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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 905 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Rondoni
Parte appellante
E
, C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso viene proposto appello avverso la sentenza n. 61/2022 pronunciata dal
Giudice di Pace di Todi a definizione del giudizio avente r.g.n. 177/2022; con la sentenza sono state respinte le opposizioni proposte dall'appellante avverso il provvedimento di revoca della patente nr. del 01/06/2022, adottato a seguito della trasmissione del verbale nr. Nu_1
700017253068, e avverso la relativa ordinanza ingiunzione nr. 41544 del 2.8.2022.
pagina 1 di 4 Con il verbale nr. 700017253068 del 4.4.2022 la Polizia Stradale di aveva CP_1
sanzionato l'appellante ai sensi dell'art. 218 comma 6 C.d.S., perché colto alla guida del veicolo targato BA822YW, nonostante la sospensione della patente di guida disposta in data
22.3.2022 per guida in stato di ebrezza alcolica.
La censure alla sentenza gravata sono le seguenti: erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l'appellante non avesse avuto conoscenza per le vie brevi del provvedimento di sospensione della patente e del contestuale permesso alla circolazione in alcune fasce orarie, atteso che la conoscenza di tali provvedimenti costituirebbe un fatto pacifico;
i provvedimenti opposti dall'appellante sarebbero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, illegittimi, perché l'appellante avrebbe in data 4.4.2022 circolato in orario diverso da quello autorizzato, ma per lo scopo consentito di raggiungere il posto di lavoro, ove avrebbe dovuto prendere servizio in un orario anticipato rispetto a quello usuale.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
di accogliere, in riforma della gravata sentenza, le opposizioni e di annullare i provvedimenti opposti, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata eccepisce la incensurabilità della gravata sentenza: il provvedimento autorizzatorio alla circolazione in alcune fasce orarie sarebbe stato formalmente comunicato all'appellante soltanto in data 7.4.2022, cioè tre giorni dopo la riscontrata violazione del divieto di guida derivante dalla sospensione della patente;
poiché il provvedimento autorizzatorio avrebbe carattere recettizio, esso non avrebbe prodotto effetti a causa della sua mancata notifica all'appellante, con conseguente illegittimità della condotta di guida tenuta dall'appellante; anche a ragionare diversamente e a ritenere l'appellante a conoscenza sin dal
30.3.2022 dell'autorizzazione alla guida in alcune fasce orarie giornaliere, la condotta tenuta dall'appellante sarebbe, in ogni caso, illegittima, essendosi il medesimo posto alla guida in un orario diverso da quello consentito.
L'appellata conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 4 3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Anche a ritenere fondato il motivo di opposizione secondo cui l'appellante ha avuto, in data 30.3.2022, conoscenza in via non ufficiale del provvedimento di sospensione della patente e del contestuale provvedimento di autorizzazione alla guida in specifiche fasce orarie, detto motivo, lungi dal rivelare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente in questa sede opposto, denota la legittimità del medesimo: nonostante l'appellante fosse consapevole che la propria patente di guida era stata sospesa e che egli avrebbe potuto guidare soltanto nelle fasce orarie autorizzate, il medesimo ha violato il provvedimento di sospensione perché si è posto alla guida in una fascia oraria diversa da quella per la quale aveva richiesto e ottenuto la citata autorizzazione;
alla violazione citata è conseguita la revoca della patente, disposta legittimamente con il provvedimento opposto in questo giudizio.
La necessità dell'appellante di recarsi al lavoro in orario diverso da quello consentito non può legittimare la violazione del provvedimento di sospensione della patente e di autorizzazione alla guida in specifiche fasce orarie: l'autorizzazione garantisce la necessità
dell'appellante di recarsi in auto al lavoro soltanto nelle fasce orarie preventivamente indicate dal medesimo appellante;
non merita condivisione l'interpretazione proposta dall'appellante,
secondo cui l'autorizzazione consentirebbe all'appellante la guida verso il posto di lavoro in qualsiasi momento della giornata, trattandosi di interpretazione in forza della quale l'autorizzazione in parola finirebbe per vanificare il divieto di guida insito nel provvedimento di sospensione della patente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 6.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 905 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Rondoni
Parte appellante
E
, C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso viene proposto appello avverso la sentenza n. 61/2022 pronunciata dal
Giudice di Pace di Todi a definizione del giudizio avente r.g.n. 177/2022; con la sentenza sono state respinte le opposizioni proposte dall'appellante avverso il provvedimento di revoca della patente nr. del 01/06/2022, adottato a seguito della trasmissione del verbale nr. Nu_1
700017253068, e avverso la relativa ordinanza ingiunzione nr. 41544 del 2.8.2022.
pagina 1 di 4 Con il verbale nr. 700017253068 del 4.4.2022 la Polizia Stradale di aveva CP_1
sanzionato l'appellante ai sensi dell'art. 218 comma 6 C.d.S., perché colto alla guida del veicolo targato BA822YW, nonostante la sospensione della patente di guida disposta in data
22.3.2022 per guida in stato di ebrezza alcolica.
La censure alla sentenza gravata sono le seguenti: erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l'appellante non avesse avuto conoscenza per le vie brevi del provvedimento di sospensione della patente e del contestuale permesso alla circolazione in alcune fasce orarie, atteso che la conoscenza di tali provvedimenti costituirebbe un fatto pacifico;
i provvedimenti opposti dall'appellante sarebbero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, illegittimi, perché l'appellante avrebbe in data 4.4.2022 circolato in orario diverso da quello autorizzato, ma per lo scopo consentito di raggiungere il posto di lavoro, ove avrebbe dovuto prendere servizio in un orario anticipato rispetto a quello usuale.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
di accogliere, in riforma della gravata sentenza, le opposizioni e di annullare i provvedimenti opposti, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata eccepisce la incensurabilità della gravata sentenza: il provvedimento autorizzatorio alla circolazione in alcune fasce orarie sarebbe stato formalmente comunicato all'appellante soltanto in data 7.4.2022, cioè tre giorni dopo la riscontrata violazione del divieto di guida derivante dalla sospensione della patente;
poiché il provvedimento autorizzatorio avrebbe carattere recettizio, esso non avrebbe prodotto effetti a causa della sua mancata notifica all'appellante, con conseguente illegittimità della condotta di guida tenuta dall'appellante; anche a ragionare diversamente e a ritenere l'appellante a conoscenza sin dal
30.3.2022 dell'autorizzazione alla guida in alcune fasce orarie giornaliere, la condotta tenuta dall'appellante sarebbe, in ogni caso, illegittima, essendosi il medesimo posto alla guida in un orario diverso da quello consentito.
L'appellata conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 4 3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Anche a ritenere fondato il motivo di opposizione secondo cui l'appellante ha avuto, in data 30.3.2022, conoscenza in via non ufficiale del provvedimento di sospensione della patente e del contestuale provvedimento di autorizzazione alla guida in specifiche fasce orarie, detto motivo, lungi dal rivelare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente in questa sede opposto, denota la legittimità del medesimo: nonostante l'appellante fosse consapevole che la propria patente di guida era stata sospesa e che egli avrebbe potuto guidare soltanto nelle fasce orarie autorizzate, il medesimo ha violato il provvedimento di sospensione perché si è posto alla guida in una fascia oraria diversa da quella per la quale aveva richiesto e ottenuto la citata autorizzazione;
alla violazione citata è conseguita la revoca della patente, disposta legittimamente con il provvedimento opposto in questo giudizio.
La necessità dell'appellante di recarsi al lavoro in orario diverso da quello consentito non può legittimare la violazione del provvedimento di sospensione della patente e di autorizzazione alla guida in specifiche fasce orarie: l'autorizzazione garantisce la necessità
dell'appellante di recarsi in auto al lavoro soltanto nelle fasce orarie preventivamente indicate dal medesimo appellante;
non merita condivisione l'interpretazione proposta dall'appellante,
secondo cui l'autorizzazione consentirebbe all'appellante la guida verso il posto di lavoro in qualsiasi momento della giornata, trattandosi di interpretazione in forza della quale l'autorizzazione in parola finirebbe per vanificare il divieto di guida insito nel provvedimento di sospensione della patente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 6.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4