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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/09/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 17/09/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 5764/2024 + (339/2025) R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rapp. e dif. dall'avv. VINCENZO CICCONE;
Parte_1 RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1 RESISTENTE in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 CONTUMACE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto una comunicazione di indebito per la somma di € 832,59 in ragione dell'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009. CP_ Ciò premesso agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'annullamento dell'indebito per la sua genericità e/o inesistenza e in subordine l'annullamento dello stesso per avvenuta prescrizione decennale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'annullamento dell'indebito numero 12224968, avvenuto con provvedimento dell'11.09.2025. Disposta la riunione al presente del procedimento R.G. 339/2025 avente ad oggetto l'avviso di CP_ addebito n. 37120240017405853000 notificato il 16/01/2025 con cui l' chiedeva alla ricorrente il pagamento dell'importo di euro 920,20 per indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009 indebitamente percepita, all'udienza del 17-9-2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in sede di note di udienza del 16/09/2025 la ricorrente si associava alla richiesta di CP_ cessazione della materia del contendere così come formulata dall' in memoria difensiva di entrambi i giudizi riuniti, stante l'annullamento in autotutela dell'indebito e dell'avviso di addebito come da provvedimento dell'11/09/2025. In ragione dell'annullamento, in autotutela, dell'indebito avente a oggetto l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico tra le parti l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato con il giudizio più antico e dell'ava impugnato con quello riunito. Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Come evidenziato da parte ricorrente l' provvedeva all'annullamento dell' indebito in data 11/09/2025 dunque successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, per cui lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00 oltre IVA e CPA con CP_1 attribuzione.
Si comunichi. Nola, 17/09/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci