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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6296/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013501578000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013501578000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e EG AL depositato in data 18.11.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratrice alla lite all'uopo nominata, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240013501578000 notificata in data 29.8.2025.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione), pure contestata sotto il profilo della omessa indicazione degli interessi, per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure EG AL e, resistendo al ricorso, opponeva la inammissibilità per intempestività del ricorso, la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, il difensore della ricorrente oltre ad insistere per la declaratoria di prescrizione in relazione all'annualità 2019 opponeva che, per l'annualità 2021 la cartella era stata emessa sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, illegittimamente applicata retroattivamente ad una annualità precedente;
la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è parzialmente fondato.
EG AL ha invero dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 in data 4.5.2022 a mani della ricorrente;
se ne ha che, alla data di notifica della cartella impugnata (29.8.2025, termine in relazione al quale risulta tempestiva la proposizione del ricorso) era ormai definitivamente spirato il termine triennale di legge. in relazione a detta annualità, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto all'annualità 2021, invece, la pretesa tributaria è stata iscritta a ruolo, siccome emerge chiaramente dalla cartella, entro i termini di decadenza, in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso in relazione a detta annualità, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno sembra possa dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2021, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Pure infondato il rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espressa dicitura esplicativa del calcolo
“Gli interessi sono calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961, l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007”.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso in relazione al solo carico per TASSA AUTO 2019 e dunque l'annullamento in parte qua della cartella. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione alla sola annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6296/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013501578000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013501578000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e EG AL depositato in data 18.11.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratrice alla lite all'uopo nominata, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240013501578000 notificata in data 29.8.2025.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione), pure contestata sotto il profilo della omessa indicazione degli interessi, per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure EG AL e, resistendo al ricorso, opponeva la inammissibilità per intempestività del ricorso, la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, il difensore della ricorrente oltre ad insistere per la declaratoria di prescrizione in relazione all'annualità 2019 opponeva che, per l'annualità 2021 la cartella era stata emessa sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, illegittimamente applicata retroattivamente ad una annualità precedente;
la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è parzialmente fondato.
EG AL ha invero dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 in data 4.5.2022 a mani della ricorrente;
se ne ha che, alla data di notifica della cartella impugnata (29.8.2025, termine in relazione al quale risulta tempestiva la proposizione del ricorso) era ormai definitivamente spirato il termine triennale di legge. in relazione a detta annualità, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto all'annualità 2021, invece, la pretesa tributaria è stata iscritta a ruolo, siccome emerge chiaramente dalla cartella, entro i termini di decadenza, in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso in relazione a detta annualità, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno sembra possa dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2021, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Pure infondato il rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espressa dicitura esplicativa del calcolo
“Gli interessi sono calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961, l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007”.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso in relazione al solo carico per TASSA AUTO 2019 e dunque l'annullamento in parte qua della cartella. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione alla sola annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)