produttività a causa delle sue caratteristiche morfologiche;
4) che i canoni richiesti appaiono elevati anche rispetto alla classificazione del terreno negli strumenti urbanistici del Comune opposto, che non prevedono alcuna ipotesi di edificabilità, sebbene la perizia in forza della quale la Regione ha quantificato il canone invitasse gli uffici tecnici erariali a tener conto della vocazione edilizia e turistica del terreno, poi impedita dai successivi interventi normativi;
5) che, ancora, con l'applicazione dei canoni richiesti, di gran lunga superiori rispetto ai canoni corrisposti da coloro che si trovano nella medesima situazione, l'ente comunale ha dato luogo ad una differenza di trattamento, violando l'art. 3 Cost.; che, infatti, il fitto annuale dei terreni in zona è di circa
80,00/100,00 euro a moggia.
Sulla scorta degli esposti motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -Accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2363/2016 con sua consequenziale revoca;
-Dichiarare prescritti i canoni (richiesti) dal 1994 a tutto il 2011; -Rideterminare, sulla base di quanto argomentato nel corpo della presente opposizione, il giusto canoni dovuto dall'opponente al , anche a mezzo di CTU che fin d'ora si invoca, senza nulla riconoscere;
Controparte_1
-Con vittoria di spese ed onorari. Attribuzione”.
Il costituitosi in giudizio, previa istanza di concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del decreto opposto ovvero previa emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c., ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo:
1) quanto all'eccepita prescrizione, di aver più volte sollecitato il pagamento dei canoni (in particolare, con richieste prot. gen. n. 21726 del 24.8.98 e prot. gen. n. 40060 del 2.11.01), così interrompendo il decorso del termine;
2) che non possono trovare spazio, nel presente giudizio, le doglianze relative alla sproporzione del canone richiesto;
che tali doglianze, oltre ad essere palesemente tardive, attengono al contenuto del decreto P.R.G. Campania n. 5396/1994 e dunque all'attività propria di un altro ente locale -Regione
Campania-; che, pertanto, difetta sul punto la legittimazione passiva dell'ente comunale;
3) che, inoltre, sulle medesime doglianze sussiste la giurisdizione amministrativa.
Con ordinanza del 24.7.17, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.6.17, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività ed assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Concessi, poi, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il precedente Giudice, con ordinanza del 24.10.18 ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
alla successiva udienza, il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'opponente della proposta formulata e dell'assenza dell'opposto, ha constatato il mancato raggiungimento dell'accordo, rinviando la causa a successiva udienza per l'eventuale assunzione di provvedimenti istruttori. Espletata quindi la prova testimoniale articolata dall'opponente
-ammessa solo in parte con ordinanza del 15.4.21-, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.7.23, la prima svoltasi innanzi alla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22. A seguito di una serie di rinvii disposti in ragione del carico del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza dell'8.5.25 per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'opposizione appare solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che ogni atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n.
1410/92). Ne consegue, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, che resta a carico del creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, mentre a carico del debitore opponente l'onere di provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Ciò posto, va in primo luogo dato atto della procedibilità della domanda di condanna al pagamento - sottesa alla pretesa monitoria-, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale del 28.11.17).
Nel merito, si osserva innanzitutto che l'ente comunale ha fornito prova certa del credito vantato, versando in atti il decreto assunto in data 26.5.1994 dalla Regione Campania n. 5396/1994, col quale veniva concessa, ex plurimis, a , la legittimazione del possesso del terreno d'uso Parte_1 civico sito in agro di alla contrada Schiavi, verso un canone annuo da corrispondersi CP_1 al a decorrere dall'8.4.1994. Sebbene, poi, dal ruolo allegato al predetto Controparte_1 decreto risulti che il canone dovuto dall'odierno opponente sia stato determinato in lire 4.916.000, il
Comune di nel ricorso introduttivo -ma anche nelle precedenti attestazioni di morosità CP_1 versate in atti-, ha sempre individuato la misura del canone annuo dovuto dall'opponente nel minor importo di lire 2.751.731 (euro 1.421,15); per cui, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la scrivente è tenuta ad attenersi al minor importo richiesto.
