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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1096/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1965 Con il patrocinio dagli avv. TRUNZO ALESSANDRA e SIMONA BEZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1967 Con il patrocinio dagli avv. TRUNZO ALESSANDRA e SIMONA BEZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lesa (NO) il giorno 26/01/1997, dai sigg.ri nata a [...] il [...] e residente in [...]
Novara, via LU de OL n. 8, C.F. e , nato a [...] C.F._1 CP_1
Pag. 1 Montenotte il 28/09/1967, resi dente in Milano, via Bramante n. 40, C.F. , e C.F._2 trascritto negli atti di stato civile del suddetto comune, Atto N. 2 parte II serie A - anno 1997, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lesa (NO) e, se del caso, del anche del comune di Milano (trascrizione nr. 131, r.2, Parte II, serie B, anno 1997) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9.07.1939 nr. 1238 e successive modifiche;
2. dato atto del fatto che i due figli e vivono e lavorano autonomamente pur con redditi non Per_1 Persona_2 elevati, disporre che il sig. az edditi, continuerà a sostenere integralmente i canoni di CP_1 locazione relativi alle rispettive abitazioni, sino alla loro completa autonomia economica;
3. disporre che il sig. verserà alla signora quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare antro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
4. prendere atto del fatto che a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed in parziale modifica delle condizioni di separazione, il sig. concede alla signora il diritto di utilizzare la casa coniugale di Novara, via CP_1 Pt_1
F. LU De OL n. 8 (Catasto Fabbricati del comune di Novara, fg. 37, mapp. 2083, sub 8) quale propria abitazione unitamente alla relativa autorimessa (Catasto Fabbricati del comune di Novara, fg. 37, mapp. 2083, sub 10, Cat C/6), a titolo gratuito e per tutta la vita della stessa signora ovvero sino a che quest'ultima Pt_1 non trasferirà la propria residenza altrove. Spese di gestione ordinarie a cari ignora e straordinarie Pt_1
a carico della proprietà;
5. dare atto del fatto che i ricorrenti, in funzione degli accordi di cui sopra, dichiarano di aver regolato ogni loro diverso rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a che pretendere;
6. Spese del presente giudizio interamente a carico del sig. ” CP_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Lesa (NO) in data 26.1.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 12.6.1997 e in data Per_1 Persona_2
18.9.1999. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 1.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lesa (NO) in data 26.1.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1096/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1965 Con il patrocinio dagli avv. TRUNZO ALESSANDRA e SIMONA BEZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1967 Con il patrocinio dagli avv. TRUNZO ALESSANDRA e SIMONA BEZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lesa (NO) il giorno 26/01/1997, dai sigg.ri nata a [...] il [...] e residente in [...]
Novara, via LU de OL n. 8, C.F. e , nato a [...] C.F._1 CP_1
Pag. 1 Montenotte il 28/09/1967, resi dente in Milano, via Bramante n. 40, C.F. , e C.F._2 trascritto negli atti di stato civile del suddetto comune, Atto N. 2 parte II serie A - anno 1997, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lesa (NO) e, se del caso, del anche del comune di Milano (trascrizione nr. 131, r.2, Parte II, serie B, anno 1997) di procedere a tutte le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9.07.1939 nr. 1238 e successive modifiche;
2. dato atto del fatto che i due figli e vivono e lavorano autonomamente pur con redditi non Per_1 Persona_2 elevati, disporre che il sig. az edditi, continuerà a sostenere integralmente i canoni di CP_1 locazione relativi alle rispettive abitazioni, sino alla loro completa autonomia economica;
3. disporre che il sig. verserà alla signora quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo CP_1 Pt_1 mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare antro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
4. prendere atto del fatto che a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed in parziale modifica delle condizioni di separazione, il sig. concede alla signora il diritto di utilizzare la casa coniugale di Novara, via CP_1 Pt_1
F. LU De OL n. 8 (Catasto Fabbricati del comune di Novara, fg. 37, mapp. 2083, sub 8) quale propria abitazione unitamente alla relativa autorimessa (Catasto Fabbricati del comune di Novara, fg. 37, mapp. 2083, sub 10, Cat C/6), a titolo gratuito e per tutta la vita della stessa signora ovvero sino a che quest'ultima Pt_1 non trasferirà la propria residenza altrove. Spese di gestione ordinarie a cari ignora e straordinarie Pt_1
a carico della proprietà;
5. dare atto del fatto che i ricorrenti, in funzione degli accordi di cui sopra, dichiarano di aver regolato ogni loro diverso rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a che pretendere;
6. Spese del presente giudizio interamente a carico del sig. ” CP_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Lesa (NO) in data 26.1.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 12.6.1997 e in data Per_1 Persona_2
18.9.1999. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 1.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lesa (NO) in data 26.1.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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