Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1125/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1125/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Oggetto: - Appello -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cicoria
APPELLANTI
E
(p.i.: OO8188570012) CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Caiulo
(c.f.: ) CP_2 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. N. Pepe
APPELLATI
All'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
Con atto del 23.03.2021 e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sent. n. 1236/2020 del G.d.P. di Brindisi, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta in primo grado contro e , con riferimento al sinistro stradale occorso in data CP_1 CP_2
23.3.2019 alle ore 22:20, lungo la via Ponchielli, nel centro abitato di Carovigno (Br), allorquando (secondo la versione degli stessi appellanti) il , essendo alla Parte_2 guida della vettura Fiat NT (tg EH016NH) di proprietà di era stato Parte_1 improvvisamente investito frontalmente dalla vettura BMW (tg CR964DG) di proprietà di e condotta da il quale, CP_2 Controparte_3 sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia, aveva improvvisamente sbandato, invadendo la corsia di marcia lungo la quale stava procedendo la Fiat NT.
Censuravano l'impugnata sentenza nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro e precisamente nella parte in cui viene affermata l'incompatibilità fra la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice (odierna appellante) e le risultanze dei rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro;
rilievi dai quali – secondo la motivazione del G.d.P. – emergerebbe che era stata la vettura di proprietà dell'attrice (nell'occasione condotta da ) ad invadere l'opposta corsia di Parte_2 marcia, andando a collidere frontalmente con il veicolo antagonista che invece stava mantenendo la propria destra. In particolare, lamentava che il G.d.P. ha del tutto omesso di valutare le risultanze della deposizione testimoniale di , Testimone_1 Contro dalle quale emergerebbe che era stata la ad invadere la corsia di marcia percorsa dalla Fiat NT il cui conducente, in conseguenza di ciò, al fine di evitare l'impatto con l'altra vettura, aveva cambiato la propria direzione di marcia, sterzando a sinistra, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto. Tanto premesso, chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del conducente della vettura BMW e, di conseguenza, accogliersi le domande risarcitorie proposte in primo grado;
oltre alla condanna delle controparti alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 18.6.21 si costituiva chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con comparsa di risposta del 17.5.21 si costituiva anche chiedendo anch'essa rigetto dell'appello CP_1 perché infondato in fatto e in diritto.
Esperita CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere rigettato. La versione resa dalla teste
[...]
è illogica e pertanto deve essere ritenuta inattendibile. Infatti, la suddetta Tes_1 teste ha riferito che “vettura di colore scuro” (la BMW condotta da) aveva invaso la corsia di marcia lungo la quale stava procedendo la Fiat NT di proprietà della signora e condotta dal sig. e ha quindi riferito che il conducente della Fiat Pt_1 Pt_2
NT, a sua volta, al fine di evitare l'impatto con l'altro veicolo si era spostata sulla sinistra. Orbene, se tale ricostruzione fosse realistica, si sarebbe potute verificare solo due ipotesi: a) o i due veicoli non sarebbero dovuti venire affatto in collisione, essendosi venuti a trovare entrambi nella corsia opposta di marcia;
b) oppure la collisione sarebbe dovuta avvenire in prossimità del centro della carreggiata. Ed invece, alla luce delle risultanze dei rilievi planimetrici eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul posto, risulta che la collisione avvenne al centro della corsia percorsa Contro dalla (ossia la corsia di destra rispetto alla direzione di marcia della stessa Contro
); il che sta a dimostrare che è impossibile detta vettura subito prima dell'impatto si fosse spostata verso la corsia di sinistra.
A conferma dell'inattendibilità della versione resa dalla teste milita Tes_1
l'opposta versione resa dal teste oculare (presente sul lugo e in Testimone_2 occasione del sinistro, a bordo della propria auto) il quale ha riferito testualmente: “ho visto la Fiat NT che procedeva a velocità sostenuta e si spostava sulla sinistra, spostandosi sulla carreggiata opposta mentre arrivava la BMW e investendola frontalmente”. Tale seconda deposizione testimoniale, a differenza della precedente, trova pieno riscontro nei rilievi planimetrici effettuati dai Carabinieri intervenuti.
Infine, la CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, espletata in appello a cura dell'ing. ha confermato in modo inequivocabile che era stata la Persona_1 vettura Fiat NT di proprietà della ad invadere l'opposta corsia di marcia, Pt_1 così andando a collidere con la BMW, che in quel momento sopraggiungeva mantenendo la propria destra.
Risulta pertanto dimostrato che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità degli odierni appellanti, con totale superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 cc.
Alla soccombenza segue la condanna in solido degli appellanti e Parte_1
al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali Parte_2 in favore di ciascuna delle parti convenute in appello, disgiuntamente, nella misura di euro 5.077,00 - per compensi di avvocato - oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'appello proposto da e da contro Parte_1 Parte_2
e . Condanna in solido e al CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle suddette parti convenute in appello, disgiuntamente, nella misura di euro 5.077,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo