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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1255 dell'anno 2022
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Michele Leone e Roberto Amodio, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in RI alla via G. Bozzi, 9, presso lo studio del secondo, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, CP_1 giusta procura generale in atti, dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, in qualità di Soci di NEXTLEGAL AVVOCATI PER AZIONI ed CP_2 elettivamente domiciliati in Bologna, via Della Beverara 19, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale : ; Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
; Controparte_3
APPELLATA contumace
N O N C H E'
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_4 cessionaria di e, per essa, quale procuratrice CP_1 [...]
assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Parte_3
Stefano Padovani e Gianluca Massimei, in qualità di Soci di Controparte_5
ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Della
[...] Parte_4
Beverara 19, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale : ; Email_2
TERZA INTERVENUTA VOLONTARIA
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/2018 emesso dal
[...]
Tribunale di RI il 18 gennaio 2018 con il quale, su istanza della
[...]
, si ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€. 33.564,56 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura.
In particolare i debitori opponenti deducevano l'usurarietà del prestito agrario concesso dalla , e concludevano chiedendo – Controparte_3 previa riunione del giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo recante il n. 1224/2018 R.G., pendente dinanzi al Tribunale di RI - in via principale, accolta l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il sig. aveva ottemperato totalmente alla sentenza del Tribunale di RI sez. Pt_1
Stralcio art. di Altamura n. 451 depositata il 4 febbraio 2015, pronunciata tra il sig. e la in relazione all'estinzione Pt_1 Controparte_6 anticipata del rapporto di finanziamento per consolidamento del 30 settembre 1996; in ogni caso, in riconvenzionale, accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di finanziamento agrario impugnati, l'usurarietà e, quindi, la nullità ed efficacia dei tassi di interesse di mora pattuiti e applicati dalla
[...]
(già ed in conseguenza Controparte_6 Controparte_7 accertare e dichiarare ex art. 1815 II co. cod. civ.. che nulla per interessi competeva all'istituto, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dai coniugi Pt_1
e , il tutto a determinarsi in via equitativa, accertare e
[...] Parte_2 dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi eseguita dalla banca in loro danno, con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
2 Nel giudizio interveniva, con comparsa del 22 gennaio 2020, anche la Parte_3 cessionaria del credito vantato dalla
[...] Controparte_6
[...]
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa, istruita a mezzo di ctu contabile, veniva decisa con la sentenza n. 669/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di RI accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava i debitori opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca di €. 28.323,90 (avendo ritenuto in tali limiti dimostrato il diritto di credito della opposta), oltre alle spese legali, liquidate in complessivi €. 4.835,00, oltre oneri accessori, mentre le spese di ctu erano poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , chiedendo, per i motivi di Parte_1 Parte_2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare che il finanziamento agrario del 30/09/1996 (distinta di sconto per prestito passività) è stato estinto dagli appellanti a seguito ed in attuazione della sentenza n.451 del 04/02/2015 del Tribunale di RI in- Sez. Stralcio Art. Altamura G.U.Dott.ssa Laura Fazio e che, dunque, nulla in relazione a tale finanziamento è dovuto dagli stessi appellanti;
2) in conseguenza, annullare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato in favore della banca “(…) la complessiva somma di €. 28.323,90 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, rideterminando e riducendo il credito in
€ 14.037,01 (€ 28.323,90 - € 14.286,89);
3) rigettare integralmente ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) dichiarare compensate le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente gravame”.
Mentre l'originaria creditrice non si è Controparte_3 costituita e ne va dichiarata la contumacia in appello, si è costituita in giudizio la cessionaria impugnando e contestando gli avversi assunti e concludendo CP_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
E' intervenuta volontariamente, quale cessionaria di Controparte_8 aderendo alle posizioni della cedente.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 14 marzo 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con unico di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di RI avrebbe omesso di pronunciarsi su una specifica domanda formulata in primo grado, ovvero avrebbe omesso di motivare sul punto il rigetto dell'opposizione spiegata dagli odierni appellanti.
In particolare, gli appellanti deducono di avere eccepito, in primo grado, di avere estinto uno dei finanziamenti oggetto della richiesta monitoria e segnatamente quello di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 (n. 3) delle voci di credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) attraverso l'esecuzione di una sentenza, resa dal Tribunale di RI, Sezione di Altamura, con la quale era stato determinato il dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento in questione.
Allegano, quindi, i sigg.ri e che il primo giudice non aveva dato Pt_1 Parte_2 alcuna risposta alla domanda, trascurando di investire della questione il ctu, incaricato solo della verifica dell'usurarietà degli interessi;
e chiedevano, pertanto, che fosse la Corte ad accogliere l'eccezione – previa eventuale integrazione di ctu – riformando sul punto la sentenza di primo grado.
In effetti, era successo che gli opponenti, oltre a contestare l'applicazione di interessi usurari applicati ai finanziamenti concessi, con specifico riguardo alla distinta di sconto sottoscritta il 30 settembre 1996, avevano assunto che il credito relativo era stato estinto attraverso il pagamento della somma determinata dal Tribunale di RI, Sezione distaccata di Altamura, con la sentenza n. 451/20151, nel giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della somma necessaria per l'estinzione anticipata di un finanziamento acceso da con la Parte_1
, somma determinata in €. 20.908,69 e Controparte_3 corrisposta, quanto ad €. 15.121,00, con offerta reale del 27 giugno 20072 e, quanto al residuo importo di €. 5.787,69, con assegno bancario del 23 marzo 20153.
Il motivo di opposizione, peraltro, si era tradotto in una specifica domanda di accertamento nell'atto di opposizione4.
Il primo giudice aveva incaricato il consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1 esclusivamente di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi e di mora dei finanziamenti in oggetto (verifica che aveva condotto all'accertamento del mancato superamento della soglia), ma non anche l'eventuale estinzione del finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 19965.
In sentenza, poi, nonostante la sollecitazione degli opponenti, il Tribunale ha trascurato di dare riscontro all'eccezione degli stessi, trasfusa, come detto, in una domanda di accertamento, soffermandosi soltanto sulla verifica di usurarietà degli interessi e concludendo per un accoglimento parziale dell'opposizione e per la rideterminazione del dovuto nei limiti di €. 28.323,90 avendo ricalcolato gli interessi sulla scorta delle verifiche del consulente d'ufficio.
Deve, in conclusione, ritenersi che il Tribunale abbia violato l'art. 112 c.p.c. non avendo risposto a tutte le eccezioni e domande degli opponenti, ovvero avendo rigettato l'opposizione sul punto, senza articolare alcuna motivazione6.
Ciò posto, la Corte non può rimettere la causa al primo giudice, non rientrando questa tra le ipotesi di rimessione tassativamente previste, ma deve decidere la causa nel merito7.
Hanno, dunque, assunto gli appellanti che il finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 era stato già estinto alla data in cui era stato notificato in decreto ingiuntivo e, quindi, la somma relativa andava espunta, con riduzione della condanna disposta in primo grado da €. 28.323,90 ad €. 14.037,01.
A sostegno dell'assunto, gli appellanti hanno riproposto le argomentazioni spiegate in primo grado – e non esaminate dal Tribunale – che possono riassumersi in ciò : il finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 corrisponde a quello estinto anticipatamente sin dal 2015 a seguito del pagamento della somma determinata da una sentenza della Sezione di Altamura.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento proposta in primo grado e riproposta in appello perché non esaminata dal primo giudice in violazione dell'art. 112 c.p.c., e, quindi, dell'appello medesimo, occorre, in conclusione, verificare se ci sono elementi di prova certa che consentano di affermare la identità tra i due finanziamenti.
A tale scopo, gli appellanti richiamano la identità tra l'importo indicato nell'attestazione di passività rilasciata dalla Controparte_3 ai sensi della l. n. 250 del 24 luglio 1993 art. 8 bis, pari a £. 83.637.830, e quella riportata nella distinta di sconto del prestito del 30 settembre 1996, pari a £. 83.457.462 + £. 167.276 per commissioni + £. 13.100 per bolli, per un totale di £. 83.637.830.
Aggiungono gli appellanti che il finanziamento di £. 83.637.838 (preceduto dal nulla osta della Regione Basilicata) era proprio quello oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Altamura (unitamente ad altri soggetti finanziati dalla stessa banca, che chiedevano determinarsi gli importi per l'estinzione anticipata).
Orbene, che il finanziamento di £. 83.637.838, autorizzato con il nulla osta (del medesimo importo) della Regione Basilicata, corrisponda alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 trova conforto nel fatto che le cifre coincidono perfettamente, nella circostanza che il nulla osta (redatto sulla scorta delle attestazioni delle banche) fosse del 16 agosto 1996, appena un mese e mezzo prima della sottoscrizione dello sconto, oltre che nel richiamo, presente sulla distinta, al
“consolidamento passività” ed alla legge 24 luglio 1993 n. 250, art. 8 bis.
L'elemento controverso ed oggetto del presente giudizio attiene, al contrario, alla identità tra la distinta di sconto del 30 settembre 1996 ed il finanziamento oggetto della controversia decisa con la sentenza n. 451 del 2015.
Va detto, in proposito, che nella distinta non si rinviene alcun elemento identificativo del finanziamento originario (facendosi richiamo soltanto al consolidamento passività.
Dagli atti del giudizio intercorso tra il e la Pt_1 Controparte_3
, emergono le seguenti circostanze – date per pacifiche dal Tribunale - :
[...] il aveva stipulato un contratto di finanziamento assistito da concorso Pt_1 pubblico, il contratto in questione (presente per altri attori nello stesso giudizio) non era stato esibito in giudizio.
E' pur vero, dunque, che non è stata prodotta in primo grado la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in quel giudizio (dinanzi al giudice di Altamura), sicché non è possibile esaminare i documenti che hanno condotto il ctu a determinare in €. 20.908,69 l'importo necessario per l'estinzione anticipata, tuttavia il medesimo aveva dedotto negli atti difensivi di avere stipulato un contratto di Pt_1 finanziamento per £. 83.837.838, con avallo della sig.ra , e la Parte_2 circostanza non era stata contestata dalla banca convenuta, sicché può ritenersi con sufficiente certezza, che il Tribunale di Altamura avesse dato per acquisito il fatto nella sentenza, poi passata in cosa giudicata, per mancata impugnazione.
A tal proposito, parte appellata non offre argomentazioni di segno contrario sufficientemente fondate.
Infatti, sotto un primo profilo, la cessionaria del credito appellata sottolinea la mancata esibizione del contratto di finanziamento nel giudizio dinanzi alla Sezione di Altamura, per dedurne l'assenza di prova documentale circa l'identità dei due rapporti, ma, sul punto, si è detto che tale carenza documentale può essere colmata dalla non contestazione nel giudizio de quo.
Sotto diverso aspetto, evidenziano la circostanza che nel più volte richiamato giudizio non era mai stata rappresentata la circostanza che il finanziamento fosse esitato in uno sconto di cambiali, ma, effettivamente, il dato non è decisivo dal momento che, nell'economia di quel giudizio, tendente a verificare soltanto la somma necessaria per l'estinzione anticipata del finanziamento, non era indispensabile che la distinta di sconto del 30 settembre 1996 fosse menzionata.
Infine, parte appellata argomenta la presenza di numerosi rapporti intercorsi tra il e la – come ammesso dagli stessi Pt_1 Controparte_3 appellati – e questo basterebbe da solo a dimostrare la non coincidenza tra i due finanziamenti.
In realtà, anche questo argomento non appare decisivo, giacché una volta che il debitore ha offerto elementi per ricondurre l'adempimento ad uno dei rapporti
6 azionati con il decreto ingiuntivo, era onere del creditore dimostrare la riconducibilità dell'adempimento ad un diverso rapporto e non il contrario.
In sintesi, gli elementi per ritenere che il dando esecuzione alla sentenza n. Pt_1
451 del 2015 del Tribunale di RI – Sez. distaccata di Altamura, avesse estinto la propria posizione debitoria rispetto al punto 3) del ricorso per decreto ingiuntivo opposto in primo grado, appaiono gravi, precisi e concordanti e superano le perplessità evidenziate da parte appellata.
Tanto appare sufficiente per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado nel senso della determinazione della somma dovuta dai sigg.ri Pt_1
e in €. 14.037,01, anziché €. 28.323,90.
[...] Parte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, va rilevato che l'esito complessivo del giudizio – che la Corte deve tenere presente in questa sede – è stato favorevole alla creditrice ed alle successive cessionarie, Controparte_3 dal momento che i debitori risultano, in esito all'intero giudizio, tenuti al pagamento di una somma di denaro, sia pure significativamente inferiore all'importo del decreto ingiuntivo originario (€. 14.037,01, in luogo di €. 33.564,56).
Ciò, comporta che, in assenza di una reciproca soccombenza, non possa farsi luogo ad una compensazione, neppure parziale, ma la determinazione delle spese debba essere contenuta nell'ambito dello scaglione del decisum (€.14.037,01) ed attestarsi nella misura minima, avuto riguardo all'accoglimento delle eccezioni dei debitori che hanno ridotto l'importo della condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RI, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
e avverso la sentenza n. 669/2022 del 17 febbraio 2022, del Tribunale Parte_2 di RI :
a) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma complessiva di €. Controparte_3
14.037,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, per il primo grado, in €. 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 2.906,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 66 produzione appellanti;
2 v. doc. 67 produzione appellanti;
3 v. doc. 67 produzione appellanti;
4 v. punto 3) delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione in primo grado;
5 il ctu sollecitato a tanto dal ctp nelle osservazioni alla bozza risponde che “La problematica è di competenza del
Magistrato e non riguarda l'incarico affidato allo scrivente”. 4 6 V. sul punto Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.74, secondo cui “Come si desume dal combinato degli articoli
112,189, comma 1, e 277, comma 1, Cpc l'obbligo di decidere la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto”. 7 Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34777:
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RI
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1255 dell'anno 2022
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Michele Leone e Roberto Amodio, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in RI alla via G. Bozzi, 9, presso lo studio del secondo, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, CP_1 giusta procura generale in atti, dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, in qualità di Soci di NEXTLEGAL AVVOCATI PER AZIONI ed CP_2 elettivamente domiciliati in Bologna, via Della Beverara 19, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale : ; Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
; Controparte_3
APPELLATA contumace
N O N C H E'
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_4 cessionaria di e, per essa, quale procuratrice CP_1 [...]
assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Parte_3
Stefano Padovani e Gianluca Massimei, in qualità di Soci di Controparte_5
ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Della
[...] Parte_4
Beverara 19, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale : ; Email_2
TERZA INTERVENUTA VOLONTARIA
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/2018 emesso dal
[...]
Tribunale di RI il 18 gennaio 2018 con il quale, su istanza della
[...]
, si ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€. 33.564,56 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura.
In particolare i debitori opponenti deducevano l'usurarietà del prestito agrario concesso dalla , e concludevano chiedendo – Controparte_3 previa riunione del giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo recante il n. 1224/2018 R.G., pendente dinanzi al Tribunale di RI - in via principale, accolta l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il sig. aveva ottemperato totalmente alla sentenza del Tribunale di RI sez. Pt_1
Stralcio art. di Altamura n. 451 depositata il 4 febbraio 2015, pronunciata tra il sig. e la in relazione all'estinzione Pt_1 Controparte_6 anticipata del rapporto di finanziamento per consolidamento del 30 settembre 1996; in ogni caso, in riconvenzionale, accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di finanziamento agrario impugnati, l'usurarietà e, quindi, la nullità ed efficacia dei tassi di interesse di mora pattuiti e applicati dalla
[...]
(già ed in conseguenza Controparte_6 Controparte_7 accertare e dichiarare ex art. 1815 II co. cod. civ.. che nulla per interessi competeva all'istituto, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dai coniugi Pt_1
e , il tutto a determinarsi in via equitativa, accertare e
[...] Parte_2 dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi eseguita dalla banca in loro danno, con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
2 Nel giudizio interveniva, con comparsa del 22 gennaio 2020, anche la Parte_3 cessionaria del credito vantato dalla
[...] Controparte_6
[...]
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa, istruita a mezzo di ctu contabile, veniva decisa con la sentenza n. 669/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di RI accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava i debitori opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca di €. 28.323,90 (avendo ritenuto in tali limiti dimostrato il diritto di credito della opposta), oltre alle spese legali, liquidate in complessivi €. 4.835,00, oltre oneri accessori, mentre le spese di ctu erano poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna di esse.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , chiedendo, per i motivi di Parte_1 Parte_2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare che il finanziamento agrario del 30/09/1996 (distinta di sconto per prestito passività) è stato estinto dagli appellanti a seguito ed in attuazione della sentenza n.451 del 04/02/2015 del Tribunale di RI in- Sez. Stralcio Art. Altamura G.U.Dott.ssa Laura Fazio e che, dunque, nulla in relazione a tale finanziamento è dovuto dagli stessi appellanti;
2) in conseguenza, annullare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato in favore della banca “(…) la complessiva somma di €. 28.323,90 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, rideterminando e riducendo il credito in
€ 14.037,01 (€ 28.323,90 - € 14.286,89);
3) rigettare integralmente ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) dichiarare compensate le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente gravame”.
Mentre l'originaria creditrice non si è Controparte_3 costituita e ne va dichiarata la contumacia in appello, si è costituita in giudizio la cessionaria impugnando e contestando gli avversi assunti e concludendo CP_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
E' intervenuta volontariamente, quale cessionaria di Controparte_8 aderendo alle posizioni della cedente.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 14 marzo 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con unico di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di RI avrebbe omesso di pronunciarsi su una specifica domanda formulata in primo grado, ovvero avrebbe omesso di motivare sul punto il rigetto dell'opposizione spiegata dagli odierni appellanti.
In particolare, gli appellanti deducono di avere eccepito, in primo grado, di avere estinto uno dei finanziamenti oggetto della richiesta monitoria e segnatamente quello di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 (n. 3) delle voci di credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) attraverso l'esecuzione di una sentenza, resa dal Tribunale di RI, Sezione di Altamura, con la quale era stato determinato il dovuto per l'estinzione anticipata del finanziamento in questione.
Allegano, quindi, i sigg.ri e che il primo giudice non aveva dato Pt_1 Parte_2 alcuna risposta alla domanda, trascurando di investire della questione il ctu, incaricato solo della verifica dell'usurarietà degli interessi;
e chiedevano, pertanto, che fosse la Corte ad accogliere l'eccezione – previa eventuale integrazione di ctu – riformando sul punto la sentenza di primo grado.
In effetti, era successo che gli opponenti, oltre a contestare l'applicazione di interessi usurari applicati ai finanziamenti concessi, con specifico riguardo alla distinta di sconto sottoscritta il 30 settembre 1996, avevano assunto che il credito relativo era stato estinto attraverso il pagamento della somma determinata dal Tribunale di RI, Sezione distaccata di Altamura, con la sentenza n. 451/20151, nel giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della somma necessaria per l'estinzione anticipata di un finanziamento acceso da con la Parte_1
, somma determinata in €. 20.908,69 e Controparte_3 corrisposta, quanto ad €. 15.121,00, con offerta reale del 27 giugno 20072 e, quanto al residuo importo di €. 5.787,69, con assegno bancario del 23 marzo 20153.
Il motivo di opposizione, peraltro, si era tradotto in una specifica domanda di accertamento nell'atto di opposizione4.
Il primo giudice aveva incaricato il consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1 esclusivamente di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi e di mora dei finanziamenti in oggetto (verifica che aveva condotto all'accertamento del mancato superamento della soglia), ma non anche l'eventuale estinzione del finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 19965.
In sentenza, poi, nonostante la sollecitazione degli opponenti, il Tribunale ha trascurato di dare riscontro all'eccezione degli stessi, trasfusa, come detto, in una domanda di accertamento, soffermandosi soltanto sulla verifica di usurarietà degli interessi e concludendo per un accoglimento parziale dell'opposizione e per la rideterminazione del dovuto nei limiti di €. 28.323,90 avendo ricalcolato gli interessi sulla scorta delle verifiche del consulente d'ufficio.
Deve, in conclusione, ritenersi che il Tribunale abbia violato l'art. 112 c.p.c. non avendo risposto a tutte le eccezioni e domande degli opponenti, ovvero avendo rigettato l'opposizione sul punto, senza articolare alcuna motivazione6.
Ciò posto, la Corte non può rimettere la causa al primo giudice, non rientrando questa tra le ipotesi di rimessione tassativamente previste, ma deve decidere la causa nel merito7.
Hanno, dunque, assunto gli appellanti che il finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 era stato già estinto alla data in cui era stato notificato in decreto ingiuntivo e, quindi, la somma relativa andava espunta, con riduzione della condanna disposta in primo grado da €. 28.323,90 ad €. 14.037,01.
A sostegno dell'assunto, gli appellanti hanno riproposto le argomentazioni spiegate in primo grado – e non esaminate dal Tribunale – che possono riassumersi in ciò : il finanziamento di cui alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 corrisponde a quello estinto anticipatamente sin dal 2015 a seguito del pagamento della somma determinata da una sentenza della Sezione di Altamura.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento proposta in primo grado e riproposta in appello perché non esaminata dal primo giudice in violazione dell'art. 112 c.p.c., e, quindi, dell'appello medesimo, occorre, in conclusione, verificare se ci sono elementi di prova certa che consentano di affermare la identità tra i due finanziamenti.
A tale scopo, gli appellanti richiamano la identità tra l'importo indicato nell'attestazione di passività rilasciata dalla Controparte_3 ai sensi della l. n. 250 del 24 luglio 1993 art. 8 bis, pari a £. 83.637.830, e quella riportata nella distinta di sconto del prestito del 30 settembre 1996, pari a £. 83.457.462 + £. 167.276 per commissioni + £. 13.100 per bolli, per un totale di £. 83.637.830.
Aggiungono gli appellanti che il finanziamento di £. 83.637.838 (preceduto dal nulla osta della Regione Basilicata) era proprio quello oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Altamura (unitamente ad altri soggetti finanziati dalla stessa banca, che chiedevano determinarsi gli importi per l'estinzione anticipata).
Orbene, che il finanziamento di £. 83.637.838, autorizzato con il nulla osta (del medesimo importo) della Regione Basilicata, corrisponda alla distinta di sconto del 30 settembre 1996 trova conforto nel fatto che le cifre coincidono perfettamente, nella circostanza che il nulla osta (redatto sulla scorta delle attestazioni delle banche) fosse del 16 agosto 1996, appena un mese e mezzo prima della sottoscrizione dello sconto, oltre che nel richiamo, presente sulla distinta, al
“consolidamento passività” ed alla legge 24 luglio 1993 n. 250, art. 8 bis.
L'elemento controverso ed oggetto del presente giudizio attiene, al contrario, alla identità tra la distinta di sconto del 30 settembre 1996 ed il finanziamento oggetto della controversia decisa con la sentenza n. 451 del 2015.
Va detto, in proposito, che nella distinta non si rinviene alcun elemento identificativo del finanziamento originario (facendosi richiamo soltanto al consolidamento passività.
Dagli atti del giudizio intercorso tra il e la Pt_1 Controparte_3
, emergono le seguenti circostanze – date per pacifiche dal Tribunale - :
[...] il aveva stipulato un contratto di finanziamento assistito da concorso Pt_1 pubblico, il contratto in questione (presente per altri attori nello stesso giudizio) non era stato esibito in giudizio.
E' pur vero, dunque, che non è stata prodotta in primo grado la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in quel giudizio (dinanzi al giudice di Altamura), sicché non è possibile esaminare i documenti che hanno condotto il ctu a determinare in €. 20.908,69 l'importo necessario per l'estinzione anticipata, tuttavia il medesimo aveva dedotto negli atti difensivi di avere stipulato un contratto di Pt_1 finanziamento per £. 83.837.838, con avallo della sig.ra , e la Parte_2 circostanza non era stata contestata dalla banca convenuta, sicché può ritenersi con sufficiente certezza, che il Tribunale di Altamura avesse dato per acquisito il fatto nella sentenza, poi passata in cosa giudicata, per mancata impugnazione.
A tal proposito, parte appellata non offre argomentazioni di segno contrario sufficientemente fondate.
Infatti, sotto un primo profilo, la cessionaria del credito appellata sottolinea la mancata esibizione del contratto di finanziamento nel giudizio dinanzi alla Sezione di Altamura, per dedurne l'assenza di prova documentale circa l'identità dei due rapporti, ma, sul punto, si è detto che tale carenza documentale può essere colmata dalla non contestazione nel giudizio de quo.
Sotto diverso aspetto, evidenziano la circostanza che nel più volte richiamato giudizio non era mai stata rappresentata la circostanza che il finanziamento fosse esitato in uno sconto di cambiali, ma, effettivamente, il dato non è decisivo dal momento che, nell'economia di quel giudizio, tendente a verificare soltanto la somma necessaria per l'estinzione anticipata del finanziamento, non era indispensabile che la distinta di sconto del 30 settembre 1996 fosse menzionata.
Infine, parte appellata argomenta la presenza di numerosi rapporti intercorsi tra il e la – come ammesso dagli stessi Pt_1 Controparte_3 appellati – e questo basterebbe da solo a dimostrare la non coincidenza tra i due finanziamenti.
In realtà, anche questo argomento non appare decisivo, giacché una volta che il debitore ha offerto elementi per ricondurre l'adempimento ad uno dei rapporti
6 azionati con il decreto ingiuntivo, era onere del creditore dimostrare la riconducibilità dell'adempimento ad un diverso rapporto e non il contrario.
In sintesi, gli elementi per ritenere che il dando esecuzione alla sentenza n. Pt_1
451 del 2015 del Tribunale di RI – Sez. distaccata di Altamura, avesse estinto la propria posizione debitoria rispetto al punto 3) del ricorso per decreto ingiuntivo opposto in primo grado, appaiono gravi, precisi e concordanti e superano le perplessità evidenziate da parte appellata.
Tanto appare sufficiente per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado nel senso della determinazione della somma dovuta dai sigg.ri Pt_1
e in €. 14.037,01, anziché €. 28.323,90.
[...] Parte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, doverosa in relazione alla riforma della sentenza impugnata, va rilevato che l'esito complessivo del giudizio – che la Corte deve tenere presente in questa sede – è stato favorevole alla creditrice ed alle successive cessionarie, Controparte_3 dal momento che i debitori risultano, in esito all'intero giudizio, tenuti al pagamento di una somma di denaro, sia pure significativamente inferiore all'importo del decreto ingiuntivo originario (€. 14.037,01, in luogo di €. 33.564,56).
Ciò, comporta che, in assenza di una reciproca soccombenza, non possa farsi luogo ad una compensazione, neppure parziale, ma la determinazione delle spese debba essere contenuta nell'ambito dello scaglione del decisum (€.14.037,01) ed attestarsi nella misura minima, avuto riguardo all'accoglimento delle eccezioni dei debitori che hanno ridotto l'importo della condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RI, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
e avverso la sentenza n. 669/2022 del 17 febbraio 2022, del Tribunale Parte_2 di RI :
a) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma complessiva di €. Controparte_3
14.037,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, per il primo grado, in €. 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 2.906,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 66 produzione appellanti;
2 v. doc. 67 produzione appellanti;
3 v. doc. 67 produzione appellanti;
4 v. punto 3) delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione in primo grado;
5 il ctu sollecitato a tanto dal ctp nelle osservazioni alla bozza risponde che “La problematica è di competenza del
Magistrato e non riguarda l'incarico affidato allo scrivente”. 4 6 V. sul punto Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.74, secondo cui “Come si desume dal combinato degli articoli
112,189, comma 1, e 277, comma 1, Cpc l'obbligo di decidere la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto”. 7 Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34777:
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