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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/03/2024, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1331/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CASAGLI MARGHERITA e CAPOTORTI CP_1
VALERIA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 05.03.2021 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro,
CP_ pronunciando nel contraddittorio con l' dichiarava improponibile la domanda proposta da , diretta a ottenere l'accertamento del proprio diritto agli assegni familiari Parte_1 in favore del figlio minore e la conseguente condanna dell'ente previdenziale ad emettere l'autorizzazione necessaria, negata in via amministrativa;
nulla disponeva sulle spese di lite.
2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello con ricorso del 2.09.2021. Pt_1 CP_
3.L' si è costituito chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese del doppio grado del giudizio compensate, sostenendo di avere accertato l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda presentata dalla in via di autotutela. Pt_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
4.Occorre premettere che la sig.ra presentava in data 23.08.2019 istanza Pt_1 amministrativa per ottenere l'assegno per il nucleo familiare finalizzata al riconoscimento degli ANF da parte del datore di lavoro;
detta domanda veniva reiterata in data 22.11.2019.
Entrambe le domande venivano respinte.
E pertanto, con ricorso del 15.4.2020, la nella qualità di unico genitore esercente la Pt_1
patria genitoriale sul figlio minore , mai riconosciuto dal padre naturale, Persona_1
CP_ conveniva in giudizio l' al fine di accertare il proprio diritto agli assegni familiari in favore del figlio e ottenere la condanna dell'istituto al riconoscimento utile del nucleo familiare per l'erogazione degli assegni da parte del datore di lavoro con decorrenza dal
01.09.2019, negato in via amministrativa. CP_
5. L si costituiva eccependo la improponibilità e/o inammissibilità del ricorso in assenza di domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto della domanda.
6. Il Tribunale dichiarava improponibile il ricorso per la mancanza della domanda CP_ amministrativa da presentarsi all'
A supporto, il primo giudice sosteneva che costituisce principio pacifico quello per cui, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la mancata presentazione della domanda amministrativa (questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo) determina la improponibilità della domanda in sede giudiziale.
Aggiungeva che nel caso di specie, sebbene vi sia la domanda amministrativa relativa agli assegni per il nucleo familiare, non risulta proposta la domanda per l'autorizzazione all'inclusione del minore nel nucleo familiare, come da richiamate Persona_1
disposizioni normative e ministeriali, se non le due ricevute attestanti la presentazione della domanda ANF per lavoratori dipendenti, datate 23.8.2019 e 22.11.2019.
La mancata preventiva domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare - concludeva il primo giudice - rende la domanda giudiziaria improponibile.
2 7. La affida il gravame ad un unico motivo di appello censurando la sentenza di Pt_1
erroneità per avere ritenuto inammissibile la domanda in assenza di apposita autorizzazione
CP_ ANF da presentare all'
Osserva che nelle ipotesi di nucleo familiare con figlio legalmente riconosciuto da un solo genitore richiedente la prestazione, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'ANF, non è necessario che il richiedente invii telematicamente la domanda di autorizzazione (Modello ANF43) all' , poiché in detti casi non sussiste la possibilità di CP_1
una duplicazione del pagamento.
8.Anche l' costituendosi nel presente giudizio, ha sostanzialmente aderito a tale CP_1
impostazione difensiva ed ha dichiarato di avere proceduto al riesame della domanda presentata dalla , accertando, all'esito, la sussistenza dei presupposti per Pt_1
l'accoglimento della stessa in via di autotutela. CP_ Ha richiamato la nota della Direzione Centrale dell' nel 2019 secondo cui “nei casi di nuclei con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) e/o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento e, pertanto, non si rende necessaria la presentazione di domanda di autorizzazione da parte del cittadino richiedente”, con riserva di produrre il provvedimento di accoglimento della domanda di assegni familiari da corrispondersi a cura del datore di lavoro.
Ha quindi concluso l'istituto per sentir dichiarare cessata la materia del contendere. CP_
9. Emerge dagli atti di causa che l' ha provveduto nel gennaio 2023 ad accogliere la domanda di ANF in favore della sig.ra , per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, con Pt_1
conseguente possibilità per il datore di lavoro di poter corrispondere alla istante gli ANF per il figlio . Persona_1
Il difensore dell'appellante, dal canto suo, all'udienza del 13.02.2024, ha confermato l'avvenuto pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro, richiedendo per l'effetto la dichiarazione di cessata materia del contendere – cui l' non si è opposta - con spese di CP_1
CP_ lite a carico dall'
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa.
E' appena il caso di rammentare che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando,
3 come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale>>; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: <<la dichiarazione della cessazione materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) perciò fatto venire meno oggettivamente necessità pronuncia su quanto costituiva l'oggetto controversia>>).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. ex multis Cass., n. 16150/10), e che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla – e oggetto di contestazione dalla controparte – determina la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere, e pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti, qualora non la reputi, invece, sussistente (così Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2014, n. 2063).
CP_ Nel caso di specie, il pagamento disposto dall' in favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultima, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato.
Va poi detto che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra
4 parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494).
Ciò detto, ritiene la Corte che le spese del doppio grado debbano seguire la soccombenza CP_ sostanziale dell' non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione, posto che le prestazioni rivendicate dall'appellante sono risultate incassate dalla in forza di Pt_1
provvedimento emesso nel gennaio 2023 e, in ogni caso, solo nel corso del presente CP_1
gravame, dopo il deposito e la notifica del ricorso in appello, avvenuti rispettivamente in data 02.09.2021 e il 16.11.2021.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata, in riforma della sentenza di primo grado, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a totale carico dell' , liquidate nella CP_1
misura indicata in dispositivo, in misura proporzionata all'impegno profuso dal difensore e in applicazione delle vigenti tariffe professionali (DM n. 55/14 e succ. mod.) e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.9.2021, avverso la sentenza resa in data 5.3.2021 dal Tribunale di CP_ Foggia, giudice del lavoro, fra l'appellante e l' così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dall'appellante;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio, che liquida quelle di primo grado in € 1500,00 e quelle di questo grado in €
1500,00, oltre accessori, che distrae in favore dell'avv.to F. Di Natale.
Così deciso in Bari, addì 13.2.2024
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
5
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1331/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CASAGLI MARGHERITA e CAPOTORTI CP_1
VALERIA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 05.03.2021 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro,
CP_ pronunciando nel contraddittorio con l' dichiarava improponibile la domanda proposta da , diretta a ottenere l'accertamento del proprio diritto agli assegni familiari Parte_1 in favore del figlio minore e la conseguente condanna dell'ente previdenziale ad emettere l'autorizzazione necessaria, negata in via amministrativa;
nulla disponeva sulle spese di lite.
2.Avverso detta sentenza, ha proposto appello con ricorso del 2.09.2021. Pt_1 CP_
3.L' si è costituito chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese del doppio grado del giudizio compensate, sostenendo di avere accertato l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda presentata dalla in via di autotutela. Pt_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
4.Occorre premettere che la sig.ra presentava in data 23.08.2019 istanza Pt_1 amministrativa per ottenere l'assegno per il nucleo familiare finalizzata al riconoscimento degli ANF da parte del datore di lavoro;
detta domanda veniva reiterata in data 22.11.2019.
Entrambe le domande venivano respinte.
E pertanto, con ricorso del 15.4.2020, la nella qualità di unico genitore esercente la Pt_1
patria genitoriale sul figlio minore , mai riconosciuto dal padre naturale, Persona_1
CP_ conveniva in giudizio l' al fine di accertare il proprio diritto agli assegni familiari in favore del figlio e ottenere la condanna dell'istituto al riconoscimento utile del nucleo familiare per l'erogazione degli assegni da parte del datore di lavoro con decorrenza dal
01.09.2019, negato in via amministrativa. CP_
5. L si costituiva eccependo la improponibilità e/o inammissibilità del ricorso in assenza di domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto della domanda.
6. Il Tribunale dichiarava improponibile il ricorso per la mancanza della domanda CP_ amministrativa da presentarsi all'
A supporto, il primo giudice sosteneva che costituisce principio pacifico quello per cui, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la mancata presentazione della domanda amministrativa (questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo) determina la improponibilità della domanda in sede giudiziale.
Aggiungeva che nel caso di specie, sebbene vi sia la domanda amministrativa relativa agli assegni per il nucleo familiare, non risulta proposta la domanda per l'autorizzazione all'inclusione del minore nel nucleo familiare, come da richiamate Persona_1
disposizioni normative e ministeriali, se non le due ricevute attestanti la presentazione della domanda ANF per lavoratori dipendenti, datate 23.8.2019 e 22.11.2019.
La mancata preventiva domanda amministrativa di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare - concludeva il primo giudice - rende la domanda giudiziaria improponibile.
2 7. La affida il gravame ad un unico motivo di appello censurando la sentenza di Pt_1
erroneità per avere ritenuto inammissibile la domanda in assenza di apposita autorizzazione
CP_ ANF da presentare all'
Osserva che nelle ipotesi di nucleo familiare con figlio legalmente riconosciuto da un solo genitore richiedente la prestazione, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'ANF, non è necessario che il richiedente invii telematicamente la domanda di autorizzazione (Modello ANF43) all' , poiché in detti casi non sussiste la possibilità di CP_1
una duplicazione del pagamento.
8.Anche l' costituendosi nel presente giudizio, ha sostanzialmente aderito a tale CP_1
impostazione difensiva ed ha dichiarato di avere proceduto al riesame della domanda presentata dalla , accertando, all'esito, la sussistenza dei presupposti per Pt_1
l'accoglimento della stessa in via di autotutela. CP_ Ha richiamato la nota della Direzione Centrale dell' nel 2019 secondo cui “nei casi di nuclei con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) e/o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento e, pertanto, non si rende necessaria la presentazione di domanda di autorizzazione da parte del cittadino richiedente”, con riserva di produrre il provvedimento di accoglimento della domanda di assegni familiari da corrispondersi a cura del datore di lavoro.
Ha quindi concluso l'istituto per sentir dichiarare cessata la materia del contendere. CP_
9. Emerge dagli atti di causa che l' ha provveduto nel gennaio 2023 ad accogliere la domanda di ANF in favore della sig.ra , per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, con Pt_1
conseguente possibilità per il datore di lavoro di poter corrispondere alla istante gli ANF per il figlio . Persona_1
Il difensore dell'appellante, dal canto suo, all'udienza del 13.02.2024, ha confermato l'avvenuto pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro, richiedendo per l'effetto la dichiarazione di cessata materia del contendere – cui l' non si è opposta - con spese di CP_1
CP_ lite a carico dall'
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa.
E' appena il caso di rammentare che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando,
3 come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale>>; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: <<la dichiarazione della cessazione materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) perciò fatto venire meno oggettivamente necessità pronuncia su quanto costituiva l'oggetto controversia>>).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. ex multis Cass., n. 16150/10), e che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla – e oggetto di contestazione dalla controparte – determina la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere, e pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti, qualora non la reputi, invece, sussistente (così Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2014, n. 2063).
CP_ Nel caso di specie, il pagamento disposto dall' in favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultima, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato.
Va poi detto che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra
4 parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494).
Ciò detto, ritiene la Corte che le spese del doppio grado debbano seguire la soccombenza CP_ sostanziale dell' non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione, posto che le prestazioni rivendicate dall'appellante sono risultate incassate dalla in forza di Pt_1
provvedimento emesso nel gennaio 2023 e, in ogni caso, solo nel corso del presente CP_1
gravame, dopo il deposito e la notifica del ricorso in appello, avvenuti rispettivamente in data 02.09.2021 e il 16.11.2021.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata, in riforma della sentenza di primo grado, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a totale carico dell' , liquidate nella CP_1
misura indicata in dispositivo, in misura proporzionata all'impegno profuso dal difensore e in applicazione delle vigenti tariffe professionali (DM n. 55/14 e succ. mod.) e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.9.2021, avverso la sentenza resa in data 5.3.2021 dal Tribunale di CP_ Foggia, giudice del lavoro, fra l'appellante e l' così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dall'appellante;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio, che liquida quelle di primo grado in € 1500,00 e quelle di questo grado in €
1500,00, oltre accessori, che distrae in favore dell'avv.to F. Di Natale.
Così deciso in Bari, addì 13.2.2024
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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