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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. PE PO Presidente;
2) dott. IO AR DA Giudice delegato,
3) ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 793/2023 R.G., tra:
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Alfio C.F._1
Donzuso, elettivamente domiciliata preso lo studio del difensore in Acireale, via Porcellana n. 6 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma, via Monzambano n. 10 (c.f. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Erika Bonvissuto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania, via Stellata n. 13 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta,
in persona del Sindaco in carica, con sede in Acireale, Controparte_2 via Lancaster n. 13 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni P.IVA_2
LA (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv. Salvatore Alfio Donzuso per Parte_1
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia
- riconoscere e dichiarare la responsabilità dell' e del il CP_1 Controparte_2 primo quale ente proprietario e custode della strada, ed il secondo quale obbligato alla gestione e manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane, per non avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e manutentivi;
- conseguentemente, condannare in solido l' ed il al CP_1 Controparte_2 risarcimento, in favore dell'attrice, delle spese dalla stessa sostenute, pari ad € 1.670,00, oltre interessi e rivalutazione;
- voglia, altresì, condannare l' ed il in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 delle spese dovute al fermo tecnico dell'autoveicolo per i giorni necessari alla sua riparazione, per l'importo che il Tribunale vorrà determinare secondo equità. Spese e compensi del giudizio”;
- Avv. Erika Bonvissuto per CP_1
“Per tutto ciò e quant'altro l' ome sopra rappresentata, domiciliata e difesa CP_1 così conclude Piaccia
2 All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell er i motivi CP_1 di cui in narrativa e decidere in coerenza per la rifusione delle spese legali in favore della stessa. Nel merito: Rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata né provabile e ciò per i motivi sopra esposti. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di condanna e salvo il gravame, ritenere preponderante la condotta colposa di parte attrice nella causazione dell'evento dannoso de quo e conseguentemente ridurre la liquidazione del danno in considerazione del proprio grado di colpa. In ogni caso limitare il risarcimento del danno a quanto documentalmente provato. Rigettare in ogni caso e con qualunque formula, la richiesta di riconoscimento del fermo tecnico. Condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi del presente giudizio.”;
- Avv. Giovanni LA per Controparte_2
“L'Avv. LA insiste nelle eccezioni e nelle difese argomentate nella comparsa di costituzione e risposta (che, in questa sede, deve intendersi integralmente riportata e trascritta) e precisa le conclusioni, riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed ai verbali di causa e si chiede che la causa venga posta in decisione. Si ribadisce che si contesta la fondatezza delle domande attrici, essendo l'attrice la responsabile dell'evento lesivo del 06.09.2021 (in uno al conducente dell'auto ).” CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per riassunzione depositato il 28 aprile 2023, Parte_1 evocava in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque
[...]
Pubbliche per la ed il di Acireale, esponendo che: Controparte_4 CP_2
- in data 06 settembre 2021, nel corso di un temporale, , figlio CP_3 dell'attrice, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Opel Corsa tg. DB50KZ di proprietà della madre, era rimasto impantanato in una pozzanghera formatasi al chilometro 75 della SS 114;
- al fine di liberare la carreggiata, aveva spostato manualmente il mezzo
3 all'interno di una vicina area di servizio, ove questo era rimasto ricoverato fino al 10 settembre successivo quando, con l'ausilio di un carroattrezzi, era stato condotto presso una vicina officina meccanica per le riparazioni del caso;
- ritenendo gli odierni convenuti responsabili dell'occorso ex art. 2051 c.c. - o, in subordine, ex art. 2043 c.c. - aveva provveduto a richiedere in via stragiudiziale il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €1670,00;
- in seguito ai riscontri negativi pervenuti dagli enti intimati, aveva adito il Giudice di Pace di Acireale (proc. n. 534/2022) per conseguire il risarcimento dei danni patiti;
- costituitisi in giudizio, l' ed il avevano eccepito in via preliminare CP_1 CP_2 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande;
- con sentenza n. 78/2023, Il Giudice di Pace di Acireale aveva negato la propria competenza in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, invitando le parti a riassumere il giudizio nei termini di legge,
e formulando le seguenti conclusioni:
“- riconoscere e dichiarare la responsabilità dell e del il CP_1 Controparte_2 primo quale ente proprietario e custode della strada, ed il secondo quale obbligato alla gestione e manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane, per non avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e manutentivi;
- conseguentemente, condannare in solido l' ed il al CP_1 Controparte_2 risarcimento, in favore dell'attrice, delle spese dalla stessa sostenute, pari ad € 1.670,00, oltre interessi e rivalutazione;
- voglia, altresì, condannare l' ed il Comune di Acireale, in solido, al pagamento CP_1 delle spese dovute al fermo tecnico dell'autoveicolo per i giorni necessari alla sua riparazione, per l'importo che il Giudice vorrà determinare secondo equità. Col favore delle spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa depositata il 29 settembre 2023, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. In subordine, chiedeva comunque di ritenere preponderante la condotta colposa dell'attrice nella
4 causazione dell'evento dannoso, con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento.
Con comparsa depositata il 09 ottobre 2023, si costituiva in giudizio il anch'esso eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione del concorso di colpa da imputare a parte attrice.
Istruito il procedimento in via documentale e tramite l'assunzione di prove orali, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi, nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata nei confronti dell' e va, invece, rigettata CP_1 riguardo al Comune di Acireale.
La dinamica dell'evento che ha condotto al danneggiamento della autovettura di proprietà della ricorrente è stata descritta dai testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il primo ha riferito che:
- il 06 settembre 2021, mentre percorreva alla guida della Opel Corsa di proprietà di sua madre la via Nazionale di Acireale, nella frazione Guardia, la vettura si era arrestata in un piccolo avvallamento coperto di acqua, per un'altezza di circa venti centimetri;
- il veicolo, spostato con l'aiuto di un conoscente, , Testimone_2 all'interno dell'area di un vicino distributore, era stato recuperato il giorno successivo dal carro attrezzi della ditta e condotto Parte_2 presso l'officina di ove, a causa della presenza di acqua, Controparte_5 si era dovuto sostituire il motore;
- la pozzanghera era visibile ma le auto transitavano normalmente su di essa, circostanza che lo aveva indotto a passare ugualmente;
l'avvallamento, in ogni caso, occupava l'intera carreggiata.
5 , a sua volta, ha dichiarato che: Testimone_2
- un giorno nel 2021 aveva notato che , suo vicino di casa, era CP_3 in panne con la sua Opel Corsa sulla strada Nazionale SS 114, nei pressi del distributore di benzina attualmente denominato Giap;
- aveva aiutato il conoscente a spostare il veicolo, che si trovava sulla carreggiata, all'interno dell'area di rifornimento;
- nell'area in cui la macchina si era fermata vi era un accumulo di acqua di circa 25 cm.
Premesso che la deposizione resa dal va evidentemente valutata con particolare prudenza - in quanto resa da soggetto che, pur indubbiamente provvisto della capacità di testimoniare, risulta legato da vincolo di parentela con parte attrice – deve constatarsi come le ricostruzioni degli eventi compiute dal predetto e da persona invece in alcun modo legata alla risultino Parte_1 chiare e coincidenti, nonché riscontrate dal foglio di missione della ditta F.lli Finocchiaro, la quale aveva provveduto al recupero del veicolo.
Da tali testimonianze emerge, dunque, come la causa dell'arresto della vettura e del conseguente danno dalla stessa patito al motore sia ascrivibile alla pozza d'acqua, altra 20 – 25 cm, formatasi lungo la SS 114, come emerge chiaramente dal fatto che proprio all'altezza di tale avvallamento il mezzo si era fermato per poi non più ripartire e necessitare di riparazione in officina.
Ciò posto, la responsabilità riguardo ai danni cagionati all'automobile della ricorrente va ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., all' CP_1
Questa, infatti, come dalla stessa allegato e documentato, aveva assunto, con verbale del 09 agosto 2004, sottoscritto insieme al la Controparte_2 gestione e la manutenzione del piano viabile, circostanza che avrebbe dovuta indurla, nella qualità di custode del bene, ad eliminare l'avvallamento su di esso presente, che aveva determinato la formazione della pozzanghera, causa di danni agli utenti della strada, o, in occasione di copiose precipitazioni, a limitare o inibire il transito sul tratto interessato.
Deve escludersi, invece, che concorra una responsabilità del CP_2
.
[...]
6 L'ente territoriale, in virtù del citato verbale, aveva assunto i compiti di gestione e manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle opere marginali alla strada e di quelle di smaltimento delle acque piovane.
Nella fattispecie, però, non risulta adeguatamente dimostrato che il ristagno delle acque sulla strada statale fosse imputabile, oltre che alla superficie ed al livello non perfettamente uniformi di questa - e, dunque, alla sola acqua di provenienza diretta dalle precipitazioni - anche ad un cattivo funzionamento dei sistemi di smaltimento.
In tal senso, non appaiono sufficienti i vaghi riferimenti dei testi a successivi interventi di pulitura delle caditoie ed allargamento dei fori di scolo che, peraltro, non avrebbero in toto risolto il problema insito nelle condizioni del manto stradale.
Non ricorre una condotta colposa del danneggiato idonea a porsi in termini di causalità concorrente o addirittura assorbente.
In effetti, il conducente del veicolo ha sì riconosciuto che la pozzanghera era visibile, ma ha anche chiarito che le altre vetture vi transitavano, circostanza che lo aveva ragionevolmente indotto a non fermarsi.
D'altro canto, per un verso, a fronte dell'affermazione del teste per cui l'avvallamento occupava l'intera sede stradale, egli avrebbe dovuto o arrestare la marcia a tempo indeterminato, o procedere ad una rischiosa inversione “ad u” sulla carreggiata (non essendo emerse altre alternative), per altro verso, non è stato addotto alcun elemento da cui desumere che la vettura della attrice presentasse problematiche peculiari, tali da renderla particolarmente vulnerabile all'acqua.
Per quanto detto, irrilevante risulta anche la presenza di segnaletica stradale che segnalava potenziali allagamenti.
I danni riportati dal veicolo sono documentati dalle due fatture, relative all'acquisto ed al montaggio delle parti del veicolo, per un totale di €1.670,00.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno da fermo del veicolo, in virtù del principio, ripetutamente affermato, secondo cui il danno da fermo
7 tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cass. Civ., sez. III, n. 7358/2023; sez. VI, n. 5547/2020).
Nel caso in esame, nulla è stato allegato e dimostrato dalla ricorrente.
Per quanto detto, in accoglimento della domanda, l' va condannata CP_1 al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 dalla stessa patiti alla propria autovettura in data 06 settembre 2021, della somma di €1.670,00.
Trattandosi di debito di valore, oltre alla predetta somma competono alla
, a decorrere dal 06 settembre 2021, la rivalutazione e gli interessi Parte_1 compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
In considerazione dell'accoglimento di parte di una domanda articolata in più capi, ricorrono le condizioni, in presenza di una parziale soccombenza, per disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite fra la ricorrente e l'
[...]
(ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16430/2023; SS.UU., n. 32061/2022) CP_1 che, in quanto soccombente in maggior misura, va condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, dei residui due terzi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €1.763,00, di cui €1.680,00 per compensi (scaglione valore da
€1.100,01 a €5.200,00; €340,00 per la fase di studio della controversia, €340,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale) ed €83,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Tenuto conto della ipotizzabile ragionevole incertezza in capo alla ricorrente, al momento della introduzione del giudizio, ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivo, ricorrono le condizioni per disporre la integrale
8 compensazione delle spese di lite fra ed il Comune di Parte_1
Acireale.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del Comune di Acireale, così provvede: CP_1
- dichiara responsabile dei danni causati il 06 settembre 2021 CP_1 ad Parte_1
- condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di €1.670,00, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sul predetto importo annualmente rivalutato dal 06 settembre 2021 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda nei confronti di per il resto;
CP_1
- rigetta la domanda nei confronti del Comune di Acireale;
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra la ricorrente e
[...]
e condanna la seconda alla rifusione, nei confronti della prima, dei CP_1 restanti due terzi, che si liquidano in complessivi €1.763,00, di cui
€1.680,00 per compensi ed €83,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dichiara interamente compensate le spese di lite fra la ricorrente ed il Comune di Acireale.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
IO AR DA PE PO
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