Venendo quindi ai motivi addotti a sostegno dell'opposizione e principiando dall'asserita sproporzione del canone, si osserva innanzitutto che l'opponente ha formulato una domanda riconvenzionale di rideterminazione del canone, su cui preliminarmente occorre esprimersi.
Al riguardo, va innanzitutto disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del g.o., aderendo la scrivente a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 133 lett.
b) d.lgs 104/2010, la controversia in cui il privato concessionario della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contesti la pretesa del al pagamento dei canoni enfiteutici dovuti e la CP_1 loro determinazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò perché ad essere in discussione è il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa – tale essendo, sostanzialmente, il provvedimento emesso a norma degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927 – a non essere sottoposti, da parte dell'ente pubblico, all'imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge (cfr. Sez. un. n. 9286/1994; cfr. anche Sez. Un. n. 4298/2022, secondo cui “In tema di affrancazione di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta quale canone di legittimazione ed affrancazione, trattandosi di controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione di tali diritti, che, non attenendo in alcun modo alla contestazione della naturale demaniale delle aree, esula dalla giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici”).
La domanda appare tuttavia infondata nel merito.
Pur volendo infatti ritenere, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.
406/1988, n. 143/1997 e n. 160/2008), che il canone stabilito ai sensi dell'art. 10 l. n. 1766/1927 debba essere periodicamente aggiornato secondo coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica, appare assorbente la circostanza che l'odierno opponente, destinatario del provvedimento di legittimazione del possesso, non abbia in alcun modo comprovato le circostanze dedotte a sostegno della richiesta di rideterminazione del canone (art. 2697 c.c.). Quanto alle migliorie asseritamente apportate, l'unico teste escusso pur Testimone_1 confermando la circostanza che il terreno in commento versasse, prima che Parte_1
l'occupasse, in stato di abbandono (“è vero, preciso che fino a che il terreno non è stato occupato dal
cioè fino agli anni 1980, il terreno in questione era in uno stato di abbandono, era a pascolo Pt_1 spontaneo, tanto so perché la mia famiglia è titolare di un terreno nella stessa località”), ha poi precisato di non aver di fatto mai notato alcuna modifica apportata al terreno (“non ho mai visto il terreno in questione coltivato, è sempre stato occupato da erbe spontanee adatte al pascolo”) né alcun miglioramento, salvo la pulizia del canale al confine (“non è vero, che io sappia, il sig. non Pt_1 ha apportato alcun miglioramento al terreno, se non la pulizia dei canali a confine”).
A nulla rileva, poi, la sproporzione del canone preteso rispetto a quello richiesto per terreni analoghi, dimostrata, a dire dell'opponente, dai contratti di affitto versati in atti. L'art. 10 l. 1766/1927 prende infatti in considerazione, ai fini della determinazione del canone di natura enfiteutica dovuto a fronte della legittimazione del possesso, il valore del fondo in sé; per cui alcun rilievo possono a tal fine assumere i due contratti di affitto di fondo rustico (peraltro stipulati tra gli stessi soggetti in relazione al medesimo terreno). La determinazione del canone, infatti, risulta ivi affidata alla contrattazione tra privati, non potendo quindi tali contratti considerarsi in astratto un parametro oggettivo alla cui stregua determinare il valore di un bene.
Né, infine, risulta in alcun modo comprovato che la perizia sulla cui base la Regione ha determinato il canone di natura enfiteutica dovuto al abbia tenuto conto della vocazione edilizia e turistica CP_1 del terreno e non già di quella agricola.
Concludendo sul punto, difettano i presupposti per una rimodulazione del canone per cui la domanda riconvenzionale va respinta.
Venendo, quindi, all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, la stessa appare fondata nei limiti che seguono.
Devono ritenersi senz'altro prescritti i canoni maturati dall'8.4.1998 all'8.4.2011, stante l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale -in tal caso operante ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.- giammai interrotto dal Comune creditore. Sebbene, infatti, quest'ultimo abbia versato in atti delle attestazioni di morosità, non risulta prova della relativa spedizione.
Sono invece dovuti all'opposto i canoni maturati dall'8.4.1994 all'8.4.1998, risultando in atti la lettera di messa in mora spedita in data 24.8.1998 dal Comune di all'odierno opponente (e CP_1 dallo stesso ricevuta, secondo quanto si desume dall'avviso di ricevimento allegato recante la sottoscrizione del destinatario, in data 28.8.1998) senz'altro interruttiva della prescrizione (art. 2943 co. 4 c.c.). Sono altresì dovuti i canoni maturati dall'8.4.2011 all'8.4.2016, risultando il decreto ingiuntivo notificato all'odierno opponente in data 23.11.2016 (art. 2943 co. 1 c.c.; cfr. Cass. civ. 13081/2004).
Per cui, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei canoni dovuti per le annualità 1998 – 2011,
l'importo dovuto dall'opponente va rideterminato nella misura di euro 12.790,35 (euro 1421,15 x n. 9 annualità), oltre interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2363/2016;
2) Condanna al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
S.p.t., di euro 12.790,35 oltre interessi come in parte motiva;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 7 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte tempestivamente depositate, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Vincenzo Petrella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Caserta, al Corso Trieste n. 170;
(opponente)
CONTRO
, (c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Iodice e con quest'ultimo elettivamente domiciliato telematicamente all'indirizzo pec: Email_1
(opposto)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.1.17, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2363/2016 reso dall'intestato Tribunale in data 15.11.16 ed avente ad oggetto la somma di euro 31.265,30, pretesa dall'ingiungente a titolo di canoni Controparte_1 maturati -dall'8 aprile 1994- in virtù del decreto del P.G.R. Campania n. 5396/1994 -trascritto alla
Conservatoria in data 11.10.94 al n. 25586-, col quale era stata disposta, in favore dell'ingiunto, verso il pagamento annuo di lire 2.751.731 (euro 1.421,15), la legittimazione del possesso di alcune terre d'uso civico site in agro del Comune di alle contrade “Schiavi”, “Costiera Pineta” e CP_1
“Croce dei Lagni”(in particolare del fondo identificato in Catasto al f.. 95, partita 1163, p.lla 59/e).
A sostegno dell'opposizione, ha rappresentato: Parte_1 1) l'estinzione del diritto di credito vantato in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, giammai interrotta da alcun atto di costituzione in mora;
2) di voler comunque disconoscere la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte in fotocopia, più precisamente delle attestazioni di morosità, in quanto atti unilaterali provenienti dall'ente richiedente, e degli avvisi di pagamento, poiché privi della prova di ricezione;
3) che, inoltre, in violazione degli artt. 9 e 10 l. 1766/27, artt. 29 e 30 R.D. 332/28 e art. 2 l. 692/81, la misura dei canoni determinati dalla Regione appare elevata e sproporzionata, in quanto non tiene conto delle migliorie medio tempore apportate al terreno in questione;
di aver infatti apportato notevoli miglioramenti al terreno, in origine incolto e in stato di abbandono, quali livellamenti, drenaggi per prosciugamento, fossi e canali;
che, ciononostante, il terreno resta sempre di scarsa produttività a causa delle sue caratteristiche morfologiche;
4) che i canoni richiesti appaiono elevati anche rispetto alla classificazione del terreno negli strumenti urbanistici del Comune opposto, che non prevedono alcuna ipotesi di edificabilità, sebbene la perizia in forza della quale la Regione ha quantificato il canone invitasse gli uffici tecnici erariali a tener conto della vocazione edilizia e turistica del terreno, poi impedita dai successivi interventi normativi;
5) che, ancora, con l'applicazione dei canoni richiesti, di gran lunga superiori rispetto ai canoni corrisposti da coloro che si trovano nella medesima situazione, l'ente comunale ha dato luogo ad una differenza di trattamento, violando l'art. 3 Cost.; che, infatti, il fitto annuale dei terreni in zona è di circa
80,00/100,00 euro a moggia.
Sulla scorta degli esposti motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -Accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2363/2016 con sua consequenziale revoca;
-Dichiarare prescritti i canoni (richiesti) dal 1994 a tutto il 2011; -Rideterminare, sulla base di quanto argomentato nel corpo della presente opposizione, il giusto canoni dovuto dall'opponente al , anche a mezzo di CTU che fin d'ora si invoca, senza nulla riconoscere;
Controparte_1
-Con vittoria di spese ed onorari. Attribuzione”.
Il costituitosi in giudizio, previa istanza di concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del decreto opposto ovvero previa emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c., ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo:
1) quanto all'eccepita prescrizione, di aver più volte sollecitato il pagamento dei canoni (in particolare, con richieste prot. gen. n. 21726 del 24.8.98 e prot. gen. n. 40060 del 2.11.01), così interrompendo il decorso del termine;
2) che non possono trovare spazio, nel presente giudizio, le doglianze relative alla sproporzione del canone richiesto;
che tali doglianze, oltre ad essere palesemente tardive, attengono al contenuto del decreto P.R.G. Campania n. 5396/1994 e dunque all'attività propria di un altro ente locale -Regione
Campania-; che, pertanto, difetta sul punto la legittimazione passiva dell'ente comunale;
3) che, inoltre, sulle medesime doglianze sussiste la giurisdizione amministrativa.
Con ordinanza del 24.7.17, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.6.17, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività ed assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Concessi, poi, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il precedente Giudice, con ordinanza del 24.10.18 ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
alla successiva udienza, il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'opponente della proposta formulata e dell'assenza dell'opposto, ha constatato il mancato raggiungimento dell'accordo, rinviando la causa a successiva udienza per l'eventuale assunzione di provvedimenti istruttori. Espletata quindi la prova testimoniale articolata dall'opponente
-ammessa solo in parte con ordinanza del 15.4.21-, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.7.23, la prima svoltasi innanzi alla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22. A seguito di una serie di rinvii disposti in ragione del carico del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza dell'8.5.25 per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'opposizione appare solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che ogni atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n.
1410/92). Ne consegue, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, che resta a carico del creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, mentre a carico del debitore opponente l'onere di provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Ciò posto, va in primo luogo dato atto della procedibilità della domanda di condanna al pagamento - sottesa alla pretesa monitoria-, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale del 28.11.17).
Nel merito, si osserva innanzitutto che l'ente comunale ha fornito prova certa del credito vantato, versando in atti il decreto assunto in data 26.5.1994 dalla Regione Campania n. 5396/1994, col quale veniva concessa, ex plurimis, a , la legittimazione del possesso del terreno d'uso Parte_1 civico sito in agro di alla contrada Schiavi, verso un canone annuo da corrispondersi CP_1 al a decorrere dall'8.4.1994. Sebbene, poi, dal ruolo allegato al predetto Controparte_1 decreto risulti che il canone dovuto dall'odierno opponente sia stato determinato in lire 4.916.000, il
Comune di nel ricorso introduttivo -ma anche nelle precedenti attestazioni di morosità CP_1 versate in atti-, ha sempre individuato la misura del canone annuo dovuto dall'opponente nel minor importo di lire 2.751.731 (euro 1.421,15); per cui, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la scrivente è tenuta ad attenersi al minor importo richiesto.
Venendo quindi ai motivi addotti a sostegno dell'opposizione e principiando dall'asserita sproporzione del canone, si osserva innanzitutto che l'opponente ha formulato una domanda riconvenzionale di rideterminazione del canone, su cui preliminarmente occorre esprimersi.
Al riguardo, va innanzitutto disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del g.o., aderendo la scrivente a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 133 lett.
b) d.lgs 104/2010, la controversia in cui il privato concessionario della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contesti la pretesa del al pagamento dei canoni enfiteutici dovuti e la CP_1 loro determinazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò perché ad essere in discussione è il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa – tale essendo, sostanzialmente, il provvedimento emesso a norma degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927 – a non essere sottoposti, da parte dell'ente pubblico, all'imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge (cfr. Sez. un. n. 9286/1994; cfr. anche Sez. Un. n. 4298/2022, secondo cui “In tema di affrancazione di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta quale canone di legittimazione ed affrancazione, trattandosi di controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione di tali diritti, che, non attenendo in alcun modo alla contestazione della naturale demaniale delle aree, esula dalla giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici”).
La domanda appare tuttavia infondata nel merito.
Pur volendo infatti ritenere, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.
406/1988, n. 143/1997 e n. 160/2008), che il canone stabilito ai sensi dell'art. 10 l. n. 1766/1927 debba essere periodicamente aggiornato secondo coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica, appare assorbente la circostanza che l'odierno opponente, destinatario del provvedimento di legittimazione del possesso, non abbia in alcun modo comprovato le circostanze dedotte a sostegno della richiesta di rideterminazione del canone (art. 2697 c.c.). Quanto alle migliorie asseritamente apportate, l'unico teste escusso pur Testimone_1 confermando la circostanza che il terreno in commento versasse, prima che Parte_1
l'occupasse, in stato di abbandono (“è vero, preciso che fino a che il terreno non è stato occupato dal
cioè fino agli anni 1980, il terreno in questione era in uno stato di abbandono, era a pascolo Pt_1 spontaneo, tanto so perché la mia famiglia è titolare di un terreno nella stessa località”), ha poi precisato di non aver di fatto mai notato alcuna modifica apportata al terreno (“non ho mai visto il terreno in questione coltivato, è sempre stato occupato da erbe spontanee adatte al pascolo”) né alcun miglioramento, salvo la pulizia del canale al confine (“non è vero, che io sappia, il sig. non Pt_1 ha apportato alcun miglioramento al terreno, se non la pulizia dei canali a confine”).
A nulla rileva, poi, la sproporzione del canone preteso rispetto a quello richiesto per terreni analoghi, dimostrata, a dire dell'opponente, dai contratti di affitto versati in atti. L'art. 10 l. 1766/1927 prende infatti in considerazione, ai fini della determinazione del canone di natura enfiteutica dovuto a fronte della legittimazione del possesso, il valore del fondo in sé; per cui alcun rilievo possono a tal fine assumere i due contratti di affitto di fondo rustico (peraltro stipulati tra gli stessi soggetti in relazione al medesimo terreno). La determinazione del canone, infatti, risulta ivi affidata alla contrattazione tra privati, non potendo quindi tali contratti considerarsi in astratto un parametro oggettivo alla cui stregua determinare il valore di un bene.
Né, infine, risulta in alcun modo comprovato che la perizia sulla cui base la Regione ha determinato il canone di natura enfiteutica dovuto al abbia tenuto conto della vocazione edilizia e turistica CP_1 del terreno e non già di quella agricola.
Concludendo sul punto, difettano i presupposti per una rimodulazione del canone per cui la domanda riconvenzionale va respinta.
Venendo, quindi, all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, la stessa appare fondata nei limiti che seguono.
Devono ritenersi senz'altro prescritti i canoni maturati dall'8.4.1998 all'8.4.2011, stante l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale -in tal caso operante ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.- giammai interrotto dal Comune creditore. Sebbene, infatti, quest'ultimo abbia versato in atti delle attestazioni di morosità, non risulta prova della relativa spedizione.
Sono invece dovuti all'opposto i canoni maturati dall'8.4.1994 all'8.4.1998, risultando in atti la lettera di messa in mora spedita in data 24.8.1998 dal Comune di all'odierno opponente (e CP_1 dallo stesso ricevuta, secondo quanto si desume dall'avviso di ricevimento allegato recante la sottoscrizione del destinatario, in data 28.8.1998) senz'altro interruttiva della prescrizione (art. 2943 co. 4 c.c.). Sono altresì dovuti i canoni maturati dall'8.4.2011 all'8.4.2016, risultando il decreto ingiuntivo notificato all'odierno opponente in data 23.11.2016 (art. 2943 co. 1 c.c.; cfr. Cass. civ. 13081/2004).
Per cui, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei canoni dovuti per le annualità 1998 – 2011,
l'importo dovuto dall'opponente va rideterminato nella misura di euro 12.790,35 (euro 1421,15 x n. 9 annualità), oltre interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2363/2016;
2) Condanna al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
S.p.t., di euro 12.790,35 oltre interessi come in parte motiva;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 7 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante